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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/10/2025, n. 4138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4138 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 15232 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti DE LUCA Parte_1 C.F._1
RT e l'Avv. RAVIELE STEFANIA presso lo studio dei quali in Milano via Dante n. 14 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) rappresento e difeso dall'Avv. VIVIAN ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio in P.IVA_1
Milano via Savare', 1 come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2024, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_2 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti della Dott.ssa
e per l'effetto: Parte_1
pagina 1 di 9 ➢ accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 368 2024 0017396238000 notificato in data 21 novembre 2024 procedendo al relativo annullamento e/o revoca e/o dichiarazione di nullità e/o di inefficacia per i motivi esposti nel presente ricorso;
➢ condannare l' sede di , in Controparte_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, Via Guglielmo Silva 38 - Milano (MI) nonché, per quanto occorrer possa, la Controparte_3
nella sua qualità di litisconsorte necessario, con sede legale in Roma, Largo Chigi n. 5, in
[...] persona del legale rappresentante pro tempore, all'annullamento e/o alla cancellazione immediata dell'iscrizione alla gestione commercianti della Dott.ssa . Con vittoria delle spese di lite. Parte_1
Si è costituito ritualmente in giudizio , eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle CP_1 domande attoree e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ha ammesso le prove orali.
Al termine dell'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione l'udienza del 1°.10.2025, all'esito della quale ha pronunciato sentenza contestuale.
*
La ricorrente si oppone all'avviso di addebito n. 368 2024 001739623800 emesso dalla sede di CP_1
per l'ammontare di Euro 1.986,59 per i contributi dovuti alla gestione commercianti CP_1 relativamente al periodo dal mese di maggio 2023 al 31 dicembre 2023 (doc.1 ric).
La ricorrente lamenta di aver appreso, a seguito della notifica del succitato avviso, della sua iscrizione d'ufficio da parte dell'Ente alla gestione commercianti con effetto dal 16 maggio 2023 e del conseguente obbligo contributivo al 1° maggio 2023, per l'effetto di un accertamento d'ufficio asseritamente eseguito in data 16 maggio 2023 (doc. 3 ric.), laddove la ricorrente è divenuta socia della società BE S.r.l. con acquisizione di quote solo il giorno 15.5.2023 (doc. 13 ric.)
L'attrice contesta la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggetti per l'iscrizione alla gestione commercianti in assenza di “una attività operativa prestata dalla Dott.ssa quale socia della Parte_1
BE” e “del carattere dell'abitualità e della prevalenza di detta attività operativa”.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Sotto un profilo di ordine generale, occorre rammentare che l'art. 1, comma 203, l.662/1996, che ha sostituito il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975 n.160, dispone che: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: pagina 2 di 9 a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.”.
L'art. 1, comma 202 l.662/1996 stabilisce, inoltre, che “A decorrere dal 1° gennaio 1997
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966,
n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n.
88, con esclusione dei professionisti ed artisti.” Al richiamato art. 49, comma 1, lett. d) l.88/1989 si legge: “La classificazione dei datori di lavoro disposta dall ha effetto a tutti i fini previdenziali CP_1 ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri: (…) d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie;”.
Ai fini dell'iscrizione nella Gestione Commercianti, e della conseguente insorgenza dell'obbligo contributivo, è necessario, dunque, che sia accertata, in concreto, la sussistenza di due presupposti congiunti, uno oggettivo (lo svolgimento di attività commerciale ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. d)
l.88/1989) ed uno soggettivo (individuato al comma 203 del citato art. 1, ed in particolare lo svolgimento di attività abituale e prevalente nell'impresa).
Quanto al presupposto oggettivo, anche sulla scorta dell'orientamento manifestato dalla giurisprudenza di legittimità, va ritenuto che l'accertamento della natura commerciale dell'attività esercitata debba essere effettuato in concreto: a riguardo, non è sufficiente la verifica in astratto dell'oggetto sociale della società, dovendo essere piuttosto dimostrato in concreto lo svolgimento di attività commerciale nel periodo oggetto di addebito. Inoltre, quanto al requisito soggettivo, di recente la Suprema Corte ha affermato: “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente pagina 3 di 9 rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo,
l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Cass., sez.
L, ord. 19273/2018).
Del resto, la Suprema Corte ha, da tempo, affermato che, sul piano previdenziale, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019).
Anche la Corte d'Appello di Milano ha ribadito che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento di un'attività commerciale, per cui “con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza” e che “è, dunque, specifico compito del giudice di merito accertare l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017) (Corte d'appello di
Milano n. 1123/21 rel. Casella).
*
Nel caso di specie, la ricorrente ha premesso che:
- la BE s.r.l. è una società costituita nel luglio 2020 con sede a Pero in via Vincenzo Monti n. 23/C
(doc. 4 ric.) e avente ad oggetto la gestione degli asili nido, scuole materne e centri ricreativi per minori, qualsiasi ulteriore e diversa tipologia attività di supporto alle famiglie mediante l'organizzazione e la gestione di gruppi di bambini, di baby-parking, doposcuola, ludoteche, spazi famiglia, accoglienza, ricreazione ed ogni analoga attività avente ad oggetto la cura e l'attenzione dei bambini (cfr. pag. 3, doc. 4).
- la Società (www.bebek.it) gestisce n. 3 asili nido e n. 1 scuola dell'infanzia. In particolare, la Società gestisce: l'asilo nido BE di Pero, Via Turati n. 8b; l'asilo nido BE di Milano, via Pasolini n. 2;
l'asilo nido BE di Milano, via Pasolini n. 86; la scuola dell'infanzia BE di Pero, via Turati n. 8b.
- la società si occupa altresì di organizzare corsi pomeridiani per bambini (inglese, multisport, ecc) e pagina 4 di 9 corsi per genitori (disostruzione, l'alimentazione, ecc).
- la società è governata da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e Legale rappresentante, Dott. e dalla Ricorrente, quale membro del Consiglio di Persona_1
Amministrazione (cfr. pag. 6, doc. 4) e che per lo svolgimento dell'attività atta a perseguire il proprio scopo sociale, la BE è dotata di una struttura aziendale che: Al 31 dicembre 2022 contava n. 10 dipendenti (cfr. pag. 7 doc. 4); al 31 dicembre 2023 contava n. 21 dipendenti (doc. 5 LUL 2023 e doc. 6 prospetto riepilogativo 2023); al 30 settembre 2024 contava n. 31 dipendenti (doc. 7 LUL 2024 e doc. 8 prospetto riepilogativo 2024);
- in particolare, l'organizzazione aziendale di BE prevede: una Coordinatrice delle scuole che coordina le responsabili delle singole scuole, una vice coordinatrice che supporta la coordinatrice nello svolgimento delle proprie mansioni, ruolo oggi ricoperto dalla Dott.ssa una Controparte_4 coordinatrice pedagogica che redige il progetto educativo supporta il personale ed i genitori nelle questione pedagogiche, ruolo oggi ricoperto dalla Dott.ssa Sara LE;
- a capo di ogni scuola, vi è poi la figura di Responsabile che Gestisce la scuola della quale ha la responsabilità, organizza i turni del personale educativo presente nella sua scuola, tiene i rapporti con i genitori, organizza le attività seguendo il Progetto educativo redatto dalla coordinatrice pedagogica;
ad oggi, le Responsabili delle Scuole gestite dalla BE, sono tre, la Dott.ssa la Dott.ssa Persona_2
e la Dott.ssa Persona_3 Persona_4
- in ogni scuola vi sono poi le educatrici, che si occupano dei bambini, di preparare le attività, di dargli da mangiare, di occuparsi del cambio, della nanna, di accoglierli al mattino e riconsegnarli ai genitori all'uscita, le Educatrici in forza presso la BE ad oggi sono n. 15 e sono le Sigg.re , Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Per_5 Parte_6 Parte_7
, , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
,
[...] CP_12
- vi è poi il personale ausiliario, attualmente composto da n.4 dipendenti, Sigg.re Persona_6
, e , addetto alla cura della sede delle scuole, alla Parte_8 Parte_9 Parte_10 gestione delle pulizie, alla gestione dei pasti e all'attività di reception;
la parte amministrativa e contabile della BE è gestita dall'ufficio amministrativo, che attualmente conta n. 6 risorse addette, le
Dott.sse , e il Dott. Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11
, e che si occupa di tenere tutta la gestione amministrativa della società, quindi di Persona_12 emissione fatture, pagamenti fornitori, controllo scadenze, gestione dei contratti, assunzione di dipendenti, tenuta dei rapporti con i consulenti esterni;
vi è poi infine il reparto manutenzione e sicurezza, attualmente composto da 2 dipendenti, Sigg.ri e . Parte_11 Persona_13
pagina 5 di 9 Quanto al suo ruolo in seno alla BE la ricorrente da dedotto:
“
2.1 La Dott.ssa è stata nominata consigliere di amministrazione della BE a far data Parte_1 dalla sua costituzione (cfr. pag. 6, doc. 4).
2.2 Successivamente ed in particolare con delibera del 25 gennaio 2023, ad entrambi i membri del consiglio di amministrazione, sono stati conferiti i poteri di “ordinaria e straordinaria amministrazione della Società” (doc. 11_Delibera del CdA del 25 gennaio 2023).
2.3 In tale veste e con tali poteri, la Ricorrente, si è occupata e si occupa dell'attività di indirizzo e coordinamento tipiche del rapporto organico, preoccupandosi principalmente della responsabilità della gestione finanziaria della società e delle strategie di sviluppo del business.
2.4 La Dott.ssa non ha mai svolto alcuna attività operativa né di esplicitazione dello scopo Parte_1 sociale dell'azienda.
3.1 Nella sua veste di amministratore con poteri di BE, per il periodo a partire dal conferimento dei citati poteri (gennaio 2023) - e quindi prima dell'acquisizione delle quote di BE (maggio 2023) - alla Dott.ssa è stato riconosciuto un compenso annuo con assolvimento dell'onere Parte_1 contributivo alla gestione separata CP_1
3.1 Nella sua veste di amministratore con poteri di BE, per il periodo a partire dal conferimento dei citati poteri (gennaio 2023) - e quindi prima dell'acquisizione delle quote di BE (maggio 2023) - alla Dott.ssa è stato riconosciuto un compenso annuo con assolvimento dell'onere Parte_1 contributivo alla gestione separata . CP_1
La ricorrente ha quindi concluso come in atti.
ha fondato il presente avviso di addebito sulla base del fatto che la “ricorrente, in relazione alle CP_1 attività di gestione di propria competenza, in assenza di altre figure a ciò deputate, anche per espressa ammissione in ricorso, è responsabile della gestione finanziaria della società- e quindi si occupa dei rapporti con le banche e gli istituti finanziatori, della gestione delle attività finanziarie di pagamento, del coordinamento delle risorse produttive tutte impiegate nell'esercizio dell'attività di impresa per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché di selezione assunzione supervisione e coordinamento del personale dipendente, a cui sono affidati i compiti operativi e di esecuzione dell'oggetto sociale ma non compiti decisionali di gestione dell'oggetto sociale.
8. Conferisce incarichi a collaboratori e professionisti per l'espletamento di incarichi specifici anche di natura amministrativa” ed ancora “In qualità di socio e amm.re ed in mancanza di personale dirigente che operi in sostituzione del socio gestore, il ricorrente svolge di fatto le operazioni e funzioni necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale con piena responsabilità dell'impresa e con assunzione di tutti i rischi e oneri di gestione, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione pagina 6 di 9 commercianti ex L. n. 662/96”.
All'esito dell'istruttoria testimoniale, può ritenersi che l'ente convenuto, in capo al quale grava il relativo onere probatorio, non vi abbia sufficientemente adempiuto.
È, oramai, pacifico che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti incomba unicamente sull' ; onere che, nel caso in esame, è stato disatteso. CP_1
Sono state sentite come testi SA SI, collaboratrice esterna di BE S.r.l. e due educatrici e . Testimone_1 Persona_4
Tutte le testimoni hanno certamente ammesso di aver conosciuto e visto la ricorrente, ma nessuna ha riferito che la stessa svolgeva per la società una effettiva, abituale e prevalente attività operativa anche tenuto conto dello specifico scopo sociale dell'azienda.
Le testimoni e , che sono state educatrici per la BE Testimone_1 Persona_4
S.r.l., hanno dichiarato di non aver praticamente mai visto la di non aver neppure firmato il Parte_1 contratto con lei e di essersi sempre rapportate, nel corso del rapporto lavorativo, con l'ufficio amministrativo per questioni attinenti alle buste paga o con le coordinatrici del nido, mai con la direttamente. Parte_1
È emerso che le testimoni hanno conosciuto la unicamente in occasione del primo giorno di Parte_1 lavoro, la teste , educatrice per la BE S.r.l. dall'aprile 2021 “Io la l'ho Per_4 Parte_1 conosciuta, dopo essere stata assunta, mi sembra di averla incontrata all'inaugurazione del Nido perché quando sono stata assunta la scuola non era ancora aperta… Può essere successo che se la nostra coordinatrice, , che ha avuto gravi problemi di salute, non poteva essere presente per Per_14 riunioni di inizio anno solo tra di noi educatrici allora presenziava la e in quelle occasioni Parte_1 si limitava ad affiancare la pedagogista Sara LE. Lei non ci diceva nulla di particolare. Parte_1
Io lavoro in sede distaccata, da noi, io la l'ho vista molto raramente, nel senso che sono Parte_1 passati anche mesi senza vederci e altri in cui magari passava più spesso, lei passava senza dirci nulla, chiedeva se era tutto ok e arrivederci”.
La teste educatrice per la BE S.r.l. per sole 2 settimane nell'agosto 2023 presso Tes_1
l'asilo Nido di Pero, ha dichiarato “quando sono andata a firmare il contratto in presenza di altre persone dell'amministrazione che facevano firmare i contratti, la non c'era. L'ho conosciuta Parte_1 dopo, il primo giorno di lavoro, eravamo tipo una equipe in cui c'erano tutte le educatrici presenti, e lei la ci spiegava un po' il lavoro, abbiamo fatto attività per conoscerci come equipe tra chi Parte_1 avrebbe lavorato lì, lei ci ha detto la suddivisione tra chi avrebbe lavorato a Pero e chi a Cascina
Merlata, l'ho poi rivista spesso in quei giorni, non potevo contattarla per mail o per telefono se non tramite l'amministrazione, in struttura l'ho vista, sono più i giorni che l'ho vista che non, ricordo che pagina 7 di 9 veniva a controllare e verificare l'allestimento degli spazi che stavamo mettendo su”, il fatto che la in quei giorni di agosto 2023 fosse presente in struttura e interloquisse con le dipendenti non Parte_1 fornisce una prova certa e chiara in merito ad un suo ruolo operativo e soprattutto, considerata anche la deposizione della teste , non dimostra che la esercitasse detta attività con Per_4 Parte_1 abitualità e prevalenza. In ogni caso, il solo fatto che fosse presente i primo giorno di lavoro delle educatrici presso la struttura e che verificasse l'organizzazione di locali ben può essere compatibile con l'espletamento del suo ruolo di amministratrice e socia della società BE S.r.l.
Anche la teste SI, consulente esterna contattata dalla nel 2021, ha riferito che “ Tuttora Parte_1 mi reco una volta al mese, quando io vado in visita non la vedo mai la non so neanche dove Parte_1 sia, io quando vado in visita il mio ruolo è di osservare come si svolge la giornata all'interno della struttura osservando le educatrici ed i bambini, io all'esito di queste valutazioni faccio una relazione al termine della visita che mando per mail a tre indirizzi uno della segreteria di BE, uno quello del coordinatore operativo quest'anno ma nella mail non è specificato il nome, e poi in copia alla Pt_12 sig.ra Parte_1
In realtà io poi con le educatrici do una restituzione verbale che poi sintetizzo in questo scritto per le altre educatrici per spunti di riflessioni. Con la a volte capita che ricevuta la mia relazione Parte_1 mi faccia un commento, del tipo “molto utile grazie” “i tuoi feedback sono sempre di ispirazione”
“grazie perché in questo modo possono mettere a posto queste cose”, nel senso che sono utili per migliore il servizio.
Io non so di preciso cosa faccia la per BE”. Parte_1
Anche in questo caso, non vi è prova chiara rispetto ad un preteso ruolo operativo della in Parte_1
BE che possa avere carattere personale e connotati di abitualità e prevalenza. Anche la teste
SI riferisce di contatti con la davvero molto sporadici “Io la la sentivo molto Parte_1 Parte_1 poco, al telefono una volta ogni 4/6 mesi e via mail ogni mese quando mando la relazione ma non sempre risponde, e via messaggi se c'è bisogno”.
Tutte le testimoni hanno pure confermato l'ampia organizzazione della BE in termini di soggetti deputati ai diversi ruoli in seno alla società.
In sostanza, seppure dall'istruttoria siano emersi elementi di presenza della in seno alla Parte_1
BE S.r.l., d'altra parte non potrebbe essere diversamente considerato che la stessa ricopre comunque il ruolo di amministratore e socia della società, e seppur vero che la teste LE ha riferito di essere stata contatta da lei nel 2021 per avviare la collaborazione come pure le educatrici hanno riferito di averla vista sporadicamente presso le strutture dei nidi, tuttavia manca una prova sufficientemente certa che fosse direttamente la a coordinare ed a rapportarsi con il personale nell'esercizio Parte_1
pagina 8 di 9 dell'attività di impresa.
Il fatto che la stessa fosse presente di tanto in tanto in struttura o in copia nella mail della LE non è chiaro indice di una sua abituale, personale e prevalente attività operativa in seno alla BE.
Neppure è emerso che facesse lei colloqui alle dipendenti, assumesse, supervisionasse e controllasse il personale, che anzi la vedeva raramente. Neppure è emerso che fosse presente quotidianamente presso gli uffici della società.
Per le ragioni esposte, va accertata e dichiarata l'insussistenza del credito portato dall'avviso di addebito n. 368 2024 0017396238000 notificato in data 21 novembre 2024 qui opposto, nulla dovendo l'opponente a tale titolo.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere CP_1 condannato al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al
DM 55/2014 e tenuto conto del pregio dell'attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento del ricorso:
- accerta l'insussistenza del credito portato dall'avviso di addebito n. 368 2024 0017396238000 notificato in data 21 novembre 2024 qui opposto, nulla dovendo l'opponente a tale titolo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida nella CP_1 complessiva misura di € 2.540,00 oltre accessori come per legge e contributo unificato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Milano, in data 1 ottobre 2025. il Giudice del Lavoro
Julie AR
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti DE LUCA Parte_1 C.F._1
RT e l'Avv. RAVIELE STEFANIA presso lo studio dei quali in Milano via Dante n. 14 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) rappresento e difeso dall'Avv. VIVIAN ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio in P.IVA_1
Milano via Savare', 1 come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2024, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_2 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti della Dott.ssa
e per l'effetto: Parte_1
pagina 1 di 9 ➢ accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 368 2024 0017396238000 notificato in data 21 novembre 2024 procedendo al relativo annullamento e/o revoca e/o dichiarazione di nullità e/o di inefficacia per i motivi esposti nel presente ricorso;
➢ condannare l' sede di , in Controparte_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, Via Guglielmo Silva 38 - Milano (MI) nonché, per quanto occorrer possa, la Controparte_3
nella sua qualità di litisconsorte necessario, con sede legale in Roma, Largo Chigi n. 5, in
[...] persona del legale rappresentante pro tempore, all'annullamento e/o alla cancellazione immediata dell'iscrizione alla gestione commercianti della Dott.ssa . Con vittoria delle spese di lite. Parte_1
Si è costituito ritualmente in giudizio , eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle CP_1 domande attoree e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ha ammesso le prove orali.
Al termine dell'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione l'udienza del 1°.10.2025, all'esito della quale ha pronunciato sentenza contestuale.
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La ricorrente si oppone all'avviso di addebito n. 368 2024 001739623800 emesso dalla sede di CP_1
per l'ammontare di Euro 1.986,59 per i contributi dovuti alla gestione commercianti CP_1 relativamente al periodo dal mese di maggio 2023 al 31 dicembre 2023 (doc.1 ric).
La ricorrente lamenta di aver appreso, a seguito della notifica del succitato avviso, della sua iscrizione d'ufficio da parte dell'Ente alla gestione commercianti con effetto dal 16 maggio 2023 e del conseguente obbligo contributivo al 1° maggio 2023, per l'effetto di un accertamento d'ufficio asseritamente eseguito in data 16 maggio 2023 (doc. 3 ric.), laddove la ricorrente è divenuta socia della società BE S.r.l. con acquisizione di quote solo il giorno 15.5.2023 (doc. 13 ric.)
L'attrice contesta la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggetti per l'iscrizione alla gestione commercianti in assenza di “una attività operativa prestata dalla Dott.ssa quale socia della Parte_1
BE” e “del carattere dell'abitualità e della prevalenza di detta attività operativa”.
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Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Sotto un profilo di ordine generale, occorre rammentare che l'art. 1, comma 203, l.662/1996, che ha sostituito il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975 n.160, dispone che: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: pagina 2 di 9 a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.”.
L'art. 1, comma 202 l.662/1996 stabilisce, inoltre, che “A decorrere dal 1° gennaio 1997
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966,
n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n.
88, con esclusione dei professionisti ed artisti.” Al richiamato art. 49, comma 1, lett. d) l.88/1989 si legge: “La classificazione dei datori di lavoro disposta dall ha effetto a tutti i fini previdenziali CP_1 ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri: (…) d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie;”.
Ai fini dell'iscrizione nella Gestione Commercianti, e della conseguente insorgenza dell'obbligo contributivo, è necessario, dunque, che sia accertata, in concreto, la sussistenza di due presupposti congiunti, uno oggettivo (lo svolgimento di attività commerciale ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. d)
l.88/1989) ed uno soggettivo (individuato al comma 203 del citato art. 1, ed in particolare lo svolgimento di attività abituale e prevalente nell'impresa).
Quanto al presupposto oggettivo, anche sulla scorta dell'orientamento manifestato dalla giurisprudenza di legittimità, va ritenuto che l'accertamento della natura commerciale dell'attività esercitata debba essere effettuato in concreto: a riguardo, non è sufficiente la verifica in astratto dell'oggetto sociale della società, dovendo essere piuttosto dimostrato in concreto lo svolgimento di attività commerciale nel periodo oggetto di addebito. Inoltre, quanto al requisito soggettivo, di recente la Suprema Corte ha affermato: “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente pagina 3 di 9 rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo,
l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Cass., sez.
L, ord. 19273/2018).
Del resto, la Suprema Corte ha, da tempo, affermato che, sul piano previdenziale, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019).
Anche la Corte d'Appello di Milano ha ribadito che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento di un'attività commerciale, per cui “con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza” e che “è, dunque, specifico compito del giudice di merito accertare l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017) (Corte d'appello di
Milano n. 1123/21 rel. Casella).
*
Nel caso di specie, la ricorrente ha premesso che:
- la BE s.r.l. è una società costituita nel luglio 2020 con sede a Pero in via Vincenzo Monti n. 23/C
(doc. 4 ric.) e avente ad oggetto la gestione degli asili nido, scuole materne e centri ricreativi per minori, qualsiasi ulteriore e diversa tipologia attività di supporto alle famiglie mediante l'organizzazione e la gestione di gruppi di bambini, di baby-parking, doposcuola, ludoteche, spazi famiglia, accoglienza, ricreazione ed ogni analoga attività avente ad oggetto la cura e l'attenzione dei bambini (cfr. pag. 3, doc. 4).
- la Società (www.bebek.it) gestisce n. 3 asili nido e n. 1 scuola dell'infanzia. In particolare, la Società gestisce: l'asilo nido BE di Pero, Via Turati n. 8b; l'asilo nido BE di Milano, via Pasolini n. 2;
l'asilo nido BE di Milano, via Pasolini n. 86; la scuola dell'infanzia BE di Pero, via Turati n. 8b.
- la società si occupa altresì di organizzare corsi pomeridiani per bambini (inglese, multisport, ecc) e pagina 4 di 9 corsi per genitori (disostruzione, l'alimentazione, ecc).
- la società è governata da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e Legale rappresentante, Dott. e dalla Ricorrente, quale membro del Consiglio di Persona_1
Amministrazione (cfr. pag. 6, doc. 4) e che per lo svolgimento dell'attività atta a perseguire il proprio scopo sociale, la BE è dotata di una struttura aziendale che: Al 31 dicembre 2022 contava n. 10 dipendenti (cfr. pag. 7 doc. 4); al 31 dicembre 2023 contava n. 21 dipendenti (doc. 5 LUL 2023 e doc. 6 prospetto riepilogativo 2023); al 30 settembre 2024 contava n. 31 dipendenti (doc. 7 LUL 2024 e doc. 8 prospetto riepilogativo 2024);
- in particolare, l'organizzazione aziendale di BE prevede: una Coordinatrice delle scuole che coordina le responsabili delle singole scuole, una vice coordinatrice che supporta la coordinatrice nello svolgimento delle proprie mansioni, ruolo oggi ricoperto dalla Dott.ssa una Controparte_4 coordinatrice pedagogica che redige il progetto educativo supporta il personale ed i genitori nelle questione pedagogiche, ruolo oggi ricoperto dalla Dott.ssa Sara LE;
- a capo di ogni scuola, vi è poi la figura di Responsabile che Gestisce la scuola della quale ha la responsabilità, organizza i turni del personale educativo presente nella sua scuola, tiene i rapporti con i genitori, organizza le attività seguendo il Progetto educativo redatto dalla coordinatrice pedagogica;
ad oggi, le Responsabili delle Scuole gestite dalla BE, sono tre, la Dott.ssa la Dott.ssa Persona_2
e la Dott.ssa Persona_3 Persona_4
- in ogni scuola vi sono poi le educatrici, che si occupano dei bambini, di preparare le attività, di dargli da mangiare, di occuparsi del cambio, della nanna, di accoglierli al mattino e riconsegnarli ai genitori all'uscita, le Educatrici in forza presso la BE ad oggi sono n. 15 e sono le Sigg.re , Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Per_5 Parte_6 Parte_7
, , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
,
[...] CP_12
- vi è poi il personale ausiliario, attualmente composto da n.4 dipendenti, Sigg.re Persona_6
, e , addetto alla cura della sede delle scuole, alla Parte_8 Parte_9 Parte_10 gestione delle pulizie, alla gestione dei pasti e all'attività di reception;
la parte amministrativa e contabile della BE è gestita dall'ufficio amministrativo, che attualmente conta n. 6 risorse addette, le
Dott.sse , e il Dott. Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11
, e che si occupa di tenere tutta la gestione amministrativa della società, quindi di Persona_12 emissione fatture, pagamenti fornitori, controllo scadenze, gestione dei contratti, assunzione di dipendenti, tenuta dei rapporti con i consulenti esterni;
vi è poi infine il reparto manutenzione e sicurezza, attualmente composto da 2 dipendenti, Sigg.ri e . Parte_11 Persona_13
pagina 5 di 9 Quanto al suo ruolo in seno alla BE la ricorrente da dedotto:
“
2.1 La Dott.ssa è stata nominata consigliere di amministrazione della BE a far data Parte_1 dalla sua costituzione (cfr. pag. 6, doc. 4).
2.2 Successivamente ed in particolare con delibera del 25 gennaio 2023, ad entrambi i membri del consiglio di amministrazione, sono stati conferiti i poteri di “ordinaria e straordinaria amministrazione della Società” (doc. 11_Delibera del CdA del 25 gennaio 2023).
2.3 In tale veste e con tali poteri, la Ricorrente, si è occupata e si occupa dell'attività di indirizzo e coordinamento tipiche del rapporto organico, preoccupandosi principalmente della responsabilità della gestione finanziaria della società e delle strategie di sviluppo del business.
2.4 La Dott.ssa non ha mai svolto alcuna attività operativa né di esplicitazione dello scopo Parte_1 sociale dell'azienda.
3.1 Nella sua veste di amministratore con poteri di BE, per il periodo a partire dal conferimento dei citati poteri (gennaio 2023) - e quindi prima dell'acquisizione delle quote di BE (maggio 2023) - alla Dott.ssa è stato riconosciuto un compenso annuo con assolvimento dell'onere Parte_1 contributivo alla gestione separata CP_1
3.1 Nella sua veste di amministratore con poteri di BE, per il periodo a partire dal conferimento dei citati poteri (gennaio 2023) - e quindi prima dell'acquisizione delle quote di BE (maggio 2023) - alla Dott.ssa è stato riconosciuto un compenso annuo con assolvimento dell'onere Parte_1 contributivo alla gestione separata . CP_1
La ricorrente ha quindi concluso come in atti.
ha fondato il presente avviso di addebito sulla base del fatto che la “ricorrente, in relazione alle CP_1 attività di gestione di propria competenza, in assenza di altre figure a ciò deputate, anche per espressa ammissione in ricorso, è responsabile della gestione finanziaria della società- e quindi si occupa dei rapporti con le banche e gli istituti finanziatori, della gestione delle attività finanziarie di pagamento, del coordinamento delle risorse produttive tutte impiegate nell'esercizio dell'attività di impresa per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché di selezione assunzione supervisione e coordinamento del personale dipendente, a cui sono affidati i compiti operativi e di esecuzione dell'oggetto sociale ma non compiti decisionali di gestione dell'oggetto sociale.
8. Conferisce incarichi a collaboratori e professionisti per l'espletamento di incarichi specifici anche di natura amministrativa” ed ancora “In qualità di socio e amm.re ed in mancanza di personale dirigente che operi in sostituzione del socio gestore, il ricorrente svolge di fatto le operazioni e funzioni necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale con piena responsabilità dell'impresa e con assunzione di tutti i rischi e oneri di gestione, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione pagina 6 di 9 commercianti ex L. n. 662/96”.
All'esito dell'istruttoria testimoniale, può ritenersi che l'ente convenuto, in capo al quale grava il relativo onere probatorio, non vi abbia sufficientemente adempiuto.
È, oramai, pacifico che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti incomba unicamente sull' ; onere che, nel caso in esame, è stato disatteso. CP_1
Sono state sentite come testi SA SI, collaboratrice esterna di BE S.r.l. e due educatrici e . Testimone_1 Persona_4
Tutte le testimoni hanno certamente ammesso di aver conosciuto e visto la ricorrente, ma nessuna ha riferito che la stessa svolgeva per la società una effettiva, abituale e prevalente attività operativa anche tenuto conto dello specifico scopo sociale dell'azienda.
Le testimoni e , che sono state educatrici per la BE Testimone_1 Persona_4
S.r.l., hanno dichiarato di non aver praticamente mai visto la di non aver neppure firmato il Parte_1 contratto con lei e di essersi sempre rapportate, nel corso del rapporto lavorativo, con l'ufficio amministrativo per questioni attinenti alle buste paga o con le coordinatrici del nido, mai con la direttamente. Parte_1
È emerso che le testimoni hanno conosciuto la unicamente in occasione del primo giorno di Parte_1 lavoro, la teste , educatrice per la BE S.r.l. dall'aprile 2021 “Io la l'ho Per_4 Parte_1 conosciuta, dopo essere stata assunta, mi sembra di averla incontrata all'inaugurazione del Nido perché quando sono stata assunta la scuola non era ancora aperta… Può essere successo che se la nostra coordinatrice, , che ha avuto gravi problemi di salute, non poteva essere presente per Per_14 riunioni di inizio anno solo tra di noi educatrici allora presenziava la e in quelle occasioni Parte_1 si limitava ad affiancare la pedagogista Sara LE. Lei non ci diceva nulla di particolare. Parte_1
Io lavoro in sede distaccata, da noi, io la l'ho vista molto raramente, nel senso che sono Parte_1 passati anche mesi senza vederci e altri in cui magari passava più spesso, lei passava senza dirci nulla, chiedeva se era tutto ok e arrivederci”.
La teste educatrice per la BE S.r.l. per sole 2 settimane nell'agosto 2023 presso Tes_1
l'asilo Nido di Pero, ha dichiarato “quando sono andata a firmare il contratto in presenza di altre persone dell'amministrazione che facevano firmare i contratti, la non c'era. L'ho conosciuta Parte_1 dopo, il primo giorno di lavoro, eravamo tipo una equipe in cui c'erano tutte le educatrici presenti, e lei la ci spiegava un po' il lavoro, abbiamo fatto attività per conoscerci come equipe tra chi Parte_1 avrebbe lavorato lì, lei ci ha detto la suddivisione tra chi avrebbe lavorato a Pero e chi a Cascina
Merlata, l'ho poi rivista spesso in quei giorni, non potevo contattarla per mail o per telefono se non tramite l'amministrazione, in struttura l'ho vista, sono più i giorni che l'ho vista che non, ricordo che pagina 7 di 9 veniva a controllare e verificare l'allestimento degli spazi che stavamo mettendo su”, il fatto che la in quei giorni di agosto 2023 fosse presente in struttura e interloquisse con le dipendenti non Parte_1 fornisce una prova certa e chiara in merito ad un suo ruolo operativo e soprattutto, considerata anche la deposizione della teste , non dimostra che la esercitasse detta attività con Per_4 Parte_1 abitualità e prevalenza. In ogni caso, il solo fatto che fosse presente i primo giorno di lavoro delle educatrici presso la struttura e che verificasse l'organizzazione di locali ben può essere compatibile con l'espletamento del suo ruolo di amministratrice e socia della società BE S.r.l.
Anche la teste SI, consulente esterna contattata dalla nel 2021, ha riferito che “ Tuttora Parte_1 mi reco una volta al mese, quando io vado in visita non la vedo mai la non so neanche dove Parte_1 sia, io quando vado in visita il mio ruolo è di osservare come si svolge la giornata all'interno della struttura osservando le educatrici ed i bambini, io all'esito di queste valutazioni faccio una relazione al termine della visita che mando per mail a tre indirizzi uno della segreteria di BE, uno quello del coordinatore operativo quest'anno ma nella mail non è specificato il nome, e poi in copia alla Pt_12 sig.ra Parte_1
In realtà io poi con le educatrici do una restituzione verbale che poi sintetizzo in questo scritto per le altre educatrici per spunti di riflessioni. Con la a volte capita che ricevuta la mia relazione Parte_1 mi faccia un commento, del tipo “molto utile grazie” “i tuoi feedback sono sempre di ispirazione”
“grazie perché in questo modo possono mettere a posto queste cose”, nel senso che sono utili per migliore il servizio.
Io non so di preciso cosa faccia la per BE”. Parte_1
Anche in questo caso, non vi è prova chiara rispetto ad un preteso ruolo operativo della in Parte_1
BE che possa avere carattere personale e connotati di abitualità e prevalenza. Anche la teste
SI riferisce di contatti con la davvero molto sporadici “Io la la sentivo molto Parte_1 Parte_1 poco, al telefono una volta ogni 4/6 mesi e via mail ogni mese quando mando la relazione ma non sempre risponde, e via messaggi se c'è bisogno”.
Tutte le testimoni hanno pure confermato l'ampia organizzazione della BE in termini di soggetti deputati ai diversi ruoli in seno alla società.
In sostanza, seppure dall'istruttoria siano emersi elementi di presenza della in seno alla Parte_1
BE S.r.l., d'altra parte non potrebbe essere diversamente considerato che la stessa ricopre comunque il ruolo di amministratore e socia della società, e seppur vero che la teste LE ha riferito di essere stata contatta da lei nel 2021 per avviare la collaborazione come pure le educatrici hanno riferito di averla vista sporadicamente presso le strutture dei nidi, tuttavia manca una prova sufficientemente certa che fosse direttamente la a coordinare ed a rapportarsi con il personale nell'esercizio Parte_1
pagina 8 di 9 dell'attività di impresa.
Il fatto che la stessa fosse presente di tanto in tanto in struttura o in copia nella mail della LE non è chiaro indice di una sua abituale, personale e prevalente attività operativa in seno alla BE.
Neppure è emerso che facesse lei colloqui alle dipendenti, assumesse, supervisionasse e controllasse il personale, che anzi la vedeva raramente. Neppure è emerso che fosse presente quotidianamente presso gli uffici della società.
Per le ragioni esposte, va accertata e dichiarata l'insussistenza del credito portato dall'avviso di addebito n. 368 2024 0017396238000 notificato in data 21 novembre 2024 qui opposto, nulla dovendo l'opponente a tale titolo.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere CP_1 condannato al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al
DM 55/2014 e tenuto conto del pregio dell'attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento del ricorso:
- accerta l'insussistenza del credito portato dall'avviso di addebito n. 368 2024 0017396238000 notificato in data 21 novembre 2024 qui opposto, nulla dovendo l'opponente a tale titolo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida nella CP_1 complessiva misura di € 2.540,00 oltre accessori come per legge e contributo unificato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Milano, in data 1 ottobre 2025. il Giudice del Lavoro
Julie AR
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