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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/09/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2222/2021 R.G. promossa da:
( ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la C.F._2
responsabilità genitoriale nei riguardi del figlio, Parte_3
(c.f. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] C.F._3
dall'avv. Fabio Miele ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio sito in Massa via
Pellegrini n. 2/C; attore nei confronti di
(c.f. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Ferrati ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Catia UR sito in Massa via Dorsale n. 23/A; convenuto
***
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: per e : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Parte_1 Parte_2
reiectis, così provvedere: in via istruttoria ammettere le prove richieste nella memoria n. 2 ex art. 183 cpc e non ammesse;
nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del CP_1
pagina 1 di 9 in persona del Sindaco pro tempore, in ordine alla produzione del sinistro del 27.08.2019 CP_1
per omessa manutenzione del manto stradale di cui era responsabile e custode ai sensi dell'art. 2051 c.c
e, per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro tempore al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dagli odierni attori nella loro qualità ed in proprio e quantificati in € 26.000,00 - comprensivi dei danni materiali e del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dì del sinistro sino al giorno dell'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e competenze legali, anche generali, oltre Iva e Cap come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario nonché spese di CTU e di CTP”. per il Comune di : “piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, CP_1
eccezione e deduzione, giudicare: - in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da e in proprio e quali genitori esercenti Parte_1 Parte_2
la potestà sul minore nei confronti del Comune di con atto di Parte_3 CP_1
citazione del 27 ottobre 2021; - subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte contro il previa declaratoria di responsabilità Controparte_1
concorrente del minore nella produzione dell'evento dannoso, contenere il risarcimento dovuto agli attori entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile all'Ente territoriale e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria; - con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e , in Parte_1 Parte_2
proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale rispetto al figlio,
(nato a [...] il [...]) convenivano in giudizio il Parte_3
chiedendone la condanna, ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei Controparte_1
danni, quantificati in € 26.000,00, conseguenti al sinistro verificatosi in data 27.08.2019
pagina 2 di 9 allorquando il minore, nel percorrere in bicicletta il tratto discendente di via Roma in
, cadeva a terra a causa di un avvallamento presente sulla carreggiata. CP_1
2. In data 19.01.2022, si costituiva il , contestando in fatto ed in Controparte_1
diritto quanto rappresentato dagli attori, eccependo la mancata prova della dinamica del sinistro ed imputando, in ogni caso, la responsabilità dell'occorso a Parte_3
posto che l'ostacolo era del tutto visibile ed evitabile ove fosse stata impiegata
[...]
la dovuta diligenza nella conduzione del mezzo. A fronte di ciò il convenuto CP_1
domandava, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, la riduzione del risarcimento dovuto entro i limiti della quota di responsabilità addebitabile all'ente e alle conseguenze immediate e dirette derivanti dal sinistro.
3. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante assunzione di prova orale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
4. Con ordinanza del 20.05.2025, preso atto delle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Così sinteticamente ricostruita la materia oggetto del contendere, quanto all'ambito applicativo della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., costituisce jus receptum nella più recente giurisprudenza della Corte regolatrice l'applicabilità della disciplina in tema di responsabilità da cose in custodia da parte della pubblica amministrazione, anche in relazione a sinistri dipendenti dall'anomala conformazione e\o dalla mancata o inadeguata manutenzione di strade urbane o extraurbane.
Segnatamente, al fine di delineare l'atteggiarsi dell'onere probatorio in capo alle parti, giova riportare il supporto motivazionale di una delle plurime pronunce della
Cassazione in materia, secondo cui “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte, dimostrare altresì che lo stato dei
pagina 3 di 9 luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (cfr. Cass. civ., n.
15608\2022). Solo una volta verificato l'assolvimento dell'onere probatorio così tratteggiato da parte del danneggiato, occorre indagare se il custode abbia fornito “la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità” (cfr. Cass. civ., n. 13729\2022).
2. Venendo al merito delle domande attoree, mette conto preliminarmente evidenziare come, nonostante la maggiore età raggiunta da (nato a Parte_3
Massa il 27.07.2004) nelle more del presente giudizio, questo – in difetto di dichiarazione e\o notificazione dell'evento – è validamente proseguito tra le sole parti originarie, coerentemente a quanto chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui “la rappresentanza processuale del minore da parte del genitore si protrae dopo il raggiungimento della maggiore età, in mancanza di dichiarazione o notificazione dell'evento ex art. 300 c.p.c., (…) in quanto la possibile perdita della legittimazione processuale del genitore conseguente all'evento in parola deve (appunto) coordinarsi con il principio di ultrattività della procura in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato ai sensi dell'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione” (cfr. Cass. civ. n. 12878/2021 che, in parte motiva, richiama le pronunce Cass. civ. n. 27445/2018, Cass. civ. n. 14518/2015. In senso conforme cfr.
Cass. civ. n. 30009/2018).
pagina 4 di 9 3. Tanto premesso, lo scrutinio in ordine alla fondatezza della domanda risarcitoria non può che muovere dalle risultanze documentali e testimoniali in atti.
Segnatamente, il rapporto di incidente della Polizia Municipale del Comune di nr. 36/2019/I.S. (v. doc. 1 parte attrice) risulta dare atto di un sinistro CP_1
verificatosi in data 27.08.2019 alle ore 10:00 a , in via Roma, all'altezza del CP_1
civico 66, sostanziantesi nella rovinosa caduta a terra del velocipede modello da corsa marca Cipollini condotto da e di proprietà del padre, Parte_3 [...]
a causa di un “lieve avvallamento” presente sul manto stradale “di circa ml Pt_1
0,70x0,70 a circa ml 1,70 dal margine dx della carreggiata”. Il rapporto precisa altresì che, al momento del sinistro, le condizioni di traffico erano normali, le condizioni atmosferiche serene, la visuale libera, il fondo stradale asciutto e che nei luoghi di verificazione dell'evento era presente segnaletica verticale e orizzontale.
Sulla base dei rilievi descrittivi, fotografici e planimetrici, la dinamica del sinistro è stata ricostruita dagli agenti di P.G. come segue: “il minore conducente di Parte_3
velocipede tipo corsa, circolando con direzione monti-mare lungo Via Roma senza mantenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, giunto in prossimità dello stabile contrassegnato con il numero civico 66, cadeva in corrispondenza di un lieve avvallamento del piano stradale, riportando danni al velocipede, come sotto descritti. Nell'occorso il conducente del velocipede riportava lesioni personali e veniva trasportato mediante autoambulanza al Pronto Soccorso del Nuovo Ospedale
Apuano di Massa”.
4. Il verbale di Pronto Soccorso Apuano dell'Azienda USL attesta Parte_4
concordemente che è giunto in P.S. alle ore 11.38 del Parte_3
27.08.2019 trasportato da ambulanza per “trauma addominale” a seguito di “caduta accidentale dalla bici” ed è stato dimesso con diagnosi di trauma policontusivo e prognosi di 7 giorni clinici (v. docc. 13-17 parte attrice).
5. La circostanza che il danneggiato sia incorso nell'avvallamento procedendo in prossimità al centro della carreggiata, senza quindi mantenersi sulla destra, in violazione di quanto prescritto dal Codice della Strada e dai comuni canoni di diligenza e pagina 5 di 9 prudenza, trova altresì conferma nel verbale n. 1090/2019 della Polizia Municipale che ha elevato contravvenzione nei confronti del sig. nella sua qualità di Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_3
per aver consentito che quest'ultimo circolasse “alla guida del veicolo (velocipede) indicato senza motore lungo via Roma con direzione monti-mare senza tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata rimanendo coinvolto in sinistro accidentale con feriti occorso”, violando il disposto dell'art. 143 commi 2 e 13 cdS, secondo cui: “
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata”; “3. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173” (v. doc. 2 attori).
Sebbene tale verbale sia stato annullato dal Giudice di Pace con la sentenza n. 33/2021 del 3.12.2020, in accoglimento del ricorso in opposizione proposto ai sensi dell'art. 22 l.
689/1981, ciò è avvenuto sulla scorta della mera inosservanza delle previsioni di cui agli artt. 200 e 201 CdS, che – secondo il Giudice di Pace – avrebbero imposto all'organo accertatore di contestare immediatamente l'infrazione al trasgressore (v. docc.
3-4 attori). In altri termini, la sentenza del Giudice di Pace non è entrata nel merito dell'effettiva dinamica del sinistro, ovvero circa la posizione del minore a bordo della sua bicicletta da corsa al momento dello stesso.
6. La conformazione dei luoghi emerge chiaramente dalla documentazione fotografica allegata al rapporto di Polizia Municipale e da quella ritraente l'intervento di ripristino del manto stradale operato successivamente al sinistro (v. docc. 20-21 parte attrice) da cui può evincersi come l'avvallamento che ha cagionato la caduta del minore fosse ubicato in posizione quasi adiacente alle strisce di demarcazione dei due sensi di marcia e che, in quel punto, l'isola di traffico impediva qualsiasi attraversamento ovvero transito al di sopra della stessa.
7. Che la caduta sia imputabile a tale avvallamento, posto in prossimità del centro della strada, trova conferma da quanto riferito dalla sig.ra UR Catia, tanto agli operanti nella immediatezza del sinistro, quanto in corso di causa, allorquando questa - sentita in pagina 6 di 9 qualità di testimone - ha dichiarato che: “ricordo che il ragazzo era vicino allo spartivia all'incrocio della via Roma con l'altra via a senso unico, come si vede dalle foto allegate al rapporto della Polizia Municipale in atti;
(…) confermo anche le foto che mi si mostrano, documenti 20 e 21 di parte attrice;
ricordo che feci un commento con un vigile sul fatto che si era intervenuti dopo un incidente”. L'ulteriore testimone, ha poi dichiarato, nel corso della Testimone_1
medesima udienza, che: “Io ero all'incirca trenta metri dietro il ragazzo in bici, il giorno dell'incidente; a bordo del mio scooter, e ricordo che all'incirca in prossimità della deviazione tra via
Roma e un'altra via, dove c'è un spartitraffico, il ragazzo che era in bici leggermente verso la sinistra della carreggiata rispetto al centro strada cadeva a terra e fece un volo di circa venti metri;
quindi io mi fermai per prestare aiuto”.
8. Non può dirsi provata, invece, la presenza di veicoli parcheggiati sul margine destro della carreggiata.
Tale circostanza, percepibile con i sensi dagli operanti (i cui accertamenti, dunque, costituiscono piena prova fino a querela di falso) non è menzionata nel rapporto di incedente predetto ed appare anzi esclusa dai rilievi fotografici da costoro effettuati nell'immediatezza del sinistro, acquisiti agli atti di causa (v. doc. 1 parte convenuta).
La teste UR Catia, d'altra parte, ha concordemente dichiarato - a riguardo - che: “mi pare che lì vicino ci sia un cancello, che è passo carrabile;
quel giorno non vi erano delle macchine parcheggiate”. A fronte di quanto sopra, è inattendibile la deposizione dell'altro teste
, il quale, al capitolo 5 di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 Testimone_1
c.p.c. di parte attrice (“vero che al margine destro della carreggiata, in corrispondenza dell'avvallamento e precedentemente vi erano parcheggiati alcuni veicoli?”) si è limitato a rispondere con un generico “sì”. Non appare credibile, invero, che nelle more dell'arrivo degli operanti (ad un breve lasso temporale dalla caduta) i veicoli fossero stati rimossi, apparendo maggiormente plausibile quanto riferito dalla teste UR, la quale – come detto – ne ha escluso la presenza anche al momento dei fatti per cui è causa.
9. Oltretutto, anche a voler supporre – in via meramente ipotetica – che, al momento del sinistro fossero presenti delle vetture posteggiate, ciò non avrebbe comunque pagina 7 di 9 costretto a porsi al centro della carreggiata, ben potendo Parte_3
quest'ultimo mantenere la destra per quanto possibile costeggiando le vetture.
10. Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi che la condotta posta in essere dal danneggiato si ponga quale fattore interruttivo del nesso causale tra la cosa in custodia e il pregiudizio lamentato da parte attrice, con conseguente esclusione della responsabilità del ex art. 2051 c.c.. Controparte_1
In altri termini, il danneggiato, anziché mantenere la destra, si è discostato in modo significativo dalla condotta diligente e prudente che è esigibile da qualunque utente della strada. Tale comportamento, contrario alle ordinarie regole di circolazione e alle minime cautele imposte dall'utilizzo di un veicolo su strada pubblica, ha avuto un'incidenza causale assorbente nella causazione del danno poiché ha determinato il transito sul punto in cui si celava l'avvallamento. Se, infatti, il danneggiato avesse osservato le prescrizioni del CdS e le normali regole di diligenza e prudenza, mantenendosi sul margine destro della carreggiata, non sarebbe entrato in contatto con la presunta insidia presente sul manto stradale. Di guisa che – come detto – la sua condotta costituisce un fattore causale autonomo idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, tale da esonerare da ogni responsabilità il custode. In tale ottica, alcuna rilevanza assume la circostanza della non eccezionalità della condotta in rilievo, posto che “ricorrendo la fattispecie di cui all' art. 2051
c.c., ai fini della verifica del contributo causale, o concausale, dello stesso soggetto danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso, è sufficiente che la condotta tenuta da costui abbia carattere colposo, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 16/10/2024, n. 26895).
In considerazione di tali ragioni, la richiesta risarcitoria deve essere respinta.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, nonché dell'attività processuale svolta, si quantificano in € 5.077,00 per compensi, oltre iva,
c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da e Parte_1 Pt_2
- sia in proprio che in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...]
nei riguardi - nei confronti del Comune di;
Parte_3 CP_1
2. condanna e - sia in proprio che in qualità di genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale nei riguardi di - a Parte_3
rifondere al le spese di lite del presente giudizio, che si Controparte_1
liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
3. pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica.
Così deciso in Massa, il 26.09.2025.
Il Giudice
Dott. Ilario Ottobrino
Alla redazione del presente procedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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