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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12824 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 20544/2025
Il Giudice IO RZ, all'udienza del 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to NERI ERMELINDA Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_1 resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al convenuto meglio identificato in epigrafe, parte ricorrente adisce il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo dichiararsi l'irripetibilità delle somme richieste da , a titolo di indebito previdenziale, per CP_1 il periodo 2021-2024.
Esponeva a tal fine la Difesa:
- di essere titolare della pensione INVCIV n. 044-701407418366, rispetto a cui
, con comunicazione del 30.9.2024, richiedeva la restituzione di euro lordi CP_1
14616,04, per il periodo 1.8.21-31.7.24, a fronte del ricalcolo determinato dalla revoca della maggiorazione ex art 70 comma 6 L. n. 448/2000 e di quella ex. art. 38.
L. n. 488/01 per il superamento del limite reddituale;
- che la Commissione Medica, a seguito di visita di revisione del 18.11.2024, con cui veniva accertata una riduzione dello stato di invalidità dal 100% al 75%, riconosceva all'istante esclusivamente il diritto ex. art. 13 L. n. 118/1971 e l'handicap grave;
- che , con successiva nota del 20.11.2024, richiedeva la restituzione di euro CP_1
7791,19 quale pagamento superiore al dovuto, relativamente alla medesima pensione di invalidità, per il periodo 1.1.2022-30.11.2024, a fronte del ricalcolo eseguito a seguito della comunicazione dei redditi del 2022;
. che la parte, dal 29.7.2021 al 7.2.2023, godeva delle prestazioni economiche di cui agli artt. 1 L. n. 18/80 e 12 L. n. 118/71 e comunicava ritualmente, per tutti gli anni Part di imposta, i propri redditi a Agenzia delle Entrate e comunicava il mod. a
; CP_1
- che la ricorrente, dall'8.2.23 al 17.11.24, godeva delle prestazioni economiche di cui all'art. 12 L. n. 118/71 e comunicava i redditi a Agenzia delle Entrate il Part
7.10.2024 e comunicava il mod. A INPS.
La Difesa evidenzia che richiedeva, pertanto, il pagamento della somma lorda CP_1 di euro 22407,23, per il periodo 2021-2024, nonostante conoscesse la situazione reddituale della parte che, come lavoratrice autonoma, aveva sempre comunicato i redditi e il modello Cert ai rispettivi enti.
Pag. 2 di 9 La Difesa rileva, altresì, che dall'esame della certificazione reddituale risulterebbe che il reddito percepito sarebbe inferiore a quello previsto dalla normativa di riferimento.
Secondo la Difesa l'errore nella determinazione delle spettanze economiche sarebbe, pertanto, imputabile solo a , a fronte della buona fede della propria assistita, e CP_1
l'indebito richiesto non sarebbe pertanto ripetibile, a fronte di quanto stabilito dall'art. 206 DPR n. 1092/1973, se non dalle date in cui è intervenuto il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge coincidenti, nel caso di specie, con il 30.9.224 e il 20.11.2024.
Si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso avversario ed CP_1 eccependo, per entrambi gli indebiti contestati, rispettivamente ammontanti a euro
14616,04 e a euro 7791,19, che la ricorrente, per gli anni in esame, ha percepito redditi superiori ai limiti previsti dalla legge.
Vengono altresì evidenziati la tempestività delle ricostituzioni effettuate per l'anno di imposta 2021, avendo Agenzia delle Entrate trasmesso a i dati reddituali in CP_1 data 22.6.23; la ripetibilità delle somme in esame, ai sensi dell'art. 2033 c.c.; l'onere probatorio incombente su controparte in merito alla sussistenza del presunto credito.
La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e quindi rinviata per la discussione all'udienza dell'11.12.2025, all'esito della quale la causa veniva decisa con la presente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e pertanto può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 52 della l. 88/89 “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura
Pag. 3 di 9 commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 l. 412/91 ha precisato che “1 .le disposizioni di cui all'articolo 52, comma
2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” e che “l' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Ne consegue che, secondo il delineato impianto normativo e come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, “il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere
l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del 28/03/2019).
Al riguardo, occorre evidenziare che l'art. 15 del d.l. 78/2009 conv. in legge dalla l.102/2009 ha delineato un sistema di scambio e verifica incrociata tra pubbliche amministrazioni al fine dell'acquisizione, da parte dell' , delle informazioni CP_1
Pag. 4 di 9 utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, disponendo che “a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti di previdenza e assistenza CP_1 obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia…”.
Ciò posto, la ripetizione dell'indebito è condizionata al rispetto del principio di certezza dei rapporti giuridici, che ne consente l'esercizio entro il limite temporale dell'anno successivo rispetto a quello di accertamento.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al CP_1 recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di CP_2 restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso” (Cass. 13918/2021).
Pertanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando
Pag. 5 di 9 anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.”
(Cass. 5984/2022).
Tanto premesso, nel caso di specie appare, innanzitutto, fondato quanto eccepito dalla Difesa in relazione al merito della pretesa posto che i redditi percepiti dalla ricorrente, nel periodo in esame, appaiono inferiori ai limiti reddituali non dovendosi tener conto, per le prestazioni assistenziali di invalidità civile, degli oneri deducibili CP_ di cui all'art. 10 TUIR (Circolare 38/1996).
, nelle note autorizzate finali, non ha specificamente replicato sul punto. CP_1
Anche secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “è da ritenere che il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del
TUIR” (cfr. Cass. n.5450/2017).
In ogni caso, non risulta ascrivibile, in capo alla ricorrente, un atteggiamento doloso nella percezione della prestazione in esame.
Non sono infatti emersi elementi in grado di condurre a tale conclusione e non CP_1 ha provveduto a dare prova di tale elemento soggettivo.
Con condivisibile pronuncia (Cass. Sez. 6 –
L., Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020 (Rv. 658116 - 01) la Corte di cassazione ha rilevato che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in
Pag. 6 di 9 base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Con riferimento al caso in esame, la ricorrente ha sempre ritualmente trasmesso al Part Fisco i propri dati reddituali ( alleg. 11-14) e ha comunicato a il mod. CP_1
(all. n. 15) e nessuna condotta omissiva, di tipo doloso o colposo, è, pertanto, ascrivibile in capo alla stessa.
Il D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010,
n. 122, prevede, al comma 1, l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”; ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già integralmente CP_1 dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro
Pag. 7 di 9 dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' ”. CP_1
Nel caso di specie parte ricorrente ha diligentemente comunicato i propri dati reddituali a entrambi gli Enti.
La circostanza che abbia proceduto tempestivamente alla contestazione CP_1 dell'indebito alla odierna ricorrente non vale certo ad escludere in capo ad essa l'affidamento circa la spettanza delle somme erogate in precedenza rispetto al provvedimento notificato di recupero.
La Corte di cassazione rileva, infatti, (Cass. Sez. L. Sentenza n. 13918 del 20.5.2021
– RV 661297) in tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, che l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui dispone che l' provvede al recupero di quanto eventualmente CP_1 pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto CP_2 indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso.
Per le ragioni esposte devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione oggetto del presente giudizio, difettando, in ogni caso, profili di dolo in capo alla ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità della complessiva somma di euro 22407,23;
- condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2000,00, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa come per legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pag. 8 di 9 Roma, lì 11/12/2025
Il Giudice
IO RZ
Pag. 9 di 9
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 20544/2025
Il Giudice IO RZ, all'udienza del 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to NERI ERMELINDA Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_1 resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al convenuto meglio identificato in epigrafe, parte ricorrente adisce il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo dichiararsi l'irripetibilità delle somme richieste da , a titolo di indebito previdenziale, per CP_1 il periodo 2021-2024.
Esponeva a tal fine la Difesa:
- di essere titolare della pensione INVCIV n. 044-701407418366, rispetto a cui
, con comunicazione del 30.9.2024, richiedeva la restituzione di euro lordi CP_1
14616,04, per il periodo 1.8.21-31.7.24, a fronte del ricalcolo determinato dalla revoca della maggiorazione ex art 70 comma 6 L. n. 448/2000 e di quella ex. art. 38.
L. n. 488/01 per il superamento del limite reddituale;
- che la Commissione Medica, a seguito di visita di revisione del 18.11.2024, con cui veniva accertata una riduzione dello stato di invalidità dal 100% al 75%, riconosceva all'istante esclusivamente il diritto ex. art. 13 L. n. 118/1971 e l'handicap grave;
- che , con successiva nota del 20.11.2024, richiedeva la restituzione di euro CP_1
7791,19 quale pagamento superiore al dovuto, relativamente alla medesima pensione di invalidità, per il periodo 1.1.2022-30.11.2024, a fronte del ricalcolo eseguito a seguito della comunicazione dei redditi del 2022;
. che la parte, dal 29.7.2021 al 7.2.2023, godeva delle prestazioni economiche di cui agli artt. 1 L. n. 18/80 e 12 L. n. 118/71 e comunicava ritualmente, per tutti gli anni Part di imposta, i propri redditi a Agenzia delle Entrate e comunicava il mod. a
; CP_1
- che la ricorrente, dall'8.2.23 al 17.11.24, godeva delle prestazioni economiche di cui all'art. 12 L. n. 118/71 e comunicava i redditi a Agenzia delle Entrate il Part
7.10.2024 e comunicava il mod. A INPS.
La Difesa evidenzia che richiedeva, pertanto, il pagamento della somma lorda CP_1 di euro 22407,23, per il periodo 2021-2024, nonostante conoscesse la situazione reddituale della parte che, come lavoratrice autonoma, aveva sempre comunicato i redditi e il modello Cert ai rispettivi enti.
Pag. 2 di 9 La Difesa rileva, altresì, che dall'esame della certificazione reddituale risulterebbe che il reddito percepito sarebbe inferiore a quello previsto dalla normativa di riferimento.
Secondo la Difesa l'errore nella determinazione delle spettanze economiche sarebbe, pertanto, imputabile solo a , a fronte della buona fede della propria assistita, e CP_1
l'indebito richiesto non sarebbe pertanto ripetibile, a fronte di quanto stabilito dall'art. 206 DPR n. 1092/1973, se non dalle date in cui è intervenuto il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge coincidenti, nel caso di specie, con il 30.9.224 e il 20.11.2024.
Si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso avversario ed CP_1 eccependo, per entrambi gli indebiti contestati, rispettivamente ammontanti a euro
14616,04 e a euro 7791,19, che la ricorrente, per gli anni in esame, ha percepito redditi superiori ai limiti previsti dalla legge.
Vengono altresì evidenziati la tempestività delle ricostituzioni effettuate per l'anno di imposta 2021, avendo Agenzia delle Entrate trasmesso a i dati reddituali in CP_1 data 22.6.23; la ripetibilità delle somme in esame, ai sensi dell'art. 2033 c.c.; l'onere probatorio incombente su controparte in merito alla sussistenza del presunto credito.
La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e quindi rinviata per la discussione all'udienza dell'11.12.2025, all'esito della quale la causa veniva decisa con la presente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e pertanto può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 52 della l. 88/89 “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura
Pag. 3 di 9 commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 l. 412/91 ha precisato che “1 .le disposizioni di cui all'articolo 52, comma
2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” e che “l' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Ne consegue che, secondo il delineato impianto normativo e come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, “il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere
l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del 28/03/2019).
Al riguardo, occorre evidenziare che l'art. 15 del d.l. 78/2009 conv. in legge dalla l.102/2009 ha delineato un sistema di scambio e verifica incrociata tra pubbliche amministrazioni al fine dell'acquisizione, da parte dell' , delle informazioni CP_1
Pag. 4 di 9 utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, disponendo che “a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti di previdenza e assistenza CP_1 obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia…”.
Ciò posto, la ripetizione dell'indebito è condizionata al rispetto del principio di certezza dei rapporti giuridici, che ne consente l'esercizio entro il limite temporale dell'anno successivo rispetto a quello di accertamento.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al CP_1 recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di CP_2 restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso” (Cass. 13918/2021).
Pertanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando
Pag. 5 di 9 anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.”
(Cass. 5984/2022).
Tanto premesso, nel caso di specie appare, innanzitutto, fondato quanto eccepito dalla Difesa in relazione al merito della pretesa posto che i redditi percepiti dalla ricorrente, nel periodo in esame, appaiono inferiori ai limiti reddituali non dovendosi tener conto, per le prestazioni assistenziali di invalidità civile, degli oneri deducibili CP_ di cui all'art. 10 TUIR (Circolare 38/1996).
, nelle note autorizzate finali, non ha specificamente replicato sul punto. CP_1
Anche secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “è da ritenere che il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del
TUIR” (cfr. Cass. n.5450/2017).
In ogni caso, non risulta ascrivibile, in capo alla ricorrente, un atteggiamento doloso nella percezione della prestazione in esame.
Non sono infatti emersi elementi in grado di condurre a tale conclusione e non CP_1 ha provveduto a dare prova di tale elemento soggettivo.
Con condivisibile pronuncia (Cass. Sez. 6 –
L., Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020 (Rv. 658116 - 01) la Corte di cassazione ha rilevato che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in
Pag. 6 di 9 base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Con riferimento al caso in esame, la ricorrente ha sempre ritualmente trasmesso al Part Fisco i propri dati reddituali ( alleg. 11-14) e ha comunicato a il mod. CP_1
(all. n. 15) e nessuna condotta omissiva, di tipo doloso o colposo, è, pertanto, ascrivibile in capo alla stessa.
Il D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010,
n. 122, prevede, al comma 1, l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”; ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già integralmente CP_1 dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro
Pag. 7 di 9 dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' ”. CP_1
Nel caso di specie parte ricorrente ha diligentemente comunicato i propri dati reddituali a entrambi gli Enti.
La circostanza che abbia proceduto tempestivamente alla contestazione CP_1 dell'indebito alla odierna ricorrente non vale certo ad escludere in capo ad essa l'affidamento circa la spettanza delle somme erogate in precedenza rispetto al provvedimento notificato di recupero.
La Corte di cassazione rileva, infatti, (Cass. Sez. L. Sentenza n. 13918 del 20.5.2021
– RV 661297) in tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, che l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui dispone che l' provvede al recupero di quanto eventualmente CP_1 pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto CP_2 indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso.
Per le ragioni esposte devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione oggetto del presente giudizio, difettando, in ogni caso, profili di dolo in capo alla ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità della complessiva somma di euro 22407,23;
- condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2000,00, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa come per legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pag. 8 di 9 Roma, lì 11/12/2025
Il Giudice
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