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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/11/2025, n. 3222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3222 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 2228 dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...] il [...], (CF ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Gatto presso il cui studio in Maglie alla via Garibaldi n.105 ha eletto domicilio in virtù di procura ad litem agli atti;
– Opponente –
E
(P.Iva ), società costituita ai sensi della Legge Controparte_1 P.IVA_1
n. 130 del 30 aprile 1999 (c.d. Legge sulla Cartolarizzazione) e per essa, quale procuratrice, la società (P. Iva , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano alla Piazza della
Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti
EL UR e AN RN con domicilio eletto in La Spezia alla via Paolo
MI NI n. 170; – Opposta –
All'udienza dell'11.11.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (decreto ingiuntivo n.
n°1744/2021 emesso in data 4.8.2021 dal Tribunale di Lecce nel procedimento iscritto al n. R.G. 6042/2021, per il pagamento in favore della società CP_1
della somma di € 91.150,72, oltre interessi e spese di lite) ,
[...] Parte_1
premesso in particolare:
- che con decreto ingiuntivo n. 1744/2021 il Tribunale di Lecce ingiungeva il pagamento in favore della società opposta, in qualità di cessionaria di crediti, della somma pari ad euro € 91.150,72, oltre interessi e spese di lite;
- che il decreto monitorio opposto era assolutamente inefficace, essendo stato notificato il 4.2.2022, oltre i termini perentori all'uopo previsti dall'art. 644
c.p.c.;
- l'inefficacia della cessione del credito effettuata dalla società OM
NC SP in favore della società opposta, in quanto mai accettata né notificata al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c.;
- l'inesistenza e la nullità del rapporto contrattuale ab origine intrattenuto con la società OM NC SP, non essendo stata fornita dall'opposta la prova del credito ingiunto e la correttezza del relativo importo, peraltro ingiustificatamente maggiorato nel ricorso monitorio rispetto a quello indicato nell'estratto conto prodotto;
- che disconosceva espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 c.c. il contenuto dei documenti prodotti recanti la sua firma, l'autografia delle relative sottoscrizioni ex art. 214 c.p.c. e la loro conformità agli originali cartacei;
- l'inesistenza di documentazione comprovante l'esistenza del credito ingiunto ex art. 50 D. Lgs. n.385/93;
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e di tassi passivi indeterminati;
- l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e l'illegittima applicazione di oneri e spese non dovute;
- la concessione abusiva del credito al consumatore in violazione delle norme di legge, con conseguente eccessivo indebitamento del consumatore;
chiedeva quindi di accogliere la spiegata opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta che chiedeva da parte sua il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata, con condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di € 91.150,72 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale e con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa con le prove documentali prodotte dalle parti processuali e con due consulenze tecniche d'ufficio (grafologica e contabile), all'udienza dell'11.11.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., una volta precisate le conclusioni dalle parti processuali con deposito di note scritte cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
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Per costante orientamento giurisprudenziale lo strumento processuale dell'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che si sovrappone al procedimento monitorio assorbendolo, con la conseguenza che, anche in caso di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardiva notificazione al debitore ingiunto, permane il dovere del giudice adito di esaminare il merito della domanda di condanna dell'opponente al pagamento della somma di denaro portata dal titolo divenuto inefficace (Cass. n. 1184/2007;
Cass. n. 13001/2006).
Quanto all'eccezione di omessa notifica dell'atto di cessione, occorre evidenziare che tale notifica ben può essere sostituita con la notifica della richiesta di pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo, quale mezzo idoneo a notiziare il debitore dell'avvenuta modificazione soggettiva inerente al lato attivo del relativo rapporto contrattuale.
Quanto al merito l'opposizione è fondata e deve quindi essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio.
Sulla società opposta, cessionaria del credito ingiunto, gravava l'onere probatorio, quale parte attrice in senso sostanziale, di dare compiuta prova della cessione del credito intervenuta con l'originaria parte contrattuale OM
NC SP, tenuto conto peraltro delle specifiche contestazioni avanzate in giudizio dall'opponente. Orbene, esaminata la documentazione versata in atti dalla società opposta, quest'ultima non ha fornito una compiuta prova della cessione del credito azionato in sede monitoria, non avendo la stessa prodotto copia della proposta di cessione firmata dalla società cedente, limitandosi al deposito di copia dell'accettazione di tale proposta.
Inoltre la società opposta non ha neppure prodotto in giudizio la lista dei crediti oggetto di cessione, regolarmente firmata dai contraenti, allegata al contratto di cessione concluso tra le società OM NC SP e la società opposta.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudicante che non sussistono nel caso di specie ragioni per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.; spese da liquidare tenendo conto di parametri prossimi ai valori medi tariffari ratione temporis vigenti.
Per analoghe ragioni le spese delle due ctu, già liquidate in via provvisoria con autonomo decreto, devono essere definitivamente poste a carico della società opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da nei confronti della società Parte_1
così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
1744/2021 emesso in data 4.8.2021 dal Tribunale di Lecce;
2) condanna la società opposta alla refusione in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida in euro 14.300,00 per compensi professionali e spese, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
3) pone in via definitiva le spese delle due ctu a carico della società opposta.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 12.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE