Versione
6 marzo 1992
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22 dicembre 1992
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19 marzo 1994
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Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunita' Europee comprese nell'elenco di cui all'allegato A alla presente legge. ((4)) 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche'su di essi sia espresso, entro (( sessanta giorni)) dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 22 febbraio 1994, n. 146 ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo "per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge."
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche'su di essi sia espresso, entro (( sessanta giorni)) dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 22 febbraio 1994, n. 146 ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo "per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge."
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- 1. Sentenza n. 425 2000Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 1
Corte costituzionale, 17 ottobre 2000, n. 425 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Cesare MIRABELLI Presidente - Francesco GUIZZI Giudice - Fernando SANTOSUOSSO - Massimo VARI - Cesare RUPERTO - Riccardo CHIEPPA - Gustavo ZAGREBELSKY - Valerio ONIDA - Carlo MEZZANOTTE - Fernanda CONTRI - Guido NEPPI MODONA - Piero Alberto CAPOTOSTI - Annibale MARINI - Franco BILE - Giovanni Maria FLICK ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in …
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Giurisprudenza • 54
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2006, n. 14802Provvedimento: […] Con il secondo motivo dello stesso ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.1 della legge n.142/1992 e dell'art.8 della legge n.45/1990. […]Leggi di più...
- domanda per l'accertamento del diritto al riscatto·
- successiva allegazione di specifici elementi costitutivi della fattispecie della ricongiunzione·
- inammissibilità·
- fondamento·
- procedimenti speciali·
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- domanda giudiziale