Art. 3. Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio 1. L'operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati:
a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attivita';
b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
c) formazione sull'uso delle tecnologie piu' avanzate per innalzare la produttivita' dell'attivita';
d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalita' indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticita' dell'implementazione del progetto finanziato.
2. In deroga al comma 1, l'operatore di microcredito puo' affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attivita'. Il contratto prevede, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente all'operatore l'andamento delle attivita' svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.
a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attivita';
b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
c) formazione sull'uso delle tecnologie piu' avanzate per innalzare la produttivita' dell'attivita';
d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalita' indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticita' dell'implementazione del progetto finanziato.
2. In deroga al comma 1, l'operatore di microcredito puo' affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attivita'. Il contratto prevede, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente all'operatore l'andamento delle attivita' svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.