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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/11/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 2889/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa EN OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2889 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
, nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
), nato in [...] il Parte_2 C.F._2
29/06/1990
, nato in [...] il Parte_3 C.F._3
17/04/1997
), nato in [...] il Parte_4 C.F._4
04/06/1980, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ( ), nata in Persona_1 C.F._5
BRASILE il 01/03/2017
( ), nata in [...] il [...], in Parte_5 C.F._6 proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
), nata in [...] il Persona_2 C.F._7
18/05/2024; con l'Avv. SALVATORE FAIELLA, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso e alle note del 12-11-2015;
RICORRENTI
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “- accogliere la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis proposta da (1) (nata a [...]_1
, il 27/10/1960, residente in [...], 111 – Vila Euthalia– San Persona_3 Paolo/SP, CAP: 03518-070, C.F. ), in proprio;
(2) PartitaIVA_2 [...]
(nato a [...]/SP, il 29/06/1990, residente in [...]de Monte Alegre 351 – apto 52 BL A – Cidade Moncoes –San Paolo/SP, CAP: 04563-060, C.F. n. ), in proprio;
(3) C.F._8 Parte_3 (nato a [...]/SP, il 17/04/1997, residente in [...], 111 – Vila Euthalia– San Paolo/SP CAP: 03518-070, C.F. ), in proprio;
(4) C.F._9
(nato a [...]/SP, il 04/06/1980, residente in [...]de Oliveira, 100 Jd Santo Amaro, Sorocaba/SP - CAP: 18074-681, C.F. C.F._10
[...
), in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minori;
(4.a) (nata a [...]/RJ, il Persona_1 01/03/2017, residente in [...]de Oliveira, 100 Jd Santo Amaro, Sorocaba/SP
- CAP: 18074-681); (5) (nata a [...] , il Parte_5 Persona_3 21/10/2000, residente in [...]de Oliveira, 100- Sorocaba/SP - CAP: 18074- 681, C.F. ), in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la C.F._11 responsabilità genitoriale sulla figlia minori;
(5.a) Persona_2 (nata a [...]/SP, il 18/05/2024, residente in [...]de Oliveira, 100- Sorocaba/SP - CAP: 18074-681); - per l'effetto dichiarare che (1) Parte_1 (nata a [...] , il [...], residente in [...], 111 –
[...] Persona_3 Vila Euthalia– San Paolo/SP, CAP: 03518-070, C.F. ); (2) C.F._12 [...] (nato a [...]/SP, il 29/06/1990, residente in [...]de Monte Alegre 351 – apto 52 BL A – Cidade Moncoes –San Paolo/SP, CAP: 04563-060, C.F. n. ); (3) (nato a [...] C.F._8 Parte_3 Mariana/SP, il 17/04/1997, residente in [...], 111 – Vila Euthalia– San Paolo/SP CAP: 03518-070, C.F. ); (4) (nato C.F._9 Parte_4 a Bras/SP, il 04/06/1980, residente in [...]de Oliveira, 100 Jd Santo Amaro, Sorocaba/SP - CAP: 18074-681, C.F. ); (4.a) C.F._13 Persona_1
(nata a [...]/RJ, il 01/03/2017, residente in [...]de
[...] Oliveira, 100 Jd Santo Amaro, Sorocaba/SP - CAP: 18074-681); (5) Parte_5 (nata a [...] , il [...], residente in [...]de Oliveira, Persona_3 100- Sorocaba/SP - CAP: 18074-681, C.F. ); (5.a) C.F._11 [...] (nata a [...]/SP, il 18/05/2024, residente in [...]de Oliveira, 100- Sorocaba/SP - CAP: 18074-681) sono cittadini italiani;
- per l'effetto ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello stato Controparte_1 civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello stato civile, della cittadinanza di (1) (nata a [...]
pag. 2/7 Presidente , il 27/10/1960, residente in [...], 111 – Vila Euthalia– Persona_3 San Paolo/SP, CAP: 03518-070, C.F. ); (2) C.F._12 Parte_2
(nato a [...]/SP, il 29/06/1990, residente in [...]de Monte
[...] Alegre 351 – apto 52 BL A – Cidade Moncoes –San Paolo/SP, CAP: 04563-060, C.F. n.
); (3) (nato a [...]/SP, il C.F._8 Parte_3
17/04/1997, residente in [...], 111 – Vila Euthalia– San Paolo/SP CAP: 03518-070, C.F. ); (4) (nato a [...]/SP, il C.F._9 Parte_4 04/06/1980, residente in [...]de Oliveira, 100 Jd Santo Amaro, Sorocaba/SP
- CAP: 18074-681, C.F. ); (4.a) (nata a [...]F._13 Persona_1 Barra da Tijuca/RJ, il 01/03/2017, residente in [...]de Oliveira, 100 Jd Santo Amaro, Sorocaba/SP - CAP: 18074-681); (5) (nata a [...] , il [...], residente in [...]de Oliveira, 100- Persona_3 Sorocaba/SP - CAP: 18074-681, C.F. ); (5.a) C.F._11 Persona_2
(nata a [...]/SP, il 18/05/2024, residente in [...]de Oliveira,
[...] 100- Sorocaba/SP - CAP: 18074-681), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. - Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione ai sottoscritti procuratori, antistatari”; per il Ministero: “Giudicare secondo giustizia. In caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti (qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), la compensazione delle spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18-12-2024, i ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna, per essere gli stessi discendenti diretti di un cittadino italiano, che non ha mai perso la cittadinanza, esponendo che:
- l'avo nasceva a Garniga (TN) in data 16-7-1920 (doc. 1) Persona_4
e in seguito emigrava in Brasile ove decedeva l'8-2-1997 (doc. 4), senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 2);
- dal matrimonio di con Persona_4 Persona_5
(doc. 3) nascevano il 23-5-1948 (doc. 8) e
[...] Persona_6 [...] il 27-10-1960 (doc. 5); Parte_1
- dal matrimonio di con (doc. 9) Persona_6 Persona_7 nascevano gli odierni ricorrenti il 4-6-1980 (doc. 10) e Parte_4 il 21-10-2000 (doc. 13); Parte_5
- dal matrimonio di con Parte_4 Persona_8
(doc. 11) nasceva l'1-3-2017 (doc. 12);
[...] Persona_1
- ha avuto una figlia nata il Parte_5 Persona_2
pag. 3/7 18-5-2024 (doc. 13);
- ha avuto due figli nato il Parte_1 Parte_2
29-6-1990 (doc. 6) e nato il [...] (doc. 7), Parte_3 odierni ricorrenti.
Tutto quanto premesso i ricorrenti deducono che:
- nel caso di specie, è stata fornita prova, tramite la produzione dei rispettivi atti di nascita e matrimonio degli ascendenti, debitamente legalizzati e tradotti in lingua italiana, della discendenza iure sanguinis;
- la prospettata linea di discendenza iure sanguinis paterna postula la mera applicazione della legge n. 555/1912 e della legge n. 91/1992, con attribuzione ai ricorrenti del diritto a ottenere il rilascio della certificazione dello status di cittadini italiani dalla autorità diplomatica o consolare competente del Paese di residenza, nel caso di specie il;
Parte_6
- di aver tentato a far data dalll'8-10-2024 di procedere alla prenotazione di appuntamento per l'inserimento nelle liste, senza esito;
conclusivamente richiedendo, in via giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana.
Nel costituirsi in giudizio il rileva che: Controparte_1
- con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
- i tempi di evasione delle richieste pervenute in via consolare dipendono dalla scarsità delle risorse e dall'elevato e sproporzionato numero delle domande;
- deve essere verificata l'assenza di cause di eventuale perdita della cittadinanza e/o la non avvenuta rinuncia a quest'ultima da parte degli avi prima e dei loro ascendenti poi sulla base delle disposizioni succedutesi nel tempo (la l. n. 91/92, la l. n. 555/1912 e, prim'ancora, le preleggi al Codice Civile del 1865);
pag. 4/7 conclusivamente richiedendo, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 21-10-2025 la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
*
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Nel caso di specie l'avo risulta nato il [...] (doc. 1).
Non trova, dunque, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l.
n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n.
51/2006).
Nel caso di specie, in quanto l'avo è nato in data successiva a quella dell'entrata in [...], va esclusa la necessità della dichiarazione richiesta dall'art. 1, comma 2, della l. 379/2000.
In punto di acquisito della cittadinanza straniera, va rammentato che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche
l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023); ciò dovendo ribadirsi anche in ordine all'art. 8 della legge n. 555 del 19 marzo 1912 (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 5250 del
10/10/1979: “L'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della
pag. 5/7 cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell'art 8 della legge 13 giugno 1912 n
555, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi senza concorso di volontà dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Pertanto, il sopravvenuto acquisto della cittadinanza straniera non può essere di per se invocato, anche al fine della giurisdizione, come causa della perdita della cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione delle indicate circostanze”; cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 21/11/1981); in argomento la recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 25317 del
24/08/2022, chiamata a pronunciarsi in ordine al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, ha in ogni caso subordinato la perdita della cittadinanza al compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo- e, in punto di riparto dell'onere probatorio, ha precisato che “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Quanto, invece, alla disciplina di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 91, l'art. 11 di detta legge, circoscrivendo le ipotesi di perdita della cittadinanza, ora prevede che “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero” (Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 22271 del 03/11/2016).
I ricorrenti hanno documentato che l'avo, dopo essere emigrato, non si è mai volontariamente naturalizzato (doc. 2), nulla peraltro essendo stato specificamente eccepito o dimostrato in senso contrario dall'Amministrazione.
pag. 6/7 Tutto quanto sopra premesso, la linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti trova riscontro nella documentazione versata agli atti sulla base di quanto esposto e richiamato in premessa.
Sono, pertanto, verificati i presupposti in fatto della domanda dei ricorrenti.
Vertendosi in ipotesi di accertamento di diritto soggettivo, in difetto di espressa previsione legislativa della fase amministrativa quale condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, con diretto accesso, quindi, alla tutela giurisdizionale (cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 09/12/2008), ne consegue che va dichiarato lo status di cittadini italiani dei ricorrenti, con ordine al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In ogni caso non decorso il termine di 730 giorni di cui all'art. 3 DPR n. 362/1994 dalla presentazione della domanda in sede amministrativa (né dai documentati tentativi: doc. 16), sussistono analoghe e gravi ragioni, ex art. 92 c.p.c., onde disporre la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
• dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1 competente e a ogni altra autorità amministrativa interessata di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Trento, 22/11/2025
Il Giudice
EN OL
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 2889/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa EN OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2889 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
, nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
), nato in [...] il Parte_2 C.F._2
29/06/1990
, nato in [...] il Parte_3 C.F._3
17/04/1997
), nato in [...] il Parte_4 C.F._4
04/06/1980, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ( ), nata in Persona_1 C.F._5
BRASILE il 01/03/2017
( ), nata in [...] il [...], in Parte_5 C.F._6 proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
), nata in [...] il Persona_2 C.F._7
18/05/2024; con l'Avv. SALVATORE FAIELLA, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso e alle note del 12-11-2015;
RICORRENTI
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “- accogliere la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis proposta da (1) (nata a [...]_1
, il 27/10/1960, residente in [...], 111 – Vila Euthalia– San Persona_3 Paolo/SP, CAP: 03518-070, C.F. ), in proprio;
(2) PartitaIVA_2 [...]
(nato a [...]/SP, il 29/06/1990, residente in [...]de Monte Alegre 351 – apto 52 BL A – Cidade Moncoes –San Paolo/SP, CAP: 04563-060, C.F. n. ), in proprio;
(3) C.F._8 Parte_3 (nato a [...]/SP, il 17/04/1997, residente in [...], 111 – Vila Euthalia– San Paolo/SP CAP: 03518-070, C.F. ), in proprio;
(4) C.F._9
(nato a [...]/SP, il 04/06/1980, residente in [...]de Oliveira, 100 Jd Santo Amaro, Sorocaba/SP - CAP: 18074-681, C.F. C.F._10
[...
), in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minori;
(4.a) (nata a [...]/RJ, il Persona_1 01/03/2017, residente in [...]de Oliveira, 100 Jd Santo Amaro, Sorocaba/SP
- CAP: 18074-681); (5) (nata a [...] , il Parte_5 Persona_3 21/10/2000, residente in [...]de Oliveira, 100- Sorocaba/SP - CAP: 18074- 681, C.F. ), in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la C.F._11 responsabilità genitoriale sulla figlia minori;
(5.a) Persona_2 (nata a [...]/SP, il 18/05/2024, residente in [...]de Oliveira, 100- Sorocaba/SP - CAP: 18074-681); - per l'effetto dichiarare che (1) Parte_1 (nata a [...] , il [...], residente in [...], 111 –
[...] Persona_3 Vila Euthalia– San Paolo/SP, CAP: 03518-070, C.F. ); (2) C.F._12 [...] (nato a [...]/SP, il 29/06/1990, residente in [...]de Monte Alegre 351 – apto 52 BL A – Cidade Moncoes –San Paolo/SP, CAP: 04563-060, C.F. n. ); (3) (nato a [...] C.F._8 Parte_3 Mariana/SP, il 17/04/1997, residente in [...], 111 – Vila Euthalia– San Paolo/SP CAP: 03518-070, C.F. ); (4) (nato C.F._9 Parte_4 a Bras/SP, il 04/06/1980, residente in [...]de Oliveira, 100 Jd Santo Amaro, Sorocaba/SP - CAP: 18074-681, C.F. ); (4.a) C.F._13 Persona_1
(nata a [...]/RJ, il 01/03/2017, residente in [...]de
[...] Oliveira, 100 Jd Santo Amaro, Sorocaba/SP - CAP: 18074-681); (5) Parte_5 (nata a [...] , il [...], residente in [...]de Oliveira, Persona_3 100- Sorocaba/SP - CAP: 18074-681, C.F. ); (5.a) C.F._11 [...] (nata a [...]/SP, il 18/05/2024, residente in [...]de Oliveira, 100- Sorocaba/SP - CAP: 18074-681) sono cittadini italiani;
- per l'effetto ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello stato Controparte_1 civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello stato civile, della cittadinanza di (1) (nata a [...]
pag. 2/7 Presidente , il 27/10/1960, residente in [...], 111 – Vila Euthalia– Persona_3 San Paolo/SP, CAP: 03518-070, C.F. ); (2) C.F._12 Parte_2
(nato a [...]/SP, il 29/06/1990, residente in [...]de Monte
[...] Alegre 351 – apto 52 BL A – Cidade Moncoes –San Paolo/SP, CAP: 04563-060, C.F. n.
); (3) (nato a [...]/SP, il C.F._8 Parte_3
17/04/1997, residente in [...], 111 – Vila Euthalia– San Paolo/SP CAP: 03518-070, C.F. ); (4) (nato a [...]/SP, il C.F._9 Parte_4 04/06/1980, residente in [...]de Oliveira, 100 Jd Santo Amaro, Sorocaba/SP
- CAP: 18074-681, C.F. ); (4.a) (nata a [...]F._13 Persona_1 Barra da Tijuca/RJ, il 01/03/2017, residente in [...]de Oliveira, 100 Jd Santo Amaro, Sorocaba/SP - CAP: 18074-681); (5) (nata a [...] , il [...], residente in [...]de Oliveira, 100- Persona_3 Sorocaba/SP - CAP: 18074-681, C.F. ); (5.a) C.F._11 Persona_2
(nata a [...]/SP, il 18/05/2024, residente in [...]de Oliveira,
[...] 100- Sorocaba/SP - CAP: 18074-681), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. - Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione ai sottoscritti procuratori, antistatari”; per il Ministero: “Giudicare secondo giustizia. In caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti (qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), la compensazione delle spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18-12-2024, i ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna, per essere gli stessi discendenti diretti di un cittadino italiano, che non ha mai perso la cittadinanza, esponendo che:
- l'avo nasceva a Garniga (TN) in data 16-7-1920 (doc. 1) Persona_4
e in seguito emigrava in Brasile ove decedeva l'8-2-1997 (doc. 4), senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 2);
- dal matrimonio di con Persona_4 Persona_5
(doc. 3) nascevano il 23-5-1948 (doc. 8) e
[...] Persona_6 [...] il 27-10-1960 (doc. 5); Parte_1
- dal matrimonio di con (doc. 9) Persona_6 Persona_7 nascevano gli odierni ricorrenti il 4-6-1980 (doc. 10) e Parte_4 il 21-10-2000 (doc. 13); Parte_5
- dal matrimonio di con Parte_4 Persona_8
(doc. 11) nasceva l'1-3-2017 (doc. 12);
[...] Persona_1
- ha avuto una figlia nata il Parte_5 Persona_2
pag. 3/7 18-5-2024 (doc. 13);
- ha avuto due figli nato il Parte_1 Parte_2
29-6-1990 (doc. 6) e nato il [...] (doc. 7), Parte_3 odierni ricorrenti.
Tutto quanto premesso i ricorrenti deducono che:
- nel caso di specie, è stata fornita prova, tramite la produzione dei rispettivi atti di nascita e matrimonio degli ascendenti, debitamente legalizzati e tradotti in lingua italiana, della discendenza iure sanguinis;
- la prospettata linea di discendenza iure sanguinis paterna postula la mera applicazione della legge n. 555/1912 e della legge n. 91/1992, con attribuzione ai ricorrenti del diritto a ottenere il rilascio della certificazione dello status di cittadini italiani dalla autorità diplomatica o consolare competente del Paese di residenza, nel caso di specie il;
Parte_6
- di aver tentato a far data dalll'8-10-2024 di procedere alla prenotazione di appuntamento per l'inserimento nelle liste, senza esito;
conclusivamente richiedendo, in via giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana.
Nel costituirsi in giudizio il rileva che: Controparte_1
- con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
- i tempi di evasione delle richieste pervenute in via consolare dipendono dalla scarsità delle risorse e dall'elevato e sproporzionato numero delle domande;
- deve essere verificata l'assenza di cause di eventuale perdita della cittadinanza e/o la non avvenuta rinuncia a quest'ultima da parte degli avi prima e dei loro ascendenti poi sulla base delle disposizioni succedutesi nel tempo (la l. n. 91/92, la l. n. 555/1912 e, prim'ancora, le preleggi al Codice Civile del 1865);
pag. 4/7 conclusivamente richiedendo, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 21-10-2025 la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
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Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Nel caso di specie l'avo risulta nato il [...] (doc. 1).
Non trova, dunque, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l.
n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n.
51/2006).
Nel caso di specie, in quanto l'avo è nato in data successiva a quella dell'entrata in [...], va esclusa la necessità della dichiarazione richiesta dall'art. 1, comma 2, della l. 379/2000.
In punto di acquisito della cittadinanza straniera, va rammentato che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche
l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023); ciò dovendo ribadirsi anche in ordine all'art. 8 della legge n. 555 del 19 marzo 1912 (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 5250 del
10/10/1979: “L'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della
pag. 5/7 cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell'art 8 della legge 13 giugno 1912 n
555, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi senza concorso di volontà dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Pertanto, il sopravvenuto acquisto della cittadinanza straniera non può essere di per se invocato, anche al fine della giurisdizione, come causa della perdita della cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione delle indicate circostanze”; cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 21/11/1981); in argomento la recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 25317 del
24/08/2022, chiamata a pronunciarsi in ordine al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, ha in ogni caso subordinato la perdita della cittadinanza al compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo- e, in punto di riparto dell'onere probatorio, ha precisato che “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Quanto, invece, alla disciplina di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 91, l'art. 11 di detta legge, circoscrivendo le ipotesi di perdita della cittadinanza, ora prevede che “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero” (Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 22271 del 03/11/2016).
I ricorrenti hanno documentato che l'avo, dopo essere emigrato, non si è mai volontariamente naturalizzato (doc. 2), nulla peraltro essendo stato specificamente eccepito o dimostrato in senso contrario dall'Amministrazione.
pag. 6/7 Tutto quanto sopra premesso, la linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti trova riscontro nella documentazione versata agli atti sulla base di quanto esposto e richiamato in premessa.
Sono, pertanto, verificati i presupposti in fatto della domanda dei ricorrenti.
Vertendosi in ipotesi di accertamento di diritto soggettivo, in difetto di espressa previsione legislativa della fase amministrativa quale condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, con diretto accesso, quindi, alla tutela giurisdizionale (cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 09/12/2008), ne consegue che va dichiarato lo status di cittadini italiani dei ricorrenti, con ordine al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In ogni caso non decorso il termine di 730 giorni di cui all'art. 3 DPR n. 362/1994 dalla presentazione della domanda in sede amministrativa (né dai documentati tentativi: doc. 16), sussistono analoghe e gravi ragioni, ex art. 92 c.p.c., onde disporre la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
• dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1 competente e a ogni altra autorità amministrativa interessata di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Trento, 22/11/2025
Il Giudice
EN OL
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