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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
In composizione monocratica, in persona del Gop designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1105 /2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo , promossa
DA
nato a [...] il [...], cf , e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] , cf Parte_2 C.F._2
, entrambi residenti in [...], elettivamente
[...]
domiciliati ad Arsago Seprio, via Roma n. 64 presso lo studio dell'Avv.
Annamaria Turchetti del Foro di Busto Arsizio che li rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato
Opponenti
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Milano, via Caldera n. 21, cf P.IVA_1
Opposta contumace
E nei confronti di
on sede in Via Caldera, 21 - 20153 Milano, C.f e Num. CP_2
Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: e per essa P.IVA_2
P.iva di Gruppo , codice Controparte_1 P.IVA_3 fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero
, REA 1260400, con sede legale in Milano (MI), via Caldera 21, P.IVA_1
nella sua espressa qualità di Procuratrice della prima per atto del 17.02.2023,
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino , giusta procura speciale allegata agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio,
in Milano via Correggio n., 43
intervenuta
Conclusioni delle parti: all'udienza del 14.10.2024, entrambi i procuratori si
riportavano ai rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 130/2022 il Tribunale di Caltanissetta ingiungeva a e a il pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2
, della somma di € 17.792,36, oltre interessi come da Controparte_1
domanda ma nei limiti di legge, spese del procedimento pari ad € 540,00 per compensi , € 145,50 per per spese vive , oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Con atto ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al suddetto D.I. chiedendo quanto qui di seguito si riporta integralmente “in via preliminare: Per tutti i motivi illustrati in narrativa
ci si oppone sin d'ora, in ipotesi di istanza ex art. 648 C.P.C., alla concessione
della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione
fondata su prova scritta e di pronta soluzione, oltre che per inidoneità ed
insufficienza della documentazione prodotta dalla Ricorrente, specie l'estratto
conto, a giustificare un siffatto provvedimento. Sempre in via preliminare: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione
attiva in capo a (Attrice sostanziale) per tutte le Controparte_3
motivazioni in narrativa e, in special modo, per difetto di titolarità del diritto
azionato per mancata allegazione del contratto formale di cessione, oltre che per
assoluto contrasto tra le premesse del ricorso e gli allegati documentali.
Conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque
inefficace il decreto ingiuntivo n. 130/2022 – n. 575/2022 R.G. notificato il
12.5.2022. Ancora in via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità della
cessione del credito prodotta da Controparte per mancanza degli elementi
essenziali ex art. 1346 C.C. e per difetto di prova circa l'inclusione e
l'incorporazione del credito in contestazione nell'operazione di cessione, nonchè
la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente
declaratoria di revoca e/o annullamento e/o nullità e comunque inefficacia del
decreto opposto.
Nel merito in via principale:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni
sollevate in via preliminare, in ogni caso revocare e/o annullare e/o dichiarare
nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 130/2022 emesso dal
Tribunale di Caltanissetta il 2.5.2022 per mancanza dei presupposti previsti
dall'art. 633 C.P.C. per l'azione monitoria, oltre che per mancanza di prova
scritta attestante l'esistenza del contratto e del presunto credito ad esso sotteso
(in particolare il contratto completo in originale), per tutte le motivazioni meglio
esposte in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a
da parte dei Signori e Controparte_3 Parte_1 Parte_2
[...] In via subordinata: Ridurre la pretesa creditoria di Controparte a quella minor
somma che verrà accertata in corso di causa, al netto degli interessi, delle spese
e delle competenze non dovuti e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o
dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto opposto. Con vittoria di spese e
di compensi legali di giudizio”.
L'opposta non si costituiva. Controparte_1
Con atto di intervento ex art. 111 co III c.p.c. e contestuale comparsa di costituzione e risposta si costituiva la e per essa la CP_2 [...]
quale procuratrice della prima, la quale in via pregiudiziale CP_1
chiedeva:
“- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria
in relazione alle eventuali domande riconvenzionali di CP_2
controparte ad ogni titolo spiegate (anche risarcitorio e/o restitutorio);
- disporre l'estromissione della cedente . Controparte_1
Nel merito eccepiva l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
In subordine insisteva per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, da calcolarsi sul solo capitale, o, comunque, la condanna alla diversa somma eventualmente accertata a seguito del giudizio, oltre le spese del giudizio.
In particolare, nell'atto di intervento e contestuale comparsa di costituzione, parte opposta ha rappresentato che: -in forza di atto di scissione del 21.12.2022
ha conferito il credito in oggetto alla società Controparte_1 CP_2
che con atto pubblico del 17.2.2023 la ha conferito procura alla
[...] CP_2
affinchè questa, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e/o procuratori regolarmente autorizzati - nonché in persona degli avvocati e/o consulenti di volta in volta nominati dalla procuratrice- compisse “ogni attività, adempimento
e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività
di amministrazione, di gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la
Società è o sarà titolare”.
Con ordinanza del 28.3.2023 il Giudice assegnava alle parti i termini per attivare il procedimento di mediazione obbligatoria e all'udienza del 20.9.2023
l'intervenuta dava atto che il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo.
La causa veniva istruita con prove documentali.
All'udienza del 14.10.2024, sulle conclusioni delle parti , la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la comparsa conclusionale l'intervenuta dava atto che in data 31.10.2024,
con atto a rogito del notaio rep. n. 88912, racc. n. 19863, la Persona_1
si è fusa per incorporazione in CP_2 Controparte_4
società appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività di
[...]
direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia dell'opposta regolarmente citata e non costituita.
Nel merito.
In termini generali deve osservarsi che il giudice dell'opposizione deve pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate dall'opponente. Quanto all'onere della prova valgono i principi generali che a riguardo sanciscono l'obbligo, da parte di chi vuol fare valere un diritto in giudizio, di fornire tutti gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, in seno all'opposizione, l'opponente assume solo formalmente la veste di attore, mentre sostanzialmente rimane convenuto rispetto alla pretesa avanzata dalla controparte, attore sostanziale, con la domanda di ingiunzione. Incombe, quindi, su quest'ultimo la prova piena sul credito vantato,
mentre incombe sull'opponente la prova dei fatti estintivi o impeditivi dello stesso.
Tanto premesso, passando all'esame della presente controversia, si osserva che parte opposta ha assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Per converso devono essere disattesi gli assunti difensivi dedotti da parte opponente in quanto generici e non supportati da alcuna allegazione specifica dei fatti posti a base dell'opposizione, sì come previsto dal principio generale dettato dall'art. 2697 c.c. il quale , dopo avere previsto al primo comma che chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento, al secondo comma, invece, precisa che chi eccepisce l'efficacia di
tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i
fatti su cui l'eccezione si fonda.
Le censure mosse dall'opponente appaiono tutt'altro che specifiche e circostanziate e attengono a generiche contestazioni.
In punto di fatto è necessario precisare che il rapporto controverso trae origine da un contratto di finanziamento- nr 055648639-, stipulato in data 22.11.2016 –
approvato il 23.11.2016- tra la Agos Ducato Spa e i siggri e Parte_1 [...]
quest'ultima n. q. di coobbligata, con il quale la parte opponente Parte_2
si era impegnata a restituire la somma di € 24.209,92- importo comprensivo delle varie spese, interessi e costi connessi al credito- mediante 84 rate mensili di € 287,99, dal 20.12.2016 al 20.11.2023, ( Tan 5,55% dal 20.11.2023; Taeg
5,74%).
Orbene, dalla documentazione allegata dall'intervenuta sono emerse con chiarezza le condizioni economiche pattuite tra le parti. ( cfr in atti: richiesta di finanziamento del 21.11.2016; contratto di finanziamento del 22.11.2016;
condizioni generali del contratto;
estratto conto al 28.2.2021; comunicazione della decadenza dal beneficio del termine datata 30.10.2019; intimazione del pagamento del 21.2.2022 inviata agli opponenti dalla e Controparte_1
contestuale comunicazione della cessione del credito;
stralcio elenco crediti ceduti;
prova dell'avvenuta erogazione di € 17.579,88 - € 20.000,00- € 2.420,12,
quale differenza tra l'importo richiesto e la somma dovuta per l'estinzione anticipata di altro finanziamento a piano di ammortamento;
Parte_1
estinzione anticipata di altro finanziamento a ). Parte_1
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente,
l'intervenuta, con la documentazione offerta in produzione, ha provato il proprio credito sì come ingiunto.
Pertanto, una volta fornita dall'opposta la prova dell'ammontare del proprio credito, anche nella fase dell'opposizione- con ulteriore documentazione offerta dall'intervenuta-, costituisce onere del debitore effettuare puntuali e specifiche contestazioni .
Invero, l'opponente nulla ha provato in ordine alle diverse eccezioni sollevate le quali possono essere unitamente esaminate ai fini della decisione.
Va , innanzitutto, rilevato che il contratto di finanziamento e le condizioni generali ivi allegate risultano sottoscritte dagli opponenti.
In particolare, a nulla rileva l'eccepita diversità del numero del contratto stipulato tra le parti con quello indicato dalla ricorrente CP_1 Trattasi, infatti, inequivocabilmente, di un numero identificativo della pratica ceduta alla stessa, circostanza questa che non incide sull'esistenza del credito.
In ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'opposta, deve rilevarsi che lo stesso appare smentito dalla copiosa e completa documentazione offerta in produzione, ivi compresa quella relativa alla cessione alla e, in CP_2
CP ultimo, alla fusione per incorporazione di questa con (Gazzetta ufficiale del
3.4.2021 di cessione dei crediti alla dalla Z Controparte_1 CP_5
20,30,40,50,60,70,80; contratto di cessione Tra Agos Ducato- intervenuta in nome proprio e in nome e per conto di SPV Z 20, SPV Z 30, SPV Z 40, CP_5
SPV Z 50, SPV Z 60, SPV Z 70, SPV Z 80- e la;
estratto Controparte_1
scissione del 21.12.2022; cessione crediti da a - G. Controparte_6 CP_2
U. del 7.2.2023 e G.U. 17.1.2023-; procura della alla CP_2 CP_1
del 17.2.2023; atto di fusione;
Visura societaria).
[...] Controparte_7
Pertanto, contrariamente a quanto asserito da parte opponente, l'opposta risulta inequivocabilmente legittimata ad agire.
In ogni caso, in generale, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n.
130/1999, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58, commi 2,3,4, del testo unico bancario.
In buona sostanza, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità: la pubblicazione e l'iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c.
Non occorre, pertanto, la notifica e l'accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti. Ed ancora, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “in
tema di cessione in blocco dei crediti di una banca, ai sensi dell'art. 58 tub è
sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al
cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U recante
l'indicazione per categoria dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una
specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi in comune presi
in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di
individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicchè, ove i
crediti ceduti, oltre che per il titolo ( capitale, interessi, spese, danni ecc..), in
base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi
rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni della Banca d'Italia, il
giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del
credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto,
quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra
quelle trasferite al cessionario o al contrario annoverabile tra quelle escluse
dalla cessione”( Cass. Civ. Sez. I n. 21821/23).
Orbene, alla luce del riferito principio, si rileva che, nella specie, risulta provata la legittimazione attiva della . ( cfr G. U. 3.4.2021). Controparte_1
Quanto all'eccepita mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca si ritiene che la stessa non rilevi ai fini della validità del contratto atteso che,
secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità,
ciò non ne determina la nullità per difetto della forma scritta ex art. 117 comma 3
TUB, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. ( ex multis in particolare : Cass. Civile n. 30885/2018; Cass. SSUU n. 898/2018). Infatti secondo il detto principio, il consenso della banca può desumersi da comportamenti concludenti , quali- come nella specie- quelli emergenti dalla documentazione offerta in produzione dalla banca ( estratto conto, contratto ecc..).
In buona sostanza la cassazione ha stabilito che la forma scritta è posta a tutela del cliente, quale contraente più debole rispetto alla controparte, e finalizzata ad una più ampia conoscenza delle condizioni contrattuali.
In ordine alla dedotta eccessività della somma ingiunta, -indeterminatezza ed
indeterminabilità delle condizioni economiche del contratto- si rileva che tale eccezione debba ritenersi destituita di ogni fondamento, non avendo parte opponente assolto all'onere su di essa gravante di allegazione specifica dei fatti posti a base dell'opposizione.
Né, d'altra parte, a tale carenza probatoria, dovuta alla genericità delle sollevate eccezioni e alla assenza di allegazioni, si sarebbe potuto rimediare a mezzo di
Ctu, sì come preteso da parte opponente.
Sul punto, corre l'obbligo sottolineare che il giudice, in generale, può avvalersi dell'ausilio del consulente tecnico d'ufficio solo qualora questi sia messo nelle condizioni oggettive di poter espletare correttamente l'incarico ricevuto e rispondere ai quesiti.
E' notorio, infatti, secondo un consolidato principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità, che la Ctu tecnica non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tende a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. ( cfr ex multis Cass. Civ. 11317/03;
Cass. civ. 212/06). Invero, per converso, dalla documentazione offerta dalla parte intervenuta è
emersa la prova del credito sì come ingiunto.
In particolare, dall'estratto conto emerge il riepilogo dettagliato delle rate pagate e di quelle insolute comprensive di spese ed interessi.
Lo stesso piano di ammortamento prodotto appare conforme alle condizioni contrattuali indicate nel contratto de quo.
In ogni caso il debitore non è esonerato dalla prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, nel rispetto della tradizionale regola del riparto degli oneri probatori.
Invero, deve osservarsi che, nella fattispecie, parte opponente non ha neppure dimostrato di avere mai mosso alcuna contestazione, prima che in questa sede, al rapporto insorto con l'opposta né ha provato di avere riscontrato la diffida con la quale veniva intimato il pagamento e comunicata la cessione del credito ( cfr diffida del 21.2.2022 e ricevuta di ritorno allegata).
Per gli esposti motivi l'opposizione deve essere rigettata, ritenendosi assorbita ogni altra questione sollevata.
Quanto, infine, alla posizione della parte intervenuta deve rilevarsi che nella specie il processo rimane instaurato tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111
comma 1 c.p.c., non essendosi verificato quanto previsto dal 3° comma dello stesso articolo.
Devono, pertanto, integralmente compensarsi le spese di lite tra parte opponente e parte intervenuta.
Nulla sulle spese di lite in favore dell'opposta non essendosi quest'ultima costituita.
PQM
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 130/2022
emesso dal Tribunale di Caltanissetta;
compensa integralmente le spese di lite tra parte opponente e parte intervenuta;
nulla sulle spese di lite nei confronti dell'opposta contumace.
Così deciso a Caltanissetta il 4.3.2025
Il Gop
Dottssa Angela Gagliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
In composizione monocratica, in persona del Gop designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1105 /2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo , promossa
DA
nato a [...] il [...], cf , e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] , cf Parte_2 C.F._2
, entrambi residenti in [...], elettivamente
[...]
domiciliati ad Arsago Seprio, via Roma n. 64 presso lo studio dell'Avv.
Annamaria Turchetti del Foro di Busto Arsizio che li rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato
Opponenti
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Milano, via Caldera n. 21, cf P.IVA_1
Opposta contumace
E nei confronti di
on sede in Via Caldera, 21 - 20153 Milano, C.f e Num. CP_2
Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: e per essa P.IVA_2
P.iva di Gruppo , codice Controparte_1 P.IVA_3 fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero
, REA 1260400, con sede legale in Milano (MI), via Caldera 21, P.IVA_1
nella sua espressa qualità di Procuratrice della prima per atto del 17.02.2023,
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino , giusta procura speciale allegata agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio,
in Milano via Correggio n., 43
intervenuta
Conclusioni delle parti: all'udienza del 14.10.2024, entrambi i procuratori si
riportavano ai rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 130/2022 il Tribunale di Caltanissetta ingiungeva a e a il pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2
, della somma di € 17.792,36, oltre interessi come da Controparte_1
domanda ma nei limiti di legge, spese del procedimento pari ad € 540,00 per compensi , € 145,50 per per spese vive , oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Con atto ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al suddetto D.I. chiedendo quanto qui di seguito si riporta integralmente “in via preliminare: Per tutti i motivi illustrati in narrativa
ci si oppone sin d'ora, in ipotesi di istanza ex art. 648 C.P.C., alla concessione
della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione
fondata su prova scritta e di pronta soluzione, oltre che per inidoneità ed
insufficienza della documentazione prodotta dalla Ricorrente, specie l'estratto
conto, a giustificare un siffatto provvedimento. Sempre in via preliminare: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione
attiva in capo a (Attrice sostanziale) per tutte le Controparte_3
motivazioni in narrativa e, in special modo, per difetto di titolarità del diritto
azionato per mancata allegazione del contratto formale di cessione, oltre che per
assoluto contrasto tra le premesse del ricorso e gli allegati documentali.
Conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque
inefficace il decreto ingiuntivo n. 130/2022 – n. 575/2022 R.G. notificato il
12.5.2022. Ancora in via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità della
cessione del credito prodotta da Controparte per mancanza degli elementi
essenziali ex art. 1346 C.C. e per difetto di prova circa l'inclusione e
l'incorporazione del credito in contestazione nell'operazione di cessione, nonchè
la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente
declaratoria di revoca e/o annullamento e/o nullità e comunque inefficacia del
decreto opposto.
Nel merito in via principale:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni
sollevate in via preliminare, in ogni caso revocare e/o annullare e/o dichiarare
nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 130/2022 emesso dal
Tribunale di Caltanissetta il 2.5.2022 per mancanza dei presupposti previsti
dall'art. 633 C.P.C. per l'azione monitoria, oltre che per mancanza di prova
scritta attestante l'esistenza del contratto e del presunto credito ad esso sotteso
(in particolare il contratto completo in originale), per tutte le motivazioni meglio
esposte in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a
da parte dei Signori e Controparte_3 Parte_1 Parte_2
[...] In via subordinata: Ridurre la pretesa creditoria di Controparte a quella minor
somma che verrà accertata in corso di causa, al netto degli interessi, delle spese
e delle competenze non dovuti e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o
dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto opposto. Con vittoria di spese e
di compensi legali di giudizio”.
L'opposta non si costituiva. Controparte_1
Con atto di intervento ex art. 111 co III c.p.c. e contestuale comparsa di costituzione e risposta si costituiva la e per essa la CP_2 [...]
quale procuratrice della prima, la quale in via pregiudiziale CP_1
chiedeva:
“- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria
in relazione alle eventuali domande riconvenzionali di CP_2
controparte ad ogni titolo spiegate (anche risarcitorio e/o restitutorio);
- disporre l'estromissione della cedente . Controparte_1
Nel merito eccepiva l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
In subordine insisteva per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, da calcolarsi sul solo capitale, o, comunque, la condanna alla diversa somma eventualmente accertata a seguito del giudizio, oltre le spese del giudizio.
In particolare, nell'atto di intervento e contestuale comparsa di costituzione, parte opposta ha rappresentato che: -in forza di atto di scissione del 21.12.2022
ha conferito il credito in oggetto alla società Controparte_1 CP_2
che con atto pubblico del 17.2.2023 la ha conferito procura alla
[...] CP_2
affinchè questa, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e/o procuratori regolarmente autorizzati - nonché in persona degli avvocati e/o consulenti di volta in volta nominati dalla procuratrice- compisse “ogni attività, adempimento
e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività
di amministrazione, di gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la
Società è o sarà titolare”.
Con ordinanza del 28.3.2023 il Giudice assegnava alle parti i termini per attivare il procedimento di mediazione obbligatoria e all'udienza del 20.9.2023
l'intervenuta dava atto che il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo.
La causa veniva istruita con prove documentali.
All'udienza del 14.10.2024, sulle conclusioni delle parti , la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la comparsa conclusionale l'intervenuta dava atto che in data 31.10.2024,
con atto a rogito del notaio rep. n. 88912, racc. n. 19863, la Persona_1
si è fusa per incorporazione in CP_2 Controparte_4
società appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività di
[...]
direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia dell'opposta regolarmente citata e non costituita.
Nel merito.
In termini generali deve osservarsi che il giudice dell'opposizione deve pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate dall'opponente. Quanto all'onere della prova valgono i principi generali che a riguardo sanciscono l'obbligo, da parte di chi vuol fare valere un diritto in giudizio, di fornire tutti gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, in seno all'opposizione, l'opponente assume solo formalmente la veste di attore, mentre sostanzialmente rimane convenuto rispetto alla pretesa avanzata dalla controparte, attore sostanziale, con la domanda di ingiunzione. Incombe, quindi, su quest'ultimo la prova piena sul credito vantato,
mentre incombe sull'opponente la prova dei fatti estintivi o impeditivi dello stesso.
Tanto premesso, passando all'esame della presente controversia, si osserva che parte opposta ha assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Per converso devono essere disattesi gli assunti difensivi dedotti da parte opponente in quanto generici e non supportati da alcuna allegazione specifica dei fatti posti a base dell'opposizione, sì come previsto dal principio generale dettato dall'art. 2697 c.c. il quale , dopo avere previsto al primo comma che chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento, al secondo comma, invece, precisa che chi eccepisce l'efficacia di
tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i
fatti su cui l'eccezione si fonda.
Le censure mosse dall'opponente appaiono tutt'altro che specifiche e circostanziate e attengono a generiche contestazioni.
In punto di fatto è necessario precisare che il rapporto controverso trae origine da un contratto di finanziamento- nr 055648639-, stipulato in data 22.11.2016 –
approvato il 23.11.2016- tra la Agos Ducato Spa e i siggri e Parte_1 [...]
quest'ultima n. q. di coobbligata, con il quale la parte opponente Parte_2
si era impegnata a restituire la somma di € 24.209,92- importo comprensivo delle varie spese, interessi e costi connessi al credito- mediante 84 rate mensili di € 287,99, dal 20.12.2016 al 20.11.2023, ( Tan 5,55% dal 20.11.2023; Taeg
5,74%).
Orbene, dalla documentazione allegata dall'intervenuta sono emerse con chiarezza le condizioni economiche pattuite tra le parti. ( cfr in atti: richiesta di finanziamento del 21.11.2016; contratto di finanziamento del 22.11.2016;
condizioni generali del contratto;
estratto conto al 28.2.2021; comunicazione della decadenza dal beneficio del termine datata 30.10.2019; intimazione del pagamento del 21.2.2022 inviata agli opponenti dalla e Controparte_1
contestuale comunicazione della cessione del credito;
stralcio elenco crediti ceduti;
prova dell'avvenuta erogazione di € 17.579,88 - € 20.000,00- € 2.420,12,
quale differenza tra l'importo richiesto e la somma dovuta per l'estinzione anticipata di altro finanziamento a piano di ammortamento;
Parte_1
estinzione anticipata di altro finanziamento a ). Parte_1
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente,
l'intervenuta, con la documentazione offerta in produzione, ha provato il proprio credito sì come ingiunto.
Pertanto, una volta fornita dall'opposta la prova dell'ammontare del proprio credito, anche nella fase dell'opposizione- con ulteriore documentazione offerta dall'intervenuta-, costituisce onere del debitore effettuare puntuali e specifiche contestazioni .
Invero, l'opponente nulla ha provato in ordine alle diverse eccezioni sollevate le quali possono essere unitamente esaminate ai fini della decisione.
Va , innanzitutto, rilevato che il contratto di finanziamento e le condizioni generali ivi allegate risultano sottoscritte dagli opponenti.
In particolare, a nulla rileva l'eccepita diversità del numero del contratto stipulato tra le parti con quello indicato dalla ricorrente CP_1 Trattasi, infatti, inequivocabilmente, di un numero identificativo della pratica ceduta alla stessa, circostanza questa che non incide sull'esistenza del credito.
In ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'opposta, deve rilevarsi che lo stesso appare smentito dalla copiosa e completa documentazione offerta in produzione, ivi compresa quella relativa alla cessione alla e, in CP_2
CP ultimo, alla fusione per incorporazione di questa con (Gazzetta ufficiale del
3.4.2021 di cessione dei crediti alla dalla Z Controparte_1 CP_5
20,30,40,50,60,70,80; contratto di cessione Tra Agos Ducato- intervenuta in nome proprio e in nome e per conto di SPV Z 20, SPV Z 30, SPV Z 40, CP_5
SPV Z 50, SPV Z 60, SPV Z 70, SPV Z 80- e la;
estratto Controparte_1
scissione del 21.12.2022; cessione crediti da a - G. Controparte_6 CP_2
U. del 7.2.2023 e G.U. 17.1.2023-; procura della alla CP_2 CP_1
del 17.2.2023; atto di fusione;
Visura societaria).
[...] Controparte_7
Pertanto, contrariamente a quanto asserito da parte opponente, l'opposta risulta inequivocabilmente legittimata ad agire.
In ogni caso, in generale, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n.
130/1999, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58, commi 2,3,4, del testo unico bancario.
In buona sostanza, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità: la pubblicazione e l'iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c.
Non occorre, pertanto, la notifica e l'accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti. Ed ancora, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “in
tema di cessione in blocco dei crediti di una banca, ai sensi dell'art. 58 tub è
sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al
cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U recante
l'indicazione per categoria dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una
specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi in comune presi
in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di
individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicchè, ove i
crediti ceduti, oltre che per il titolo ( capitale, interessi, spese, danni ecc..), in
base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi
rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni della Banca d'Italia, il
giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del
credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto,
quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra
quelle trasferite al cessionario o al contrario annoverabile tra quelle escluse
dalla cessione”( Cass. Civ. Sez. I n. 21821/23).
Orbene, alla luce del riferito principio, si rileva che, nella specie, risulta provata la legittimazione attiva della . ( cfr G. U. 3.4.2021). Controparte_1
Quanto all'eccepita mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca si ritiene che la stessa non rilevi ai fini della validità del contratto atteso che,
secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità,
ciò non ne determina la nullità per difetto della forma scritta ex art. 117 comma 3
TUB, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. ( ex multis in particolare : Cass. Civile n. 30885/2018; Cass. SSUU n. 898/2018). Infatti secondo il detto principio, il consenso della banca può desumersi da comportamenti concludenti , quali- come nella specie- quelli emergenti dalla documentazione offerta in produzione dalla banca ( estratto conto, contratto ecc..).
In buona sostanza la cassazione ha stabilito che la forma scritta è posta a tutela del cliente, quale contraente più debole rispetto alla controparte, e finalizzata ad una più ampia conoscenza delle condizioni contrattuali.
In ordine alla dedotta eccessività della somma ingiunta, -indeterminatezza ed
indeterminabilità delle condizioni economiche del contratto- si rileva che tale eccezione debba ritenersi destituita di ogni fondamento, non avendo parte opponente assolto all'onere su di essa gravante di allegazione specifica dei fatti posti a base dell'opposizione.
Né, d'altra parte, a tale carenza probatoria, dovuta alla genericità delle sollevate eccezioni e alla assenza di allegazioni, si sarebbe potuto rimediare a mezzo di
Ctu, sì come preteso da parte opponente.
Sul punto, corre l'obbligo sottolineare che il giudice, in generale, può avvalersi dell'ausilio del consulente tecnico d'ufficio solo qualora questi sia messo nelle condizioni oggettive di poter espletare correttamente l'incarico ricevuto e rispondere ai quesiti.
E' notorio, infatti, secondo un consolidato principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità, che la Ctu tecnica non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tende a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. ( cfr ex multis Cass. Civ. 11317/03;
Cass. civ. 212/06). Invero, per converso, dalla documentazione offerta dalla parte intervenuta è
emersa la prova del credito sì come ingiunto.
In particolare, dall'estratto conto emerge il riepilogo dettagliato delle rate pagate e di quelle insolute comprensive di spese ed interessi.
Lo stesso piano di ammortamento prodotto appare conforme alle condizioni contrattuali indicate nel contratto de quo.
In ogni caso il debitore non è esonerato dalla prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, nel rispetto della tradizionale regola del riparto degli oneri probatori.
Invero, deve osservarsi che, nella fattispecie, parte opponente non ha neppure dimostrato di avere mai mosso alcuna contestazione, prima che in questa sede, al rapporto insorto con l'opposta né ha provato di avere riscontrato la diffida con la quale veniva intimato il pagamento e comunicata la cessione del credito ( cfr diffida del 21.2.2022 e ricevuta di ritorno allegata).
Per gli esposti motivi l'opposizione deve essere rigettata, ritenendosi assorbita ogni altra questione sollevata.
Quanto, infine, alla posizione della parte intervenuta deve rilevarsi che nella specie il processo rimane instaurato tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111
comma 1 c.p.c., non essendosi verificato quanto previsto dal 3° comma dello stesso articolo.
Devono, pertanto, integralmente compensarsi le spese di lite tra parte opponente e parte intervenuta.
Nulla sulle spese di lite in favore dell'opposta non essendosi quest'ultima costituita.
PQM
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 130/2022
emesso dal Tribunale di Caltanissetta;
compensa integralmente le spese di lite tra parte opponente e parte intervenuta;
nulla sulle spese di lite nei confronti dell'opposta contumace.
Così deciso a Caltanissetta il 4.3.2025
Il Gop
Dottssa Angela Gagliano