TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 27
e il 29 Gennaio 2025 in sostituzione dell'udienza del 7 Febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2095 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
la signora , nata il [...] a [...] e ivi residente, nella via Parte_1
Giotto n. 44, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente CodiceFiscale_1 giudizio, a Licata, nella via Agrigento n. 1, presso lo studio dell'Avv. Angela Vedda, che la rappresenta e difende giusta procura allegata agli atti di lite,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via
Picone nn. 20/30, presso l'Ufficio legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi giusta procura allegata agli atti di lite,
- resistente -
Oggetto: Ripetizione di indebito.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 28 Giugno 2024, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a mezzo pec inviata il 18 Luglio 2024, la signora proponeva opposizione avverso le note datate 4 Ottobre 2023, Parte_1 notificategli il 25 Ottobre 2023. Esponendo che, con esse l' , innanzitutto, l'aveva CP_2
1 informata che, all'esito di verifiche era risultato che nei periodi dall'1 Gennaio 2008 al 31
Luglio 2010 e dall'1 Gennaio 2007 al 31 Marzo 2012 aveva ricevuto sulla pensione cat. SO n.
20052476 le somme complessive, rispettivamente, di € 2.657,61 e di € 631,67 a titolo di maggiorazione sociale, o di aumento sociale della stessa, che non le spettavano perché in possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge. In secondo luogo, le aveva comunicato che, avrebbe provveduto a recuperare i citati ammontari effettuando delle trattenute mensili sulla suddetta prestazione. La ricorrente deduceva delle argomentazioni al fine di contrastare le comunicazioni in parola. Eccependo l'intervenuta prescrizione delle cennate posizioni creditorie. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva al Tribunale di
Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, di dichiarare nulle, ovvero di annullare le menzionate note per essere ormai prescritti i crediti con le medesime azionati.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 29 Ottobre 2024 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo evidenziava che, il competente ufficio aveva abbandonato in autotutela gli indebiti in questione. Sulla base di tale ragione domandava all'adita autorità giudiziaria di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7 Febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 27 e il 29 Gennaio
2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere. Invero, sulla scorta di quanto espressamente affermato dall' CP_2
in seno alla memoria di costituzione e risposta depositata il 29 Ottobre 2024, è possibile constatare una dirimente e troncante circostanza. Segnatamente che, il prefato ente ha provveduto ad abbandonare in autotutela la richiesta di restituzione delle somme indicate nelle note datate 4 Ottobre 2023, impugnate dalla ricorrente introducendo il procedimento de quo, dopo avere verificato l'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione dei crediti in dibattito.
Il che si evince dall'esame della documentazione allegata dall'enunciato istituto nel rispettivo fascicolo, integrata, in particolare, dalle disposizioni n. 010000-24-0598 e n. 010000-24-0599, entrambe datate 28 Ottobre 2024, sottoscritte dal dirigente responsabile della propria sede di
Agrigento. In conseguenza di ciò viene meno lo scopo cui è stato finalizzato il ricorso che ha introdotto la vertenza processuale sottoposta a disamina. Tant'è vero che, da un lato, l' CP_2 nell'ambito della nominata memoria ha chiesto all'adita autorità giudiziaria di pronunciare una
2 sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
dall'altro, con le note scritte depositate il 27 Gennaio 2025 il legale della signora ne ha preso atto, Parte_1
associandosi alla richiesta in parola. In proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone non solo che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore; ma, altresì, che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr.: Cass. n. 1950/2003; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010). Or
dunque, nel caso di specie il fatto che in un momento antecedente alla celebrazione della prima udienza del presente giudizio, fissata per il 7 Febbraio 2025, l'ente resistente, mediante le disposizioni datate 28 Ottobre 2024, ha abbandonato in autotutela la procedura di recupero degli indebiti controversi, annullando i due provvedimenti opposti, determina, senza ombra di alcun dubbio, la cessazione della materia del contendere. Ciò in quanto, ha comportato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in ius, facendo venire meno l'interesse delle parti in causa ad ottenere la normale soluzione della controversia. Peraltro, come sopra rilavato, la circostanza che nella ipotesi qui considerata è cessata la materia oggetto del contendere, oltre che essere debitamente evidenziata dall' , è stata riconosciuta anche dalla ricorrente. Sicché, a fronte CP_2
di tale innegabile situazione, va in questa sede dichiarata la cessazione della materia oggetto di contesa.
3.- Infine, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, si palesa necessario rilevare un significativo aspetto. Precipuamente, gli atti con i quali l' ha annullato in CP_2
autotutela le note in dibattito, con cui ha azionato le posizioni creditorie in discorso, sono stati adottati prima dello svolgimento dell'udienza su indicata. Ragion per cui, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del procedimento de quo.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
3 - infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 7 Febbraio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
4