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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 20/01/2026, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 827/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13830/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Il Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90271033 15 000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 578/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato e depositato il 18/7/2025, la Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle entrate - CO l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90271033 15/000, notificatale in data 21/05/2025, dall'importo di € 31.796,38.
La ricorrente ha esposto che atto presupposto è la cartella n. 07120100111142036000, avente ad oggetto l'IRPEF per l'anno 2006,
Ha fatto valere il seguente motivo.
ILLEGITTIMITÀ E NULLITÀ DELL'IMPORTO RICHIESTO CON LA CARTELLA N. 07120100111142036000
IN QUANTO LA STESSA VENIVA ANNULLATA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO
L'intimazione impugnata fonda la propria pretesa richiamando la cartella di pagamento n.
07120100111142036000 per €. 31.796,38.
Al riguardo si rappresenta tale richiesta è illegittima in quanto tale cartella è stata annullata con la sentenza n. 7417.2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, passata in giudicato. Pertanto, la pretesa azionata è inesistente.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto, con condanna dell'Agenzia delle entrate - CO al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate - CO, deducendo che:
a) la legittimazione passiva è esclusiva della Amministrazione Finanziaria Ufficio delle Entrate di
Castellammare di Stabia, che è parte nel presente giudizio;
b) quanto alla censura relativa all'omesso sgravio della cartella, eccepisce la propria carenza di legi1imazione passiva, in quanto è la Amministrazione Finanziaria Ufficio delle Entrate di Castellammare di Stabia, il soggetto giuridico che avrebbe dovuto provvedere alla cancellazione dal ruolo in quanto ADER non ha alcun potere di controllo e legittimità sul ruolo trasmesso dall'Ente Impositore;
in ogni caso ADER ha provveduto immediatamente allo sgravio in concomitanza alla presentazione del ricorso e deposita ruolo pari a zero;
c) occorre quindi dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il processo è estinto per la cessazione della materia del contendere conseguente alla sospensione del ruolo disposta dall'agente della riscossione.
4. Le spese seguono la soccombenza virtuale.
Non ricorrono i presupposti per la chiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e condanna l'ADER al pagamento delle spese, che liquida in complessivi euro 3000,00 per compensi e 450,00 per rimborso spese generali, oltre cp e iva, se dovuti, e con attribuzione all'avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli, il 15/1/2026.
Il presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13830/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Il Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90271033 15 000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 578/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato e depositato il 18/7/2025, la Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle entrate - CO l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90271033 15/000, notificatale in data 21/05/2025, dall'importo di € 31.796,38.
La ricorrente ha esposto che atto presupposto è la cartella n. 07120100111142036000, avente ad oggetto l'IRPEF per l'anno 2006,
Ha fatto valere il seguente motivo.
ILLEGITTIMITÀ E NULLITÀ DELL'IMPORTO RICHIESTO CON LA CARTELLA N. 07120100111142036000
IN QUANTO LA STESSA VENIVA ANNULLATA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO
L'intimazione impugnata fonda la propria pretesa richiamando la cartella di pagamento n.
07120100111142036000 per €. 31.796,38.
Al riguardo si rappresenta tale richiesta è illegittima in quanto tale cartella è stata annullata con la sentenza n. 7417.2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, passata in giudicato. Pertanto, la pretesa azionata è inesistente.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto, con condanna dell'Agenzia delle entrate - CO al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate - CO, deducendo che:
a) la legittimazione passiva è esclusiva della Amministrazione Finanziaria Ufficio delle Entrate di
Castellammare di Stabia, che è parte nel presente giudizio;
b) quanto alla censura relativa all'omesso sgravio della cartella, eccepisce la propria carenza di legi1imazione passiva, in quanto è la Amministrazione Finanziaria Ufficio delle Entrate di Castellammare di Stabia, il soggetto giuridico che avrebbe dovuto provvedere alla cancellazione dal ruolo in quanto ADER non ha alcun potere di controllo e legittimità sul ruolo trasmesso dall'Ente Impositore;
in ogni caso ADER ha provveduto immediatamente allo sgravio in concomitanza alla presentazione del ricorso e deposita ruolo pari a zero;
c) occorre quindi dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il processo è estinto per la cessazione della materia del contendere conseguente alla sospensione del ruolo disposta dall'agente della riscossione.
4. Le spese seguono la soccombenza virtuale.
Non ricorrono i presupposti per la chiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e condanna l'ADER al pagamento delle spese, che liquida in complessivi euro 3000,00 per compensi e 450,00 per rimborso spese generali, oltre cp e iva, se dovuti, e con attribuzione all'avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli, il 15/1/2026.
Il presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello