Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 24/04/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00756/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00599/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Baldiserra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lamezia Terme, C\Da Pigna Mazzei 31;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Crotone, sez. lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la memoria depositata, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., il 2 marzo 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- parte istante ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale Civile di Crotone, sezione lavoro, pubblicata il 18.04.2023, con la quale è stato così disposto: “ accoglie la domanda e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto dell’odierna ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione ai servizi prestati in favore del Ministero convenuto, con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, per come risultanti dalla documentazione allegata in atti; - per l’effetto, condanna il Ministero convenuto alla corresponsione in favore della ricorrente della somma a tal titolo spettante, calcolata nel rispetto della contrattazione collettiva di settore, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo; - condanna altresì il Ministero alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.030,00 oltre spese generali 15%, IVA, CPA ed accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”;
Considerato che:
- con memoria depositata il 02.03.2025, parte ricorrente ha dato atto che l’amministrazione ha provveduto al pagamento delle somme dovute e ha conseguentemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna al pagamento delle spese di lite;
Ritenuto:
- di dover conseguentemente dichiarare cessata la materia del contendere tenuto conto che la pretesa della parte ricorrente risulta pienamente soddisfatta;
- che le spese di lite vanno poste a carico della resistente secondo il principio di soccombenza virtuale, atteso che il pagamento è avvenuto dopo la notifica del ricorso di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 828,00 per onorari, oltre spese vive, pari al valore del contributo unificato, e forfettarie nonché accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
Valeria Palmisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Palmisano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
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