Art. 7.
Il personale ex camerale inquadrato nei ruoli statali, e successivamente cessato dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza, nonche' gli aventi diritto alla pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale, possono ottenere i benefici concessi dalle disposizioni previste nei precedenti articoli su presentazione al Ministero dell'industria e del commercio di apposita domanda da prodursi entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((1)) Le pensioni dirette e di riversibilita' avranno decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
I contributi per la rivalutazione dei servizi camerali e i recuperi a favore dell'Erario, previsti dai precedenti articoli, possono essere realizzati in questo caso mediante trattenute sulla pensione per un ammontare pari al terzo della medesima.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 febbraio 1953, n. 123 , ha disposto (con l'articolo unico) che "La facolta' prevista dal primo comma degli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608 , puo' essere esercitata dagli interessati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."
Il personale ex camerale inquadrato nei ruoli statali, e successivamente cessato dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza, nonche' gli aventi diritto alla pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale, possono ottenere i benefici concessi dalle disposizioni previste nei precedenti articoli su presentazione al Ministero dell'industria e del commercio di apposita domanda da prodursi entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((1)) Le pensioni dirette e di riversibilita' avranno decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
I contributi per la rivalutazione dei servizi camerali e i recuperi a favore dell'Erario, previsti dai precedenti articoli, possono essere realizzati in questo caso mediante trattenute sulla pensione per un ammontare pari al terzo della medesima.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 febbraio 1953, n. 123 , ha disposto (con l'articolo unico) che "La facolta' prevista dal primo comma degli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608 , puo' essere esercitata dagli interessati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."