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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4719/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4719/2019, avente ad oggetto: Altre
controversie di diritto amministrativo, riservata in decisione all'udienza del
26.11.2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a gg 20 per comparse conclusionali a 20 gg per repliche), promossa da:
con sede in Roma alla Via Calderon de la Barca 87, (C.F. e P. Parte_1
IVA e Iscr. Reg. Impr. Tr. Roma ), in persona del Presidente e P.IVA_1
Amministratore Delegato Dott. elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma via Sabotino n. 46 presso lo studio dell'Avv. Claudio Romano (C.F.
, che la rappresenta e difende . C.F._1
PARTE ATTRICE
CONTRO
pagina 1 di 15 (CF / p.iva: ) Via Santa Controparte_1 P.IVA_2
Croce snc, Codice Fiscale in persona del Sindaco pro tempore Avv. P.IVA_2
Nadia Bucci, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Gargano, Cod.Fisc.
, pec ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliato presso lo studio del medesimo Avv. Alessia Gargano in Cassino al Corso della Repubblica 171;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Ciò premesso, con il richiamo delle precedenti difese, la Pt_1
conclude riportandosi alle prese conclusioni e chiede che la causa venga trattenuta
[...]
in decisione con la concessione dei termini di legge (anche ridotti vista la contumacia del .” CP_1
Per la parte convenuta: “Tanto premesso il , Controparte_1
riportandosi a tutti i precedenti scritti ed alle conclusioni ivi rassegnate, conclude affinchè il Tribunale adito voglia ammettere i mezzi istruttori richiesti dall'Ente opposto e nello specifico chiede ammettersi CTU tecnico- contabile volta a determinare ed a quantificare (in forza dei criteri e delle norme richiamate in epigrafe e sulla scorta della produzione documentale in atti) il benefit ambientale dovuto all'Ente nel periodo oggetto di ingiunzione. Chiede ordinarsi ex art. 210 c.p.c. ad l'esibizione di Pt_1
tutte le fatture e di tutte le contabili emesse a carico del Comune di Roma, nello stesso periodo di riferimento e sempre rispetto alle quantità di rifiuti transitate nell'impianto che ha sede nel Comune di . Sempre e comunque insiste affinchè il Controparte_1
pagina 2 di 15 Tribunale di Cassino voglia rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero, in subordine, voglia ridurre la pretesa a quanto ritenuto di giustizia anche all'esito dell'invocata CTU. Con il favore delle spese di lite. In ogni caso, e nella denegata ipotesi in cui il G.I. ritenesse matura la causa per la decisione,
chiede concedersi i termini per note conclusionali e repliche. Deposita i provvedimenti sopravvenuti richiamati in epigrafe”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, conveniva in Pt_1
giudizio il dinanzi a questo Tribunale Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento notificata in data 12 Parte_ novembre 2019 con la quale il ingiungeva ad ai Controparte_1
sensi del RD 639/1910 il pagamento della complessiva somma di € 483.579,22 per il presunto omesso versamento del benefit ambientale per periodo 01.01.2015 –
31.12.2017 (vedi doc. 1).
Chiedeva quindi di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Frosinone, contrariis reiectis, previa sospensione della esecutorietà dell'ingiunzione opposta anche inaudita altera parte e autorizzazione alla chiamata in causa della
[...]
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_3
sede in Terni alla via Giordano Bruno 7: a) accertare e dichiarare che l'ingiunzione è illegittima e/o nulla e deve essere annullata e/o che nessuna somma per nessun titolo è Parte_ comunque dovuta da con tutte le conseguenze di legge;
b) nella denegata ipotesi che l'adita giustizia dovesse ritenere legittima la pretesa vantata dal
[...]
Parte_
nei confronti dell' condannare in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento diretto di qualsivoglia pretesa svolta al c) in subordine, ove per qualsiasi motivo o titolo si ritenesse sussistente un CP_1
pagina 3 di 15 qualsivoglia obbligo di accertare e dichiarare che in Pt_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, è obbligata a manlevare e tenere indenne e, per lo effetto, condannarla a rimborsare alla stessa tutte le Parte_1
somme che fosse condannata a pagare a favore del per qualsiasi titolo o CP_1
ragione. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con riserva di formulare mezzi istruttori nei termini di legge”.
A sostegno della spiegata opposizione esponeva quanto segue: Pt_1
- vi era carenza di legittimazione passiva in quanto l'articolo 9.3.6 del Decreto
Commissariale al secondo comma (quello invocato dal prevedeva che CP_1
l'eventuale benefit di competenza comunale, se dovuto, doveva essere riconosciuto “per il tramite del gestore dell'impianto di preselezione o della discarica”;
- tale norma prevedeva chiaramente che unico soggetto legittimato passivamente in relazione alla pretesa del era, se del caso, il gestore dell'impianto CP_1
ricevente, nel nostro caso CP_2
- vi era infondatezza della pretesa in quanto A) Le entrate riscuotibili con lo strumento dell'ingiunzione fiscale potevano riassumersi in: 1) tributi;
2) entrate patrimoniali di diritto pubblico;
3) entrate patrimoniali di diritto privato.
- la pretesa del era illegittima in quanto: a) qualora, come confermato dalla CP_1
sopra richiamata ordinanza del Consiglio di Stato, si attribuiva al benefit ambientale natura tributaria o di entrata di diritto pubblico, la pretesa sarebbe derivata da una fonte normativa illegittima;
b) se invece si attribuiva al benefit pagina 4 di 15 natura privatistica, l'ingiunzione sarebbe dovuta essere supportata da un atto propedeutico privatistico che, nel caso di specie, non sussisteva;
B) l'ingiunzione fiscale costituiva l'ultimo atto di un procedimento complesso ed aveva quale presupposto l'accertamento di presunte omissioni determinate con certezza direttamente dall'amministrazione procedente;
C) Il credito azionato attraverso il procedimento di cui al RD 639/1910 doveva essere certo, liquido ed esigibile ed il presunto credito non presentava le suddette caratteristiche;
- L'ingiunzione doveva contenere in ogni caso l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento dell'ufficio presso cui era possibile ottenere informazioni, il richiamo al precedente atto di accertamento, l'indicazione dell'autorità competente per il riesame in sede di autotutela, l'indicazione dell'autorità giurisdizionale presso cui era possibile impugnare, termini e modalità
del ricorso, la sottoscrizione del funzionario e il visto di esecutorietà.
In virtù di tanto l'opponente chiedeva di accogliere le conclusioni sopra riportate.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva per il il quale Controparte_1
preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione radicando la controversia la cognizione del Ga stante il disposto dell'art. 133 del d. lgs. 02 luglio 2010 n. 104
(Nuovo codice del processo amministrativo) il quale prevedeva che tra le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva vi sono, alla lett. p, quelle
“comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche pagina 5 di 15 mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati
Nel merito contestava in fatto ed in diritto l'avverso dedotto sostenendo che sulla base delle previsioni del Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti della
Regione n.15 del 11/03/2005, Allegato A, cap.
9.3.6.2 Benefit Ambientali (all.n.9) CP_1
-come aggiornato e modificato dalla Deliberazione di Giunta Regionale del n.760 CP_1
del 24/10/2008 (all.n.10), il benefit ambientale viene richiesto e fatturato dai gestori degli impianti di preselezione o di trattamento meccanico-biologico ai Comuni che conferiscono rifiuti urbani indifferenziati presso detti impianti, per gli importi e le percentuali indicate dal DC 15/2005. Non sono quindi i gestori degli impianti di discarica, di termovalorizzazione o trasferenza obbligati al pagamento del benefit ambientale -come erroneamente sostiene l'opponente- ma esclusivamente i gestori degli impianti di trattamento (preselezione o TMB) dei rifiuti urbani indifferenziati che addebitano e ricevono il benefit dai Comuni conferitori presso i loro impianti, e che successivamente lo versano ai Comuni creditori nel cui territorio hanno sede le tipologie impiantistiche indicate ed elencate dal richiamato DC n.15/2005.
Deduceva la l'esistenza di un obbligo solidale del produttore dei rifiuti e del gestore dell'impianto di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per effetto del quale l'opposto aveva emesso l'ingiunzione impugnata nei confronti del
[...]
-che non aveva proposto opposizione nei termini previsti- e nei confronti Parte_3
di Pt_1
pagina 6 di 15 Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
Tanto premesso in fatto, va rigettata la eccezione di carenza di giurisdizione del giudice adito.
Sul punto la Cassazione a sezioni Unite n. 5418 del 2021 ha affermato che “…
l'introduzione del benefit ambientale ha una funzione indennitaria finalizzata al ristoro dei danni ambientali causati dal trattamento e smaltimento dei rifiuti, in applicazione del principio di matrice comunitaria "chi inquina, paga" derivante, in materia ambientale, dall'art.191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art.2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007.
6.1 Appare, allora, evidente l'analogia di detto beneficio ai contributi, previsti da alcune leggi regionali, a carico dei titolari di autorizzazione alla coltivazione di materiali di cava ai quali queste Sezioni Unite hanno negato natura di tributo, statuendo la giurisdizione sulle relative controversie del
Giudice ordinario. Si è, infatti, già statuito, ad esempio, con riferimento al contributo previsto dalla L.R. Toscana 3 novembre 1998, n. 78, art. 15, che lo stesso è configurato come uno strumento diretto ad assicurare l'esecuzione di interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell'area di cava e delle strade di accesso, e funzionali alla salvaguardia dei beni collettivi dell'ambiente e del territorio dall'impatto su di essi della localizzazione delle cave e dell'esercizio dell'attività estrattiva…..
6.2 In conclusione, esclusa la natura di tributo del benefit ambientale previsto dalla legge regionale Lazio e considerata la natura prettamente patrimoniale della pagina 7 di 15 controversia nel cui ambito è stata sollevata la questione di giurisdizione (opposizione avverso ordinanza ingiunzione di pagamento del benefit emessa dal sede CP_1
dell'impianto), va data continuità alla giurisprudenza di queste Sezioni Unite resa in ambiti sostanzialmente sovrapponibili a quelli oggetto di scrutinio.
7.Va, quindi, affermata la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale vanno rimesse le parti e al quale si demanda il regime delle spese di questo giudizio”.
Ciò posto in rito, nel merito l'opposizione va accolta,
Come anticipato, l'opponente ha contestata la propria legittimazione passiva ritenendosi estraneo ad ogni rapporto con il ritenendo che siano il gestore Controparte_1
dell'impianto ovvero gli altri operatori chiamati a trattare i rifiuti destinati a quella discarica, i soggetti tenuti in via esclusiva al pagamento del benefit ambientale.
Questo Giudice condivide l'assunto dell'opponente.
Al fine di esporre le ragioni che sottendono tale conclusione, questo Giudice condivide le valutazioni compiute dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 6104/22,
emessa il 3/10/2022 con riferimento a una fattispecie analoga a quella di cui ci si occupa e proprio sul tema alla responsabilità unica dell'affidatario del sito ciociaro.
La fattispecie presa in considerazione dalla Corte territoriale è identica salvo che per l'identità delle amministrazione coinvolte.
Appare utile riportare alcuni del capi della pronuncia, condivisi dal Tribunale per quanto attiene alla ricostruzione della portata della normativa applicabile al caso e alle pagina 8 di 15 conseguenze che possono farsene derivare dal punto di vista dell'individuazione dell'ente tenuto a versare gli importi in contestazione:
Parte_
“l deduce, nel proporre appello avverso la sentenza n. 469/2017 emessa dal
Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, in data 5.4.2017, l'erroneità della sentenza di primo grado, deducendo come: 1) in primo luogo, la disciplina regionale riguardi solo lo smaltimento e conferimento di rifiuti urbani e non anche il conferimento di rifiuti speciali, a cui deve essere ricondotto il CDR e 2) secondo luogo, in quanto unico soggetto obbligato al pagamento della percentuale di tariffa corrispondente al benefit ambientale in favore del comune o dei comuni è esclusivamente il gestore dell'impianto ricevente, e quindi nel nostro caso Controparte_2
L'appello è fondato e merita accoglimento avuto riguardo a tale secondo rilievo, e restando assorbita la questione relativa alla natura del rifiuto conferito nel caso in esame all'impianto gestito da sito nel territorio del Comune di Controparte_2 [...]
, e la sua assimilabilità o meno ai rifiuti urbani alla luce della Controparte_1
disciplina normativa vigente.
L'art. 29, co II, della L.R. 9.7.1998, n. 27 dispone: "il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma I deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa".
pagina 9 di 15 Si tratta, quindi, di un ristoro, seppure inteso in senso non tecnico (cfr, Cons. Stato,
ord. 24.6.2020, n. 4035), che a certe condizioni
Sentenza n. 1343/2023) i Comuni i quali conferiscono i rifiuti a un impianto devono pagare per il tramite del gestore al nei quale l'impianto ha sede CP_1
La disciplina di dettaglio di questo benefit è stata successivamente stabilita con il decreto del Commissario straordinario n. 15/2005 e con la deliberazione della Giunta
regionale 17.7.2008, 516, che la ha recepito.
Come ha osservato il Consiglio di Stato "Tali provvedimenti, che hanno l'evidente natura di regolamenti di attuazione della legge, hanno individuato più specificamente gli impianti per i quali il benefit è dovuto, che sarebbero le discariche, gli impianti di preselezione, quelli di termovalorizzazione e le stazioni di trasferenza " (cosi Cons,
Staro, ard. 24.6.2020, n. 4035).
L'appellante deduce che il giudice di prime cure non avrebbe considerato Parte_1
l'ultima parte del punto 9.3.6.2 del Decreto Commissariale n. 15/2005 del Commissario
delegato per l'Emergenza ambientale laddove si stabilisce che " il suddetto benefit dovrà essere riconosciuto anche da privati che conferiscono rifiuti presso i suddetti impianti ovvero in impianti di smaltimento finali. In tal caso sarà cura della
[...]
, restituire integralmente al Comune ove ha sede l'impianto la somma Parte_4
ricevuta".
Secondo , tale disposto normativo dimostra che il soggetto tenuto a versare Pt_1
le, somme al é in realtà in quanto il CP_1 Controparte_1 Controparte_2
pagina 10 di 15 privato conferente è , e la "società ricevente" è, nel caso in esame, Parte_1 [...]
che sarebbe dunque l'unico soggetto obbligato a versare il benefit al Controparte_2
Comune attore.
Secondo il Comune di , invece, "con tale disposizione, Controparte_1
contrariamente a quanto sostenuto, si è voluto far riferimento ai soggetti privati che
Parte_ conferiscono rifiuti presso i suddetti impianti di selezione (ovvero di stabilendo anche in questo caso l'obbligo per Parte_1
(società ricevente) di restituire integralmente al ove ha sede l'impianto la CP_1
somma ricevuta.
Tale disposizione, lungi dall'esonerare casomai stabilisce l'obbligo per la Parte_1
società appellante di girare al comune di anche tutte le somme Controparte_1
incassate dai 'soggetti privati (e non solo pubblici) che conferiscono rifiuti presso i loro impianti".
E' opportuno chiarire che, nel fare riferimento al "suddetto benefit", la disposizione punto 9-3.6.2 del Decreto Commissariale n. 15/2005 fa riferimento al "benefit ambientale aggiuntivo pari al 2% della tariffa determinata dalla Regione Lazio"
previsto dal capoverso precedente, che riguarda il caso di conferimento presso impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti urbani siti nel territorio di un'altra provincia". È questo il caso in esame. in cui un privato, e non un Comune o un ATO di comuni, ha conferito un rifiuto a un impianto sito fuori dalla provincia in cui il rifiuto e stato prodotto ( che è la provincia di Roma, in cui si trova rimpianto gestito deìa
pagina 11 di 15 Parte_ Parte_
, e sempre che il CDR conferito da costituisca un rifiuto urbano.
Parte appellante ha richiamato la ordinanza n. 4035 emessa dal Consiglio di Stato 7
24.6.2020, laddove ha precisato the il benefit ambientale secondo corte percentuali della tariffa spetti ai Comuni sede d'scarica, di impianti di preselezione, di impianti di termovalorizzazione ed infine di stazioni di trasferenza da parte del comuni conferenti,
tenuti a corrisponderlo al gestore dell'impianto di preselezione che provvederà a restituirlo ai comuni, con cadenza quadrimestrale, nel rispetto di quanto di seguito riportato ritenendo dunque che il soggetto passivo del benefit, in primo luogo, è il gestore dell' impianto, che incassa la tariffa e deve riversare la percentuale corrispondente al benefit".
Anche questa Corte ritiene che, come deduce l'appellante ,, unico soggetto Parte_1
passiva del rapporto obbligatorio costruito dalla suddetta previsione normativa è il gestore della discarica o dell'impianto e, quindi nel caso in esame Controparte_2
gestore dell'impianto di termovalorizzazione sito nel territori del Comune di , e non Controparte_1 [...]
o anche Quest'ultima era obbligata soltanto a corrispondere al gestore Pt_1 Parte_1
dell'impianto la tariffa prevista a fronte del conferimento di CDR effettuato. E ciò in via assorbente sul rilievo per cui è solo un atto normativo secondario, qual è - come si è
detto - il decreto commissariale n. 15/2005 (e, quindi, la delibera n. 516/2008, che la ha ratificato) a imporre tale obbligo in capo anche a un privato il quale conferisca a un impianto sito fuori della Provincia, laddove la normativa di rango primario regionale pagina 12 di 15 impone un obbligo siffatto esclusivamente ai Comuni conferenti.
Con riguardo alla condanna di a tenere indenne di Pt_1 Controparte_2
quanto questa é stata condannata, in solido con la prima, a pagare al
[...]
, la transazione dell'obbligazione di quest'ultima fa venire meno anche Controparte_1
l'obbligazione di garanzia c.d. Impropria azionata nel giudizio di primo grado.
Anche in relazione a tale richiesta, svolta dall' e dunque cessata la materia Parte_5
del contendere che deve essere dunque dichiarata con la presente sentenza.
Ne consegue, inoltre, che la questione di legittimità costituzionale che Parte_1
chiede a questo giudicante di sollevare non è rilevante ai fini del presente giudizio.
Infatti, una volta che: (a) è venuto meno l'interesse delle parti a una pronuncia nel merito in ordine ai rapporto obbligatorio tra e il Controparte_3 [...]
, e che (b) si vitrere che non sia soggetto passivo del Controparte_1 Parte_1
rapporto obbligatorio costituito dalla previsione di cui all'art, 29, co. 2, della L.R. n,
27/1998, nonché dalla successiva normativa secondaria di attuazione, la sussistenza del dedotto contrasto di tale disposizione normativa con la norma parametro dell'art, 118
Cost., come anche di eventuali altre disposizioni della Carta, non può essere sottoposta al vaglio del Giudice delle leggi nell'ambito del presente giudizio per difetto di rilevanza”
Ad avviso del Tribunale si tratta di conclusioni pienamente estensibili alla fattispecie trattata in questa sede e che vengono fatte proprie in quanto condivise da questo giudice.
Non condivisibili inoltre sono le doglianze dell'opponente che invoca il vicolo di pagina 13 di 15 solidarietà tra l'impresa ricevente ed il Comune conferente
.
Nonostante sul punto vi sia l'opinione contraria espressa nel 2023 dalla Corte di
Appello di Roma e del Tribunale delle
Imprese di Roma nelle pronunce allegate alla produzione di parte convenuta, il generico riferimento, in particolare, alla responsabilità del produttore o di eventuali altri detentori per l'intera catena di trattamento, presente al primo comma dell'art. 188 del D.lgs, n.
152/2006 fino al 13/2/2019, ma non oggetto di una definizione puntuale ad opera del precedente art. 183, al più si sarebbe potuto estendere agli aspetti propriamente organizzativi del processo di gestione dei rifiuti.
Vista la formulazione del tutto generica, è escluso che il precetto riguardasse gli effetti derivanti dall'inadempimento di obbligazioni, di matrice civilistica, compiutamente disciplinati, per quel che concerne i soggetti tenuti alle relative prestazioni e le modalità
di esecuzione, dalle disposizioni primarie e secondarie analizzate nella sentenza n.
6104/22.
Nella stessa prospettiva è significativo che nel testo vigente degli artt 183 a 188 del
TUA compaiano previsioni finalizzate a qualificare la nozione di responsabilità dei produttori precisandone la natura finanziaria e organizzativa senza, ancora una volta,
espressi e puntuali accenni ai connessi oneri di pagamento.
Non vi sono ragioni, a fronte di un simile quadro, per discostarsi dal citato precedente del 2022.
pagina 14 di 15 L'opposizione va quindi accolta ritenendosi fondata l'eccezione di carenza di
Parte_ legittimazione passiva dell'opponente non essendo la società che gestisce l'impianto ricevente.
Restano assorbite tutte le altre questioni sollevate dall'opponente.
Le spese seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata nei confronti di Pt_1
, così provvede: Controparte_1
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento notificata in data 12 novembre 2019 con la quale il Controparte_1
Parte_
ha ingiunto ad ai sensi del RD 639/1910 il pagamento della
[...]
complessiva somma di € 483.579,22 per il presunto omesso versamento del benefit ambientale per periodo 01.01.2015 – 31.12.2017;
- Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.206,00, per compenso professionale ed euro 1.241,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Cassino, 29/03/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4719/2019, avente ad oggetto: Altre
controversie di diritto amministrativo, riservata in decisione all'udienza del
26.11.2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a gg 20 per comparse conclusionali a 20 gg per repliche), promossa da:
con sede in Roma alla Via Calderon de la Barca 87, (C.F. e P. Parte_1
IVA e Iscr. Reg. Impr. Tr. Roma ), in persona del Presidente e P.IVA_1
Amministratore Delegato Dott. elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma via Sabotino n. 46 presso lo studio dell'Avv. Claudio Romano (C.F.
, che la rappresenta e difende . C.F._1
PARTE ATTRICE
CONTRO
pagina 1 di 15 (CF / p.iva: ) Via Santa Controparte_1 P.IVA_2
Croce snc, Codice Fiscale in persona del Sindaco pro tempore Avv. P.IVA_2
Nadia Bucci, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Gargano, Cod.Fisc.
, pec ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliato presso lo studio del medesimo Avv. Alessia Gargano in Cassino al Corso della Repubblica 171;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Ciò premesso, con il richiamo delle precedenti difese, la Pt_1
conclude riportandosi alle prese conclusioni e chiede che la causa venga trattenuta
[...]
in decisione con la concessione dei termini di legge (anche ridotti vista la contumacia del .” CP_1
Per la parte convenuta: “Tanto premesso il , Controparte_1
riportandosi a tutti i precedenti scritti ed alle conclusioni ivi rassegnate, conclude affinchè il Tribunale adito voglia ammettere i mezzi istruttori richiesti dall'Ente opposto e nello specifico chiede ammettersi CTU tecnico- contabile volta a determinare ed a quantificare (in forza dei criteri e delle norme richiamate in epigrafe e sulla scorta della produzione documentale in atti) il benefit ambientale dovuto all'Ente nel periodo oggetto di ingiunzione. Chiede ordinarsi ex art. 210 c.p.c. ad l'esibizione di Pt_1
tutte le fatture e di tutte le contabili emesse a carico del Comune di Roma, nello stesso periodo di riferimento e sempre rispetto alle quantità di rifiuti transitate nell'impianto che ha sede nel Comune di . Sempre e comunque insiste affinchè il Controparte_1
pagina 2 di 15 Tribunale di Cassino voglia rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero, in subordine, voglia ridurre la pretesa a quanto ritenuto di giustizia anche all'esito dell'invocata CTU. Con il favore delle spese di lite. In ogni caso, e nella denegata ipotesi in cui il G.I. ritenesse matura la causa per la decisione,
chiede concedersi i termini per note conclusionali e repliche. Deposita i provvedimenti sopravvenuti richiamati in epigrafe”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, conveniva in Pt_1
giudizio il dinanzi a questo Tribunale Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento notificata in data 12 Parte_ novembre 2019 con la quale il ingiungeva ad ai Controparte_1
sensi del RD 639/1910 il pagamento della complessiva somma di € 483.579,22 per il presunto omesso versamento del benefit ambientale per periodo 01.01.2015 –
31.12.2017 (vedi doc. 1).
Chiedeva quindi di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Frosinone, contrariis reiectis, previa sospensione della esecutorietà dell'ingiunzione opposta anche inaudita altera parte e autorizzazione alla chiamata in causa della
[...]
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_3
sede in Terni alla via Giordano Bruno 7: a) accertare e dichiarare che l'ingiunzione è illegittima e/o nulla e deve essere annullata e/o che nessuna somma per nessun titolo è Parte_ comunque dovuta da con tutte le conseguenze di legge;
b) nella denegata ipotesi che l'adita giustizia dovesse ritenere legittima la pretesa vantata dal
[...]
Parte_
nei confronti dell' condannare in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento diretto di qualsivoglia pretesa svolta al c) in subordine, ove per qualsiasi motivo o titolo si ritenesse sussistente un CP_1
pagina 3 di 15 qualsivoglia obbligo di accertare e dichiarare che in Pt_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, è obbligata a manlevare e tenere indenne e, per lo effetto, condannarla a rimborsare alla stessa tutte le Parte_1
somme che fosse condannata a pagare a favore del per qualsiasi titolo o CP_1
ragione. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con riserva di formulare mezzi istruttori nei termini di legge”.
A sostegno della spiegata opposizione esponeva quanto segue: Pt_1
- vi era carenza di legittimazione passiva in quanto l'articolo 9.3.6 del Decreto
Commissariale al secondo comma (quello invocato dal prevedeva che CP_1
l'eventuale benefit di competenza comunale, se dovuto, doveva essere riconosciuto “per il tramite del gestore dell'impianto di preselezione o della discarica”;
- tale norma prevedeva chiaramente che unico soggetto legittimato passivamente in relazione alla pretesa del era, se del caso, il gestore dell'impianto CP_1
ricevente, nel nostro caso CP_2
- vi era infondatezza della pretesa in quanto A) Le entrate riscuotibili con lo strumento dell'ingiunzione fiscale potevano riassumersi in: 1) tributi;
2) entrate patrimoniali di diritto pubblico;
3) entrate patrimoniali di diritto privato.
- la pretesa del era illegittima in quanto: a) qualora, come confermato dalla CP_1
sopra richiamata ordinanza del Consiglio di Stato, si attribuiva al benefit ambientale natura tributaria o di entrata di diritto pubblico, la pretesa sarebbe derivata da una fonte normativa illegittima;
b) se invece si attribuiva al benefit pagina 4 di 15 natura privatistica, l'ingiunzione sarebbe dovuta essere supportata da un atto propedeutico privatistico che, nel caso di specie, non sussisteva;
B) l'ingiunzione fiscale costituiva l'ultimo atto di un procedimento complesso ed aveva quale presupposto l'accertamento di presunte omissioni determinate con certezza direttamente dall'amministrazione procedente;
C) Il credito azionato attraverso il procedimento di cui al RD 639/1910 doveva essere certo, liquido ed esigibile ed il presunto credito non presentava le suddette caratteristiche;
- L'ingiunzione doveva contenere in ogni caso l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento dell'ufficio presso cui era possibile ottenere informazioni, il richiamo al precedente atto di accertamento, l'indicazione dell'autorità competente per il riesame in sede di autotutela, l'indicazione dell'autorità giurisdizionale presso cui era possibile impugnare, termini e modalità
del ricorso, la sottoscrizione del funzionario e il visto di esecutorietà.
In virtù di tanto l'opponente chiedeva di accogliere le conclusioni sopra riportate.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva per il il quale Controparte_1
preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione radicando la controversia la cognizione del Ga stante il disposto dell'art. 133 del d. lgs. 02 luglio 2010 n. 104
(Nuovo codice del processo amministrativo) il quale prevedeva che tra le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva vi sono, alla lett. p, quelle
“comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche pagina 5 di 15 mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati
Nel merito contestava in fatto ed in diritto l'avverso dedotto sostenendo che sulla base delle previsioni del Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti della
Regione n.15 del 11/03/2005, Allegato A, cap.
9.3.6.2 Benefit Ambientali (all.n.9) CP_1
-come aggiornato e modificato dalla Deliberazione di Giunta Regionale del n.760 CP_1
del 24/10/2008 (all.n.10), il benefit ambientale viene richiesto e fatturato dai gestori degli impianti di preselezione o di trattamento meccanico-biologico ai Comuni che conferiscono rifiuti urbani indifferenziati presso detti impianti, per gli importi e le percentuali indicate dal DC 15/2005. Non sono quindi i gestori degli impianti di discarica, di termovalorizzazione o trasferenza obbligati al pagamento del benefit ambientale -come erroneamente sostiene l'opponente- ma esclusivamente i gestori degli impianti di trattamento (preselezione o TMB) dei rifiuti urbani indifferenziati che addebitano e ricevono il benefit dai Comuni conferitori presso i loro impianti, e che successivamente lo versano ai Comuni creditori nel cui territorio hanno sede le tipologie impiantistiche indicate ed elencate dal richiamato DC n.15/2005.
Deduceva la l'esistenza di un obbligo solidale del produttore dei rifiuti e del gestore dell'impianto di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per effetto del quale l'opposto aveva emesso l'ingiunzione impugnata nei confronti del
[...]
-che non aveva proposto opposizione nei termini previsti- e nei confronti Parte_3
di Pt_1
pagina 6 di 15 Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
Tanto premesso in fatto, va rigettata la eccezione di carenza di giurisdizione del giudice adito.
Sul punto la Cassazione a sezioni Unite n. 5418 del 2021 ha affermato che “…
l'introduzione del benefit ambientale ha una funzione indennitaria finalizzata al ristoro dei danni ambientali causati dal trattamento e smaltimento dei rifiuti, in applicazione del principio di matrice comunitaria "chi inquina, paga" derivante, in materia ambientale, dall'art.191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art.2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007.
6.1 Appare, allora, evidente l'analogia di detto beneficio ai contributi, previsti da alcune leggi regionali, a carico dei titolari di autorizzazione alla coltivazione di materiali di cava ai quali queste Sezioni Unite hanno negato natura di tributo, statuendo la giurisdizione sulle relative controversie del
Giudice ordinario. Si è, infatti, già statuito, ad esempio, con riferimento al contributo previsto dalla L.R. Toscana 3 novembre 1998, n. 78, art. 15, che lo stesso è configurato come uno strumento diretto ad assicurare l'esecuzione di interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell'area di cava e delle strade di accesso, e funzionali alla salvaguardia dei beni collettivi dell'ambiente e del territorio dall'impatto su di essi della localizzazione delle cave e dell'esercizio dell'attività estrattiva…..
6.2 In conclusione, esclusa la natura di tributo del benefit ambientale previsto dalla legge regionale Lazio e considerata la natura prettamente patrimoniale della pagina 7 di 15 controversia nel cui ambito è stata sollevata la questione di giurisdizione (opposizione avverso ordinanza ingiunzione di pagamento del benefit emessa dal sede CP_1
dell'impianto), va data continuità alla giurisprudenza di queste Sezioni Unite resa in ambiti sostanzialmente sovrapponibili a quelli oggetto di scrutinio.
7.Va, quindi, affermata la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale vanno rimesse le parti e al quale si demanda il regime delle spese di questo giudizio”.
Ciò posto in rito, nel merito l'opposizione va accolta,
Come anticipato, l'opponente ha contestata la propria legittimazione passiva ritenendosi estraneo ad ogni rapporto con il ritenendo che siano il gestore Controparte_1
dell'impianto ovvero gli altri operatori chiamati a trattare i rifiuti destinati a quella discarica, i soggetti tenuti in via esclusiva al pagamento del benefit ambientale.
Questo Giudice condivide l'assunto dell'opponente.
Al fine di esporre le ragioni che sottendono tale conclusione, questo Giudice condivide le valutazioni compiute dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 6104/22,
emessa il 3/10/2022 con riferimento a una fattispecie analoga a quella di cui ci si occupa e proprio sul tema alla responsabilità unica dell'affidatario del sito ciociaro.
La fattispecie presa in considerazione dalla Corte territoriale è identica salvo che per l'identità delle amministrazione coinvolte.
Appare utile riportare alcuni del capi della pronuncia, condivisi dal Tribunale per quanto attiene alla ricostruzione della portata della normativa applicabile al caso e alle pagina 8 di 15 conseguenze che possono farsene derivare dal punto di vista dell'individuazione dell'ente tenuto a versare gli importi in contestazione:
Parte_
“l deduce, nel proporre appello avverso la sentenza n. 469/2017 emessa dal
Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, in data 5.4.2017, l'erroneità della sentenza di primo grado, deducendo come: 1) in primo luogo, la disciplina regionale riguardi solo lo smaltimento e conferimento di rifiuti urbani e non anche il conferimento di rifiuti speciali, a cui deve essere ricondotto il CDR e 2) secondo luogo, in quanto unico soggetto obbligato al pagamento della percentuale di tariffa corrispondente al benefit ambientale in favore del comune o dei comuni è esclusivamente il gestore dell'impianto ricevente, e quindi nel nostro caso Controparte_2
L'appello è fondato e merita accoglimento avuto riguardo a tale secondo rilievo, e restando assorbita la questione relativa alla natura del rifiuto conferito nel caso in esame all'impianto gestito da sito nel territorio del Comune di Controparte_2 [...]
, e la sua assimilabilità o meno ai rifiuti urbani alla luce della Controparte_1
disciplina normativa vigente.
L'art. 29, co II, della L.R. 9.7.1998, n. 27 dispone: "il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma I deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa".
pagina 9 di 15 Si tratta, quindi, di un ristoro, seppure inteso in senso non tecnico (cfr, Cons. Stato,
ord. 24.6.2020, n. 4035), che a certe condizioni
Sentenza n. 1343/2023) i Comuni i quali conferiscono i rifiuti a un impianto devono pagare per il tramite del gestore al nei quale l'impianto ha sede CP_1
La disciplina di dettaglio di questo benefit è stata successivamente stabilita con il decreto del Commissario straordinario n. 15/2005 e con la deliberazione della Giunta
regionale 17.7.2008, 516, che la ha recepito.
Come ha osservato il Consiglio di Stato "Tali provvedimenti, che hanno l'evidente natura di regolamenti di attuazione della legge, hanno individuato più specificamente gli impianti per i quali il benefit è dovuto, che sarebbero le discariche, gli impianti di preselezione, quelli di termovalorizzazione e le stazioni di trasferenza " (cosi Cons,
Staro, ard. 24.6.2020, n. 4035).
L'appellante deduce che il giudice di prime cure non avrebbe considerato Parte_1
l'ultima parte del punto 9.3.6.2 del Decreto Commissariale n. 15/2005 del Commissario
delegato per l'Emergenza ambientale laddove si stabilisce che " il suddetto benefit dovrà essere riconosciuto anche da privati che conferiscono rifiuti presso i suddetti impianti ovvero in impianti di smaltimento finali. In tal caso sarà cura della
[...]
, restituire integralmente al Comune ove ha sede l'impianto la somma Parte_4
ricevuta".
Secondo , tale disposto normativo dimostra che il soggetto tenuto a versare Pt_1
le, somme al é in realtà in quanto il CP_1 Controparte_1 Controparte_2
pagina 10 di 15 privato conferente è , e la "società ricevente" è, nel caso in esame, Parte_1 [...]
che sarebbe dunque l'unico soggetto obbligato a versare il benefit al Controparte_2
Comune attore.
Secondo il Comune di , invece, "con tale disposizione, Controparte_1
contrariamente a quanto sostenuto, si è voluto far riferimento ai soggetti privati che
Parte_ conferiscono rifiuti presso i suddetti impianti di selezione (ovvero di stabilendo anche in questo caso l'obbligo per Parte_1
(società ricevente) di restituire integralmente al ove ha sede l'impianto la CP_1
somma ricevuta.
Tale disposizione, lungi dall'esonerare casomai stabilisce l'obbligo per la Parte_1
società appellante di girare al comune di anche tutte le somme Controparte_1
incassate dai 'soggetti privati (e non solo pubblici) che conferiscono rifiuti presso i loro impianti".
E' opportuno chiarire che, nel fare riferimento al "suddetto benefit", la disposizione punto 9-3.6.2 del Decreto Commissariale n. 15/2005 fa riferimento al "benefit ambientale aggiuntivo pari al 2% della tariffa determinata dalla Regione Lazio"
previsto dal capoverso precedente, che riguarda il caso di conferimento presso impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti urbani siti nel territorio di un'altra provincia". È questo il caso in esame. in cui un privato, e non un Comune o un ATO di comuni, ha conferito un rifiuto a un impianto sito fuori dalla provincia in cui il rifiuto e stato prodotto ( che è la provincia di Roma, in cui si trova rimpianto gestito deìa
pagina 11 di 15 Parte_ Parte_
, e sempre che il CDR conferito da costituisca un rifiuto urbano.
Parte appellante ha richiamato la ordinanza n. 4035 emessa dal Consiglio di Stato 7
24.6.2020, laddove ha precisato the il benefit ambientale secondo corte percentuali della tariffa spetti ai Comuni sede d'scarica, di impianti di preselezione, di impianti di termovalorizzazione ed infine di stazioni di trasferenza da parte del comuni conferenti,
tenuti a corrisponderlo al gestore dell'impianto di preselezione che provvederà a restituirlo ai comuni, con cadenza quadrimestrale, nel rispetto di quanto di seguito riportato ritenendo dunque che il soggetto passivo del benefit, in primo luogo, è il gestore dell' impianto, che incassa la tariffa e deve riversare la percentuale corrispondente al benefit".
Anche questa Corte ritiene che, come deduce l'appellante ,, unico soggetto Parte_1
passiva del rapporto obbligatorio costruito dalla suddetta previsione normativa è il gestore della discarica o dell'impianto e, quindi nel caso in esame Controparte_2
gestore dell'impianto di termovalorizzazione sito nel territori del Comune di , e non Controparte_1 [...]
o anche Quest'ultima era obbligata soltanto a corrispondere al gestore Pt_1 Parte_1
dell'impianto la tariffa prevista a fronte del conferimento di CDR effettuato. E ciò in via assorbente sul rilievo per cui è solo un atto normativo secondario, qual è - come si è
detto - il decreto commissariale n. 15/2005 (e, quindi, la delibera n. 516/2008, che la ha ratificato) a imporre tale obbligo in capo anche a un privato il quale conferisca a un impianto sito fuori della Provincia, laddove la normativa di rango primario regionale pagina 12 di 15 impone un obbligo siffatto esclusivamente ai Comuni conferenti.
Con riguardo alla condanna di a tenere indenne di Pt_1 Controparte_2
quanto questa é stata condannata, in solido con la prima, a pagare al
[...]
, la transazione dell'obbligazione di quest'ultima fa venire meno anche Controparte_1
l'obbligazione di garanzia c.d. Impropria azionata nel giudizio di primo grado.
Anche in relazione a tale richiesta, svolta dall' e dunque cessata la materia Parte_5
del contendere che deve essere dunque dichiarata con la presente sentenza.
Ne consegue, inoltre, che la questione di legittimità costituzionale che Parte_1
chiede a questo giudicante di sollevare non è rilevante ai fini del presente giudizio.
Infatti, una volta che: (a) è venuto meno l'interesse delle parti a una pronuncia nel merito in ordine ai rapporto obbligatorio tra e il Controparte_3 [...]
, e che (b) si vitrere che non sia soggetto passivo del Controparte_1 Parte_1
rapporto obbligatorio costituito dalla previsione di cui all'art, 29, co. 2, della L.R. n,
27/1998, nonché dalla successiva normativa secondaria di attuazione, la sussistenza del dedotto contrasto di tale disposizione normativa con la norma parametro dell'art, 118
Cost., come anche di eventuali altre disposizioni della Carta, non può essere sottoposta al vaglio del Giudice delle leggi nell'ambito del presente giudizio per difetto di rilevanza”
Ad avviso del Tribunale si tratta di conclusioni pienamente estensibili alla fattispecie trattata in questa sede e che vengono fatte proprie in quanto condivise da questo giudice.
Non condivisibili inoltre sono le doglianze dell'opponente che invoca il vicolo di pagina 13 di 15 solidarietà tra l'impresa ricevente ed il Comune conferente
.
Nonostante sul punto vi sia l'opinione contraria espressa nel 2023 dalla Corte di
Appello di Roma e del Tribunale delle
Imprese di Roma nelle pronunce allegate alla produzione di parte convenuta, il generico riferimento, in particolare, alla responsabilità del produttore o di eventuali altri detentori per l'intera catena di trattamento, presente al primo comma dell'art. 188 del D.lgs, n.
152/2006 fino al 13/2/2019, ma non oggetto di una definizione puntuale ad opera del precedente art. 183, al più si sarebbe potuto estendere agli aspetti propriamente organizzativi del processo di gestione dei rifiuti.
Vista la formulazione del tutto generica, è escluso che il precetto riguardasse gli effetti derivanti dall'inadempimento di obbligazioni, di matrice civilistica, compiutamente disciplinati, per quel che concerne i soggetti tenuti alle relative prestazioni e le modalità
di esecuzione, dalle disposizioni primarie e secondarie analizzate nella sentenza n.
6104/22.
Nella stessa prospettiva è significativo che nel testo vigente degli artt 183 a 188 del
TUA compaiano previsioni finalizzate a qualificare la nozione di responsabilità dei produttori precisandone la natura finanziaria e organizzativa senza, ancora una volta,
espressi e puntuali accenni ai connessi oneri di pagamento.
Non vi sono ragioni, a fronte di un simile quadro, per discostarsi dal citato precedente del 2022.
pagina 14 di 15 L'opposizione va quindi accolta ritenendosi fondata l'eccezione di carenza di
Parte_ legittimazione passiva dell'opponente non essendo la società che gestisce l'impianto ricevente.
Restano assorbite tutte le altre questioni sollevate dall'opponente.
Le spese seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata nei confronti di Pt_1
, così provvede: Controparte_1
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento notificata in data 12 novembre 2019 con la quale il Controparte_1
Parte_
ha ingiunto ad ai sensi del RD 639/1910 il pagamento della
[...]
complessiva somma di € 483.579,22 per il presunto omesso versamento del benefit ambientale per periodo 01.01.2015 – 31.12.2017;
- Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.206,00, per compenso professionale ed euro 1.241,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Cassino, 29/03/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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