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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/12/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 360 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BRUGNOLI DANILA parte ricorrente contro
(C.F. , CP_1 C.F._2 parte resistente contumace
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
“Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza
pagina 1 di 10 1) Disporre l'obbligo a carico del signor di versare, entro il CP_1
10 di ogni mese a decorrere dal momento del deposito del ricorso a favore della signora un assegno di mantenimento per la moglie ex art. 156 Parte_1
c.c. dell'importo così come già disposto dal Tribunale con provvedimenti presi- denziali (euro 500,00) o nella diversa somma ritenuta congrua da giustizia;
2) Dichiarare il sig. tenuto a corrispondere tramite bonifico CP_1 alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento per la figlia Parte_1
, entro il 10 di ogni mese dal momento della domanda, c dell'importo co- Per_1 sì come già disposto dal Tribunale con provvedimenti presidenziali (euro 500,00)
o nella diversa somma ritenuta congrua da giustizia
3) Disporre altresì che il signor provveda nella misura del CP_1
80% delle seguenti spese straordinarie: […]
4) Con vittoria di spese”
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 3/02/2021 chiedeva a questo Tri- Parte_1 bunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge , CP_1 unione celebrata in Moldavia in data 28/07/1999 dalla quale erano nate due figlie,
(nata il [...]) e (nata il [...]); la ricorrente, dato atto Per_2 Per_1 della disgregazione del rapporto coniugale, chiedeva disporsi l'affido esclusivo a sé della figlia minore, con collocamento della stessa presso la sua abitazione, evi- denziando che il marito da tempo aveva abbandonato la casa coniugale, in cui erano rimaste a vivere lei e , mentre la primogenita studiava in Per_1 Per_2
Moldavia; chiedeva, altresì, la ricorrente una regolamentazione delle visite pater- ne, con la determinazione di un contributo in capo al padre per il mantenimento della figlia minore nella misura di € 700,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, il riconoscimento di un assegno maritale di mante- nimento a proprio favore pari a € 500,00 mensili rivalutabili.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati nei confronti del resistente, il quale non si costituiva in giudizio.
pagina 2 di 10 Con ordinanza del 18/12/2021, acquisita una relazione sul nucleo dai Servizi So- ciali, il Presidente delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti di propria compe- tenza;
disponeva, in particolare, l'affido esclusivo della figlia minore alla Per_1 madre, con collocazione della stessa presso di lei, dando incarico ai Servizi Socia- li per l'eventuale organizzazione di incontri tra il padre e la figlia in modalità pro- tetta;
stabiliva, altresì, un contributo paterno per il mantenimento della figlia di €
500,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie, e un assegno di manteni- mento a favore della ricorrente di € 500,00 mensili;
nominava, quindi, il Giudice
Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
All'udienza davanti al Giudice Istruttore tenutasi in data 11/05/2022 il difensore della ricorrente precisava le conclusioni sul vincolo, sulle quali, intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale depositata in data 5/07/2022.
La causa era, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle que- stioni accessorie e istruita mediante l'acquisizione di documentazione dall'AdE, dal Centro per l'Impiego di Parma e dall'INPS.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 13/05/2025 era rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 17/12/2025.
§ Cont Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi e Parte_1 meo sono già separati per effetto della sentenza parziale di questo Tri- CP_1 bunale n. 839/2022, pubblicata il 5/07/2022, passata in giudicato.
Le uniche questioni su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi in questa sede, stante il raggiungimento della maggiore età da parte della figlia (ad oggi Per_1 di anni 19), attengono pertanto alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, per ciò che concerne specificamente le domande della ricorrente volte ad ot- tenere il riconoscimento di un contributo da parte del padre per il mantenimento della figlia e un assegno di mantenimento a proprio favore.
A riguardo, appare opportuno preliminarmente rilevare che la giovane età di
[...]
è tale da far presumere che la stessa non abbia ancora raggiunto una condi- Per_3 zione di autosufficienza economica, così come avvalorato dalle allegazioni della pagina 3 di 10 ricorrente secondo cui, ancora oggi, la ragazza (dopo aver tentato di avviare le scuole superiori a Parma) è impegnata in un percorso di studi in Moldavia dove frequenta dal 2022 una scuola collegio in cui soggiorna nel periodo scolastico
Né può ritenersi che incida sul diritto della madre ad ottenere un contributo al mantenimento della figlia il fatto che la ragazza, così come allegato dalla ricorren- te nelle memorie istruttorie, non conviva più stabilmente con lei.
Invero, le risultanze degli accertamenti svolti per il tramite dei Servizi Sociali nel corso del presente giudizio hanno evidenziato come la madre, ancor prima del raggiungimento della maggiore età da parte della figlia, abbia sempre rappresenta- to l'unica figura genitoriale di riferimento per , essendo il padre, ormai da Per_1 tempo, sostanzialmente assente nella vita della ragazza. Ciò porta a far ritenere credibile quanto addotto dalla ricorrente in ordine al fatto che abbia man- Per_1 tenuto uno stabile legame con la sua abitazione in Italia, non potendo, in particola- re, che ritenersi che sia la madre ancora oggi, così come sempre avvenuto in pas- sato, a farsi carico di tutti gli esborsi necessari per sostenere il percorso di studi all'estero della figlia (in argomento si veda Cass. n. 2997/2020).
In questo contesto, occorre rilevare come le risultanze agli atti attestino una situa- zione di ristrettezza economica della ricorrente che, a far data da quando si è tra- sferita in Italia nel 2019, lavora come badante con redditi che, sulla base della do- cumentazione agli atti, risultano minimali [nel dettaglio: Anno 2021/€ 4954 netto an- nuo (€ 412 netti mese); Anno 2022/€ 1732 netto annuo (€ 144 netti mese); Anno 2023/€
1054 netto annuo (€ 87 netti mese)] ed è gravata dal canone di locazione della casa in cui vive (la cui esatta quantificazione è preclusa dall'incompletezza del contratto depositato dalla ricorrente sub doc. 5).
Quanto alla situazione economico patrimoniale del resistente, la documentazione acquisita agli atti del giudizio evidenzia come lo stesso abbia lavorato stabilmente da quando si è trasferito in Italia nel 2009 sino al 2019, sulla base di contratti a tempo determinato, come carpentiere edile e autista privato per diversi datori di lavoro (si veda in particolare il percorso storico lavorativo trasmesso dal Centro per l'Impiego di Parma), rappresentando verosimilmente, grazie al percepimento di redditi ben più elevati rispetto alla moglie (si veda l'estratto storico contributivo pagina 4 di 10 trasmesso da INPS), il principale riferimento economico della famiglia nel corso del matrimonio. Non è dato sapere, peraltro, quale sia esattamente oggi la situa- zione abitativa e lavorativa del resistente che, dopo aver percepito l'indennità di disoccupazione nel 2020 e 2021 (si veda la documentazione trasmessa dall'AdE), non risulta aver più dichiarato redditi in Italia negli anni successivi (contestual- mente all'instaurazione del presente giudizio da parte della ricorrente).
Tuttavia, la presumibile ancora integra capacità lavorativa del resistente, unita al riscontro dell'esperienza professionale acquisita tramite il prolungato svolgimento di attività lavorativa in passato, porta a ritener giustificata la conferma in questa sede del contributo, già stabilito in sede presidenziale, di € 500,00 mensili per il mantenimento della figlia , oltre al 60% delle spese straordinarie, secondo Per_1 quanto specificato in dispositivo.
La determinazione del suddetto contributo, invero, appare congrua tenuto anche conto che, a fronte della riscontrata interruzione dei rapporti tra il padre e la figlia,
è la madre a farsi integralmente carico di tutte le esigenze di . Per_1
Al contempo, la sperequazione sopra rilevata tra le entrate reddituali dei coniugi che ha caratterizzato il corso del matrimonio, verosimilmente riconducibile ad un regime familiare in cui la moglie - trasferitasi in Italia soltanto nel 2019 e impie- gata da allora in lavori saltuari non qualificati (cfr. 1 e 20 di parte ricorrente) - si è fatta prevalentemente carico delle esigenze di cura delle figlie, giustifica, a fronte delle considerazioni svolte in ordine alla capacità lavorativa del resistente, la con- ferma in questa sede dell'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili ricono- sciuto a favore della ricorrente in sede presidenziale.
§
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo a parte resistente.
Risulta in atti che la ricorrente è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato
(cfr. provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma del
24/11/2020 agli atti), sicché si dispone che il pagamento del dovuto venga esegui- to in favore dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n.
115/2002.
pagina 5 di 10 Quanto all'importo delle spese in questione, la relativa liquidazione è fatta in di- spositivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto dell'attività difensi- va svolta (scaglione da € 26.001 ad € 52.000, valori minimi per fase di studio, in- troduttiva, istruttoria e decisionale) senza applicazione della riduzione di cui all'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, relativo al solo rapporto tra Stato e difensore del non abbiente (cfr. Cass. n. 19/2020).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 Parte_1 la somma di € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimetno della figlia , importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da Per_1 corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data del- la domanda, oltre al 60% delle spese straordinarie disciplinate secondo il
Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
pagina 6 di 10 • tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
pagina 7 di 10 • Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in man- canza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempesti- vamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 8 di 10 Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi- genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso
o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale
o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordina- rie tra i genitori determinata nel provvedimento.
2. pone a carico di l'obbligo di versare a la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 500,00 a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
3. condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, CP_1 che liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre ac- cessori di legge, disponendo che il relativo pagamento avvenga a favore del- lo Stato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 17/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
pagina 9 di 10 IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 10 di 10
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 360 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BRUGNOLI DANILA parte ricorrente contro
(C.F. , CP_1 C.F._2 parte resistente contumace
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
“Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza
pagina 1 di 10 1) Disporre l'obbligo a carico del signor di versare, entro il CP_1
10 di ogni mese a decorrere dal momento del deposito del ricorso a favore della signora un assegno di mantenimento per la moglie ex art. 156 Parte_1
c.c. dell'importo così come già disposto dal Tribunale con provvedimenti presi- denziali (euro 500,00) o nella diversa somma ritenuta congrua da giustizia;
2) Dichiarare il sig. tenuto a corrispondere tramite bonifico CP_1 alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento per la figlia Parte_1
, entro il 10 di ogni mese dal momento della domanda, c dell'importo co- Per_1 sì come già disposto dal Tribunale con provvedimenti presidenziali (euro 500,00)
o nella diversa somma ritenuta congrua da giustizia
3) Disporre altresì che il signor provveda nella misura del CP_1
80% delle seguenti spese straordinarie: […]
4) Con vittoria di spese”
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 3/02/2021 chiedeva a questo Tri- Parte_1 bunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge , CP_1 unione celebrata in Moldavia in data 28/07/1999 dalla quale erano nate due figlie,
(nata il [...]) e (nata il [...]); la ricorrente, dato atto Per_2 Per_1 della disgregazione del rapporto coniugale, chiedeva disporsi l'affido esclusivo a sé della figlia minore, con collocamento della stessa presso la sua abitazione, evi- denziando che il marito da tempo aveva abbandonato la casa coniugale, in cui erano rimaste a vivere lei e , mentre la primogenita studiava in Per_1 Per_2
Moldavia; chiedeva, altresì, la ricorrente una regolamentazione delle visite pater- ne, con la determinazione di un contributo in capo al padre per il mantenimento della figlia minore nella misura di € 700,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, il riconoscimento di un assegno maritale di mante- nimento a proprio favore pari a € 500,00 mensili rivalutabili.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati nei confronti del resistente, il quale non si costituiva in giudizio.
pagina 2 di 10 Con ordinanza del 18/12/2021, acquisita una relazione sul nucleo dai Servizi So- ciali, il Presidente delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti di propria compe- tenza;
disponeva, in particolare, l'affido esclusivo della figlia minore alla Per_1 madre, con collocazione della stessa presso di lei, dando incarico ai Servizi Socia- li per l'eventuale organizzazione di incontri tra il padre e la figlia in modalità pro- tetta;
stabiliva, altresì, un contributo paterno per il mantenimento della figlia di €
500,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie, e un assegno di manteni- mento a favore della ricorrente di € 500,00 mensili;
nominava, quindi, il Giudice
Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
All'udienza davanti al Giudice Istruttore tenutasi in data 11/05/2022 il difensore della ricorrente precisava le conclusioni sul vincolo, sulle quali, intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale depositata in data 5/07/2022.
La causa era, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle que- stioni accessorie e istruita mediante l'acquisizione di documentazione dall'AdE, dal Centro per l'Impiego di Parma e dall'INPS.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 13/05/2025 era rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 17/12/2025.
§ Cont Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi e Parte_1 meo sono già separati per effetto della sentenza parziale di questo Tri- CP_1 bunale n. 839/2022, pubblicata il 5/07/2022, passata in giudicato.
Le uniche questioni su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi in questa sede, stante il raggiungimento della maggiore età da parte della figlia (ad oggi Per_1 di anni 19), attengono pertanto alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, per ciò che concerne specificamente le domande della ricorrente volte ad ot- tenere il riconoscimento di un contributo da parte del padre per il mantenimento della figlia e un assegno di mantenimento a proprio favore.
A riguardo, appare opportuno preliminarmente rilevare che la giovane età di
[...]
è tale da far presumere che la stessa non abbia ancora raggiunto una condi- Per_3 zione di autosufficienza economica, così come avvalorato dalle allegazioni della pagina 3 di 10 ricorrente secondo cui, ancora oggi, la ragazza (dopo aver tentato di avviare le scuole superiori a Parma) è impegnata in un percorso di studi in Moldavia dove frequenta dal 2022 una scuola collegio in cui soggiorna nel periodo scolastico
Né può ritenersi che incida sul diritto della madre ad ottenere un contributo al mantenimento della figlia il fatto che la ragazza, così come allegato dalla ricorren- te nelle memorie istruttorie, non conviva più stabilmente con lei.
Invero, le risultanze degli accertamenti svolti per il tramite dei Servizi Sociali nel corso del presente giudizio hanno evidenziato come la madre, ancor prima del raggiungimento della maggiore età da parte della figlia, abbia sempre rappresenta- to l'unica figura genitoriale di riferimento per , essendo il padre, ormai da Per_1 tempo, sostanzialmente assente nella vita della ragazza. Ciò porta a far ritenere credibile quanto addotto dalla ricorrente in ordine al fatto che abbia man- Per_1 tenuto uno stabile legame con la sua abitazione in Italia, non potendo, in particola- re, che ritenersi che sia la madre ancora oggi, così come sempre avvenuto in pas- sato, a farsi carico di tutti gli esborsi necessari per sostenere il percorso di studi all'estero della figlia (in argomento si veda Cass. n. 2997/2020).
In questo contesto, occorre rilevare come le risultanze agli atti attestino una situa- zione di ristrettezza economica della ricorrente che, a far data da quando si è tra- sferita in Italia nel 2019, lavora come badante con redditi che, sulla base della do- cumentazione agli atti, risultano minimali [nel dettaglio: Anno 2021/€ 4954 netto an- nuo (€ 412 netti mese); Anno 2022/€ 1732 netto annuo (€ 144 netti mese); Anno 2023/€
1054 netto annuo (€ 87 netti mese)] ed è gravata dal canone di locazione della casa in cui vive (la cui esatta quantificazione è preclusa dall'incompletezza del contratto depositato dalla ricorrente sub doc. 5).
Quanto alla situazione economico patrimoniale del resistente, la documentazione acquisita agli atti del giudizio evidenzia come lo stesso abbia lavorato stabilmente da quando si è trasferito in Italia nel 2009 sino al 2019, sulla base di contratti a tempo determinato, come carpentiere edile e autista privato per diversi datori di lavoro (si veda in particolare il percorso storico lavorativo trasmesso dal Centro per l'Impiego di Parma), rappresentando verosimilmente, grazie al percepimento di redditi ben più elevati rispetto alla moglie (si veda l'estratto storico contributivo pagina 4 di 10 trasmesso da INPS), il principale riferimento economico della famiglia nel corso del matrimonio. Non è dato sapere, peraltro, quale sia esattamente oggi la situa- zione abitativa e lavorativa del resistente che, dopo aver percepito l'indennità di disoccupazione nel 2020 e 2021 (si veda la documentazione trasmessa dall'AdE), non risulta aver più dichiarato redditi in Italia negli anni successivi (contestual- mente all'instaurazione del presente giudizio da parte della ricorrente).
Tuttavia, la presumibile ancora integra capacità lavorativa del resistente, unita al riscontro dell'esperienza professionale acquisita tramite il prolungato svolgimento di attività lavorativa in passato, porta a ritener giustificata la conferma in questa sede del contributo, già stabilito in sede presidenziale, di € 500,00 mensili per il mantenimento della figlia , oltre al 60% delle spese straordinarie, secondo Per_1 quanto specificato in dispositivo.
La determinazione del suddetto contributo, invero, appare congrua tenuto anche conto che, a fronte della riscontrata interruzione dei rapporti tra il padre e la figlia,
è la madre a farsi integralmente carico di tutte le esigenze di . Per_1
Al contempo, la sperequazione sopra rilevata tra le entrate reddituali dei coniugi che ha caratterizzato il corso del matrimonio, verosimilmente riconducibile ad un regime familiare in cui la moglie - trasferitasi in Italia soltanto nel 2019 e impie- gata da allora in lavori saltuari non qualificati (cfr. 1 e 20 di parte ricorrente) - si è fatta prevalentemente carico delle esigenze di cura delle figlie, giustifica, a fronte delle considerazioni svolte in ordine alla capacità lavorativa del resistente, la con- ferma in questa sede dell'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili ricono- sciuto a favore della ricorrente in sede presidenziale.
§
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo a parte resistente.
Risulta in atti che la ricorrente è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato
(cfr. provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma del
24/11/2020 agli atti), sicché si dispone che il pagamento del dovuto venga esegui- to in favore dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n.
115/2002.
pagina 5 di 10 Quanto all'importo delle spese in questione, la relativa liquidazione è fatta in di- spositivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto dell'attività difensi- va svolta (scaglione da € 26.001 ad € 52.000, valori minimi per fase di studio, in- troduttiva, istruttoria e decisionale) senza applicazione della riduzione di cui all'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, relativo al solo rapporto tra Stato e difensore del non abbiente (cfr. Cass. n. 19/2020).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 Parte_1 la somma di € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimetno della figlia , importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da Per_1 corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data del- la domanda, oltre al 60% delle spese straordinarie disciplinate secondo il
Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
pagina 6 di 10 • tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
pagina 7 di 10 • Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in man- canza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempesti- vamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 8 di 10 Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi- genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso
o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale
o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordina- rie tra i genitori determinata nel provvedimento.
2. pone a carico di l'obbligo di versare a la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 500,00 a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
3. condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, CP_1 che liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre ac- cessori di legge, disponendo che il relativo pagamento avvenga a favore del- lo Stato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 17/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
pagina 9 di 10 IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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