Art. 20.
Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie, le due Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono:
a) con un contributo personale annuo che e' fissato dai rispettivi consigli di amministrazione e puo' essere modificato in relazione alle necessita' finanziarie del servizio di assistenza sanitaria. La riscossione da parte delle anzidette due Casse di tale contributo personale annuo puo' essere effettuata tramite i ruoli esattoriali, rispettando i modi e i termini per la esazione delle imposte dirette, nel qual caso le Casse sono autorizzate ad avvalersi delle ricevitorie provinciali, oppure direttamente tramite appositi conti correnti postali o con altre modalita' ritenute opportune;
b) con eventuale contributo da prelevarsi dalle somme destinate all'assistenza a norma dei precedenti articoli 13 e 14.
Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie, le due Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono:
a) con un contributo personale annuo che e' fissato dai rispettivi consigli di amministrazione e puo' essere modificato in relazione alle necessita' finanziarie del servizio di assistenza sanitaria. La riscossione da parte delle anzidette due Casse di tale contributo personale annuo puo' essere effettuata tramite i ruoli esattoriali, rispettando i modi e i termini per la esazione delle imposte dirette, nel qual caso le Casse sono autorizzate ad avvalersi delle ricevitorie provinciali, oppure direttamente tramite appositi conti correnti postali o con altre modalita' ritenute opportune;
b) con eventuale contributo da prelevarsi dalle somme destinate all'assistenza a norma dei precedenti articoli 13 e 14.