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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/11/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4695/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ER OD Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 20/11/2025, promossa con ricorso depositato il 31/07/2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. GAMBA GUIDA MARIA, giusta procura in atti;
nei confronti di
C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
Lombardia (BG) il 14/12/1984, con il proc. dom. avv. BARUFFI PAOLO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 20/11/2025.
Per il Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario il giorno 30/05/2015 in Bariano e che la separazione personale veniva dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n. 330/2025, pubblicata in data
07/03/2025, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice delegato, all'udienza di comparizione fissata per il giorno 20/11/2025, entrambi i coniugi hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni tra loro concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Orbene, deve ritenersi accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74
e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che meritino accoglimento le condizioni economiche concordate dalle parti così come riportate in dispositivo.
Stante l'esito concordato del giudizio, le spese di lite si intendono compensate.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e l giorno 30/05/2015 in BARIANO Parte_1 Parte_2
(dati trascrizione: anno 2015, atto n. 4, Parte II, Serie A);
2) dà atto che le parti dichiarano che, con il versamento della somma di euro 5.000,00 prevista in sede di accordi di separazione, nelle scadenze ivi pattuite, non avranno altre pretese economiche da avanzare l'uno nei confronti dell'altro con riferimento ai beni comuni e ad eventuali restituzioni per somme prelevate o utilizzate in costanza di matrimonio personalmente da ciascuno dei coniugi;
3) dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
4) dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
pagina 2 di 3 Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BARIANO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente estensore
ER OD
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ER OD Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 20/11/2025, promossa con ricorso depositato il 31/07/2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. GAMBA GUIDA MARIA, giusta procura in atti;
nei confronti di
C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
Lombardia (BG) il 14/12/1984, con il proc. dom. avv. BARUFFI PAOLO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 20/11/2025.
Per il Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario il giorno 30/05/2015 in Bariano e che la separazione personale veniva dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n. 330/2025, pubblicata in data
07/03/2025, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice delegato, all'udienza di comparizione fissata per il giorno 20/11/2025, entrambi i coniugi hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni tra loro concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Orbene, deve ritenersi accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74
e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che meritino accoglimento le condizioni economiche concordate dalle parti così come riportate in dispositivo.
Stante l'esito concordato del giudizio, le spese di lite si intendono compensate.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e l giorno 30/05/2015 in BARIANO Parte_1 Parte_2
(dati trascrizione: anno 2015, atto n. 4, Parte II, Serie A);
2) dà atto che le parti dichiarano che, con il versamento della somma di euro 5.000,00 prevista in sede di accordi di separazione, nelle scadenze ivi pattuite, non avranno altre pretese economiche da avanzare l'uno nei confronti dell'altro con riferimento ai beni comuni e ad eventuali restituzioni per somme prelevate o utilizzate in costanza di matrimonio personalmente da ciascuno dei coniugi;
3) dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
4) dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
pagina 2 di 3 Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BARIANO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente estensore
ER OD
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