Articolo 44 della Legge 3 febbraio 1963, n. 100
Articolo 43Articolo 45
Versione
29 marzo 1963
Art. 44.
Per il punto anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli organi della Cassa sono esercitati da un commissario, nominato dal MInistro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
Entro l'undicesimo mese il commissario e' tenuto a indire le elezioni dei delegati.
Entrata in vigore il 29 marzo 1963