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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6566 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GALLONE PIETRO, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_1 parte appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. TRANI MICHELE, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_2 parte appellata
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
CAPOZZA CARMELA ANNA RITA e dell'avv. , con elezione di domicilio digitale presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_3 parte appellata
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. ALFONSO ANTONIA ALESSANDRA, con elezione di domicilio digitale al seguente indirizzo pec:
Email_4 parte appellata
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_4 dell'avv. DE GRANDIS VERONICA, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_5 parte appellata
OGGETTO: appello - risarcimento danni 2051 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note
1 scritte, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi degli atti di causa.
conveniva in giudizio, davanti al giudice di pace di Controparte_1
Grottaglie, il Controparte_2
A fondamento dell'azione intrapresa deduceva:
che era proprietario di un immobile sito in alla via Lotta n. CP_2
77;
che all'interno del primo vano del proprio fabbricato e sulla sua facciata si erano generati vistosi segni di umidità, provocati dalle infiltrazioni delle acque meteroriche che precipitavano sulla strada antistante l'ingresso della sua abitazione;
che inoltre si era verificato un cedimento della pavimentazione del marciapiede;
che la causa delle infiltrazioni era riconducibile anche allo stato del marciapiede, che presentava vistose crepe e risultava allo stesso livello della strada, favorendo il deflusso dell'acqua all'interno del fabbricato. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva la condanna del comune al risarcimento dei danni patiti, quantificati nella misura di € 4.300,00. Costituitosi in giudizio, il declinava ogni responsabilità Controparte_2 per l'accaduto, asserendo che la colpa doveva attribuirsi esclusivamente Contr all' quale custode e gestore della rete fognaria, in quanto il tratto di marciapiede e di strada antistante l'abitazione dell'attore erano stati interessati da lavori di allaccio alla rete idrica e le infiltrazioni si erano verificate a causa dell'accumulo di acqua all'interno di una pozzetta che non era stata ricoperta in modo adeguato a seguito dei predetti lavori. Inoltre, rilevava che alla produzione del danno avevano concorso la mancata impermeabilizzazione del fabbricato e il cattivo stato di manutenzione. Pertanto, concludeva chiedendo:
di essere autorizzare alla chiamata in causa dell'AQP;
di dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
di rigettare la domanda attrice;
di condannare, in caso di accoglimento della domanda, esclusivamente l'AQP;
di riconoscere, sempre in caso di accoglimento della domanda, la responsabilità concorsuale dell'attore. Contr Si costituiva in giudizio il terzo chiamato rilevando che il sinistro si era verificato a seguito dei lavori effettuati dall'impresa
[...]
[...
[...] [...]
stensione della rete idrica nell'abitato di Controparte_6 CP_2 durante i quali si era verificato un cedimento del marciapiede stradale non ripristinato a regola d'arte. Per il resto contestava la fondatezza della domanda attorea e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa quale unica Parte_1 responsabile del danno. Insisteva per il rigetto della domanda e, in subordine, in caso di accoglimento Parte della pretesa attorea, per la condanna di a tenerlo indenne da quanto sarebbe stato condannato a pagare in favore dell'attore, con condanna della Parte stessa al pagamento diretto delle somme dovute in favore del danneggiato. Parte Si costituiva in giudizio anche , rilevando:
il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendosi instaurato alcun rapporto diretto tra essa società e l'attore; Contr
che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte e che l'appaltante e il Comune di non avevano mai denunciato le presunte CP_2 infiltrazioni entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1667 c.c.
che i lavori erano stati ultimati il 4 ottobre 2013, quattro anni prima delle presunte infiltrazioni, e non avevano comportato alcuna alterazione ai manufatti, anche interrati, ubicati nell'area interessata, né avevano determinato una alterazione delle pendenze e quote stradali;
che i danni erano riconducibili alla mancanza di impermeabilizzazioni, intercapedini e vespai areati nel fabbricato dell'attore. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, al fine di essere manlevata. Si costituiva in giudizio anche la contestando la Controparte_4 fondatezza della domanda dell'attore ed eccependo l'inoperatività della polizza, poiché non garantiva la copertura dei danni occasionati dall'esecuzione di lavori d'acquedotto. Il giudice di pace rigettava le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e Contr accoglieva la domanda, condannando il e l' al Controparte_2 pagamento della somma di € 5.000,00, oltre interessi. Condannava gli stessi enti al pagamento delle spese di lite e poneva le spese di ctu a carico dei convenuti. Contr Accoglieva la domanda di manleva spiegata da e, per l'effetto, Contr condannava a tenere indenne l' da quanto Parte_1 Parte sarebbe stato costretto a pagare all'attore. Inoltre condannava alla
3 Contr refusione delle spese legali sostenuta da A sostegno della decisione, rilevava:
che dovevano ritenersi incontestati lo stato dei luoghi e le lamentate infiltrazioni;
che, come acclarato dal ctu, le infiltrazioni che avevano interessato i prospetti erano da addebitarsi, per il 50%, all'acqua che si era infiltrata dalla frana presente nel marciapiede e, per il restante 50%, allo stato del pluviale posto sotto la quota stradale e alla ridotta altezza del marciapiede rispetto alla sede stradale;
Parte
che, a differenza di quanto sostenuto da , i danni non potevano addebitarsi al carente stato di manutenzione dell'immobile, in quanto si trattava di circostanza priva di riscontri probatori;
Contr Parte
che nel contratto di appalto stipulato tra e , avente ad Parte oggetto i lavori di potenziamento della rete idrica, l'appaltatore aveva assunto la responsabilità dei danni arrecati a persone o cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità; Parte
che la società doveva quindi rispondere ex artt. 2043 e 2051 Contr c.c., mentre doveva ritenersi responsabile sia per culpa in eligendo o in vigilando, sia in ragione della perdurante signoria sulle condotte idriche e fognanti, al momento dell'incidente regolarmente funzionanti;
Contr Parte
che l'esonero di responsabilità pattuito tra e non poteva Contr comunque spiegare alcun effetto nei rapporti tra e l'attore terzo danneggiato;
Contr Parte
che la domanda di manleva spiegata da nei confronti di era invece meritevole di accoglimento, in quanto l'allagamento dei locali era dipeso da un fatto riconducibile all''impresa appaltatrice, Contr individuato, sulla base del rapporto interno dello stesso nel cedimento del marciapiede stradale non rispristinato a regola d'arte a seguito dei lavori di potenziamento della rete idrica. Parte Infine, rigettava la domanda di manleva avanzata da nei confronti della poiché la polizza prodotta non comprendeva i danni Controparte_4 conseguenti a lavori di acquedotto. Avverso tale pronuncia propone appello Parte_1
Con un unico motivo di appello, censura la decisione nella parte in cui viene riconosciuta la propria responsabilità, attesa la mancanza di elementi probatori su cui fondarla. Inoltre, rileva:
4 che i lavori di potenziamento della rete idrica non avevano comportato alcuna modifica, alterazione o danno a manufatti, né la variazione delle quote stradali;
Contr Parte
che non vi era alcun rapporto di garanzia tra e . Sempre con il medesimo motivo di appello, contesta la decisione nella parte in cui ha escluso l'operatività della garanzia assicurativa, osservando che la polizza trova applicazione con riferimento ad ogni lavoro effettuato presso terzi. Pertanto conclude chiedendo:
di dichiarare il proprio difetto di legittimazione e di ordinare l'estromissione dal giudizio;
di essere comunque manlevata da eventuali condanne;
di rigettare la domanda di parte attrice. Il chiede di contro il rigetto dell'appello, riproponendo Controparte_2 le medesime censure articolate in primo grado. L'AQP eccepisce in primo luogo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, in via subordinata, chiede che lo stesso sia rigettato, risultando corretta la motivazione addotta dal giudice di prime cure.
eccepisce anch'egli l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_1
c.p..c. e, quanto al merito della pretesa, ne contesta la fondatezza. Infine chiede il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_4 sentenza impugnata, ribadendo le medesime difese articolate in primo grado.
2. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello. Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalla difesa delle parti appellate per il mancato rispetto delle forme previste dall'art. 342 c.p.c. nel testo modificato dal D.L. 22/6/2012, n. 83, conv. con modifiche dalla L. 7/8/2012, n. 134, applicabile ratione temporis al pre-sente giudizio. Alla luce della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. l'orientamento giurisprudenziale antecedente secondo il quale l'atto d'appello, per essere sufficientemente specifico, doveva consentire di individuare senza incertezze il quantum appellatum (così Cass. sent. n. 911 del 1980 e Cass. sent. n. 5965 del 1979), deve ritenersi superato, dovendosi, al contrario, affermare che i motivi specifici dell'impugnazione, accanto alla funzione di identificare le parti della sentenza di cui si chiede il riesame, assolvono anche quella di individuare le ragioni della censura (così più di recente Cass. sent. n. 2217 del 2007). In particolare, l'appello, già secondo l'orientamento giurisprudenziale precedente rispetto alla modifica normativa in esame, si riteneva che dovesse
5 contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata;
ciò con riguardo ai fatti allegati e provati, posto che per le questioni di diritto vige il principio iura novit curia (così Cass. sent. n. 7190 del 2010). Tale orientamento deve ritenersi essere stato recepito dalla modifica normativa in esame, di tal che deve ritenersi che i motivi dell'impugnazione devono non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia, e dunque l'atto di appello raggiunge il suo scopo nella misura in cui individua le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette, giacché i motivi d'appello assolvono due funzioni: quella di delimitare l'oggetto dell'impugnazione e quella di indicare le ragioni dell'appello. Per superare il vaglio di ammissibilità, l'appello deve, dunque, contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine, non è necessario ricorrere all'utilizzo di particolari forme sacramentali o alla redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Invero, il richiamo, contenuto nell'art. 342 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile (che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata) è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Nel caso di specie, sono stati correttamente prospettati tutti i profili sopraindicati, in quanto dall'esame dell'atto introduttivo del presente giudizio è dato pienamente comprendere quali parti della sentenza di primo grado risultano essere state impugnate (l'appellante le ha per giunta riportate con il virgolettato all'interno dell'atto di citazione) e, nell'ottica di una sua rettifica, quali critiche siano state mosse al ragionamento fatto dal giudice di prime cure (l'appellante ha contestato la decisione del giudice di prime cure per aver questi riconosciuto la responsabilità della società in mancanza di prove, ed ha
6 altresì criticato l'ulteriore scelta di escludere l'operatività della garanzia assicurativa per ragioni legate all'interpretazione delle clausole contrattuali). In virtù di tali considerazioni non può, pertanto, ritenersi che l'atto introduttivo del presente giudizio abbia violato le prescrizioni dettate dall'articolo 342 c.p.c. e la relativa eccezione di inammissibilità non può trovare accoglimento.
3. Sui motivi di appello. L'appello è certamente fondato nella parte in cui sottopone a revisione critica la decisione del giudice di prime cure di estendere la responsabilità per l'accaduto alla società appellante. Le allegazioni e il quadro istruttorio inducono a ritenere che non siano emersi sufficienti elementi per ritenere che la causa delle infiltrazioni sia da ricondurre ad un errato ripristino, imputabile alla società appellante, della voragine venutasi a creare sul marciapiede antistante l'abitazione del danneggiato. Procedendo con ordine, ha agito in giudizio sul finire Controparte_1 dell'anno 2017, deducendo che da circa un anno (2016) si erano verificati i lamentati fenomeni infiltrativi e che di recente (quindi sempre nel 2017, o comunque nell'anno 2016, stando alle deduzioni di parte attrice in primo grado), si era verificato anche un cedimento della pavimentazione del marciapiede (foto 2 e 3 dell'allegata c.t.p.). Il ha dedotto, nel corso del giudizio di primo grado, che Controparte_2 il tratto di marciapiede in questione era stato interessato da lavori privati di allaccio alla rete idrica, tanto che lo stesso a partire dal febbraio del CP_2 Contr 2017, aveva sollecitato più volte l' al ripristino dello stato del marciapiede dopo l'allaccio dell'immobile, dato che i lavori non risultavano completi e la voragine creatasi sul marciapiede costituiva un pericolo per il transito dei pedoni. Infine, a completare il quadro delle allegazioni, l'AQP ha dedotto che, a seguito della segnalazione effettuata dal aveva effettuato un CP_2 sopralluogo con i propri tecnici, dal quale era emerso che il sinistro si era verificato in conseguenze dei lavori di potenziamento della rete idrica eseguiti Parte da , nel corso dei quali si era verificato un cedimento del marciapiede stradale non ripristinato a perfetta regolare d'arte (a seguito dei suddetti lavori). Contr Le deduzioni dell' trovano un riscontro documentale nella sola copia dello scarno rapporto informativo interno del 13.03.2018, il cui rilievo probatorio è pressoché nullo, trattandosi di un atto di parte proveniente dalla Contr stessa
7 Contr Peraltro le deduzioni difensive dell' (ossia il fatto che durante i lavori Parte eseguiti da si sia verificato un cedimento del marciapiede non ripristinato a regola d'arte) si pongono in contrasto con quanto emerge dalla relazione del conto finale e dal certificato di regolare esecuzione dei lavori di Parte appalto prodotti dall'appaltatrice . Ed invero, dalla lettura di tali documenti, che pure riportano le proroghe concesse, gli ordini di servizio impartiti e le varianti dell'opera non si dà atto dell'asserito cedimento del marciapiede nel corso dell'esecuzione dei lavori, né ovviamente del suo ripristino (che secondo AQP sarebbe avvenuto in modo non corretto). Nel documento si dà invece atto della regolare esecuzione dei lavori a seguito Contr dei controlli operati dalla stazione appaltante A ciò si aggiunga che, come risulta da tali documenti, i lavori appaltati sono iniziati nel 2012 e si sono conclusi il 22 giugno 2014, mentre la voragine venutasi a creare nel marciapiede si è verificata, come si desume dalle deduzioni attoree tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, quando peraltro si Parte stavano eseguendo, senza il coinvolgimento di , lavori privati di allaccio Contr alla rete idrica (circostanza dedotta dal comune e non contestata da e dallo stesso attore). A fronte di allegazioni contraddittorie, in effetti non si comprende bene su Parte quali basi il giudice di prime cure abbia intravisto una responsabilità di , Contr attesa peraltro la parziale genericità dell'inadempimento dedotto da la mancanza di una tempestiva denuncia degli asseriti vizi dell'opera e l'assenza di riscontri probatori in merito alla presunta verificazione, durante i lavori di appalto (dal 2012 al 2014), di un cedimento del marciapiede non ripristinato a regola d'arte (alla luce, per giunta, del certificato di regolare esecuzione dei Contr lavori rilasciato da . Contr Giunti a questo punto, occorre anche precisare che nel chiamare in Parte causa , ha escluso la propria legittimazione passiva, indicando quale Parte_ unico responsabile del danno la stessa . Ne deriva che non si è in presenza di una chiamata in garanzia, ma piuttosto di una chiamata in giudizio del terzo responsabile, con la conseguenza che la domanda dell'attore doveva ritenersi automaticamente estesa alla convenuta Controparte_1 Parte
. E analoghe considerazioni valgono con riferimento alla chiamata in Contr causa di disposta su invito del (Cassazione civile, Controparte_2 sez. III , 08/11/2023 , n. 31136; Cassazione civile , sez. III , 27/11/2018 , n. 30601). Parte Non essendo ravvisabile alcuna responsabilità in capo all'impresa , non può di conseguenza ritenersi operativa la clausola di manleva invocata
8 Contr dall' e applicata dal giudice di prime cure. Pertanto, l'appello promosso sul punto va accolto e la sentenza impugnata va Parte Contr annullata nella parte in cui condanna a tenere indenne di quanto questa è tenuta a corrispondere all'attore in forza della sentenza emessa dal Parte giudice di prime cure, nonché nella parte in cui è stata condannata al Contr pagamento delle spese di lite in favore di La riforma della sentenza sul punto importa l'automatica caducazione ex art. 336 c.p.c. della parte della pronuncia con cui il giudice di prime cure ha Parte ritenuta non operativa la garanzia assicurativa invocata da nei confronti di La questione rileva tuttavia ai fini del regolamento delle Controparte_4 spese di lite tra le due parti. Al riguardo, va osservato che, se fosse stata accolta la domanda di Parte risarcimento spiegata nei confronti di , la garanzia assicurativa non avrebbe operato. L'art. 7.1 – rubricato “oggetto dell'assicurazione”, alla lettera a) “Assicurazione responsabilità civile verso terzi” stabilisce che: “la società si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di Parte_2 legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza…”. Dalla lettura della polizza si evince che oggetto della copertura assicurativa è Parte la responsabilità civile dell'assicurato , società adibita a svolgimento di lavori edili su strutture portanti e a lavori di sgombero neve. Parte Il contratto assicurativo garantisce dunque dai rischi derivanti dalle pretese risarcitorie avanzate da terzi in conseguenza di illeciti commessi dalla stessa società nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, vale a dire quella di esecuzione di lavori edili su strutture portanti e di lavori di sgombero neve. Il fatto che l'assicurazione concerna tale attività, si evince anche dalla circostanza che la suddetta descrizione dell'attività è ricompresa all'interno della sezione della polizza rubricata “cosa assicuriamo”. L'aggettivo edile, in assenza di specifiche nozioni fornite dal documento di polizza, va intenso nella sua accezione comune, come pertinente alla costruzione di fabbricati, il cui significato è sua volta contenuto a pagina 4 delle condizioni generali di contratto, dove si legge: “la costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata…..”. Parte La richiesta risarcitoria avanzata nei confronti di (così come descritta Contr da non è stata occasionata dall'esecuzione di lavori edili inerenti ad un fabbricato, ma piuttosto dall'esecuzione di lavori che avevano ad oggetto il
9 potenziamento e l'estensione della rete idrica comunale. E a nulla rileva il fatto che nella nozione di fabbricato accolta a pagina 3 delle condizioni di contratto siano compresi anche i concetti di impianti idrici, igienico-sanitari ed elettrici, in quanto tali impianti fanno comunque riferimento ad un concetto di fabbricato inteso quale intero immobile o sua porzione, sicché si tratta pur sempre di impianti relativi ad un immobile. Nel caso di specie, invece, lo si ribadisce, i lavori hanno interessato la strada comunale ai fini del potenziamento e dell'estensione della rete idrica. Così come a nulla rileva che tra le condizioni aggiuntive della polizza figurino anche i danni derivanti da cedimento o da frana del terreno, ovvero da scavi e reinterri, trattandosi comunque di coperture relative alle attività edili dedotte in contratto, dalle quali esulano quelle aventi ad oggetto lavori di potenziamento ed estensione della rete idrica non comprendenti interventi su fabbricati. Infine, è il caso di osservare che all'interno del fascicolo non si rinviene quella che parte appellante definisce, nelle memorie conclusive, la pagina 4 della polizza, dove le parti ( e avrebbero di CP_7 Parte_1 comune accordo convenuto che “L'azienda è adibita… a lavori di scavo………acquedotti, fognature……..”.
4. Sulle spese di lite. Il parziale accoglimento dell'appello comporta la necessità di una parziale ridefinizione della regolamentazione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado. Le spese di lite relative al giudizio di primo grado, quel che concerne il Parte Contr rapporto processuale tra ed vengono liquidate in dispositivo sulla Contr base dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e sono poste a carico di in ragione della sua soccombenza. Le spese di lite relative al giudizio di secondo grado, sempre per quel che Contr attiene al rapporto tra le citate parti, sono poste a carico di in ragione della sua soccombenza e vengono liquidate in dispositivo mediante l'applicazione dei parametri medi, per le fasi di studio e di introduzione della lite, e dei parametri minimi, per le fasi istruttoria e decisionale, non essendo state introdotte nuove questioni da affrontare. Delle spese di lite relative al secondo grado è tenuto al pagamento in solido Contr con anche il dal momento che, essendosi Controparte_2 costituito in giudizio, ha insistito per il rigetto dell'appello, risultando così soccombente. Parte Quanto al rapporto processuale tra l'attore e si reputa opportuno compensare integralmente le spese di lite relative al giudizio di primo grado e
10 di secondo grado, atteso che, sebbene la domanda risarcitoria abbia esteso automaticamente i suoi effetti nei confronti della società appellante, la chiamata in causa non è di fatto addebitabile a . Controparte_1 Parte Le spese del presente giudizio relative al rapporto processuale tra e
[...]
, liquidate ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (mediante CP_4
l'applicazione dei parametri minimi, tenendo conto del fatto che la questione tra le parti involgeva solo l'interpretazione del contratto e il suo ambito di Parte operatività), seguono la soccombenza e sono poste a carico di . Per il resto, restano le ferme le statuizioni del giudice di prime cure in merito Contr alla condanna di e del al pagamento delle spese di Controparte_2 lite del giudizio di primo grado (comprese quelle di c.t.u.) nei confronti Parte dell'attore , nonché quella di condanna di al Controparte_1 pagamento, in favore di delle spese di lite del giudizio di Controparte_4 primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'impugnata pronuncia: Parte_
rigetta la domanda di risarcimento avanzata nei confronti di e la Contr relativa domanda di manleva avanzata da nei confronti della predetta società; Parte
condanna AQP al pagamento, in favore di delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, che liquida in € 1.205,00 oltre iva, cpa e spese generali;
Contr
condanna e il in solido tra di loro, al Controparte_2 Parte pagamento, in favore di , delle spese di lite relative al giudizio di secondo grado, che liquida in € 1.782,00 oltre iva, cpa e spese generali, oltre € 147 per c.u.; Parte
condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_4 di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.278,00, oltre iva cpa e spese generali;
Parte
compensa per intero, tra e , le spese di lite del Controparte_1 primo e del secondo grado di giudizio. Così deciso in Taranto, in data 07/01/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
11
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
12
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GALLONE PIETRO, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_1 parte appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. TRANI MICHELE, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_2 parte appellata
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
CAPOZZA CARMELA ANNA RITA e dell'avv. , con elezione di domicilio digitale presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_3 parte appellata
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. ALFONSO ANTONIA ALESSANDRA, con elezione di domicilio digitale al seguente indirizzo pec:
Email_4 parte appellata
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_4 dell'avv. DE GRANDIS VERONICA, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_5 parte appellata
OGGETTO: appello - risarcimento danni 2051 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note
1 scritte, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi degli atti di causa.
conveniva in giudizio, davanti al giudice di pace di Controparte_1
Grottaglie, il Controparte_2
A fondamento dell'azione intrapresa deduceva:
che era proprietario di un immobile sito in alla via Lotta n. CP_2
77;
che all'interno del primo vano del proprio fabbricato e sulla sua facciata si erano generati vistosi segni di umidità, provocati dalle infiltrazioni delle acque meteroriche che precipitavano sulla strada antistante l'ingresso della sua abitazione;
che inoltre si era verificato un cedimento della pavimentazione del marciapiede;
che la causa delle infiltrazioni era riconducibile anche allo stato del marciapiede, che presentava vistose crepe e risultava allo stesso livello della strada, favorendo il deflusso dell'acqua all'interno del fabbricato. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva la condanna del comune al risarcimento dei danni patiti, quantificati nella misura di € 4.300,00. Costituitosi in giudizio, il declinava ogni responsabilità Controparte_2 per l'accaduto, asserendo che la colpa doveva attribuirsi esclusivamente Contr all' quale custode e gestore della rete fognaria, in quanto il tratto di marciapiede e di strada antistante l'abitazione dell'attore erano stati interessati da lavori di allaccio alla rete idrica e le infiltrazioni si erano verificate a causa dell'accumulo di acqua all'interno di una pozzetta che non era stata ricoperta in modo adeguato a seguito dei predetti lavori. Inoltre, rilevava che alla produzione del danno avevano concorso la mancata impermeabilizzazione del fabbricato e il cattivo stato di manutenzione. Pertanto, concludeva chiedendo:
di essere autorizzare alla chiamata in causa dell'AQP;
di dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
di rigettare la domanda attrice;
di condannare, in caso di accoglimento della domanda, esclusivamente l'AQP;
di riconoscere, sempre in caso di accoglimento della domanda, la responsabilità concorsuale dell'attore. Contr Si costituiva in giudizio il terzo chiamato rilevando che il sinistro si era verificato a seguito dei lavori effettuati dall'impresa
[...]
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[...] [...]
stensione della rete idrica nell'abitato di Controparte_6 CP_2 durante i quali si era verificato un cedimento del marciapiede stradale non ripristinato a regola d'arte. Per il resto contestava la fondatezza della domanda attorea e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa quale unica Parte_1 responsabile del danno. Insisteva per il rigetto della domanda e, in subordine, in caso di accoglimento Parte della pretesa attorea, per la condanna di a tenerlo indenne da quanto sarebbe stato condannato a pagare in favore dell'attore, con condanna della Parte stessa al pagamento diretto delle somme dovute in favore del danneggiato. Parte Si costituiva in giudizio anche , rilevando:
il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendosi instaurato alcun rapporto diretto tra essa società e l'attore; Contr
che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte e che l'appaltante e il Comune di non avevano mai denunciato le presunte CP_2 infiltrazioni entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1667 c.c.
che i lavori erano stati ultimati il 4 ottobre 2013, quattro anni prima delle presunte infiltrazioni, e non avevano comportato alcuna alterazione ai manufatti, anche interrati, ubicati nell'area interessata, né avevano determinato una alterazione delle pendenze e quote stradali;
che i danni erano riconducibili alla mancanza di impermeabilizzazioni, intercapedini e vespai areati nel fabbricato dell'attore. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, al fine di essere manlevata. Si costituiva in giudizio anche la contestando la Controparte_4 fondatezza della domanda dell'attore ed eccependo l'inoperatività della polizza, poiché non garantiva la copertura dei danni occasionati dall'esecuzione di lavori d'acquedotto. Il giudice di pace rigettava le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e Contr accoglieva la domanda, condannando il e l' al Controparte_2 pagamento della somma di € 5.000,00, oltre interessi. Condannava gli stessi enti al pagamento delle spese di lite e poneva le spese di ctu a carico dei convenuti. Contr Accoglieva la domanda di manleva spiegata da e, per l'effetto, Contr condannava a tenere indenne l' da quanto Parte_1 Parte sarebbe stato costretto a pagare all'attore. Inoltre condannava alla
3 Contr refusione delle spese legali sostenuta da A sostegno della decisione, rilevava:
che dovevano ritenersi incontestati lo stato dei luoghi e le lamentate infiltrazioni;
che, come acclarato dal ctu, le infiltrazioni che avevano interessato i prospetti erano da addebitarsi, per il 50%, all'acqua che si era infiltrata dalla frana presente nel marciapiede e, per il restante 50%, allo stato del pluviale posto sotto la quota stradale e alla ridotta altezza del marciapiede rispetto alla sede stradale;
Parte
che, a differenza di quanto sostenuto da , i danni non potevano addebitarsi al carente stato di manutenzione dell'immobile, in quanto si trattava di circostanza priva di riscontri probatori;
Contr Parte
che nel contratto di appalto stipulato tra e , avente ad Parte oggetto i lavori di potenziamento della rete idrica, l'appaltatore aveva assunto la responsabilità dei danni arrecati a persone o cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità; Parte
che la società doveva quindi rispondere ex artt. 2043 e 2051 Contr c.c., mentre doveva ritenersi responsabile sia per culpa in eligendo o in vigilando, sia in ragione della perdurante signoria sulle condotte idriche e fognanti, al momento dell'incidente regolarmente funzionanti;
Contr Parte
che l'esonero di responsabilità pattuito tra e non poteva Contr comunque spiegare alcun effetto nei rapporti tra e l'attore terzo danneggiato;
Contr Parte
che la domanda di manleva spiegata da nei confronti di era invece meritevole di accoglimento, in quanto l'allagamento dei locali era dipeso da un fatto riconducibile all''impresa appaltatrice, Contr individuato, sulla base del rapporto interno dello stesso nel cedimento del marciapiede stradale non rispristinato a regola d'arte a seguito dei lavori di potenziamento della rete idrica. Parte Infine, rigettava la domanda di manleva avanzata da nei confronti della poiché la polizza prodotta non comprendeva i danni Controparte_4 conseguenti a lavori di acquedotto. Avverso tale pronuncia propone appello Parte_1
Con un unico motivo di appello, censura la decisione nella parte in cui viene riconosciuta la propria responsabilità, attesa la mancanza di elementi probatori su cui fondarla. Inoltre, rileva:
4 che i lavori di potenziamento della rete idrica non avevano comportato alcuna modifica, alterazione o danno a manufatti, né la variazione delle quote stradali;
Contr Parte
che non vi era alcun rapporto di garanzia tra e . Sempre con il medesimo motivo di appello, contesta la decisione nella parte in cui ha escluso l'operatività della garanzia assicurativa, osservando che la polizza trova applicazione con riferimento ad ogni lavoro effettuato presso terzi. Pertanto conclude chiedendo:
di dichiarare il proprio difetto di legittimazione e di ordinare l'estromissione dal giudizio;
di essere comunque manlevata da eventuali condanne;
di rigettare la domanda di parte attrice. Il chiede di contro il rigetto dell'appello, riproponendo Controparte_2 le medesime censure articolate in primo grado. L'AQP eccepisce in primo luogo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, in via subordinata, chiede che lo stesso sia rigettato, risultando corretta la motivazione addotta dal giudice di prime cure.
eccepisce anch'egli l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_1
c.p..c. e, quanto al merito della pretesa, ne contesta la fondatezza. Infine chiede il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_4 sentenza impugnata, ribadendo le medesime difese articolate in primo grado.
2. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello. Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalla difesa delle parti appellate per il mancato rispetto delle forme previste dall'art. 342 c.p.c. nel testo modificato dal D.L. 22/6/2012, n. 83, conv. con modifiche dalla L. 7/8/2012, n. 134, applicabile ratione temporis al pre-sente giudizio. Alla luce della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. l'orientamento giurisprudenziale antecedente secondo il quale l'atto d'appello, per essere sufficientemente specifico, doveva consentire di individuare senza incertezze il quantum appellatum (così Cass. sent. n. 911 del 1980 e Cass. sent. n. 5965 del 1979), deve ritenersi superato, dovendosi, al contrario, affermare che i motivi specifici dell'impugnazione, accanto alla funzione di identificare le parti della sentenza di cui si chiede il riesame, assolvono anche quella di individuare le ragioni della censura (così più di recente Cass. sent. n. 2217 del 2007). In particolare, l'appello, già secondo l'orientamento giurisprudenziale precedente rispetto alla modifica normativa in esame, si riteneva che dovesse
5 contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata;
ciò con riguardo ai fatti allegati e provati, posto che per le questioni di diritto vige il principio iura novit curia (così Cass. sent. n. 7190 del 2010). Tale orientamento deve ritenersi essere stato recepito dalla modifica normativa in esame, di tal che deve ritenersi che i motivi dell'impugnazione devono non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia, e dunque l'atto di appello raggiunge il suo scopo nella misura in cui individua le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette, giacché i motivi d'appello assolvono due funzioni: quella di delimitare l'oggetto dell'impugnazione e quella di indicare le ragioni dell'appello. Per superare il vaglio di ammissibilità, l'appello deve, dunque, contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine, non è necessario ricorrere all'utilizzo di particolari forme sacramentali o alla redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Invero, il richiamo, contenuto nell'art. 342 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile (che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata) è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Nel caso di specie, sono stati correttamente prospettati tutti i profili sopraindicati, in quanto dall'esame dell'atto introduttivo del presente giudizio è dato pienamente comprendere quali parti della sentenza di primo grado risultano essere state impugnate (l'appellante le ha per giunta riportate con il virgolettato all'interno dell'atto di citazione) e, nell'ottica di una sua rettifica, quali critiche siano state mosse al ragionamento fatto dal giudice di prime cure (l'appellante ha contestato la decisione del giudice di prime cure per aver questi riconosciuto la responsabilità della società in mancanza di prove, ed ha
6 altresì criticato l'ulteriore scelta di escludere l'operatività della garanzia assicurativa per ragioni legate all'interpretazione delle clausole contrattuali). In virtù di tali considerazioni non può, pertanto, ritenersi che l'atto introduttivo del presente giudizio abbia violato le prescrizioni dettate dall'articolo 342 c.p.c. e la relativa eccezione di inammissibilità non può trovare accoglimento.
3. Sui motivi di appello. L'appello è certamente fondato nella parte in cui sottopone a revisione critica la decisione del giudice di prime cure di estendere la responsabilità per l'accaduto alla società appellante. Le allegazioni e il quadro istruttorio inducono a ritenere che non siano emersi sufficienti elementi per ritenere che la causa delle infiltrazioni sia da ricondurre ad un errato ripristino, imputabile alla società appellante, della voragine venutasi a creare sul marciapiede antistante l'abitazione del danneggiato. Procedendo con ordine, ha agito in giudizio sul finire Controparte_1 dell'anno 2017, deducendo che da circa un anno (2016) si erano verificati i lamentati fenomeni infiltrativi e che di recente (quindi sempre nel 2017, o comunque nell'anno 2016, stando alle deduzioni di parte attrice in primo grado), si era verificato anche un cedimento della pavimentazione del marciapiede (foto 2 e 3 dell'allegata c.t.p.). Il ha dedotto, nel corso del giudizio di primo grado, che Controparte_2 il tratto di marciapiede in questione era stato interessato da lavori privati di allaccio alla rete idrica, tanto che lo stesso a partire dal febbraio del CP_2 Contr 2017, aveva sollecitato più volte l' al ripristino dello stato del marciapiede dopo l'allaccio dell'immobile, dato che i lavori non risultavano completi e la voragine creatasi sul marciapiede costituiva un pericolo per il transito dei pedoni. Infine, a completare il quadro delle allegazioni, l'AQP ha dedotto che, a seguito della segnalazione effettuata dal aveva effettuato un CP_2 sopralluogo con i propri tecnici, dal quale era emerso che il sinistro si era verificato in conseguenze dei lavori di potenziamento della rete idrica eseguiti Parte da , nel corso dei quali si era verificato un cedimento del marciapiede stradale non ripristinato a perfetta regolare d'arte (a seguito dei suddetti lavori). Contr Le deduzioni dell' trovano un riscontro documentale nella sola copia dello scarno rapporto informativo interno del 13.03.2018, il cui rilievo probatorio è pressoché nullo, trattandosi di un atto di parte proveniente dalla Contr stessa
7 Contr Peraltro le deduzioni difensive dell' (ossia il fatto che durante i lavori Parte eseguiti da si sia verificato un cedimento del marciapiede non ripristinato a regola d'arte) si pongono in contrasto con quanto emerge dalla relazione del conto finale e dal certificato di regolare esecuzione dei lavori di Parte appalto prodotti dall'appaltatrice . Ed invero, dalla lettura di tali documenti, che pure riportano le proroghe concesse, gli ordini di servizio impartiti e le varianti dell'opera non si dà atto dell'asserito cedimento del marciapiede nel corso dell'esecuzione dei lavori, né ovviamente del suo ripristino (che secondo AQP sarebbe avvenuto in modo non corretto). Nel documento si dà invece atto della regolare esecuzione dei lavori a seguito Contr dei controlli operati dalla stazione appaltante A ciò si aggiunga che, come risulta da tali documenti, i lavori appaltati sono iniziati nel 2012 e si sono conclusi il 22 giugno 2014, mentre la voragine venutasi a creare nel marciapiede si è verificata, come si desume dalle deduzioni attoree tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, quando peraltro si Parte stavano eseguendo, senza il coinvolgimento di , lavori privati di allaccio Contr alla rete idrica (circostanza dedotta dal comune e non contestata da e dallo stesso attore). A fronte di allegazioni contraddittorie, in effetti non si comprende bene su Parte quali basi il giudice di prime cure abbia intravisto una responsabilità di , Contr attesa peraltro la parziale genericità dell'inadempimento dedotto da la mancanza di una tempestiva denuncia degli asseriti vizi dell'opera e l'assenza di riscontri probatori in merito alla presunta verificazione, durante i lavori di appalto (dal 2012 al 2014), di un cedimento del marciapiede non ripristinato a regola d'arte (alla luce, per giunta, del certificato di regolare esecuzione dei Contr lavori rilasciato da . Contr Giunti a questo punto, occorre anche precisare che nel chiamare in Parte causa , ha escluso la propria legittimazione passiva, indicando quale Parte_ unico responsabile del danno la stessa . Ne deriva che non si è in presenza di una chiamata in garanzia, ma piuttosto di una chiamata in giudizio del terzo responsabile, con la conseguenza che la domanda dell'attore doveva ritenersi automaticamente estesa alla convenuta Controparte_1 Parte
. E analoghe considerazioni valgono con riferimento alla chiamata in Contr causa di disposta su invito del (Cassazione civile, Controparte_2 sez. III , 08/11/2023 , n. 31136; Cassazione civile , sez. III , 27/11/2018 , n. 30601). Parte Non essendo ravvisabile alcuna responsabilità in capo all'impresa , non può di conseguenza ritenersi operativa la clausola di manleva invocata
8 Contr dall' e applicata dal giudice di prime cure. Pertanto, l'appello promosso sul punto va accolto e la sentenza impugnata va Parte Contr annullata nella parte in cui condanna a tenere indenne di quanto questa è tenuta a corrispondere all'attore in forza della sentenza emessa dal Parte giudice di prime cure, nonché nella parte in cui è stata condannata al Contr pagamento delle spese di lite in favore di La riforma della sentenza sul punto importa l'automatica caducazione ex art. 336 c.p.c. della parte della pronuncia con cui il giudice di prime cure ha Parte ritenuta non operativa la garanzia assicurativa invocata da nei confronti di La questione rileva tuttavia ai fini del regolamento delle Controparte_4 spese di lite tra le due parti. Al riguardo, va osservato che, se fosse stata accolta la domanda di Parte risarcimento spiegata nei confronti di , la garanzia assicurativa non avrebbe operato. L'art. 7.1 – rubricato “oggetto dell'assicurazione”, alla lettera a) “Assicurazione responsabilità civile verso terzi” stabilisce che: “la società si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di Parte_2 legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza…”. Dalla lettura della polizza si evince che oggetto della copertura assicurativa è Parte la responsabilità civile dell'assicurato , società adibita a svolgimento di lavori edili su strutture portanti e a lavori di sgombero neve. Parte Il contratto assicurativo garantisce dunque dai rischi derivanti dalle pretese risarcitorie avanzate da terzi in conseguenza di illeciti commessi dalla stessa società nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, vale a dire quella di esecuzione di lavori edili su strutture portanti e di lavori di sgombero neve. Il fatto che l'assicurazione concerna tale attività, si evince anche dalla circostanza che la suddetta descrizione dell'attività è ricompresa all'interno della sezione della polizza rubricata “cosa assicuriamo”. L'aggettivo edile, in assenza di specifiche nozioni fornite dal documento di polizza, va intenso nella sua accezione comune, come pertinente alla costruzione di fabbricati, il cui significato è sua volta contenuto a pagina 4 delle condizioni generali di contratto, dove si legge: “la costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata…..”. Parte La richiesta risarcitoria avanzata nei confronti di (così come descritta Contr da non è stata occasionata dall'esecuzione di lavori edili inerenti ad un fabbricato, ma piuttosto dall'esecuzione di lavori che avevano ad oggetto il
9 potenziamento e l'estensione della rete idrica comunale. E a nulla rileva il fatto che nella nozione di fabbricato accolta a pagina 3 delle condizioni di contratto siano compresi anche i concetti di impianti idrici, igienico-sanitari ed elettrici, in quanto tali impianti fanno comunque riferimento ad un concetto di fabbricato inteso quale intero immobile o sua porzione, sicché si tratta pur sempre di impianti relativi ad un immobile. Nel caso di specie, invece, lo si ribadisce, i lavori hanno interessato la strada comunale ai fini del potenziamento e dell'estensione della rete idrica. Così come a nulla rileva che tra le condizioni aggiuntive della polizza figurino anche i danni derivanti da cedimento o da frana del terreno, ovvero da scavi e reinterri, trattandosi comunque di coperture relative alle attività edili dedotte in contratto, dalle quali esulano quelle aventi ad oggetto lavori di potenziamento ed estensione della rete idrica non comprendenti interventi su fabbricati. Infine, è il caso di osservare che all'interno del fascicolo non si rinviene quella che parte appellante definisce, nelle memorie conclusive, la pagina 4 della polizza, dove le parti ( e avrebbero di CP_7 Parte_1 comune accordo convenuto che “L'azienda è adibita… a lavori di scavo………acquedotti, fognature……..”.
4. Sulle spese di lite. Il parziale accoglimento dell'appello comporta la necessità di una parziale ridefinizione della regolamentazione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado. Le spese di lite relative al giudizio di primo grado, quel che concerne il Parte Contr rapporto processuale tra ed vengono liquidate in dispositivo sulla Contr base dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e sono poste a carico di in ragione della sua soccombenza. Le spese di lite relative al giudizio di secondo grado, sempre per quel che Contr attiene al rapporto tra le citate parti, sono poste a carico di in ragione della sua soccombenza e vengono liquidate in dispositivo mediante l'applicazione dei parametri medi, per le fasi di studio e di introduzione della lite, e dei parametri minimi, per le fasi istruttoria e decisionale, non essendo state introdotte nuove questioni da affrontare. Delle spese di lite relative al secondo grado è tenuto al pagamento in solido Contr con anche il dal momento che, essendosi Controparte_2 costituito in giudizio, ha insistito per il rigetto dell'appello, risultando così soccombente. Parte Quanto al rapporto processuale tra l'attore e si reputa opportuno compensare integralmente le spese di lite relative al giudizio di primo grado e
10 di secondo grado, atteso che, sebbene la domanda risarcitoria abbia esteso automaticamente i suoi effetti nei confronti della società appellante, la chiamata in causa non è di fatto addebitabile a . Controparte_1 Parte Le spese del presente giudizio relative al rapporto processuale tra e
[...]
, liquidate ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (mediante CP_4
l'applicazione dei parametri minimi, tenendo conto del fatto che la questione tra le parti involgeva solo l'interpretazione del contratto e il suo ambito di Parte operatività), seguono la soccombenza e sono poste a carico di . Per il resto, restano le ferme le statuizioni del giudice di prime cure in merito Contr alla condanna di e del al pagamento delle spese di Controparte_2 lite del giudizio di primo grado (comprese quelle di c.t.u.) nei confronti Parte dell'attore , nonché quella di condanna di al Controparte_1 pagamento, in favore di delle spese di lite del giudizio di Controparte_4 primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'impugnata pronuncia: Parte_
rigetta la domanda di risarcimento avanzata nei confronti di e la Contr relativa domanda di manleva avanzata da nei confronti della predetta società; Parte
condanna AQP al pagamento, in favore di delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, che liquida in € 1.205,00 oltre iva, cpa e spese generali;
Contr
condanna e il in solido tra di loro, al Controparte_2 Parte pagamento, in favore di , delle spese di lite relative al giudizio di secondo grado, che liquida in € 1.782,00 oltre iva, cpa e spese generali, oltre € 147 per c.u.; Parte
condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_4 di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.278,00, oltre iva cpa e spese generali;
Parte
compensa per intero, tra e , le spese di lite del Controparte_1 primo e del secondo grado di giudizio. Così deciso in Taranto, in data 07/01/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
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conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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