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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/11/2025, n. 11595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11595 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.25165/2025 R.G..
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Baldelli ed elett.te Parte_1 dom.to presso il suo studio in Roma Viale G. Mazzini n. 145, giusta procura ad litem allegata al ricorso
RICORRENTE E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' CP_1
RESISTENTE
all'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Roma, 13.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 11.7.2025 e notificato in data 4.4.2025 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva l' in giudizio avanzando le CP_1 seguenti conclusioni:
“A) in via principale: accertare e dichiarare non dovuta dall'ing. la restituzione Pt_1 della somma di €. 16.577,78, richiesta dall' allo stesso ricorrente;
CP_1 B) in via subordinata: qualora non dovesse essere accolta la domanda principale, accertare e dichiarare che la richiesta dell' deve essere ridotta per le motivazioni sopra
CP_1 esposte;
C) in via del tutto graduata, qualora non venissero accolte le suddette domande, individuare la somma di €. 7.500,00, quale somma proporzionale al rapporto di lavoro da dipendente espletato dal ricorrente a decorrere dal 1-12-2020, riducendo la richiesta dell' a
CP_1 tale importo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, C.P.A., rimborso spese del 12,5%, anche in considerazione del comportamento tenuto dall' in merito alla mancata
CP_1 risposta al Ricorso amministrativo presentato dal ricorrente” Deduceva il ricorrente
-che a seguito dell'intervenuto licenziamento da parte della in Parte_2 data 6.9.2019 aveva presentato domanda di anticipazione della indennità NASpI in data 15.12.2019 con comunicazione dell'avvio di attività lavorativa autonoma intrapresa dal 28.11.2019;
- che detta domanda era stata accolta dall sede di Roma Tiburtino, con CP_1 decorrenza in pari data, come da comunicazione del 24.01.2020;
- che tale indennità, spettante fino al 17.10.2021, veniva corrisposta dall' in unica soluzione, in data 27.01.2020, per l'importo di €. CP_1
16.577,78 in quanto il ricorrente aveva avviato l'attività lavorativa autonoma con apertura della partita IVA con codice attività “attività di P.IVA_1 consulenza amministrativa” ;
- che, dal dicembre 2019 al novembre 2020 il ricorrente aveva svolto la nuova attività, come da fatture emesse (in totale di 13) che allegava;
- che aveva provveduto a presentare le rituali dichiarazioni dei redditi;
- che a seguito delle restrizioni imposte per fronteggiare l'epidemia da COVID 19 il ricorrente non era stato in grado di proseguire, per l'anno 2021, l'attività intrapresa, per essere poi nuovamente assunto, in data 01.12.2020 quale lavoratore dipendente, tanto da dover successivamente comunicare la cessazione dell'attività autonoma;
- che in data 27.09.2024 l' aveva notificato al ricorrente l'avviso di CP_1
Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione Indennità di disoccupazione NASpI, richiedendo la restituzione della somma di €. 17.123,43 per un'asserita mancanza dei requisiti di legge
- che a seguito di un incontro presso gli uffici la richiesta di restituzione CP_1 somme veniva ridotta a €16577,78;
- che aveva presentato ricorso amministrativo in data 20.11.2024 avverso la richiesta di restituzione integrale delle somme anche a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.90/2024;
- che detto ricorso non aveva esito positivo., Deduceva l'illegittimità dell'indebito accertato in quanto l' avrebbe al CP_1 limite dovuto richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite per il periodo del rapporto di lavoro subordinato. Avanzava pertanto le conclusioni sopra indicate. 2.Si costituiva l' in data 29.10.2025 richiamando la relazione CP_1 amministrativa che precisava:
“Il ricorrente ha presentato domanda di anticipazione NASpI (6156838500004) in data 15/12/2019, ottenendo in data 27/01/2020 l'erogazione in un'unica soluzione dell'importo pari a € 16.577,78, in quanto ha avviato un'attività autonoma regolarmente svolta fino al mese di novembre 2020. A causa delle restrizioni imposte per il contenimento dell'epidemia da COVID- 19, il ricorrente non ha potuto proseguire l'attività nel corso del 2021, e in data 01/12/2020 è stato assunto come lavoratore dipendente, comunicando successivamente la cessazione dell'attività autonoma. CP_ In data 27/09/2024, l' ha notificato al ricorrente un avviso di accertamento per somme indebitamente percepite relative alla prestazione NASpI, richiedendo la restituzione CP_ dell'importo di € 17.123,43, sulla base della Circolare n. 94/2015, par. 2.9, che prevede la restituzione integrale dell'anticipazione nel caso in cui venga instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico di riferimento (13/11/2019 – 18/10/2021). Il ricorrente contesta la richiesta integrale, ritenendo che l'importo da restituire debba essere proporzionale alla durata effettiva del rapporto di lavoro subordinato instaurato durante il periodo coperto dalla NASpI. CP_ A seguito di una verifica effettuata, l' ha rideterminato l'importo da restituire, tenendo conto della Circolare n. 36/2025, che recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 90 del 10 aprile 2024. Tale circolare include espressamente i casi di restrizioni pandemiche tra le circostanze che giustificano la non restituzione integrale dell'anticipazione. L'importo aggiornato richiesto in restituzione è pari a € 8.211,99.” Avanzava pertanto le seguenti conclusioni:“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare la parziale cessata materia del contendere con riferimento all'indebito rideterminato nell'importo di E. 8.211,99. Per il resto rigettare tutte le domande contenute nel ricorso avversario, in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.” 3.Alla udienza del 13.11.2025 parte ricorrente aderiva al conteggio in autotutela effettuato da e chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere con il favore delle spese e l' chiedeva la cessazione della CP_1 materia del contendere con compensazione delle spese. All'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza
DIRITTO
4.Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' CP_2 rideterminato l'importo dell'indebito limitandolo al solo periodo del rapporto di lavoro subordinato, in aderenza ai principi della Sentenza n. 90/2024 della Corte Costituzionale. 5.Le spese devono essere compensate integralmente tra le parti avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Roma, 13.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.25165/2025 R.G..
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Baldelli ed elett.te Parte_1 dom.to presso il suo studio in Roma Viale G. Mazzini n. 145, giusta procura ad litem allegata al ricorso
RICORRENTE E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' CP_1
RESISTENTE
all'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Roma, 13.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 11.7.2025 e notificato in data 4.4.2025 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva l' in giudizio avanzando le CP_1 seguenti conclusioni:
“A) in via principale: accertare e dichiarare non dovuta dall'ing. la restituzione Pt_1 della somma di €. 16.577,78, richiesta dall' allo stesso ricorrente;
CP_1 B) in via subordinata: qualora non dovesse essere accolta la domanda principale, accertare e dichiarare che la richiesta dell' deve essere ridotta per le motivazioni sopra
CP_1 esposte;
C) in via del tutto graduata, qualora non venissero accolte le suddette domande, individuare la somma di €. 7.500,00, quale somma proporzionale al rapporto di lavoro da dipendente espletato dal ricorrente a decorrere dal 1-12-2020, riducendo la richiesta dell' a
CP_1 tale importo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, C.P.A., rimborso spese del 12,5%, anche in considerazione del comportamento tenuto dall' in merito alla mancata
CP_1 risposta al Ricorso amministrativo presentato dal ricorrente” Deduceva il ricorrente
-che a seguito dell'intervenuto licenziamento da parte della in Parte_2 data 6.9.2019 aveva presentato domanda di anticipazione della indennità NASpI in data 15.12.2019 con comunicazione dell'avvio di attività lavorativa autonoma intrapresa dal 28.11.2019;
- che detta domanda era stata accolta dall sede di Roma Tiburtino, con CP_1 decorrenza in pari data, come da comunicazione del 24.01.2020;
- che tale indennità, spettante fino al 17.10.2021, veniva corrisposta dall' in unica soluzione, in data 27.01.2020, per l'importo di €. CP_1
16.577,78 in quanto il ricorrente aveva avviato l'attività lavorativa autonoma con apertura della partita IVA con codice attività “attività di P.IVA_1 consulenza amministrativa” ;
- che, dal dicembre 2019 al novembre 2020 il ricorrente aveva svolto la nuova attività, come da fatture emesse (in totale di 13) che allegava;
- che aveva provveduto a presentare le rituali dichiarazioni dei redditi;
- che a seguito delle restrizioni imposte per fronteggiare l'epidemia da COVID 19 il ricorrente non era stato in grado di proseguire, per l'anno 2021, l'attività intrapresa, per essere poi nuovamente assunto, in data 01.12.2020 quale lavoratore dipendente, tanto da dover successivamente comunicare la cessazione dell'attività autonoma;
- che in data 27.09.2024 l' aveva notificato al ricorrente l'avviso di CP_1
Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione Indennità di disoccupazione NASpI, richiedendo la restituzione della somma di €. 17.123,43 per un'asserita mancanza dei requisiti di legge
- che a seguito di un incontro presso gli uffici la richiesta di restituzione CP_1 somme veniva ridotta a €16577,78;
- che aveva presentato ricorso amministrativo in data 20.11.2024 avverso la richiesta di restituzione integrale delle somme anche a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.90/2024;
- che detto ricorso non aveva esito positivo., Deduceva l'illegittimità dell'indebito accertato in quanto l' avrebbe al CP_1 limite dovuto richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite per il periodo del rapporto di lavoro subordinato. Avanzava pertanto le conclusioni sopra indicate. 2.Si costituiva l' in data 29.10.2025 richiamando la relazione CP_1 amministrativa che precisava:
“Il ricorrente ha presentato domanda di anticipazione NASpI (6156838500004) in data 15/12/2019, ottenendo in data 27/01/2020 l'erogazione in un'unica soluzione dell'importo pari a € 16.577,78, in quanto ha avviato un'attività autonoma regolarmente svolta fino al mese di novembre 2020. A causa delle restrizioni imposte per il contenimento dell'epidemia da COVID- 19, il ricorrente non ha potuto proseguire l'attività nel corso del 2021, e in data 01/12/2020 è stato assunto come lavoratore dipendente, comunicando successivamente la cessazione dell'attività autonoma. CP_ In data 27/09/2024, l' ha notificato al ricorrente un avviso di accertamento per somme indebitamente percepite relative alla prestazione NASpI, richiedendo la restituzione CP_ dell'importo di € 17.123,43, sulla base della Circolare n. 94/2015, par. 2.9, che prevede la restituzione integrale dell'anticipazione nel caso in cui venga instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico di riferimento (13/11/2019 – 18/10/2021). Il ricorrente contesta la richiesta integrale, ritenendo che l'importo da restituire debba essere proporzionale alla durata effettiva del rapporto di lavoro subordinato instaurato durante il periodo coperto dalla NASpI. CP_ A seguito di una verifica effettuata, l' ha rideterminato l'importo da restituire, tenendo conto della Circolare n. 36/2025, che recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 90 del 10 aprile 2024. Tale circolare include espressamente i casi di restrizioni pandemiche tra le circostanze che giustificano la non restituzione integrale dell'anticipazione. L'importo aggiornato richiesto in restituzione è pari a € 8.211,99.” Avanzava pertanto le seguenti conclusioni:“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare la parziale cessata materia del contendere con riferimento all'indebito rideterminato nell'importo di E. 8.211,99. Per il resto rigettare tutte le domande contenute nel ricorso avversario, in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.” 3.Alla udienza del 13.11.2025 parte ricorrente aderiva al conteggio in autotutela effettuato da e chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere con il favore delle spese e l' chiedeva la cessazione della CP_1 materia del contendere con compensazione delle spese. All'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza
DIRITTO
4.Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' CP_2 rideterminato l'importo dell'indebito limitandolo al solo periodo del rapporto di lavoro subordinato, in aderenza ai principi della Sentenza n. 90/2024 della Corte Costituzionale. 5.Le spese devono essere compensate integralmente tra le parti avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Roma, 13.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso