Art. 1.
Il comune di Armo, aggregato a quello di Pieve di Teco con regio decreto 14 luglio 1928, n. 1862 , e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.
Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.
Il comune di Armo, aggregato a quello di Pieve di Teco con regio decreto 14 luglio 1928, n. 1862 , e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.
Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.