CASS
Sentenza 9 giugno 2022
Sentenza 9 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2022, n. 22490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22490 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'NZ RE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/06/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DE CARDIA, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le note difensive dell'avv. SABATO MOSCHIANO, difensore di D'VA AL, di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero, con le quali lo stesso avvocato insiste nel chiedere l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/06/2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere confermava il decreto del 18/05/2021 del G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di sequestro preventivo della somma di C 36.150,00, rinvenuta nell'abitazione di AL D'VA a seguito della perquisizione della stessa effettuata dalla Guardia di finanza di Caserta il 27 aprile 2021. Tale sequestro veniva disposto sul presupposto del fumus dei reati di cui agli artt. 110, 81, 416, 478, 479, 482, 483 e 640, secondo comma, n. 1), cod. pen., con riguardo alla partecipazione a un'associazione per delinquere diretta alla Penale Sent. Sez. 2 Num. 22490 Anno 2022 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 24/05/2022 "vendita" di false certificazioni di servizio, di falsi titoli di studio (diplomi di maturità) e di falsi attestati professionali (di dattilografo, di lingua inglese, di informatica) a persone interessate a ottenere incarichi di docente o di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) degli istituti scolastici statali. 2. Avverso tale ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha proposto ricorso per cassazione AL D'VA, per il tramite del proprio difensore, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 253 e 355 dello stesso codice. Il D'VA - premesso che il verbale di sequestro della Guardia di finanza di Caserta mancava dell'indicazione del motivo del provvedimento, con riguardo alla «necessaria correlazione tra il denaro rinvenuto e gli indizi posti a carico del sig. D'VA», che il sequestro operato dalla stessa Guardia di finanza non era mai stato convalidato, che, ciononostante, il denaro non gli era stato restituito e che il G.i.p. del Tribunale di Noia, su richiesta del pubblico ministero, aveva disposto il sequestro preventivo del denaro, dichiarandosi, contestualmente, incompetente, per essere competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - lamenta che il Tribunale del riesame non abbia «esercita[to] il controllo di legittimità sull'operato del giudice e del P.M. dichiarati poi incompetenti», nonostante «il sequestro preventivo emesso ed impugnato per il riesame, ha avuto a oggetto quei beni già assoggettati al precedente sequestro, di per sé privato di efficacia per la richiamata violazione delle norme invocate». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata «circa la ritenuta correlazione tra i beni sottoposti a sequestro preventivo e le condotte contestate». Lamenta che detta motivazione sarebbe carente con riguardo sia alla descrizione della condotta a sé riferibile sia alla riconducibilità delle somme sequestrate ai fatti contestati, l'inadeguatezza della stessa motivazione quanto alla propria difesa secondo cui il denaro sequestrato apparteneva a sua madre e che, poiché si era proceduto «sulla scorta di semplici sospetti o illazioni ed in difetto di un concreto nesso strumentale con una determinata attività criminosa», «la perquisizione ed il sequestro ad essa conseguente si sono trasformati da mezzo di ricerca della prova in mezzo di acquisizione di una notitia criminis, come tale inammissibile». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge «in relazione ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza del decreto di perquisizione e 2 sequestro, e violazione di legge in ordine alla carenza motivazionale del decreto di sequestro preventivo per assenza del fumus commissi delicti e per assenza della flagranza o attualità della condotta giustificativa della misura cautelare reale». Secondo il ricorrente, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non avrebbe assolto adeguatamente all'obbligo di motivare in ordine al fumus commissi delicti, atteso che l'ordinanza impugnata richiama, essenzialmente, elementi indiziari relativi ad altri coindagati (tra i quali AL AT, gestore di alcune scuole paritarie con il quale il D'VA collaborava quale consulente per le questioni amministrative, previdenziali e lavoristiche delle stesse scuole) e che il richiamato contenuto delle intercettate conversazioni tra il D'VA e l'TU altro non comprovava che la normale attività di consulente svolta dal D'VA a favore delle scuole paritarie facenti capo all'TU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha da tempo chiarito che il provvedimento cautelare emesso dal giudice competente a seguito della trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. si caratterizza per la completa "autonomia" rispetto al precedente, a effetti interinali, emesso dal giudice che si è dichiarato incompetente - sicché non può essere definito di "conferma" o di "reiterazione" del precedente - in quanto viene emesso da un altro giudice sulla base di un'autonoma valutazione delle condizioni che lo legittimano, ancorché desunte dagli stessi fatti (Sez. U, n. 15 del 18/06/1993, Silvano, Rv. 194315-01; successivamente, in senso analogo: Sez. 2, n. 4045 del 10/01/2013, Nosenzo, Rv. 254306-01; Sez. 6, n. 12609 del 17/12/2020, dep. 2021, Tamburrano, Rv. 281146-01). Da tale principio - che il Collegio intende ribadire, condividendone le ragioni - discende che correttamente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha reputato che oggetto della propria valutazione fosse esclusivamente l'impugnato decreto di sequestro preventivo del competente G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in quanto «misura cautelare reale oramai autonoma», e non anche, come pretenderebbe il ricorrente, «l'operato del giudice e del P.M. dichiarati poi incompetenti». Si deve, comunque, aggiungere che l'eventuale perdita di efficacia del sequestro operato, a seguito della perquisizione, dalla Guardia di finanza di Caserta per la mancata convalida da parte del pubblico ministero poteva legittimare la richiesta di restituzione del denaro sequestrato e, in caso di diniego del pubblico ministero, l'opposizione davanti al G.i.p., ma non precludeva la possibilità, ricorrendone gli estremi, di disporre il sequestro preventivo dello stesso 3 denaro, atteso che tale provvedimento costituisce una misura cautelare e ha, perciò, presupposti diversi rispetto al sequestro probatorio operato a seguito della perquisizione. Da ciò la manifesta infondatezza sia del primo motivo di ricorso sia del secondo motivo, nella parte in cui il ricorrente lamenta che «la perquisizione ed il sequestro ad essa conseguente si sono trasformati da mezzo di ricerca della prova in mezzo di acquisizione di una notitia criminis, come tale inammissibile». 2. Il secondo e il terzo motivo — i quali, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente — sono inammissibili. 2.1. È opportuno rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01). In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iomnni, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521-01). Giova altresì ricordare che le Sezioni Unite hanno anche chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01). 2.2. Rammentati tali principi, si deve rilevare che il Tribunale di Santa Maira Capua Vetere ha valutato, alla luce degli elementi di prova acquisiti, compresi quelli addotti dalla difesa, il fumus dei delitti di associazione per delinquere, falsità in atti e truffa ai danni di ente pubblico. 4 Il Tribunale del riesame ha rilevato come il fumus dell'esistenza di un'associazione per delinquere diretta al commercio di falsi certificazioni di servizio, titoli di studio e attestati professionali a persone interessate a ottenere incarichi di docente o di personale ATA degli istituti scolastici statali - le quali, grazie a tali atti falsi, potevano indebitamente collocarsi in una migliore posizione nelle graduatorie degli istituti e ottenere incarichi lavorativi presso gli stessi - trovasse, allo stato, conferma: a) negli accertamenti circa l'inesistenza di alcuni degli istituti scolastici che avrebbero rilasciato attestati (dichiarazioni di NT Tufano, legale rappresentante di uno di tali istituti); b) nelle sommarie informazioni rese da soggetti che avevano ammesso di avere corrisposto somme di denaro a componenti dell'associazione criminale, tra i quali AL TU, e di avere sottoscritto verbali di conciliazione relativi a vertenze sindacali simulate promosse dai presunti dipendenti contro istituti scolastici, senza avervi partecipato (dichiarazioni di CO CA, IL RI, US RI) o di avere firmato domande di inserimento nelle graduatorie contenenti riferimenti a istituti scolastici presso i quali non avevano mai prestato servizio (dichiarazioni di NN IT); c) nelle sommarie informazioni rese da IL ER nelle quali questi riferiva di avere accettato la proposta di AL TU di fare ottenere al figlio US ER punteggi nelle scuole paritarie da utilizzare poi nelle graduatorie per il personale ATA dietro la corresponsione di C 1.500,00 per ogni anno di servizio (effettivamente versati); d) nel contenuto delle intercettazioni telefoniche tra AL TU e Francesco Visone, interpretabile - per l'entità delle somme richieste per il rilascio di «pergamene», per la negoziazione delle stesse somme e per il riferimento al fatto che alcuni certificati sarebbero stati «regalati» - come relative al commercio di atti falsi. Quanto, in particolare, alla partecipazione del D'VA al sodalizio criminoso, il Tribunale del riesame ha valorizzato il contenuto di alcune intercettate conversazioni con AL TU, in particolare, quelle: di cui al progr. 29 del 9 aprile 2021, nella quale, con riguardo ad alcuni atti stampati, l'TU ammonisce il D'VA di «non far vedere nulla a nessuno», «tradendo e comprendendosi, così, una verosimile irregolarità»; di cui al progr. 79 del 10 aprile 2021, dalla quale emergeva la «singolar[ità]» del fatto che delle certificazioni venissero stampate nell'abitazione privata del D'VA. Richiamando anche la motivazione del G.i.p., il Tribunale del riesame ha altresì evidenziato come le somme di denaro in contanti oggetto del sequestro potessero verosimilmente ritenersi come provento delle fattispecie di reato di cui sussisteva il fumus, argomentando anche diffusamente in ordine all'inverosimiglianza della tesi difensiva secondo cui, di detto denaro, C 32.500,00 5 I Consigliere estensore US\Nica 1 sarebbero appartenuti alla madre, alla quale sarebbero stati donati dalla sorella deceduta nel 2012; tesi ritenuta, non illogicamente, appunto, inverosimile sia in quanto «postuma rispetto alle dichiarazioni del D'VA fatte in sede di perquisizione» sia per l'inverosimiglianza della circostanza che una tale ingente somma di denaro potesse essere stata custodita per quasi dieci anni e affidata al figlio «proprio poco prima della perquisizione». Da ciò anche il motivato periculum in mora, stante, da un lato, la concreta e imminente possibilità che il denaro venisse reimpiegato in ulteriori consimili attività delittuose e, comunque, la confiscabilità dello stesso denaro - bene che, nelle more del giudizio, potrebbe altrimenti essere agevolmente sottratto alla confisca - qualora avesse trovato conferma la sua natura di profitto dei reati di cui era stato ritenuto il fumus. Alla luce di tutto ciò, risulta palese come le censure avanzate con i due motivi di ricorso non concernano, in realtà, violazioni di legge o la mancanza o apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma consistano, piuttosto, in una mera critica alle valutazioni del quadro probatorio compiute dal Tribunale del riesame, inammissibile in sede di ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. 3. Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/05/2022. Il Presidente IN D'AG
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DE CARDIA, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le note difensive dell'avv. SABATO MOSCHIANO, difensore di D'VA AL, di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero, con le quali lo stesso avvocato insiste nel chiedere l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/06/2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere confermava il decreto del 18/05/2021 del G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di sequestro preventivo della somma di C 36.150,00, rinvenuta nell'abitazione di AL D'VA a seguito della perquisizione della stessa effettuata dalla Guardia di finanza di Caserta il 27 aprile 2021. Tale sequestro veniva disposto sul presupposto del fumus dei reati di cui agli artt. 110, 81, 416, 478, 479, 482, 483 e 640, secondo comma, n. 1), cod. pen., con riguardo alla partecipazione a un'associazione per delinquere diretta alla Penale Sent. Sez. 2 Num. 22490 Anno 2022 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 24/05/2022 "vendita" di false certificazioni di servizio, di falsi titoli di studio (diplomi di maturità) e di falsi attestati professionali (di dattilografo, di lingua inglese, di informatica) a persone interessate a ottenere incarichi di docente o di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) degli istituti scolastici statali. 2. Avverso tale ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha proposto ricorso per cassazione AL D'VA, per il tramite del proprio difensore, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 253 e 355 dello stesso codice. Il D'VA - premesso che il verbale di sequestro della Guardia di finanza di Caserta mancava dell'indicazione del motivo del provvedimento, con riguardo alla «necessaria correlazione tra il denaro rinvenuto e gli indizi posti a carico del sig. D'VA», che il sequestro operato dalla stessa Guardia di finanza non era mai stato convalidato, che, ciononostante, il denaro non gli era stato restituito e che il G.i.p. del Tribunale di Noia, su richiesta del pubblico ministero, aveva disposto il sequestro preventivo del denaro, dichiarandosi, contestualmente, incompetente, per essere competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - lamenta che il Tribunale del riesame non abbia «esercita[to] il controllo di legittimità sull'operato del giudice e del P.M. dichiarati poi incompetenti», nonostante «il sequestro preventivo emesso ed impugnato per il riesame, ha avuto a oggetto quei beni già assoggettati al precedente sequestro, di per sé privato di efficacia per la richiamata violazione delle norme invocate». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata «circa la ritenuta correlazione tra i beni sottoposti a sequestro preventivo e le condotte contestate». Lamenta che detta motivazione sarebbe carente con riguardo sia alla descrizione della condotta a sé riferibile sia alla riconducibilità delle somme sequestrate ai fatti contestati, l'inadeguatezza della stessa motivazione quanto alla propria difesa secondo cui il denaro sequestrato apparteneva a sua madre e che, poiché si era proceduto «sulla scorta di semplici sospetti o illazioni ed in difetto di un concreto nesso strumentale con una determinata attività criminosa», «la perquisizione ed il sequestro ad essa conseguente si sono trasformati da mezzo di ricerca della prova in mezzo di acquisizione di una notitia criminis, come tale inammissibile». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge «in relazione ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza del decreto di perquisizione e 2 sequestro, e violazione di legge in ordine alla carenza motivazionale del decreto di sequestro preventivo per assenza del fumus commissi delicti e per assenza della flagranza o attualità della condotta giustificativa della misura cautelare reale». Secondo il ricorrente, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non avrebbe assolto adeguatamente all'obbligo di motivare in ordine al fumus commissi delicti, atteso che l'ordinanza impugnata richiama, essenzialmente, elementi indiziari relativi ad altri coindagati (tra i quali AL AT, gestore di alcune scuole paritarie con il quale il D'VA collaborava quale consulente per le questioni amministrative, previdenziali e lavoristiche delle stesse scuole) e che il richiamato contenuto delle intercettate conversazioni tra il D'VA e l'TU altro non comprovava che la normale attività di consulente svolta dal D'VA a favore delle scuole paritarie facenti capo all'TU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha da tempo chiarito che il provvedimento cautelare emesso dal giudice competente a seguito della trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. si caratterizza per la completa "autonomia" rispetto al precedente, a effetti interinali, emesso dal giudice che si è dichiarato incompetente - sicché non può essere definito di "conferma" o di "reiterazione" del precedente - in quanto viene emesso da un altro giudice sulla base di un'autonoma valutazione delle condizioni che lo legittimano, ancorché desunte dagli stessi fatti (Sez. U, n. 15 del 18/06/1993, Silvano, Rv. 194315-01; successivamente, in senso analogo: Sez. 2, n. 4045 del 10/01/2013, Nosenzo, Rv. 254306-01; Sez. 6, n. 12609 del 17/12/2020, dep. 2021, Tamburrano, Rv. 281146-01). Da tale principio - che il Collegio intende ribadire, condividendone le ragioni - discende che correttamente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha reputato che oggetto della propria valutazione fosse esclusivamente l'impugnato decreto di sequestro preventivo del competente G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in quanto «misura cautelare reale oramai autonoma», e non anche, come pretenderebbe il ricorrente, «l'operato del giudice e del P.M. dichiarati poi incompetenti». Si deve, comunque, aggiungere che l'eventuale perdita di efficacia del sequestro operato, a seguito della perquisizione, dalla Guardia di finanza di Caserta per la mancata convalida da parte del pubblico ministero poteva legittimare la richiesta di restituzione del denaro sequestrato e, in caso di diniego del pubblico ministero, l'opposizione davanti al G.i.p., ma non precludeva la possibilità, ricorrendone gli estremi, di disporre il sequestro preventivo dello stesso 3 denaro, atteso che tale provvedimento costituisce una misura cautelare e ha, perciò, presupposti diversi rispetto al sequestro probatorio operato a seguito della perquisizione. Da ciò la manifesta infondatezza sia del primo motivo di ricorso sia del secondo motivo, nella parte in cui il ricorrente lamenta che «la perquisizione ed il sequestro ad essa conseguente si sono trasformati da mezzo di ricerca della prova in mezzo di acquisizione di una notitia criminis, come tale inammissibile». 2. Il secondo e il terzo motivo — i quali, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente — sono inammissibili. 2.1. È opportuno rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01). In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iomnni, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521-01). Giova altresì ricordare che le Sezioni Unite hanno anche chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01). 2.2. Rammentati tali principi, si deve rilevare che il Tribunale di Santa Maira Capua Vetere ha valutato, alla luce degli elementi di prova acquisiti, compresi quelli addotti dalla difesa, il fumus dei delitti di associazione per delinquere, falsità in atti e truffa ai danni di ente pubblico. 4 Il Tribunale del riesame ha rilevato come il fumus dell'esistenza di un'associazione per delinquere diretta al commercio di falsi certificazioni di servizio, titoli di studio e attestati professionali a persone interessate a ottenere incarichi di docente o di personale ATA degli istituti scolastici statali - le quali, grazie a tali atti falsi, potevano indebitamente collocarsi in una migliore posizione nelle graduatorie degli istituti e ottenere incarichi lavorativi presso gli stessi - trovasse, allo stato, conferma: a) negli accertamenti circa l'inesistenza di alcuni degli istituti scolastici che avrebbero rilasciato attestati (dichiarazioni di NT Tufano, legale rappresentante di uno di tali istituti); b) nelle sommarie informazioni rese da soggetti che avevano ammesso di avere corrisposto somme di denaro a componenti dell'associazione criminale, tra i quali AL TU, e di avere sottoscritto verbali di conciliazione relativi a vertenze sindacali simulate promosse dai presunti dipendenti contro istituti scolastici, senza avervi partecipato (dichiarazioni di CO CA, IL RI, US RI) o di avere firmato domande di inserimento nelle graduatorie contenenti riferimenti a istituti scolastici presso i quali non avevano mai prestato servizio (dichiarazioni di NN IT); c) nelle sommarie informazioni rese da IL ER nelle quali questi riferiva di avere accettato la proposta di AL TU di fare ottenere al figlio US ER punteggi nelle scuole paritarie da utilizzare poi nelle graduatorie per il personale ATA dietro la corresponsione di C 1.500,00 per ogni anno di servizio (effettivamente versati); d) nel contenuto delle intercettazioni telefoniche tra AL TU e Francesco Visone, interpretabile - per l'entità delle somme richieste per il rilascio di «pergamene», per la negoziazione delle stesse somme e per il riferimento al fatto che alcuni certificati sarebbero stati «regalati» - come relative al commercio di atti falsi. Quanto, in particolare, alla partecipazione del D'VA al sodalizio criminoso, il Tribunale del riesame ha valorizzato il contenuto di alcune intercettate conversazioni con AL TU, in particolare, quelle: di cui al progr. 29 del 9 aprile 2021, nella quale, con riguardo ad alcuni atti stampati, l'TU ammonisce il D'VA di «non far vedere nulla a nessuno», «tradendo e comprendendosi, così, una verosimile irregolarità»; di cui al progr. 79 del 10 aprile 2021, dalla quale emergeva la «singolar[ità]» del fatto che delle certificazioni venissero stampate nell'abitazione privata del D'VA. Richiamando anche la motivazione del G.i.p., il Tribunale del riesame ha altresì evidenziato come le somme di denaro in contanti oggetto del sequestro potessero verosimilmente ritenersi come provento delle fattispecie di reato di cui sussisteva il fumus, argomentando anche diffusamente in ordine all'inverosimiglianza della tesi difensiva secondo cui, di detto denaro, C 32.500,00 5 I Consigliere estensore US\Nica 1 sarebbero appartenuti alla madre, alla quale sarebbero stati donati dalla sorella deceduta nel 2012; tesi ritenuta, non illogicamente, appunto, inverosimile sia in quanto «postuma rispetto alle dichiarazioni del D'VA fatte in sede di perquisizione» sia per l'inverosimiglianza della circostanza che una tale ingente somma di denaro potesse essere stata custodita per quasi dieci anni e affidata al figlio «proprio poco prima della perquisizione». Da ciò anche il motivato periculum in mora, stante, da un lato, la concreta e imminente possibilità che il denaro venisse reimpiegato in ulteriori consimili attività delittuose e, comunque, la confiscabilità dello stesso denaro - bene che, nelle more del giudizio, potrebbe altrimenti essere agevolmente sottratto alla confisca - qualora avesse trovato conferma la sua natura di profitto dei reati di cui era stato ritenuto il fumus. Alla luce di tutto ciò, risulta palese come le censure avanzate con i due motivi di ricorso non concernano, in realtà, violazioni di legge o la mancanza o apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma consistano, piuttosto, in una mera critica alle valutazioni del quadro probatorio compiute dal Tribunale del riesame, inammissibile in sede di ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. 3. Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/05/2022. Il Presidente IN D'AG