CASS
Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2024, n. 14732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14732 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO LE, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/5/2023 del Tribunale del riesame di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO Baldi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Massimo Antonio Solaro, che ha chiesto raccoglimento del ricorso, anche con memoria RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22/5/2023, il Tribunale del riesame di Palermo, pronunciandosi sul decreto di sequestro preventivo emesso il 17/4/2023 dal locale Giudice per le indagini preliminari in ordine a delitti di cui agli artt. 640, 640-bis cod. pen., 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n.74, lo annullava - limitatamente a LE NO - in relazione al capo 2) ed alla parte eccedente la somma di 131.772,17 euro quanto ai capi 1) e 3), disponendo la restituzione di questa all'avente diritto. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14732 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 14/02/2024 2. Propone ricorso per cassazione la NO, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 309, comma 9 e 324, comma 7, stesso decreto. Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto annullare il provvedimento genetico per radicale assenza di motivazione quanto al periculum in mora, anziché introdurre un argomento nuovo, peraltro del tutto apodittico e tale da non integrare un requisito minimo di giustificazione;
- ancora con riguardo al periculum, si contesta poi che l'ordinanza non avrebbe valutato la memoria difensiva depositata all'udienza del 22/5/2023, con la quale sarebbe stata sottolineata la capacità reddituale della ricorrente, legata alla sua attività lavorativa, oltre al fatto che - successivamente alla presunta consumazione del reato - la stessa avrebbe acquistato le quote di un immobile che i propri figli avevano ereditato, in tal modo accrescendo, non certo riducendo, il proprio patrimonio personale. Su tutti questi profili l'ordinanza sarebbe priva di motivazione;
- violazione dell'art. 12 -bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. Il Tribunale non avrebbe dovuto disporre il sequestro finalizzato a confisca per equivalente, in quanto il presunto profitto del reato - limitato in sede di riesame a 131.772,17 euro - sarebbe stato già sequestrato presso Poste Italiane s.p.a., ossia al soggetto al quale la NO aveva ceduto il credito d'imposta. La natura residuale del sequestro preventivo finalizzato a confisca per equivalente, pertanto, avrebbe dovuto impedire l'esecuzione della misura nei confronti della ricorrente, in quanto il sequestro in via diretta sarebbe risultato già interamente satisfattivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso - che non coinvolge affatto il fumus commissi delicti - risulta fondato in ordine ai primi due motivi, relativi al periculum in mora, con carattere assorbente le ulteriori censure. 5.1. Occorre sottolineare che il decreto di sequestro preventivo del 17/4/2023 non conteneva alcuna motivazione, sul punto, quanto al vincolo disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., a differenza di quanto indicato dal Giudice a sostegno della finalità di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., parimenti a fondamento della misura: alla pag. 13 del provvedimento, infatti, non si riscontra alcuna motivazione quanto al periculum sotteso al sequestro finalizzato a confisca, sul presupposto che il vincolo dovesse comunque colpire i crediti di imposta quale profitto dei reati contestati. 5.2. Ebbene, questa conclusione non risulta corretta: il Supremo Collegio di legittimità, infatti, ha affermato - con ampia motivazione cui si rimanda - che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. o pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848). 5.3. A fronte di un una totale carenza di motivazione, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto ravvisare, dunque, il vizio radicale del provvedimento genetico, annullandolo come richiesto nel gravame, senza poter provvedere ad un intervento integrativo, come invece avvenuto con gli argomenti spesi alla pag. 5 dell'ordinanza qui impugnata. Se è ben vero, infatti, che il tribunale del riesame, nell'ambito dei poteri di integrazione e di rettifica attribuitigli dall'art. 309 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 324, cod. proc. pen., ben può porre rimedio alla parziale inosservanza dei canoni contenutistici cui deve obbedire la motivazione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, tuttavia, allorché si verifichi l'omissione assoluta delle prescritte indicazioni (come evidenzia il comma 9 dell'art. 309, richiamato dal co. 7 dell'art. 324, cod. proc. pen., dovendosi ritenere che la mancanza di motivazione sul periculum in mora sia equiparabile in sede di cautela reale a quella relativa alle esigenze cautelari in sede di cautela personale) è configurabile, per l'accertata mancanza di motivazione - alla quale può essere equiparata la mera apparenza della medesima - la radicale nullità prevista dalla citata norma. Consegue, dunque, che il tribunale non può avvalersi del menzionato potere integrativo-confermativo, bensì deve provvedere esclusivamente all'annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo consentito un potere sostitutivo quanto all'emissione di un valido atto, che potrà eventualmente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata annullata. 5.4. Deve rilevarsi, peraltro, che la giurisprudenza di questa Corte è pacifica quanto al divieto di esercizio del potere integrativo da parte del tribunale del riesame, in caso di assenza motivazionale (tra le tante, sin da Sez. 1, n. 5122 del 19/09/1997, Rv. 208586, si veda da ultimo, Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Rv. 265365 e, tra le non massimate, Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, EM Ci EX s.r.I.); come del resto sottolineato dalle Sezioni Unite "Capasso", le quali ritennero che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789). 5.5. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, così come il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. di Palermo il 17/4/2023, nei confronti della NO, con dissequestro e restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca del G.i.p. di Palermo nei confronti di NO LE in data 17/4/2023 e ordina il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto;
manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 / Il C$ gliere estensore Il Presidente (yF
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO Baldi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Massimo Antonio Solaro, che ha chiesto raccoglimento del ricorso, anche con memoria RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22/5/2023, il Tribunale del riesame di Palermo, pronunciandosi sul decreto di sequestro preventivo emesso il 17/4/2023 dal locale Giudice per le indagini preliminari in ordine a delitti di cui agli artt. 640, 640-bis cod. pen., 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n.74, lo annullava - limitatamente a LE NO - in relazione al capo 2) ed alla parte eccedente la somma di 131.772,17 euro quanto ai capi 1) e 3), disponendo la restituzione di questa all'avente diritto. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14732 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 14/02/2024 2. Propone ricorso per cassazione la NO, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 309, comma 9 e 324, comma 7, stesso decreto. Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto annullare il provvedimento genetico per radicale assenza di motivazione quanto al periculum in mora, anziché introdurre un argomento nuovo, peraltro del tutto apodittico e tale da non integrare un requisito minimo di giustificazione;
- ancora con riguardo al periculum, si contesta poi che l'ordinanza non avrebbe valutato la memoria difensiva depositata all'udienza del 22/5/2023, con la quale sarebbe stata sottolineata la capacità reddituale della ricorrente, legata alla sua attività lavorativa, oltre al fatto che - successivamente alla presunta consumazione del reato - la stessa avrebbe acquistato le quote di un immobile che i propri figli avevano ereditato, in tal modo accrescendo, non certo riducendo, il proprio patrimonio personale. Su tutti questi profili l'ordinanza sarebbe priva di motivazione;
- violazione dell'art. 12 -bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. Il Tribunale non avrebbe dovuto disporre il sequestro finalizzato a confisca per equivalente, in quanto il presunto profitto del reato - limitato in sede di riesame a 131.772,17 euro - sarebbe stato già sequestrato presso Poste Italiane s.p.a., ossia al soggetto al quale la NO aveva ceduto il credito d'imposta. La natura residuale del sequestro preventivo finalizzato a confisca per equivalente, pertanto, avrebbe dovuto impedire l'esecuzione della misura nei confronti della ricorrente, in quanto il sequestro in via diretta sarebbe risultato già interamente satisfattivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso - che non coinvolge affatto il fumus commissi delicti - risulta fondato in ordine ai primi due motivi, relativi al periculum in mora, con carattere assorbente le ulteriori censure. 5.1. Occorre sottolineare che il decreto di sequestro preventivo del 17/4/2023 non conteneva alcuna motivazione, sul punto, quanto al vincolo disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., a differenza di quanto indicato dal Giudice a sostegno della finalità di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., parimenti a fondamento della misura: alla pag. 13 del provvedimento, infatti, non si riscontra alcuna motivazione quanto al periculum sotteso al sequestro finalizzato a confisca, sul presupposto che il vincolo dovesse comunque colpire i crediti di imposta quale profitto dei reati contestati. 5.2. Ebbene, questa conclusione non risulta corretta: il Supremo Collegio di legittimità, infatti, ha affermato - con ampia motivazione cui si rimanda - che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. o pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848). 5.3. A fronte di un una totale carenza di motivazione, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto ravvisare, dunque, il vizio radicale del provvedimento genetico, annullandolo come richiesto nel gravame, senza poter provvedere ad un intervento integrativo, come invece avvenuto con gli argomenti spesi alla pag. 5 dell'ordinanza qui impugnata. Se è ben vero, infatti, che il tribunale del riesame, nell'ambito dei poteri di integrazione e di rettifica attribuitigli dall'art. 309 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 324, cod. proc. pen., ben può porre rimedio alla parziale inosservanza dei canoni contenutistici cui deve obbedire la motivazione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, tuttavia, allorché si verifichi l'omissione assoluta delle prescritte indicazioni (come evidenzia il comma 9 dell'art. 309, richiamato dal co. 7 dell'art. 324, cod. proc. pen., dovendosi ritenere che la mancanza di motivazione sul periculum in mora sia equiparabile in sede di cautela reale a quella relativa alle esigenze cautelari in sede di cautela personale) è configurabile, per l'accertata mancanza di motivazione - alla quale può essere equiparata la mera apparenza della medesima - la radicale nullità prevista dalla citata norma. Consegue, dunque, che il tribunale non può avvalersi del menzionato potere integrativo-confermativo, bensì deve provvedere esclusivamente all'annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo consentito un potere sostitutivo quanto all'emissione di un valido atto, che potrà eventualmente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata annullata. 5.4. Deve rilevarsi, peraltro, che la giurisprudenza di questa Corte è pacifica quanto al divieto di esercizio del potere integrativo da parte del tribunale del riesame, in caso di assenza motivazionale (tra le tante, sin da Sez. 1, n. 5122 del 19/09/1997, Rv. 208586, si veda da ultimo, Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Rv. 265365 e, tra le non massimate, Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, EM Ci EX s.r.I.); come del resto sottolineato dalle Sezioni Unite "Capasso", le quali ritennero che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789). 5.5. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, così come il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. di Palermo il 17/4/2023, nei confronti della NO, con dissequestro e restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca del G.i.p. di Palermo nei confronti di NO LE in data 17/4/2023 e ordina il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto;
manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 / Il C$ gliere estensore Il Presidente (yF