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Sentenza 23 dicembre 2020
Sentenza 23 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/12/2020, n. 37413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37413 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE AM nato il [...] in [...] avverso l'ordinanza del 16/06/2020 della CORTE DI APPELLO DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta COCCOMELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/12/2019 la Corte di appello di Roma respingeva la richiesta di rescissione del giudicato presentata ex art. 629 bis cod. proc. pen. nell'interesse di ME NE, in relazione alla sentenza emessa in data 21/9/2017 dal Tribunale di Latina, divenuta irrevocabile il 9/3/2019, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di sette mesi di reclusione e 400,00 euro di multa per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 del codice penale. Penale Sent. Sez. 2 Num. 37413 Anno 2020 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 12/11/2020 2. Propone ricorso ME NE, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento del provvedimento per violazione della legge processuale e vizio motivazionale in ordine alla esclusione della mancata incolpevole conoscenza del processo da parte di NE. Sostiene il ricorrente che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, sulla base della sola dichiarazione di domicilio fatta nel verbale di sequestro, peraltro in assenza di un interprete, non è consentito ritenere che l'imputato, assistito da un difensore d'ufficio, avesse poi avuto conoscenza dello svolgimento del processo. 3. Con requisitoria del 10/09/2020, il Procuratore generale ha sollecitato una declaratoria di rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto, essendo fondato il motivo di doglianza proposto. 2. A seguito delle modifiche operate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6), il processo in absentia ruota, sia nel caso di legittima dichiarazione di assenza dell'imputato ex art. 420-bis cod. proc. pen. sia nel caso della rescissione del giudicato (art. 625-ter cod. proc. pen.), attorno alla "incolpevole" mancata conoscenza da parte dell'imputato dell'esistenza del procedimento o del processo. La seconda norma è stata abrogata dall'art. 1, comma 70, della legge 23 giugno 2017, n. 203, che con il comma successivo ha introdotto nel codice di rito l'art. 629 bis;
la nuova disposizione, quanto ai presupposti per l'accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato, ha riproposto la medesima condizione: il condannato deve provare «che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo». Risultano allora pertinenti due recenti pronunce emesse dalle Sezioni unite di questa Corte. In primo luogo, si è statuito che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve 2 avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro Luigi, Rv. 275716 - 01). Detto principio può essere applicato all'istituto previsto dall'art. 629 bis cod. proc. pen. in ragione della unicità del presupposto della effettiva conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'imputato, come di recente ritenuto da questa Corte (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210). In secondo luogo, da ultimo le Sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domíciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso» (Sez. U, n. 23948 del 29/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). 3. Dagli atti contenuti nel fascicolo processuale risulta che ME NE apprese del procedimento penale aperto per i reati ex artt. 474 e 648 cod. pen. al momento del sequestro della merce (con verbale redatto dalla P.G. il 22/7/2012), ma da nessun altro elemento si evince che egli ebbe effettiva conoscenza dei successivi atti notificati nella fase delle indagini preliminari e soprattutto dello svolgimento del processo. Il decreto di citazione a giudizio, infatti, fu notificato al difensore d'ufficio il 22/10/2016, a distanza di oltre quattro anni, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l'imputato risultò essersi trasferito per ignota destinazione dall'abitazione ove nel verbale di sequestro aveva dichiarato il proprio domicilio. Alle due udienze dibattimentali, celebratesi il 10/1/2017 ed il 21/9/2017, il difensore d'ufficio non presenziò e fu sostituito da due diversi difensori nominati ai sensi dell'art. 97, comma 4, del codice di rito. In data 22 marzo 2018 lo stesso difensore d'ufficio presentò l'appello, dichiarato inammissibile per tardività. Non vi è alcun concreto elemento per ipotizzare «che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato». Le Sezioni unite, nella sentenza Ismail, hanno osservato che «la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se 3 apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita». 4. Ricorrono, pertanto, le condizioni per la rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen.; conseguentemente, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Revoca la sentenza n. 1821/17 emessa dal Tribunale di Latina in data 21 settembre 2017 nei confronti di NE ME, ne sospende l'esecuzione e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso. Così deciso il 12 novembre 2020. Il Consigliere estensore ..RO ME D'IN 4 , Il Presidente AT NO
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta COCCOMELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/12/2019 la Corte di appello di Roma respingeva la richiesta di rescissione del giudicato presentata ex art. 629 bis cod. proc. pen. nell'interesse di ME NE, in relazione alla sentenza emessa in data 21/9/2017 dal Tribunale di Latina, divenuta irrevocabile il 9/3/2019, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di sette mesi di reclusione e 400,00 euro di multa per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 del codice penale. Penale Sent. Sez. 2 Num. 37413 Anno 2020 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 12/11/2020 2. Propone ricorso ME NE, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento del provvedimento per violazione della legge processuale e vizio motivazionale in ordine alla esclusione della mancata incolpevole conoscenza del processo da parte di NE. Sostiene il ricorrente che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, sulla base della sola dichiarazione di domicilio fatta nel verbale di sequestro, peraltro in assenza di un interprete, non è consentito ritenere che l'imputato, assistito da un difensore d'ufficio, avesse poi avuto conoscenza dello svolgimento del processo. 3. Con requisitoria del 10/09/2020, il Procuratore generale ha sollecitato una declaratoria di rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto, essendo fondato il motivo di doglianza proposto. 2. A seguito delle modifiche operate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6), il processo in absentia ruota, sia nel caso di legittima dichiarazione di assenza dell'imputato ex art. 420-bis cod. proc. pen. sia nel caso della rescissione del giudicato (art. 625-ter cod. proc. pen.), attorno alla "incolpevole" mancata conoscenza da parte dell'imputato dell'esistenza del procedimento o del processo. La seconda norma è stata abrogata dall'art. 1, comma 70, della legge 23 giugno 2017, n. 203, che con il comma successivo ha introdotto nel codice di rito l'art. 629 bis;
la nuova disposizione, quanto ai presupposti per l'accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato, ha riproposto la medesima condizione: il condannato deve provare «che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo». Risultano allora pertinenti due recenti pronunce emesse dalle Sezioni unite di questa Corte. In primo luogo, si è statuito che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve 2 avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro Luigi, Rv. 275716 - 01). Detto principio può essere applicato all'istituto previsto dall'art. 629 bis cod. proc. pen. in ragione della unicità del presupposto della effettiva conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'imputato, come di recente ritenuto da questa Corte (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210). In secondo luogo, da ultimo le Sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domíciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso» (Sez. U, n. 23948 del 29/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). 3. Dagli atti contenuti nel fascicolo processuale risulta che ME NE apprese del procedimento penale aperto per i reati ex artt. 474 e 648 cod. pen. al momento del sequestro della merce (con verbale redatto dalla P.G. il 22/7/2012), ma da nessun altro elemento si evince che egli ebbe effettiva conoscenza dei successivi atti notificati nella fase delle indagini preliminari e soprattutto dello svolgimento del processo. Il decreto di citazione a giudizio, infatti, fu notificato al difensore d'ufficio il 22/10/2016, a distanza di oltre quattro anni, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l'imputato risultò essersi trasferito per ignota destinazione dall'abitazione ove nel verbale di sequestro aveva dichiarato il proprio domicilio. Alle due udienze dibattimentali, celebratesi il 10/1/2017 ed il 21/9/2017, il difensore d'ufficio non presenziò e fu sostituito da due diversi difensori nominati ai sensi dell'art. 97, comma 4, del codice di rito. In data 22 marzo 2018 lo stesso difensore d'ufficio presentò l'appello, dichiarato inammissibile per tardività. Non vi è alcun concreto elemento per ipotizzare «che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato». Le Sezioni unite, nella sentenza Ismail, hanno osservato che «la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se 3 apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita». 4. Ricorrono, pertanto, le condizioni per la rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen.; conseguentemente, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Revoca la sentenza n. 1821/17 emessa dal Tribunale di Latina in data 21 settembre 2017 nei confronti di NE ME, ne sospende l'esecuzione e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso. Così deciso il 12 novembre 2020. Il Consigliere estensore ..RO ME D'IN 4 , Il Presidente AT NO