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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 934/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13732/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Napoli Obiettivo Resistente_1 Srl - 17142801004 elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002304290186194040 TARI 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002245700164908636 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002326830193072919 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 904/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato al Comune di Napoli e alla concessionaria PI PA, la contribuente
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna i provvedimenti di sgravio parziale n. 20250002304290186194040, n. 20250002245700164908636 e n. 20250002326830193072919 emessi dalla suddetta concessionaria per omesso pagamento della TARI annualità 2020, 2021 e 2022 dell'importo di complessivi € 2262,33 e notificati in data in data 03.6.2025 per conto del Comune di Napoli, aventi ad oggetto un immobile sito in Napoli al Indirizzo_1 e un ulteriore immobile sito in Napoli alla Indirizzo_2.
Parte ricorrente premette che con istanza di annullamento del 14.4.2025 aveva evidenziato che l'immobile di Indirizzo_1 non era più da lei posseduto ad alcun titolo, mentre per l'immobile sito alla Indirizzo_2 il Comune aveva erroneamente calcolato l'imposta su una superficie di 71 mq anziché di 30,52 mq, come da perizia asseverata già allegata alla predetta istanza e nuovamente allegata al ricorso;
e che con i provvedimenti impugnati, la Napoli Obiettivo Resistente_1 aveva rettificato la precedente posizione annullando soltanto la TARI relativa all'immobile sito al Indirizzo_1, senza invece rettificare la TARI dovuta per l'immobile sito alla Indirizzo_2. Lamenta pertanto la parziale infondatezza della pretesa erariale, e conclude come segue: nel merito, accogliere il ricorso accertando e dichiarando la manifesta erroneità della
TARI richiesta e per l'effetto rettificare/annullare i provvedimenti di sgravio parziali documento n.
20250002304290186194040, documento n. 20250002245700164908636, documento n. 20250002326830193072919.
Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
In data 18.12.2025 si è costituito il Comune di Napoli che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali era stato affidato in via esclusiva alla concessionaria ed ha concluso per la estromissione dal processo.
La convenuta concessionaria non ha prodotto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ente comunale, rileva il giudice che essa appare fondata.
E invero, la Suprema Corte (Indirizzo_3, sez. V Civile, Ordinanza n.5767 del 03.3.2021) ha più volte ribadito il principio generale per cui in caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, la legittimazione impositiva attiva deve intendersi trasferita dal Comune in capo al concessionario e, quindi, quest'ultimo è il soggetto tenuto all'emissione dell'avviso di accertamento e all'introito diretto del gettito tributario, essendo tali attività riconducibili al circuito di applicazione-gestione- riscossione del tributo (Cass. 2017 n. 17491; 26401/2019; 7794/2019) Non varrebbe obiettare che, trattandosi di materia impositiva, la legittimazione all'accertamento non potrebbe che spettare, in via esclusiva, all'ente pubblico in quanto titolare della relativa pretesa, oltre che destinatario finale dell'introito. Va infatti considerato che non si verte, nella specie, di estrinsecazione autoritativa di attività impositiva, bensì di attuazione in concreto di una pretesa impositiva i cui presupposti applicativi e parametri economici di debenza sono stati, in effetti, precedentemente tutti individuati proprio dal Comune, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge. In altri termini, se è vero che l'attività impositiva delegata dalla legge statale non può che spettare in via esclusiva all'ente locale, inteso quale soggetto attivo e responsabile dell'imposizione, altrettanto indubbio
è che l'emissione dell'avviso di accertamento non rientra nell'esercizio di siffatta attività, quanto in quella di gestione e recupero del tributo secondo la disciplina già emanata dallo stesso Comune. E' principio consolidato nella giurisprudenza della Corte che “in tema di ICI, ove il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, affidi il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento è demandato non al
Comune, ma al concessionario al quale è pertanto conferita non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le relative controversie, sicchè, in caso di contestazione della legittimità della delega, grava sul contribuente l'onere di specificarne i profili di illegittimità” (Cass. n. 24276/2019; Cass. nn. 12773/18, 11514/18, 25305/2017; n. 6772 del 2010).
Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli, con la conseguente estromissione dal giudizio del predetto Ente.
Sempre in via preliminare, quanto all'ammissibilità del ricorso va considerato che qualora l'amministrazione finanziaria accolga solo parzialmente l'istanza del contribuente proposta ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n.
602 del 1973, rivolta ad ottenere lo sgravio e rimborso di un tributo iscritto a ruolo, il relativo provvedimento, ove evidenzi la volontà di negare tale rimborso per l'altra parte del tributo, Banca_1 un rigetto implicito, impugnabile davanti alle commissioni tributarie ai sensi e nel termine di cui all'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre
1972 n. 636, decorrente dalla data di notifica del provvedimento (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12804 del
03/09/2002).
Quanto al merito, il ricorso è fondato e va quindi accolto.
Osserva infatti il giudice che secondo il dato normativo e il costante insegnamento della Suprema Corte il
“presupposto impositivo della t.a.r.s.u. è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1) (Cass. Sez. V, nn. 11351/12, 17703/04; Sez. VI – 5, nn. 3173/15), e va parametrata sulla base della superficie dell'immobile posseduto.
Nel caso di specie, la ricorrente ha depositato perizia asseverata dalla quale risulta la effettiva metratura dell'immobile oggetto della TARI in conformità a quanto sostenuto nel ricorso.
Inoltre, secondo l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, l'amministrazione è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, e il giudice deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, annullando l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Alla soccombenza seguono le spese, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il giudice, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli;
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
condanna PI PA al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 400,00 oltre accessori come per legge, se dovuti
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13732/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Napoli Obiettivo Resistente_1 Srl - 17142801004 elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002304290186194040 TARI 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002245700164908636 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002326830193072919 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 904/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato al Comune di Napoli e alla concessionaria PI PA, la contribuente
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna i provvedimenti di sgravio parziale n. 20250002304290186194040, n. 20250002245700164908636 e n. 20250002326830193072919 emessi dalla suddetta concessionaria per omesso pagamento della TARI annualità 2020, 2021 e 2022 dell'importo di complessivi € 2262,33 e notificati in data in data 03.6.2025 per conto del Comune di Napoli, aventi ad oggetto un immobile sito in Napoli al Indirizzo_1 e un ulteriore immobile sito in Napoli alla Indirizzo_2.
Parte ricorrente premette che con istanza di annullamento del 14.4.2025 aveva evidenziato che l'immobile di Indirizzo_1 non era più da lei posseduto ad alcun titolo, mentre per l'immobile sito alla Indirizzo_2 il Comune aveva erroneamente calcolato l'imposta su una superficie di 71 mq anziché di 30,52 mq, come da perizia asseverata già allegata alla predetta istanza e nuovamente allegata al ricorso;
e che con i provvedimenti impugnati, la Napoli Obiettivo Resistente_1 aveva rettificato la precedente posizione annullando soltanto la TARI relativa all'immobile sito al Indirizzo_1, senza invece rettificare la TARI dovuta per l'immobile sito alla Indirizzo_2. Lamenta pertanto la parziale infondatezza della pretesa erariale, e conclude come segue: nel merito, accogliere il ricorso accertando e dichiarando la manifesta erroneità della
TARI richiesta e per l'effetto rettificare/annullare i provvedimenti di sgravio parziali documento n.
20250002304290186194040, documento n. 20250002245700164908636, documento n. 20250002326830193072919.
Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
In data 18.12.2025 si è costituito il Comune di Napoli che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali era stato affidato in via esclusiva alla concessionaria ed ha concluso per la estromissione dal processo.
La convenuta concessionaria non ha prodotto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ente comunale, rileva il giudice che essa appare fondata.
E invero, la Suprema Corte (Indirizzo_3, sez. V Civile, Ordinanza n.5767 del 03.3.2021) ha più volte ribadito il principio generale per cui in caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, la legittimazione impositiva attiva deve intendersi trasferita dal Comune in capo al concessionario e, quindi, quest'ultimo è il soggetto tenuto all'emissione dell'avviso di accertamento e all'introito diretto del gettito tributario, essendo tali attività riconducibili al circuito di applicazione-gestione- riscossione del tributo (Cass. 2017 n. 17491; 26401/2019; 7794/2019) Non varrebbe obiettare che, trattandosi di materia impositiva, la legittimazione all'accertamento non potrebbe che spettare, in via esclusiva, all'ente pubblico in quanto titolare della relativa pretesa, oltre che destinatario finale dell'introito. Va infatti considerato che non si verte, nella specie, di estrinsecazione autoritativa di attività impositiva, bensì di attuazione in concreto di una pretesa impositiva i cui presupposti applicativi e parametri economici di debenza sono stati, in effetti, precedentemente tutti individuati proprio dal Comune, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge. In altri termini, se è vero che l'attività impositiva delegata dalla legge statale non può che spettare in via esclusiva all'ente locale, inteso quale soggetto attivo e responsabile dell'imposizione, altrettanto indubbio
è che l'emissione dell'avviso di accertamento non rientra nell'esercizio di siffatta attività, quanto in quella di gestione e recupero del tributo secondo la disciplina già emanata dallo stesso Comune. E' principio consolidato nella giurisprudenza della Corte che “in tema di ICI, ove il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, affidi il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento è demandato non al
Comune, ma al concessionario al quale è pertanto conferita non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le relative controversie, sicchè, in caso di contestazione della legittimità della delega, grava sul contribuente l'onere di specificarne i profili di illegittimità” (Cass. n. 24276/2019; Cass. nn. 12773/18, 11514/18, 25305/2017; n. 6772 del 2010).
Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli, con la conseguente estromissione dal giudizio del predetto Ente.
Sempre in via preliminare, quanto all'ammissibilità del ricorso va considerato che qualora l'amministrazione finanziaria accolga solo parzialmente l'istanza del contribuente proposta ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n.
602 del 1973, rivolta ad ottenere lo sgravio e rimborso di un tributo iscritto a ruolo, il relativo provvedimento, ove evidenzi la volontà di negare tale rimborso per l'altra parte del tributo, Banca_1 un rigetto implicito, impugnabile davanti alle commissioni tributarie ai sensi e nel termine di cui all'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre
1972 n. 636, decorrente dalla data di notifica del provvedimento (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12804 del
03/09/2002).
Quanto al merito, il ricorso è fondato e va quindi accolto.
Osserva infatti il giudice che secondo il dato normativo e il costante insegnamento della Suprema Corte il
“presupposto impositivo della t.a.r.s.u. è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1) (Cass. Sez. V, nn. 11351/12, 17703/04; Sez. VI – 5, nn. 3173/15), e va parametrata sulla base della superficie dell'immobile posseduto.
Nel caso di specie, la ricorrente ha depositato perizia asseverata dalla quale risulta la effettiva metratura dell'immobile oggetto della TARI in conformità a quanto sostenuto nel ricorso.
Inoltre, secondo l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, l'amministrazione è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, e il giudice deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, annullando l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Alla soccombenza seguono le spese, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il giudice, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli;
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
condanna PI PA al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 400,00 oltre accessori come per legge, se dovuti