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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 848/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CI MARIANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1056/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 2932022901429159000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229014291459000 –
limitatamente alla cartella sottesa: n. 29620150025475149000 – per tassa automobilistica, interessi e sanzioni,
per l'anno 2009, - iscritta a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria – Dir. Prov. Di Catania – Uff. Territoriale di Catania.
deducendo:
- Omessa o inesistente notificazione dell'atto impugnato o dell'atto presupposto;
Si è costituita ADER Sicilia1, deducendo la cessazione della materia del contendere.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante quanto segue.
Il carico di cui alla cartella n. 29620150025475149000 - sottesa all'intimazione opposta , è rientrato nella fattispecie di cui all'art. 1, commi dal 222 a 230 della legge n. 197/2022 (cd. Legge di bilancio 2023) che ha disposto lo stralcio dei debiti fino a mille euro iscritti nei ruoli affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Conseguentemente il carico di cui alla suddetta cartella risulta annullato, come recita la richiamata normativa.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione monocratica sul ricorso, come in epigrafe proposto,
· dichiara cessata la materia del contendere.
· spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 12.1.2025.
Il Giudice monocratico AR IA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CI MARIANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1056/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 2932022901429159000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229014291459000 –
limitatamente alla cartella sottesa: n. 29620150025475149000 – per tassa automobilistica, interessi e sanzioni,
per l'anno 2009, - iscritta a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria – Dir. Prov. Di Catania – Uff. Territoriale di Catania.
deducendo:
- Omessa o inesistente notificazione dell'atto impugnato o dell'atto presupposto;
Si è costituita ADER Sicilia1, deducendo la cessazione della materia del contendere.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante quanto segue.
Il carico di cui alla cartella n. 29620150025475149000 - sottesa all'intimazione opposta , è rientrato nella fattispecie di cui all'art. 1, commi dal 222 a 230 della legge n. 197/2022 (cd. Legge di bilancio 2023) che ha disposto lo stralcio dei debiti fino a mille euro iscritti nei ruoli affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Conseguentemente il carico di cui alla suddetta cartella risulta annullato, come recita la richiamata normativa.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione monocratica sul ricorso, come in epigrafe proposto,
· dichiara cessata la materia del contendere.
· spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 12.1.2025.
Il Giudice monocratico AR IA