Ordinanza cautelare 28 marzo 2022
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00226/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00308/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2022, proposto da
NZ ZO, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Montagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Regionale Attività Irrigue, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Balducci e Cataldo Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TO OL, TA AR CI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
degli esiti del corso concorso indetto da ARIF Puglia e pubblicato sul bollettino della Regione Puglia n. 140/2020 e, in particolare, dei seguenti atti:
1. avviso di selezione riservata mediante corso concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 110 unità complessive di personale (di cui n. 23 categoria D/1 funzionario amministrativo/tecnico” – n. 46 categoria C/1 “istruttore amministrativo/tecnico” – n. 41 categoria B/3 “esecutore amministrativo/tecnico”), ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75 (superamento precariato nelle PA), pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 8 ottobre 2020;
2. deliberazione del direttore generale n. 472 del registro delle deliberazioni del 24 maggio 2021 con oggetto: corso concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di numero 110 unità complessive di personale ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - approvazione elenchi ammessi al corso concorso;
3. comunicazione del direttore generale ARIF dell’11 novembre 2021 con oggetto: avviso agli ammessi al concorso, pubblicata sul sito ARIF ai sensi dell'art. 3, comma 13, dell'avviso di selezione, per la presentazione della tesina elaborata da ogni candidato;
4. comunicazione del direttore generale ARIF con oggetto: avviso agli ammessi al concorso, pubblicata sul sito ARIF ai sensi dell'art. 3, comma 13, dell'avviso di selezione, sulle modalità e date di svolgimento delle prove orali;
5. deliberazione del direttore generale n. 1281 del registro delle deliberazioni del 22 novembre 2021, con la quale sono stati nominati i componenti della commissione esaminatrice;
6. deliberazione del direttore generale n. 1479 del registro delle deliberazioni con oggetto: corso concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di numero 110 unità complessive di personale, ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (superamento precariato nelle PA). Esito prova orale, approvazione risultanze della procedura e graduatoria finale relativa a n. 46 cat. C- C/1 “istruttore amministrativo/tecnico”, del 30 dicembre 2021;
7. deliberazione del direttore generale n. 1484 del registro delle deliberazioni con oggetto: proroga contratti di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzata al completamento della procedura di stabilizzazione prevista dal d. lgs. n. 75/2017;
8. verbale n. 5 del 17 dicembre 2021 della commissione esaminatrice relativa alla prova orale della cat. C-C/1;
9. ogni altro atto e/o provvedimento ai primi conseguenziale, preordinato, presupposto e connesso se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale Attività Irrigue;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. FR PP ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 28 febbraio 2022 e pervenuto in Segreteria in data 11 marzo 2022, NZ ZO adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l'annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe.
Esponeva in fatto di essere stato, dal 13 luglio 2011 al 31 dicembre 2021, dipendente dell’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali - A.R.I.F. Puglia, con la qualifica di addetto agli affari generali ed adibito alle mansioni di istruttore amministrativo, in forza di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, progressivamente rinnovati alla scadenza.
Con avviso di selezione n. 140 del 8 ottobre 2020, l’A.R.I.F. predisponeva una procedura di selezione mediante corso-concorso, riservata ai dipendenti precari dell’ente, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 110 unità complessive di personale.
In data 31 ottobre 2020, il ricorrente presentava domanda di partecipazione.
In data 17 dicembre 2021, l’interessato sosteneva la prova orale, finalizzata all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse, all'esposizione della tesina elaborata e precedentemente comunicata, nonché alla discussione di un argomento contenuto in una busta scelta dal candidato durante il colloquio.
Con deliberazione del direttore generale n. 1479 del 30 dicembre 2021, l’Amministrazione comunicava gli esiti della prova orale e approvava le risultanze della procedura e la graduatoria finale, nella quale il ricorrente risultava “non vincitore”.
Avverso tali esiti provvedimentali il medesimo insorgeva, proponendo il gravame in epigrafe.
Venivano, in particolare, sollevati i seguenti argomenti di doglianza:
1. Violazione di legge: violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 12 D.P.R. n. 487/1994, dell’art. 11 del D.P.R. n. 220/2001 per l’assoluta genericità dei criteri valutativi stabiliti dal bando e dalla commissione esaminatrice.
Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 12 del d.P.R. n. 487/1994 e 11 del d.P.R. n. 220/2001, che avrebbero obbligato l’Amministrazione procedente a predeterminare i criteri valutativi delle prove concorsuali.
Al contrario, in tesi, sia nel bando di gara sia nel verbale n. 5 del 17 dicembre 2021, per come redatto dalla Commissione esaminatrice, le modalità di valutazione e di attribuzione del punteggio spettante a ciascun candidato sarebbero state individuate in modo del tutto generico e approssimativo.
2. Violazione di legge: art. 3 l. n. 241/90. e art. 11 D.P.R. n. 220/2001 e art. 97 della Costituzione eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
Con un secondo argomento di gravame, il ZO censurava l'azione amministrativa sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria, dal momento che, in assenza di criteri o griglie di valutazione predeterminati, nonché della verbalizzazione degli esiti della prova orale, con un puntuale riferimento alle domande poste e alle qualità delle risposte date, la generica indicazione “non idoneo” o “non superata” non avrebbe potuto fornire un'adeguata spiegazione al giudizio di inidoneità assegnato al ricorrente.
3. Violazione della l. n. 241/1990 per carenza di motivazione e di istruttoria; eccesso di potere per carenza di istruttoria, e irragionevolezza della valutazione espressa vista l’insufficienza del tempo medio di colloquio.
Con ulteriore censura, si rilevava che il tempo dedicato dalla Commissione esaminatrice al colloquio con ogni candidato non sarebbe stato sufficiente a consentire una valutazione adeguatamente ponderata delle conoscenze possedute da ogni soggetto esaminato.
In particolare, essendo il colloquio orale durato per una parte dei candidati soltanto cinque minuti, il ricorrente poneva in evidenza che l'eccessiva brevità dell'esame non avrebbe consentito di accertare il bagaglio di conoscenze necessario ad ottenere la valutazione di idoneità.
4. Disparità di trattamento tra i candidati a causa della differenza di tempo impiegato nello svolgimento delle prove orali.
Con un ultimo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la disparità di trattamento nello svolgimento delle prove concorsuali, asserendo che la Commissione non avrebbe concesso a tutti i candidati il medesimo tempo per sostenere l’esame orale.
Con atto depositato in data 17 marzo 2022, si costituiva in giudizio l’A.R.I.F. Puglia, eccependo l’inammissibilità del ricorso e l'infondatezza di tutte le censure sollevate.
Previo deposito di memorie, all’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026, il Collegio tratteneva definitivamente la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, in via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente.
In particolare, l’A.R.I.F. Puglia eccepiva la carenza di giurisdizione dell’intestato Tribunale, in quanto, in tesi, la stabilizzazione in questione avrebbe presupposto un atto di gestione dell’originario rapporto di lavoro a tempo determinato rispetto al quale i lavoratori “precari”, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per essere assunti, avrebbero vantato un diritto soggettivo e non un interesse legittimo.
Questa conclusione non è, tuttavia, condivisibile dal momento che il ricorrente non ha adito questo Tribunale per ottenere l'accertamento del diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, bensì per denunciare l'asserita genericità delle modalità di attribuzione del punteggio spettante a ciascun candidato, il supposto difetto di motivazione nell’attribuzione della conseguente valutazione e le presunte irregolarità che avrebbero inficiato il corretto svolgimento della procedura di selezione in esame.
In altri termini, il presente giudizio ha ad oggetto l'interesse legittimo al corretto esercizio del potere amministrativo nell'ambito del procedimento di accertamento dei requisiti stabiliti dalla legge per l'assunzione a tempo indeterminato, la cui sussistenza - negata, tuttavia, dall’Amministrazione in ragione del giudizio di inidoneità del ricorrente - avrebbe determinato il sorgere del diritto soggettivo all'assunzione.
Pertanto, l'eccezione è priva di pregio.
Merita, invece, accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per contraddittorietà del petitum .
Il ricorrente, infatti, ha gravato, con tutela demolitoria, provvedimenti prodromici allo svolgimento delle prove orali, senza domandare l’annullamento parziale della procedura nel suo esclusivo interesse a rientrare nell’elenco dei soggetti idonei all’assunzione.
Inoltre, ha impugnato tutti gli atti della procedura, ivi compresi quelli a lui favorevoli, chiedendo tanto la caducazione dell’intera selezione, quanto la sua immissione negli elenchi dei lavoratori a tempo indeterminato.
Di conseguenza, stante la palese contraddittorietà della domanda, si deve dichiarare l’inammissibilità del gravame per come strutturato.
Ad abundantiam , nel merito, le doglianze formulate sono infondate e, pertanto, non avrebbero comunque potuto essere accolte.
Nello specifico, con un primo argomento di gravame, il ricorrente contestava la presunta genericità dei criteri utilizzati dalla Commissione per valutare le capacità dei candidati, in violazione degli artt. 12 del D.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 11 del D.P.R. 220/2001.
Tale censura non può, tuttavia, trovare accoglimento.
Le suddette disposizioni prevedono che le Commissioni esaminatrici, nella prima riunione e, comunque, prima dell'espletamento delle prove, devono stabilire i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali.
Nella scelta di tali criteri valutativi la Commissione gode di ampia discrezionalità, sindacabile dal Giudice solo in presenza di concreti elementi dai quali emerga il carattere illogico, irragionevole o manifestamente contraddittorio della scelta (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 1.03.2019, n. 2672; Cons. Stato, Sez. VI, 29.04.2025, n. 3607).
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i criteri valutativi fissati sono stati specificati e ben si conciliano con la tipologia di selezione in questione, dal momento che non solo il bando aveva dettagliatamente disciplinato lo svolgimento del corso-concorso, specificando le materie, la frequenza minima richiesta e le modalità di svolgimento della prova orale, ma anche la Commissione aveva stabilito nel verbale n. 5 del 17 dicembre 2021 le precise modalità operative (verifica dell'identità dei candidati, accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche, discussione della tesina, estrazione di un argomento relativo alle materie del corso).
Ne consegue che non è ravvisabile alcuna violazione degli artt. 12 del D.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 11 del D.P.R. 220/2001.
Altrettanto privo di pregio è il secondo argomento di gravame relativo all'asserito difetto di motivazione.
In specie, il ricorrente lamentava l’insufficienza motivazionale dell'apposizione del solo voto numerico attribuito ai candidati che hanno superato la selezione e dell’indicazione “di non idoneo” per coloro che non hanno superato la selezione.
Tale conclusione non è, tuttavia, condivisibile in quanto, per consolidata giurisprudenza, “il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni” (cfr. inter plures Cons. Stato, Sez. V, 23.04.2019, n. 2573; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 2.10.2020, n. 10032).
Inoltre, secondo l’unanime impostazione pretoria della giurisprudenza amministrativa, ove la Commissione esaminatrice abbia prefissato i criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, la sola espressione di un punteggio numerico risulta sufficiente sotto il profilo motivazionale, poiché di per sé è in grado di assicurare la necessaria chiarezza e graduazione del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 9.04.2024, n. 3235; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 29.09.2025, n. 16734).
Di conseguenza, solo se manchino i suddetti parametri di riferimento cui raccordare il voto assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma soltanto numerica.
Non sussiste, dunque, il lamentato difetto di motivazione, essendo stato tale onere in concreto pienamente assolto.
Privo di fondamento è anche il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepiva che il tempo dedicato dalla Commissione esaminatrice al colloquio con ogni candidato non sarebbe stato idoneo a consentire una valutazione ponderata delle conoscenze possedute da ogni soggetto esaminato.
In primo luogo, infatti, rientra nella discrezionalità tecnica degli organi valutativi la gestione della tempistica concorsuale, la cui legittimità può essere contestata solo in presenza di macroscopici vizi di illogicità.
In secondo luogo, come emerge dai verbali, solo per i candidati non idonei i colloqui sono durati – in modo, peraltro, del tutto comprensibile - mediamente cinque minuti, a fronte del maggior tempo offerto a chi ha sostenuto congruamente e quindi superato la prova.
Tale differenziazione rende evidente, quindi, che la Commissione si sia trovata a dover ragionevolmente modulare i tempi di svolgimento dell’esame orale in base all'effettiva preparazione dei candidati.
Infine, anche la quarta censura è priva di pregio.
Con essa il ricorrente lamentava una disparità di trattamento, sostenendo che alcuni candidati avessero beneficiato di colloqui più lunghi rispetto al minor tempo a lui dedicato.
Tale doglianza non può, tuttavia, essere accolta dal momento che il ridotto tempo dedicato alla prova trova ragionevole giustificazione nell’esiguità (o eventualmente nell’assenza) dei contenuti esposti dal candidato in sede di colloquio orale.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto perché inammissibile in rito e, ad abundantiam , infondato anche nel merito.
Da ultimo, tenuto conto delle peculiarità oggettive del caso in esame, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO AG, Presidente
FR PP ET, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR PP ET | DO AG |
IL SEGRETARIO