TAR Bari, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 226
TAR
Ordinanza cautelare 28 marzo 2022
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Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 12 D.P.R. n. 487/1994, dell’art. 11 del D.P.R. n. 220/2001 per asserita genericità dei criteri valutativi

    La Corte ha ritenuto che i criteri valutativi fossero specificati nel bando e nel verbale, in quanto la commissione ha stabilito precise modalità operative e che la discrezionalità della commissione è sindacabile solo in presenza di vizi logici, irragionevoli o contraddittori. Ha altresì ritenuto che le disposizioni invocate non siano state violate.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 l. n. 241/90, art. 11 D.P.R. n. 220/2001 e art. 97 Cost. per eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria

    La Corte ha ritenuto che il voto numerico attribuito alle prove concorsuali, in assenza di contraria disposizione, esprima il giudizio tecnico discrezionale della commissione e contenga in sé la motivazione. Inoltre, ove siano stati prefissati i criteri di massima di valutazione, la sola espressione di un punteggio numerico è sufficiente sotto il profilo motivazionale.

  • Rigettato
    Violazione della l. n. 241/1990 per carenza di motivazione e di istruttoria; eccesso di potere per carenza di istruttoria e irragionevolezza della valutazione vista l’insufficienza del tempo medio di colloquio

    La Corte ha affermato che la gestione della tempistica concorsuale rientra nella discrezionalità tecnica degli organi valutativi e la sua legittimità può essere contestata solo in presenza di macroscopici vizi di illogicità. Ha inoltre precisato che la differenziazione dei tempi di colloquio è giustificata dalla modulazione in base all'effettiva preparazione dei candidati.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento tra i candidati a causa della differenza di tempo impiegato nello svolgimento delle prove orali

    La Corte ha ritenuto che il ridotto tempo dedicato alla prova trovi ragionevole giustificazione nell'esiguità o assenza dei contenuti esposti dal candidato in sede di colloquio orale.

  • Inammissibile
    Contraddittorietà del petitum

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per palese contraddittorietà della domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 226
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 226
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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