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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9392 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26749/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies
quarto comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26749/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 Parte_1
dell'avv. AIELLO DOMENICO ( ) CORSO GARIBALDI C/O AVV. R. AIELLO C.F._2
142/D 84123 SALERNO;
, elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI, 142/D 84123 SALERNO
presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENTILCORE Controparte_1 P.IVA_1
VI MA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRIULI N. 60 presso il CP_1
difensore avv. GENTILCORE VI MA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 642
del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da con atto di citazione, regolarmente Parte_1
notificato, iscritto a ruolo in data 22.7.2024, con il quale ha convenuto in giudizio il sito in CP_2
alla via Bertini n. 17, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare CP_1
Accogliere la richiesta di sospensione della delibera impugnata del 13 maggio 2024. La gravità dei motivi involge l'intera gestione del bilancio oltre che di spese straordinarie del per gli anni CP_2
2023/2024 e, quindi, per evitare che l'Amministratore possa dare corso al deliberato appare indispensabile sospendere la delibera.
2. nullità e/o annullabilità. la deliberazione del 13 maggio 2024
dell'assemblea dei condomini del predetto per tutte le motivazioni di cui alla narrativa ed CP_2
in particolare per: A) Violazione del termine dilatorio di cinque giorni ex art. 66 disp. att. c.c. B)
Violazione dell'art. 1136 c.c. per irregolare costituzione dell'assemblea. C) Mancata partecipazione in mediazione del convenuto • condannare il convenuto a versare, all'entrata del bilancio dello Stato, una somma di ammontare pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio. • desumere argomenti di prova in base all'art. 116 comma 2, c.p.c. • condannare in favore dell'istante il convenuto ex art. 12
bis comma 3 del dlgs. n. 28/2010. D) Con espressa riserva deposito di memorie difensive ed istruttorie all'esito della eventuale difesa avversaria. E) Condannare il convenuto alle spese e competenze del pagina 2 di 9 presente giudizio, nonché alle competenze e spese di mediazione per euro 190,32 oltre IVA se dovuta e CPA e rimborso spese 15 % come per legge con attribuzione ai difensori antistatari”.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“- In via pregiudiziale al merito, respingere l'istanza di sospensione della delibera assembleare impugnata;
- In via principale nel merito, rigettare integralmente le domande svolte dall'attore sia in via principale che in via subordinata in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede. - in stretto subordine, dichiarare l'annullamento della delibera condominiale impugnata e disporre la riconvocazione della medesima assemblea nel rispetto dei termini di legge;
-
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di causa e con distrazione degli stessi ex art. 93
c.p.c. a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario”.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa del 14.1.2025, dopo la richiesta di parte attrice di produrre il sollecito di pagamento dei contributi condominiali ricevuto a mezzo pec dall'amministratore, veniva autorizzata la produzione richiesta e, all'esito della riserva assunta in tale occasione, veniva sospesa l'efficacia della delibera impugnata e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.9.2025.
Parte attrice precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., che qui si trascrivono integralmente: “confermare l'ordinanza del 27.1.2025 di sospensione della delibera del 13.5.2024 Nel merito Dichiarare nulla e/o annullabile la delibera impugnata per A) Violazione del termine dilatorio di cinque giorni ex art. 66 disp. att. c.c. B) Violazione
dell'art. 1136 c.c. sesto co. per irregolare costituzione dell'assemblea. C) Relativamente ai giudizi introdotti dopo il 28 febbraio 2023 la riforma c.d. IA (D.lgs 149/2022), in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo in mediazione del convenuto e la resistenza in giudizio in mala fede o colpa grave, prevede e, pertanto, né si chiede l'applicazione: • la condanna del convenuto, ex art. 12 bis comma 2 del dlgs. n. 28/2010, a versare, all'entrata del bilancio dello Stato,
una somma di ammontare pari ad euro 528,00, somma doppia del contributo unificato dovuto per il presente giudizio pari ad euro 264,00 di cui euro 237,00 per CU ed euro 27 per bolli. • la condanna del pagina 3 di 9 convenuto ex art. 96 iv co. c.p.c. in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore a euro 5.000. • la condanna del convenuto in favore dell'attore,
ex art. 12 bis comma 3 del dlgs. n. 28/2010, ad una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione pari ad euro 190,32. • la condanna del convenuto in favore dell'attore, art. 96 comma 3
c.p.c., in quanto ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave oltre che alle spese e al risarcimento dei danni con liquidazione, anche d'ufficio, nella sentenza. D. Condannare il convenuto alle spese e competenze del presente giudizio, nonché alle competenze e spese di mediazione per euro 190,32 oltre IVA se dovuta e CPA e rimborso spese 15 % come per legge con attribuzione ai difensori antistatari”.
Parte convenuta precisava invece le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel proprio atto introduttivo, come segue: - In via principale nel merito, rigettare integralmente le domande svolte dall'attore sia in via principale che in via subordinata in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede. - in stretto subordine, dichiarare l'annullamento della delibera condominiale impugnata per il solo ritardo nella convocazione respingendo ogni altra domanda;
- In ogni caso: tenuto conto della lite, la compensazione integrale delle spese di lite”
All'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ultimo comma.
Oggi la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria (il cui invito risulta ricevuto da parte convenuta in data 14.6.2024), conclusasi negativamente in data
11.7.2024 per mancata adesione del Condominio, la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito parte attrice, proprietaria di un bene immobile presso l'edificio del convenuto, CP_2
ha posto a fondamento delle proprie domande la illegittimità della delibera del 13.5.2024 assunta dall'assemblea condominiale sui seguenti ordini del giorno 1. Approvazione consuntivo spese e relativo piano di riparto gestione 2023, 2. Nomina Sigg.ri Consiglieri gestione 2024, 3. Approvazione
pagina 4 di 9 preventivo spese gestione 2024, 4. Delibera per fornitura e posa in opera di linea vita. Stanziamento
importi, 5. Delibera in merito alla tinteggiatura androne e porta ingresso scala, 6. Varie ed eventuali,
lamentando la nullità e/o annullabilità della stessa per la violazione:
- del termine di cui all'art 66 disp. att. c.c. in quanto avrebbe ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea del 11–13.5.2024 in data 24.5.2024, dopo 13 giorni dalla data di fissazione della prima convocazione e dopo 11 giorni dell'effettivo svolgimento dell'adunanza, avvenuto in seconda convocazione il 13.5.2024;
- dell'art. 1136 c.c. avendo il Presidente dell'assemblea erroneamente dato atto della validità e della regolarità dell'assemblea senza aver verificato che tutti i condomini fossero stati regolarmente convocati.
Lamenta poi parte attrice la ingiustificata mancata partecipazione del all'incontro del CP_2
11.7.2024 fissato per la mediazione obbligatoria avendo lo stesso ricevuto l'invito ad aderire alla mediazione in data 14.6.2024.
Il convenuto si difende genericamente sottolineando che: CP_2
- la busta contenente l'avviso di convocazione dell'assemblea del 11-13.5.2024 riporta un timbro di spedizione del 7.5.2024, una nota a penna di “ricevuto il 24/5/24” ed una sigla di firma illeggibile;
- da tempo sarebbe ostaggio di una serie di azioni legali promosse dall'attore;
- nel caso di accoglimento della domanda attorea si adeguerà immediatamente al dispositivo della sentenza convocando una idonea assemblea per adottare le medesime delibere oggi impugnate;
- in punto di mediazione in data 10.7.2024 aveva chiesto infruttuosamente (per il tramite del proprio avvocato) un breve rinvio della procedura così da poter studiare la posizione.
Con le memorie integrative ex art. 171 ter le parti hanno insistito nelle proprie eccezioni, domande e conclusioni, replicando a quanto rispettivamente dedotto nei propri atti introduttivi.
Per quanto di interesse il , con la memoria n. 1, ha eccepito la carenza di interesse ad CP_2
agire dell'attore non avendo lo stesso prospettato in che termini le violazioni lamentate avrebbero inciso in termini economici sulla propria posizione attuale e futura;
inoltre il , con la CP_2
memoria n. 2, offrendo esclusivamente per fini conciliativi la possibilità di convocare una nuova pagina 5 di 9 assemblea con i medesimi ordini del giorno (senza tuttavia provare l'esistenza di una delibera condominiale riportante la proposta in questione), ha sostanzialmente ammesso che la spedizione dell'avviso di convocazione risultava disponibile al ritiro in data 14.5.2024 presso l'ufficio postale di
Salerno 5 e che la stessa risultava essere stata ritirata in data 24.5.2024, 11 giorni dopo l'adozione della delibera impugnata.
Fermo che in caso di vizi formali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 cod civ. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 cod proc. civ. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni" (cfr. Cass. 10/05/2013 n. 11214,
Cass. 10 febbraio 2010 n. 2999; in senso conforme Cass. 25 agosto 2005 n. 17276; Cass. 23 marzo
2001 n. 4270; Cass. 4 aprile 1997 n. 2912,), dunque, l'interesse ad agire è in re ipsa coincidendo con l'interesse a rimuovere l'atto viziato essendo diritto di ciascun condomino vedere rispettate tutte le fasi del procedimento assembleare.
Va preliminarmente rilevato che trattandosi di impugnativa di delibera assembleare è dirimente la statuizione in merito alla dedotta tardiva convocazione all'assemblea atteso che la eventuale fondatezza della domanda comporta l'assorbimento di ogni ulteriore domanda svolta dalle parti .
Parte attrice eccepisce di aver ricevuto l'avviso di convocazione per la assemblea del 13.5.2024 in data 24.5.2024.
Come noto, è ormai consolidato in giurisprudenza che:
1) l'assemblea deve esser convocata a mezzo di comunicazione scritta che deve pervenire ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione (art.66 disp.att.c.c.,ultimo comma)
2) la convocazione deve essere fatta a tutti gli aventi diritto
3) l'inosservanza di una di tali prescrizioni comporta la annullabilità della delibera, che può esser fatta valere entro 30 giorni, dalla delibera per i dissenzienti e dal ricevimento del verbale assembleare per gli assenti.
pagina 6 di 9 A ciò si aggiunga che l'art. 66 disp. att. c.c. comma II così come novellato dalla riforma del 2012,e nel caso de quo pienamente applicabile posto che la delibera oggetto di impugnativa è del 2024, prevede che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti purché non ritualmente convocati.
Ne consegue che in caso di vizi della convocazione, la delibera può essere contestata (cioè il vizio relativo al difetto di convocazione) solo da coloro che hanno subito direttamente il pregiudizio e non da altri soggetti (Cass. civ. sez. II del 18 aprile 2014, n. 9082) e che i soggetti legittimati possono essere anche coloro che partecipano alla assemblea, nonostante il difetto di convocazione, purchè
dissenzienti.
Deve ritenersi che la novella del 2012 abbia inteso codificare il diritto soggettivo del condomino di partecipare all'assemblea in maniera informata (a tutela del quale è anche previsto un termine entro il quale l'avviso di convocazione deve pervenire a tutti i condomini),in mancanza del quale la delibera deve ritenersi invalida.
Orbene, nel caso in esame, è risultato provato della documentazione in atti e comunque non è
contestato dal ed anzi confermato con la memoria n. 2 cpc quindi è pacifico ex art 115 CP_2
cpc che:
- L'avviso di convocazione dell'assemblea del 13.5.2024 è stato ricevuto dall'attore solo in data
24.5.2024.
- Il non ha dato prova della consegna dell'avviso di convocazione nel termine di cui CP_2
all'art.66 disp att. Cc;
anzi ha confermato il ritardo di convocazione
- Considerato quindi che la convocazione per l'assemblea oggetto del presente giudizio non risulta essere stata tempestivamente consegnata all'attore ,
- che quindi, stante la tardiva comunicazione, è legittima l'impugnativa oggetto del presente giudizio,
per lo meno per il primo motivo di impugnazione ovvero per tardiva convocazione.
pagina 7 di 9 ne consegue in accoglimento della domanda attorea, l'annullamento della intera delibera del
13.5.2024 con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel presente giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Non può trovare accoglimento la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dall'attore ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., non essendo stato allegato né, a fortiori, provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite
Non ignora, invero, questo giudice, l'orientamento di recente affermato dalla Suprema Corte secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa, essendo quest'ultimo costituito non dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri e dai disagi che questa abbia dovuto affrontare per effetto della iniziativa dell'avversario, quale posta risarcitoria suscettibile di essere liquidata sulla base della comune esperienza. Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la domanda di cui all'art. 96, comma c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30
luglio 2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395). Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare (almeno) gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantificazione economica. La
facoltà di liquidazione equitativa, in altri termini, non trasforma il risarcimento per lite temeraria in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto.
Quanto alle spese legali, tenuto conto dell'esito del presente giudizio le spese, e le competenze dello stesso e della procedura di mediazione vanno poste a favore dell'attore ed a del CP_3 CP_2
convenuto, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse, determinata sulla pagina 8 di 9 scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda,
vengono liquidate come in dispositivo.
Da ultimo rilevato che parte convenuta non risulta avere partecipato al procedimento di mediazione obbligatorio senza addurre giustificati motivi (si veda verbale negativo di mediazione), ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 28/2010 va pronunciata nei suoi confronti condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 237,00, pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Sentenza esecutiva ex lege .
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- annulla la delibera resa dal convenuto in data 13.5.2024 per le motivazioni di cui in CP_2
narrativa.
- condanna il convenuto a rifondere le spese di lite a favore dell'attore che liquida in Euro CP_2
264,00 per esborsi ed Euro 6.350,00 per compensi anche di mediazione , oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. se e in quanto dovuta e C.P.A. come per legge, che pone a favore degli avvocati antistatari .
Visto l'art. 8 del D.L.vo 28/2010 condanna parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato della somma di euro 237,00 pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Milano, 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies
quarto comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26749/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 Parte_1
dell'avv. AIELLO DOMENICO ( ) CORSO GARIBALDI C/O AVV. R. AIELLO C.F._2
142/D 84123 SALERNO;
, elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI, 142/D 84123 SALERNO
presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENTILCORE Controparte_1 P.IVA_1
VI MA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRIULI N. 60 presso il CP_1
difensore avv. GENTILCORE VI MA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 642
del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da con atto di citazione, regolarmente Parte_1
notificato, iscritto a ruolo in data 22.7.2024, con il quale ha convenuto in giudizio il sito in CP_2
alla via Bertini n. 17, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare CP_1
Accogliere la richiesta di sospensione della delibera impugnata del 13 maggio 2024. La gravità dei motivi involge l'intera gestione del bilancio oltre che di spese straordinarie del per gli anni CP_2
2023/2024 e, quindi, per evitare che l'Amministratore possa dare corso al deliberato appare indispensabile sospendere la delibera.
2. nullità e/o annullabilità. la deliberazione del 13 maggio 2024
dell'assemblea dei condomini del predetto per tutte le motivazioni di cui alla narrativa ed CP_2
in particolare per: A) Violazione del termine dilatorio di cinque giorni ex art. 66 disp. att. c.c. B)
Violazione dell'art. 1136 c.c. per irregolare costituzione dell'assemblea. C) Mancata partecipazione in mediazione del convenuto • condannare il convenuto a versare, all'entrata del bilancio dello Stato, una somma di ammontare pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio. • desumere argomenti di prova in base all'art. 116 comma 2, c.p.c. • condannare in favore dell'istante il convenuto ex art. 12
bis comma 3 del dlgs. n. 28/2010. D) Con espressa riserva deposito di memorie difensive ed istruttorie all'esito della eventuale difesa avversaria. E) Condannare il convenuto alle spese e competenze del pagina 2 di 9 presente giudizio, nonché alle competenze e spese di mediazione per euro 190,32 oltre IVA se dovuta e CPA e rimborso spese 15 % come per legge con attribuzione ai difensori antistatari”.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“- In via pregiudiziale al merito, respingere l'istanza di sospensione della delibera assembleare impugnata;
- In via principale nel merito, rigettare integralmente le domande svolte dall'attore sia in via principale che in via subordinata in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede. - in stretto subordine, dichiarare l'annullamento della delibera condominiale impugnata e disporre la riconvocazione della medesima assemblea nel rispetto dei termini di legge;
-
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di causa e con distrazione degli stessi ex art. 93
c.p.c. a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario”.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa del 14.1.2025, dopo la richiesta di parte attrice di produrre il sollecito di pagamento dei contributi condominiali ricevuto a mezzo pec dall'amministratore, veniva autorizzata la produzione richiesta e, all'esito della riserva assunta in tale occasione, veniva sospesa l'efficacia della delibera impugnata e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.9.2025.
Parte attrice precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., che qui si trascrivono integralmente: “confermare l'ordinanza del 27.1.2025 di sospensione della delibera del 13.5.2024 Nel merito Dichiarare nulla e/o annullabile la delibera impugnata per A) Violazione del termine dilatorio di cinque giorni ex art. 66 disp. att. c.c. B) Violazione
dell'art. 1136 c.c. sesto co. per irregolare costituzione dell'assemblea. C) Relativamente ai giudizi introdotti dopo il 28 febbraio 2023 la riforma c.d. IA (D.lgs 149/2022), in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo in mediazione del convenuto e la resistenza in giudizio in mala fede o colpa grave, prevede e, pertanto, né si chiede l'applicazione: • la condanna del convenuto, ex art. 12 bis comma 2 del dlgs. n. 28/2010, a versare, all'entrata del bilancio dello Stato,
una somma di ammontare pari ad euro 528,00, somma doppia del contributo unificato dovuto per il presente giudizio pari ad euro 264,00 di cui euro 237,00 per CU ed euro 27 per bolli. • la condanna del pagina 3 di 9 convenuto ex art. 96 iv co. c.p.c. in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore a euro 5.000. • la condanna del convenuto in favore dell'attore,
ex art. 12 bis comma 3 del dlgs. n. 28/2010, ad una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione pari ad euro 190,32. • la condanna del convenuto in favore dell'attore, art. 96 comma 3
c.p.c., in quanto ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave oltre che alle spese e al risarcimento dei danni con liquidazione, anche d'ufficio, nella sentenza. D. Condannare il convenuto alle spese e competenze del presente giudizio, nonché alle competenze e spese di mediazione per euro 190,32 oltre IVA se dovuta e CPA e rimborso spese 15 % come per legge con attribuzione ai difensori antistatari”.
Parte convenuta precisava invece le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel proprio atto introduttivo, come segue: - In via principale nel merito, rigettare integralmente le domande svolte dall'attore sia in via principale che in via subordinata in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede. - in stretto subordine, dichiarare l'annullamento della delibera condominiale impugnata per il solo ritardo nella convocazione respingendo ogni altra domanda;
- In ogni caso: tenuto conto della lite, la compensazione integrale delle spese di lite”
All'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ultimo comma.
Oggi la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria (il cui invito risulta ricevuto da parte convenuta in data 14.6.2024), conclusasi negativamente in data
11.7.2024 per mancata adesione del Condominio, la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito parte attrice, proprietaria di un bene immobile presso l'edificio del convenuto, CP_2
ha posto a fondamento delle proprie domande la illegittimità della delibera del 13.5.2024 assunta dall'assemblea condominiale sui seguenti ordini del giorno 1. Approvazione consuntivo spese e relativo piano di riparto gestione 2023, 2. Nomina Sigg.ri Consiglieri gestione 2024, 3. Approvazione
pagina 4 di 9 preventivo spese gestione 2024, 4. Delibera per fornitura e posa in opera di linea vita. Stanziamento
importi, 5. Delibera in merito alla tinteggiatura androne e porta ingresso scala, 6. Varie ed eventuali,
lamentando la nullità e/o annullabilità della stessa per la violazione:
- del termine di cui all'art 66 disp. att. c.c. in quanto avrebbe ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea del 11–13.5.2024 in data 24.5.2024, dopo 13 giorni dalla data di fissazione della prima convocazione e dopo 11 giorni dell'effettivo svolgimento dell'adunanza, avvenuto in seconda convocazione il 13.5.2024;
- dell'art. 1136 c.c. avendo il Presidente dell'assemblea erroneamente dato atto della validità e della regolarità dell'assemblea senza aver verificato che tutti i condomini fossero stati regolarmente convocati.
Lamenta poi parte attrice la ingiustificata mancata partecipazione del all'incontro del CP_2
11.7.2024 fissato per la mediazione obbligatoria avendo lo stesso ricevuto l'invito ad aderire alla mediazione in data 14.6.2024.
Il convenuto si difende genericamente sottolineando che: CP_2
- la busta contenente l'avviso di convocazione dell'assemblea del 11-13.5.2024 riporta un timbro di spedizione del 7.5.2024, una nota a penna di “ricevuto il 24/5/24” ed una sigla di firma illeggibile;
- da tempo sarebbe ostaggio di una serie di azioni legali promosse dall'attore;
- nel caso di accoglimento della domanda attorea si adeguerà immediatamente al dispositivo della sentenza convocando una idonea assemblea per adottare le medesime delibere oggi impugnate;
- in punto di mediazione in data 10.7.2024 aveva chiesto infruttuosamente (per il tramite del proprio avvocato) un breve rinvio della procedura così da poter studiare la posizione.
Con le memorie integrative ex art. 171 ter le parti hanno insistito nelle proprie eccezioni, domande e conclusioni, replicando a quanto rispettivamente dedotto nei propri atti introduttivi.
Per quanto di interesse il , con la memoria n. 1, ha eccepito la carenza di interesse ad CP_2
agire dell'attore non avendo lo stesso prospettato in che termini le violazioni lamentate avrebbero inciso in termini economici sulla propria posizione attuale e futura;
inoltre il , con la CP_2
memoria n. 2, offrendo esclusivamente per fini conciliativi la possibilità di convocare una nuova pagina 5 di 9 assemblea con i medesimi ordini del giorno (senza tuttavia provare l'esistenza di una delibera condominiale riportante la proposta in questione), ha sostanzialmente ammesso che la spedizione dell'avviso di convocazione risultava disponibile al ritiro in data 14.5.2024 presso l'ufficio postale di
Salerno 5 e che la stessa risultava essere stata ritirata in data 24.5.2024, 11 giorni dopo l'adozione della delibera impugnata.
Fermo che in caso di vizi formali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 cod civ. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 cod proc. civ. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni" (cfr. Cass. 10/05/2013 n. 11214,
Cass. 10 febbraio 2010 n. 2999; in senso conforme Cass. 25 agosto 2005 n. 17276; Cass. 23 marzo
2001 n. 4270; Cass. 4 aprile 1997 n. 2912,), dunque, l'interesse ad agire è in re ipsa coincidendo con l'interesse a rimuovere l'atto viziato essendo diritto di ciascun condomino vedere rispettate tutte le fasi del procedimento assembleare.
Va preliminarmente rilevato che trattandosi di impugnativa di delibera assembleare è dirimente la statuizione in merito alla dedotta tardiva convocazione all'assemblea atteso che la eventuale fondatezza della domanda comporta l'assorbimento di ogni ulteriore domanda svolta dalle parti .
Parte attrice eccepisce di aver ricevuto l'avviso di convocazione per la assemblea del 13.5.2024 in data 24.5.2024.
Come noto, è ormai consolidato in giurisprudenza che:
1) l'assemblea deve esser convocata a mezzo di comunicazione scritta che deve pervenire ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione (art.66 disp.att.c.c.,ultimo comma)
2) la convocazione deve essere fatta a tutti gli aventi diritto
3) l'inosservanza di una di tali prescrizioni comporta la annullabilità della delibera, che può esser fatta valere entro 30 giorni, dalla delibera per i dissenzienti e dal ricevimento del verbale assembleare per gli assenti.
pagina 6 di 9 A ciò si aggiunga che l'art. 66 disp. att. c.c. comma II così come novellato dalla riforma del 2012,e nel caso de quo pienamente applicabile posto che la delibera oggetto di impugnativa è del 2024, prevede che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti purché non ritualmente convocati.
Ne consegue che in caso di vizi della convocazione, la delibera può essere contestata (cioè il vizio relativo al difetto di convocazione) solo da coloro che hanno subito direttamente il pregiudizio e non da altri soggetti (Cass. civ. sez. II del 18 aprile 2014, n. 9082) e che i soggetti legittimati possono essere anche coloro che partecipano alla assemblea, nonostante il difetto di convocazione, purchè
dissenzienti.
Deve ritenersi che la novella del 2012 abbia inteso codificare il diritto soggettivo del condomino di partecipare all'assemblea in maniera informata (a tutela del quale è anche previsto un termine entro il quale l'avviso di convocazione deve pervenire a tutti i condomini),in mancanza del quale la delibera deve ritenersi invalida.
Orbene, nel caso in esame, è risultato provato della documentazione in atti e comunque non è
contestato dal ed anzi confermato con la memoria n. 2 cpc quindi è pacifico ex art 115 CP_2
cpc che:
- L'avviso di convocazione dell'assemblea del 13.5.2024 è stato ricevuto dall'attore solo in data
24.5.2024.
- Il non ha dato prova della consegna dell'avviso di convocazione nel termine di cui CP_2
all'art.66 disp att. Cc;
anzi ha confermato il ritardo di convocazione
- Considerato quindi che la convocazione per l'assemblea oggetto del presente giudizio non risulta essere stata tempestivamente consegnata all'attore ,
- che quindi, stante la tardiva comunicazione, è legittima l'impugnativa oggetto del presente giudizio,
per lo meno per il primo motivo di impugnazione ovvero per tardiva convocazione.
pagina 7 di 9 ne consegue in accoglimento della domanda attorea, l'annullamento della intera delibera del
13.5.2024 con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel presente giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Non può trovare accoglimento la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dall'attore ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., non essendo stato allegato né, a fortiori, provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite
Non ignora, invero, questo giudice, l'orientamento di recente affermato dalla Suprema Corte secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa, essendo quest'ultimo costituito non dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri e dai disagi che questa abbia dovuto affrontare per effetto della iniziativa dell'avversario, quale posta risarcitoria suscettibile di essere liquidata sulla base della comune esperienza. Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la domanda di cui all'art. 96, comma c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30
luglio 2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395). Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare (almeno) gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantificazione economica. La
facoltà di liquidazione equitativa, in altri termini, non trasforma il risarcimento per lite temeraria in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto.
Quanto alle spese legali, tenuto conto dell'esito del presente giudizio le spese, e le competenze dello stesso e della procedura di mediazione vanno poste a favore dell'attore ed a del CP_3 CP_2
convenuto, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse, determinata sulla pagina 8 di 9 scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda,
vengono liquidate come in dispositivo.
Da ultimo rilevato che parte convenuta non risulta avere partecipato al procedimento di mediazione obbligatorio senza addurre giustificati motivi (si veda verbale negativo di mediazione), ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 28/2010 va pronunciata nei suoi confronti condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 237,00, pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Sentenza esecutiva ex lege .
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- annulla la delibera resa dal convenuto in data 13.5.2024 per le motivazioni di cui in CP_2
narrativa.
- condanna il convenuto a rifondere le spese di lite a favore dell'attore che liquida in Euro CP_2
264,00 per esborsi ed Euro 6.350,00 per compensi anche di mediazione , oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. se e in quanto dovuta e C.P.A. come per legge, che pone a favore degli avvocati antistatari .
Visto l'art. 8 del D.L.vo 28/2010 condanna parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato della somma di euro 237,00 pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Milano, 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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