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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19497 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Separazione consensuale
TRA
(nato a [...] il [...] - C.F. e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] presso - C.F. ) rappresentati e difesi, Parte_2 C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DE LUCA MARCELLO presso il quale elettivamente domiciliano in via dei Cimbri 23, Napoli
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/11/2024 e premesso Parte_1 Parte_2 che avevano contratto matrimonio il 10/10/2016 e che dalla predetta unione erano nati due figli:
(12.08.2018) e (8.1.2022) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto Per_1 Per_2 vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale all'udienza del 22.5.2025, svolta con modalità cartolare, riservava la decisione al Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) AFFIDO DEI FIGLI – CASA CONIUGALE – COMUNICAZIONE RESIDENZE
I figli minori e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori;
la prole Per_1 Per_2 manterrà l'attuale residenza anagrafica in Napoli al Vico de' Maiorani n° 41 con affido privilegiato alla madre che beneficerà dell'abitazione coniugale in qualità di affidataria dei figli. Ogni Parte_2 variazione di residenza dei coniugi dovrà essere vicendevolmente comunicata ai fini di effettiva reperibilità
B) BENI MOBILI E ARREDAMENTO
I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei loro beni mobili;
si precisa che l'arredo della casa coniugale
è stato acquistato dal Sig. che però vi rinuncia, ponendolo a disposizione dei figli. Parte_1
C) DIRITTO DI VISITA – VACANZE E FESTIVITÀ
Il Sig. si dichiara disponibile ad avere con se i figli IN DUE GIORNATE Parte_1
INFRASETTIMANALI, e precisamente :
giornata di chiusura dell'esercizio ove lavora) prendendoli a casa della madre alle ore 14:00, Per_3 ivi riaccompagnandoli alle ore 21:00, impegnandosi a non superare tale orario attesa la tenera età di entrambi i bambini.
rendendoli a casa della madre alle ore 18:00 riaccompagnandoli alle ore 21:00 CP_1
FINE SETTIMANA = I figli saranno con il padre dalle ore 17,00 del sabato alle ore 20 della domenica, a settimane alterne;
Il padre potrà, poi, stare con i figli nel giorno della festa del papà, nel giorno del suo compleanno e dell'onomastico, o in giorni diversi da concordare preventivamente con la madre almeno 24 ore prima, compatibilmente con le varie attività scolastiche e non. VACANZE ESTIVE = Il periodo di vacanze estive è regolato nel seguente modo : durante le ferie estive e precisamente durante il mese di agosto, i figli trascorreranno almeno 15 gg. consecutivi con il padre, previo accordo dei genitori sul periodo, da comunicare entro il 30 giugno di ogni anno;
ALTRE VACANZE SCOLASTICHE = Nel periodo di vacanza scolastica i figli trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, il padre potrà tenerli con sé ad anni alternati nel periodo di Natale 24/27 dicembre o in quello del capodanno, 30 dicembre - 2 gennaio;
per le festività pasquali si osserverà alternanza annua fra il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis, salvo diversi accordi tra i coniugi.
È fatto espresso obbligo ad entrambi i coniugi di comunicare all'altro, almeno 24 ore prima, in caso di spostamenti per viaggi, vacanze et similia unitamente ai minori e fuori dal luogo di residenza degli stessi, il luogo e l'indirizzo di destinazione.
D) ASSEGNO ALIMENTARE E SPESE STRAORDINARIE
La Sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per le motivazioni di cui al ricorso. Pt_2
il Sig. verserà mensilmente, entro e non oltre il 4 di ogni mese, un assegno alimentare in Parte_1 favore dei figli dell'importo di € 600,00 (€uro seicento/00).
Detto assegno sarà annualmente rivalutato ex lege secondo gli indici ISTAT a partire dal 01.06.2026.
Inoltre saranno a carico di entrambi i coniugi, in ragione del 50% pro capite, le spese scolastiche, extracurriculari, sportive, sanitarie (coperte o non coperte dal S.S.N.); le spese sanitarie non coperte dal
S.S.N. e quelle scolastiche in Istituti privati dovranno, però, essere preventivamente concordate dai coniugi, il tutto giusto protocollo d'intesa sulle linee guida del Tribunale di Napoli del 07.03.2018.
E) RILASCIO PASSAPORTI E C.I. VALIDE PER ESPATRIO Visto l'art. 3, lett. b) della L. n. 1185/1967, così come novellato dall'art. 24, L. n. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio, che potrà essere emesso anche con inserimento dei figli.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n. 108, parte II, Serie A reg. Atti Matrimonio anno 2016);
[...]
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30.5.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino