TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 429
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Decreto cautelare 8 marzo 2025
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Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
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Decreto cautelare 7 maggio 2025
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Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
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Sentenza 6 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa e eccesso di potere (primo motivo di ricorso principale)

    Il Collegio ritiene che una delle motivazioni addotte dal Comune per il rigetto dell'istanza (mancanza di autorizzazione paesaggistica) sia fondata e non contestata adeguatamente dal ricorrente. Pertanto, il rigetto dell'istanza è legittimo, il che rende legittimo anche il conseguente provvedimento di sgombero e rimessione in pristino.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione del preavviso di rigetto (secondo motivo di ricorso principale)

    Il motivo è infondato in quanto l'attività del Comune nel valutare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle strutture è vincolata e non discrezionale. Inoltre, il vizio formale è sanato ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, l.n. 241/1990, dato che l'esito del provvedimento non sarebbe stato diverso. Anche formalmente, il ricorrente ha potuto esporre le proprie ragioni nell'istanza di autotutela.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione normativa ed eccesso di potere (primo motivo dei motivi aggiunti)

    Il Collegio ritiene fondato il motivo. La declaratoria di decadenza non è automatica ma richiede una valutazione discrezionale sulla gravità dell'inadempimento e sul bilanciamento degli interessi. Il Comune non ha adeguatamente motivato la gravità dell'inadempimento contestato (mancata ottemperanza all'ordine di sgombero), né ha accertato in via definitiva l'abusività dei manufatti, né ha considerato la natura amovibile delle opere e il fatto che l'inottemperanza fosse ancora sub iudice.

  • Accolto
    Violazione del contraddittorio procedimentale (secondo motivo dei motivi aggiunti)

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo dei motivi aggiunti.

  • Accolto
    Illegittimità derivata del provvedimento di decadenza (terzo motivo dei motivi aggiunti)

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo dei motivi aggiunti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 429
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 429
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo