Decreto cautelare 8 marzo 2025
Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
Decreto cautelare 7 maggio 2025
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00429/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00303/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IO CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Morrone e Katia Grappoli, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, Viale XXI Aprile, n. 11 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corigliano Rossano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigina Maria Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale:
- dell’Ordinanza n. 8 del 10.1.2025 di ingiunzione, sgombero e ripristino stato dei luoghi di area demaniale marittima, notificata in data 13.1.2025;
- della nota del 7.1.2025 prot.n.822 di illegittimo rigetto dell’istanza dell’11.12.2024 prot. n. 149992 di ricalcolo canone concessione demaniale e mantenimento anche fuori stagione delle strutture amovibili aziendali e degli atti ivi richiamati compreso il presupposto e non conosciuto parere del consulente incaricato 16.12.2024 prot. n. 151585;
- della nota del 6.2.2025 prot.n.15659 di immotivato rigetto dell’istanza di rettifica ed annullamento in autotutela del provvedimento prot. n. 822 del 7.1.2025, dell’Ordinanza n. 8 del 10.1.2025 e dell’avvio di decadenza del 14.1.2025 prot.n. 4937);
- nonché per quanto possa occorrere: della nota prot. 4937 del 14.1.2025 di avvio di decadenza dalla CDM Rep. N.. 14626 dell’11.8.2011 variata con Provv. n. 8/2020;
- di ogni altro atto, antecedente o successivo, a suddetto connesso e/o collegato, antecedente e/o successivo;
quanto ai motivi aggiunti:
- del provvedimento del 24.4.2025 prot. 48726 di Decadenza della CDM Rep. N. 14626 del 11.08.2011 variata con Provv. N. 8/2020 art. 20 Legge 17/2005 e s.m.i. e avente durata sino a tutto il 31.12.2033, notificato il 28/04/2025;
- di ogni altro atto al suddetto connesso, presupposto e/o collegato, anche già impugnato e del diniego del 29 aprile 2025 all'istanza/comunicazione del ricorrente del 19.4.2025 di montaggio e allestimento per la stagione balneare anno 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corigliano Rossano;
Visto il decreto cautelare numero 127 dell’8 marzo 2025;
Vista l’ordinanza cautelare numero 194 del 18 aprile 2025;
Visto il decreto cautelare numero 208 del 7 maggio 2025;
Vista l’ordinanza cautelare numero 258 del 29 maggio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. FE FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente Sig. IO CI è titolare di una concessione demaniale marittima stagionale, ubicata nel comune di Corigliano Rossano, località Fabrizio Grande, per lo stabilimento balneare “Lido Aurora”.
Afferma che: a) la concessione è la CDM n. 14626/2011 Lotto 3, Comp. N1 PCS dell'11 agosto 2011; b) tale concessione è stata ampliata ed integrata con concessione in variazione n. 06/2020 del 25 agosto 2020, prot.n. 73184 con scadenza originaria 31 dicembre 2020, con la quale è stata estesa per mq. 1.002 di area coperta ed opere di facile rimozione e mg. 5.698,00 di aree scoperte per un'estensione complessiva di mq. 6.700; c) con provvedimento prot. n. 17548 del 23 febbraio 2021, la concessione è stata legittimamente prorogata al 31 dicembre 2033 “ e beneficia comunque, allo stato, delle proroghe disposte dalla legge in attesa delle gare europee che devono essere svolte per il futuro affidamento delle concessioni in conformità agli obblighi imposti dalla direttiva Bolkstein e dal diritto UE ”.
In data 11 dicembre 2024 il ricorrente ha proposto al Comune di Corigliano Rossano istanza ex art. 3, comma 3 bis l.n. 118/2022 per il mantenimento dei manufatti amovibili durante la stagione invernale.
In data 12 dicembre 2024 la Polizia Municipale ha eseguito un sopralluogo nelle aree oggetto della concessione in discorso accertando che “ tutte le opere della CDM rep. N. 14626/2011, variata con Provv. 8/2020, compreso il locale deposito, sono presenti sull’area demaniale marittima in difformità da quanto previsto nella stessa concessione Demaniale Marittima ”.
Con il provvedimento prot. n. 822 del 7 gennaio 2025 il Comune ha respinto l’istanza del ricorrente con la seguente motivazione: “ contrasto con quanto disciplinato dall'art. 1 comma 3-bis del D.L. 131/2024, in quanto non è stata avviata alcuna procedura selettiva per l'assegnazione dell'area demaniale marittima oggetto della richiesta;
contrasto con quanto disciplinato dall'art. 3. comma l punto e.S) del DPR 380/2001 e s.mi., in quanto i manufatti insistenti sull'arca demaniale marittima non sono autorizzati sotto il profilo paesaggistico;
presenza di procedimenti di abuso in danno del Pubblico Demanio Marittimo non formalmente conclusi;
difformità dello stato dei loghi rispetto ai titoli abilitativi edilizi rilasciati ”.
Con ordinanza n. 8 del 10 gennaio 2025, notificata il 13 gennaio 2025 il Comune ha ordinato al ricorrente di “ sgomberare e rimettere in pristino l’area demaniale marittima occupata senza titolo, a proprie cura e spese, comunque entro il termine perentorio di sessanta giorni ”.
L’ordinanza è motivata come segue: a) con verbale n. 155444 del 30 dicembre 2024 della polizia municipale attesta che tutte le opere della CDM n. 14626/2011, variata con provv. N. 8/2020, compreso il locale deposito, sono presenti sull’area demaniale marittima in difformità da quanto previsto nella concessione demaniale; b) infatti la concessione demaniale ha carattere stagionale; c) l’istanza di mantenimento delle strutture amovibili presentata dal ricorrente è stata respinta.
Inoltre con atto prot. n. 4937 del 14 gennaio 2025, il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima.
In data 20 gennaio 2025 il ricorrente ha proposto istanza di revoca o annullamento in autotutela dei suddetti provvedimenti.
L’istanza di annullamento in autotutela è stata respinta dal Comune con nota prot. n. 822 del 6 febbraio 2025.
2. I provvedimenti in epigrafe indicati sono stati impugnati col presente ricorso, notificato il 7 marzo 2025 ed iscritto a ruolo nella medesima data, affidato a due motivi in diritto, oltre istanza di sospensione anche in via monocratica.
2.1. Con il primo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3.bis, l.n. 118/2022, degli artt. 1, comma 1, 3, 21-quinquies e 21-nonies l.n. 241/1990, dell’art. 47 del Codice della Navigazione e dell’art. 24 del suo regolamento di esecuzione, dell’art. 24 L.R. n. 17/2005 e dell’art. 46 delle N.T.A. del Piano Comunale Spiaggia vigente, nonché l’eccesso di potere per errore e travisamento nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione e di istruttoria, manifesta illogicità e contraddittorietà.
Deduce in sintesi il ricorrente che: a) la motivazione del Comune per cui ai fini dell’art. 3, comma 3-bis l.n. 118/2022 sarebbe necessario l’avvio delle nuove gare è contraria al dato letterale della norma oltre che irragionevole; b) sussisterebbe travisamento dei fatti e carenza di istruttoria nella misura in cui le presunte irregolarità, difformità ed abusi relativi alla concessione demaniale marittima sarebbero insussistenti in fatto e diritto oltre che riferibili semmai ad altro distinto soggetto concessionario e ad altra limitrofa concessione, cioè la CDM n. 14806 del 17.03.2015 del sig. AN CI.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’art. 10 bis l.n. 241/1990 nonché il difetto di motivazione, la carenza di istruttoria e la irragionevolezza e illogicità manifeste.
Censura in particolare che rispetto al rigetto dell’istanza in autotutela è mancato il preavviso di rigetto, il che ha viziato l’esito provvedimentale.
3. Con il decreto cautelare numero 127 dell’8 marzo 2025 l’istanza cautelare monocratica è stata accolta con esclusivo riferimento all’ingiunzione di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi.
4. Con memoria dell’11 aprile 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Corigliano Rossano controdeducendo al ricorso come segue: a) ne ha eccepito l’inammissibilità nella misura in cui “ le attività di ristorazione di cui alla CDM Rep. 14626/2011 (variata con Provv. 8/2020) e CDM Rep. 14806/2015, affidate alla società Fill CI srl, come da Autorizzazioni temporanee ex 45 bis C.N. n. 11/2024 prot. n. 79164 del 02.07.2024 e n. 12/2024 prot. n. 79165 del 02.07.2024 ” non potrebbero comunque essere esercitate in quanto già oggetto dei seguenti provvedimenti: divieto di prosecuzione attività del 10 settembre 2024 prot. n. 104638; chiusura immediata attività n. 198/2024; inefficacia della SCIA SUAP 6000, prot. n. 143027 del 19 dicembre 2023; inefficacia SCIA SUAP 6924, prot. n. 82415 del 9 luglio 2024; inefficacia SCIA SUAP 7042 e SUAP 7044; b) ne ha eccepito l’inammissibilità nella misura in cui i manufatti in questione sarebbero comunque privi di autorizzazione paesaggistica; c) ne ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti rispetto all’ordinanza di sgombero e in particolare l’ordinanza di demolizione del 23 settembre 2024 (richiama T.A.R. Catanzaro n. 1718/2023) nonché i provvedimenti di inefficacia delle varie SCIA presentate; d) la presenza di manufatti su aree demaniali al di fuori dei limiti temporali autorizzati concreta in ogni caso una violazione degli artt. 54 e 1161 C.N. a fronte della quale il Comune è vincolato ad adottare l’ordinanza di sgombero; e) ciò rende non applicabile l’art. 3, comma 3 bis l.n. 118/2022; f) inoltre l’autorizzazione a mantenere le strutture per tutto l’anno configurerebbe una concessione demaniale marittima annuale, ma il PSC del Comune non prevede la possibilità di concessioni annuali; g) in ogni caso i manufatti amovibili devono essere autorizzati sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico: nel caso di specie i manufatti non sono conformi all’ultimo titolo rilasciato (permesso di costruire n. 15 del 23 ottobre 2020).
5. Con ordinanza cautelare numero 194 del 18 aprile 2025 l’istanza cautelare è stata respinta per difetto di presupposti.
6. Con motivi aggiunti notificati il 6 maggio 2025 e depositati in Segreteria nella medesima data, il ricorrente ha domandato l’annullamento previa sospensione, anche in via monocratica, del sopravvenuto provvedimento n. 48726 del 24 aprile 2025 con cui il Comune di Corigliano Rossano ha disposto la decadenza dalla concessione demaniale marittima.
I motivi aggiunti constano di tre motivi in diritto.
Anzitutto nella ricostruzione in fatto il ricorrente precisa che: a) molte delle motivazioni addotte dal Comune riguardano soggetti che, sebbene imparentati col ricorrente, sono in realtà estranei alla presente controversia ed alla concessione demaniale marittima di cui si discute; b) il costo per la rimozione ed il rimontaggio delle opere è ingente e dunque costituisce un pregiudizio irreparabile.
6.1. Con il primo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 48 Cod. Nav., dell'art. 26 del Reg. Es, Cod. Nav., dell'art. 20 della L.R. Calabria n. 17/2005 e dell'art. 46 N.T.A. PCS A.U. Corigliano, nonché dell'art. 3, comma 3-bis della legge n. 118/2022, degli artt. 1453, 1455 e ss. c.c., dell’art. 1, comma 1, 3, 21-quinquies e 21-octies, l.n. 241/1990, dell’art. 97 Cost.; nonché l’eccesso di potere nelle figure dell’errore nei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, difetto di motivazione, mancata valutazione e bilanciamento degli interessi, irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità, logicità ed adeguatezza, imparzialità, buon andamento e parità di trattamento.
Deduce in particolare che: a) il provvedimento non indicherebbe i presupposti di fatto per la sua adozione e in cosa consisterebbe l’uso diverso e le difformità rispetto al titolo concessorio; b) non qualsiasi inadempimento può comportare la decadenza dalla commissione, ma solo un inadempimento grave, di non scarsa importanza, previo bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, che nel caso di specie è mancato; c) la mancata rimozione di opere amovibili non può di per sé considerarsi un inadempimento grave e tale da incidere in modo irrimediabile sul rapporto fiduciario; d) l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione di atti presupposti è infondata poiché quei provvedimenti non sono riferibili alla concessione del ricorrente.
6.2. Con il secondo motivo censura la violazione dell’art. 20, comma 2, L.R. n. 17/2005, nella misura in cui prescrive, per i procedimenti di decadenza dalla concessione demaniale marittima, uno specifico contraddittorio procedimentale che tuttavia è mancato.
Censura inoltre la violazione degli artt. 3, 10 bis e 17 bis l.n. 241/1990 per l’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale.
6.3. Con il terzo motivo deduce la illegittimità derivata del provvedimento di decadenza dalla illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale.
7. In data 7 maggio 2025 ha depositato memoria il Comune di Corigliano Rossano, approfondendo le censure già svolte, in particolare inserendo nell’atto una planimetria dello stato dei luoghi e documentazione fotografica. Argomenta poi nel senso della vincolatività del provvedimento impugnato con motivi aggiunti a fronte della inottemperanza dell’ordine di sgombero.
8. Con il decreto cautelare numero 208 del 7 maggio 2025 l’istanza di tutela cautelare monocratica è stata accolta.
9. In data 20 maggio ha depositato memoria il Comune di Corigliano Rossano, perorando le difese già svolte.
10. In data 23 maggio 2025 ha depositato memoria IO CI, in particolare rilevando che la mera installazione di opere amovibili non può comportare di per sé una modifica dello scopo della concessione. Ha inoltre eccepito, depositando documentazione fotografica, che da essa non è dato rinvenire alcuna difformità rispetto alla concessione demaniale marittima.
11. Con ordinanza cautelare numero 258 del 29 maggio 2025 l’istanza cautelare è stata accolta.
12. In data 19 dicembre 2025 parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a.
13. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
14. Deve essere prioritariamente esaminata l’eccezione di inammissibilità proposta dal Comune di Corigliano Rossano, che viene giustificata per le seguenti motivazioni: a) le attività di ristorazione di cui alla CDM Rep. 14626/2011 (variata con Provv. 8/2020) e CDM Rep. 14806/2015, affidate alla società Fill CI srl, non potrebbero comunque essere esercitate in quanto già oggetto di provvedimenti di divieto di prosecuzione attività, di cessazione attività e di inefficacia delle SCIA in sanatoria presentate; b) mancata impugnazione dei suddetti atti in quanto atti presupposti; c) in ogni caso, i manufatti sarebbero privi di autorizzazione paesaggistica, richiesta dalla legge; d) mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione notificata al ricorrente il 23 settembre 2024.
14.1. Quanto alla mancata impugnazione dei provvedimenti sopra richiamati alla lett. a), essi hanno evidentemente ad oggetto l’esercizio di una determinata attività in alcuni dei manufatti di cui si discute, ma non attengono invece al mantenimento di questi fuori dal periodo stagionale.
In altre parole la deduzione del Comune parte dalla premessa che il ricorrente abbia interesse a mantenere le strutture fuori stagione al fine di svolgere al loro interno una determinata attività, ma tale prospettazione non è condivisibile perché l’interesse a mantenere le strutture amovibili al di fuori del periodo stagionale è meritevole di un apprezzamento autonomo anche a prescindere dall’utilizzo delle strutture in discorso per lo svolgimento di una certa attività. Ciò se non altro ai fini del risparmio di spesa relativo al montaggio e allo smontaggio delle strutture alla fine e all’inizio del periodo stagionale.
Sotto questo profilo, l’eccezione è infondata.
14.2. Per quanto invece riguarda l’ordinanza di demolizione del 23 settembre 2024, pacificamente non impugnata, è necessario anzitutto verificare quali beni e quali attività essa abbia ad oggetto rispetto alle opere oggetto della istanza di mantenimento fuori dal periodo stagionale e della ordinanza di sgombero e rimessione in pristino odiernamente impugnata.
Nella sua parte dispositiva l’ordinanza di demolizione del 2024 ha diffidato IO CI, odierno ricorrente, nonché AN CI, “ a provvedere, a proprie cure e spese, alla demolizione delle stesse ed al ripristino dello stato dei luoghi ”. Fermo dunque che è espressamente imposta la demolizione di alcune opere, queste non sono individuate nella parte dispositiva, essendo genericamente usata la parola “ stesse ” che impone l’esame della motivazione del provvedimento.
Ivi si legge nello specifico che: “ Accertato che le opere di cui alla relazione della Polizia Municipale acquisita al prot. n. 100504 del 29.08.2024, ovvero il locale “Deposito e servizi” della CDM 14626 dell’11/08/2011, variata con provvedimento n. 08/2020, staccato di soli cm 50 circa dalla parete del “Ristorante” della CDM 14806/2015, non sono assentite nella CDM 14806/2015 e nella CDM 14626/2011 (variata con Provv. 8/2020), e quindi rappresentano di fatti una variazione al contenuto delle stesse e comunque sono state realizzate in assenza di titolo autorizzativo e in violazione degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione ”.
Da ciò si desume che l’ordinanza di demolizione ha ad oggetto il ripristino dello stato dei luoghi in senso conforme a quanto previsto dai precedenti titoli autorizzatori e concessori e cioè il mantenimento di una distanza tra i suddetti locali denominati “ristorante” (di cui alla CDM 14806/2015) e “deposito e servizi” (di cui alla CDM 14626/2011) superiore a 50 cm e precisamente, come può leggersi nel riscontro alle controdeduzioni presentate all’ordinanza di demolizione del 2024, il manufatto adibito a ristorante è attestato in planimetria “ in confine est dell’area in concessione essendo distante dal confine ovest in misura pari 1,50 m ”.
Peraltro con nota assunta al protocollo del Comune n. 142935 del 25 novembre 2024 i fratelli CI, compreso l’odierno ricorrente, hanno rappresentato di aver ripristinato lo stato dei luoghi in ottemperanza alla suddetta ordinanza del 2024, invitando il Comune a effettuare un sopralluogo per verificare.
Tale circostanza è stata positivamente verificata dal Comune giacché nel verbale del 30 dicembre 2024, relativo al sopralluogo della Polizia Municipale del 12 dicembre 2024, si legge espressamente che ora il locale deposito è posto a 1,5 m dal locale ristorante della CDM adiacente.
Anche per quanto riguarda l’ordinanza di sgombero e rimessione in pristino odiernamente impugnata la parte dispositiva del provvedimento non aiuta a individuare quali opere di preciso vadano rimosse, in quanto si fa esclusivo riferimento allo sgombero e rimessione in pristino dell’area occupata senza titolo.
La motivazione dell’ordinanza fa riferimento a tutti “ i manufatti della Concessione Demaniale Marittima rep n. 14626/2011 ” e a “ tutte le opere della CDM rep. N. 14626/2011, variata con Provv. 8/2020, compreso il locale deposito ”. Andando dunque a verificare la planimetria allegata alla CDM in questione si dovrebbe ritenere che si tratti dei due manufatti adibiti a bar (uno dei quali era qualificato come cucina nella planimetria progettuale), di quello adibito a ristorante (distinto dal ristorante di cui alla CDM 14806/2015) e di quello adibito a deposito. E la motivazione consisterebbe nell’averli mantenuti anche al termine della stagione balneare, in violazione di quanto previsto dal testo della CDM n. 14626/2011 ove si legge che: “ al termine di ogni stagione balneare il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione ”.
Senonché nelle successive difese, e in particolare nella memoria del 7 maggio 2025, il Comune ha rappresentato che il manufatto qualificato dalla planimetria come ristorante non è mai stato realizzato dal ricorrente (e non può dunque evidentemente essere oggetto di rimessione in pristino) ed ha dato a intendere che il solo manufatto da rimuovere sarebbe il locale deposito (“ i manufatti (locale deposito) di CI IO, non è conforme al titolo edilizio rilasciato ”).
Sebbene dunque resti incerta l’esatta individuazione dei manufatti da rimuovere siccome mantenuti nell’area della CDM 14626/2011 oltre il periodo stagionale, la documentazione sopra richiamata permette comunque di concludere che: a) l’ordinanza di demolizione del 2024 aveva un oggetto più specifico rispetto all’odierna ordinanza di rimessione in pristino, non solo perché espressamente riferita ad uno soltanto dei manufatti della CDM n. 14626/2011, cioè il locale adibito a deposito, ma soprattutto perché motivata in base a un profilo più specifico, cioè la distanza minima dal manufatto adibito a ristorante adiacente, rientrante nella CDM n. 14806/2015; b) tale difformità era però imputabile al titolare della concessione n. 14806/2015, parente dell’odierno ricorrente, come dimostra il fatto che la relativa sanzione sia stata comminata solo a costui; c) l’ordinanza deve ritenersi comunque ottemperata dal ricorrente e dagli altri destinatari, come da essi dichiarato nella nota del 25 novembre 2024 e come dichiarato dal ricorrente nei motivi aggiunti, e non specificamente contestato dal Comune, che anzi ha prodotto il verbale del 30 dicembre 2024 dal quale emerge che la distanza di 1,5 m è ora rispettata.
Ne deriva perciò che la mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione del 2024 non fa venir meno l’interesse all’impugnazione dei provvedimenti gravati col presente ricorso.
L’eccezione di inammissibilità deve essere perciò sul punto respinta.
14.3. Per quanto invece riguarda la deduzione che i manufatti sarebbero privi di autorizzazione paesaggistica, va rilevato che tale circostanza non è specificamente spesa dal Comune nel provvedimento di sgombero e rimessione in pristino, bensì nel provvedimento di rigetto dell’istanza del privato di mantenere le opere in discorso fuori dal periodo stagionale, rigetto su cui si fonda il successivo provvedimento di sgombero.
Rispetto a tale circostanza il ricorrente ha dedotto che: “ Quanto agli altri pretesi presupposti concorrenti sui quali il Comune pretenderebbe di fondare gli atti impugnati e cioè le supposte ed invocate irregolarità, difformità ed abusi relativi alla concessione demaniale marittima del sig. IO CI, essi vengono tutti fermamente contestati anche in punto di fatto oltre che di diritto, atteso che si tratta di circostanze di fatto insussistenti e comunque erronee ed equivoche in quanto riferite e riferibili semmai ad altro distinto soggetto concessionario e ad altra limitrofa concessione, cioè la CDM n. 14806 del 17.03.2015 del sig. AN CI, il quale, peraltro, risulta da tempo aver provveduto a regolarizzare e sanare il tutto con interventi di ripristino e di pagamento del canone concessorio dovuto farebbe venir meno l’interesse a ricorrere solo ove fosse stata spesa concretamente nella motivazione del provvedimento di rimessione in pristino e non fosse stata contestata dal ricorrente ”.
E nei motivi aggiunti ha ulteriormente dedotto che: “ la disposizione legislativa invocata dal ricorrente e della quale codesto medesimo ecc.mo TAR ha ritenuto necessario approfondire nel merito a cognizione piena, consente il mantenimento in loco dei manufatti per l’intera stagione previo pagamento del canone dovuto e detta norma imperativa – come ancora una volta ritenuta dal Consiglio di Stato - attiene sia ai casi di opere realizzate con titolo sia a quelle non munite di titolo edilizio o di nulla osta paesaggistico (cfr. Cons. St., VII, sent. 2.5.2023 n. 4413) ”.
In altre parole il ricorrente non ha contestato che l’area non sia soggetta a vincolo, né di essere in possesso dell’autorizzazione paesaggistica (circostanze che dunque possono ritenersi pacifiche), ma ha invece contestato che l’art. 3, comma 3 bis, l.n. 118/2022 non richiede, ai fini del mantenimento in loco delle opere amovibili, che esse siano munite del titolo edilizio o del nulla osta paesaggistico.
Nella memoria del 23 maggio 2025 il ricorrente ha ulteriormente dedotto che secondo la giurisprudenza amministrativa i Comuni, nel richiedere lo smontaggio delle strutture nel periodo invernale per rispetto del bene paesaggistico e ambientale, devono svolgere una specifica valutazione rispetto ai costi sopportati dal privato.
Queste deduzioni sono sufficienti a far ritenere contestata la motivazione circa il difetto dell’autorizzazione paesaggistica e dunque comportano il rigetto dell’eccezione di inammissibilità sotto questo profilo, in disparte l’esame della loro fondatezza, che sarà svolto successivamente.
14.4. L’eccezione di inammissibilità del Comune deve essere conclusivamente respinta.
15. Venendo all’esame del merito delle questioni, devono essere esaminate prioritariamente le censure svolte dal ricorrente rispetto al rigetto dell’istanza di mantenere le strutture fuori dal periodo stagionale, in quanto questo rigetto è una delle motivazioni poste a supporto del provvedimento di sgombero e rimessione in pristino.
Per un migliore ordine di trattazione, si precisa che: a) saranno di seguito analizzate singolarmente le motivazioni addotte dal Comune a supporto del rigetto in questione e le relative censure svolte dal ricorrente col primo motivo di ricorso, come approfondite negli atti difensivi successivi; b) saranno contestualmente considerate le più approfondite motivazioni svolte dal Comune nel provvedimento del 6 febbraio 2025 con cui ha confermato il provvedimento di rigetto.
15.1. In primo luogo nel provvedimento di rigetto il Comune deduce la “ presenza di procedimenti di abuso in danno del Pubblico Demanio Marittimo non formalmente conclusi ” e “ difformità dello stato dei luoghi rispetto di titoli abilitativi edilizi rilasciati ”.
Sul punto il Collegio ritiene di condividere le contestazioni del ricorrente e di rinviare a quanto già argomentato sul punto nel paragrafo 14.2.
15.2. In secondo luogo il Comune ha addotto il “ contrasto con quanto disciplinato dall’art. 1 comma 3-bis del D.L. 131/2024, in quanto non è stata avviata alcuna procedura selettiva per l’assegnazione dell’area demaniale marittima oggetto della richiesta ”.
Tale deduzione si riferisce al presupposto temporale previsto dall’art. 3, comma 3 bis, l.n. 118/2022 per il mantenimento dei manufatti amovibili nel periodo di sospensione stagionale, e cioè che la possibilità di mantenerli vale “ fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 ”.
La tesi del Comune, poi ulteriormente esplicata nel provvedimento di conferma del 6 febbraio 2025, anch’esso impugnato, è che quando la norma individua come termine finale l’aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, è implicito che il termine iniziale sia l’avvio delle procedure selettive stesse, che però nel caso di specie non sono state avviate.
Ritiene il Collegio che anche su questo punto colgono nel segno le censure di parte ricorrente.
Il canone di interpretazione letterale impone che “ nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore ” (art. 12 Preleggi).
Nel caso di specie l’art. 3, comma 3 bis, l.n. 118/2022 si limita a prevedere un termine finale e non anche un termine iniziale, che non è né stabilito espressamente né ricavabile in via implicita.
Peraltro non si ravvisa alcun effetto utile della norma se interpretata nel senso che il mantenimento sia consentito solo a partire dall’avvio delle procedure selettive.
Non si condivide sul punto quanto sostenuto dal Comune nel provvedimento del 6 febbraio 2025, ove afferma che “ la ratio della stessa va individuata nella volontà del Legislatore di evitare che nel “breve” periodo intercorrente tra la fine della precedente stagione estiva e l’inizio della successiva, in pendenza della definizione della procedura di assegnazione, vengano effettuate operazioni di smontaggio delle strutture facilmente amovibili con aggravio di spese per il concessionario uscente ”.
L’argomentazione prova troppo prima di tutto perché, come detto sopra, introduce un termine iniziale che tuttavia non è espressamente previsto dalla norma; in secondo luogo perché se la intentio legis fosse quella ritenuta dal Comune, l’applicazione della norma potrebbe essere sistematicamente elusa dall’amministrazione proprio ritardando l’indizione delle gare, rendendola di fatto inapplicabile, con un effetto contrario al generale canone ermeneutico per cui, tra due possibili interpretazioni, deve preferirsi quello che consenta alla disposizione di esplicare i suoi effetti.
In definitiva, in mancanza della espressa previsione di un termine iniziale, questo va semplicemente individuato nella data di entrata in vigore della disposizione di legge.
15.3. In terzo luogo il Comune ha addotto a sostegno del rigetto in esame il “ contrasto con quanto disciplinato dall’art. 3, comma 1 punto e.5) del DPR 380/2001 e s.m.i., in quanto i manufatti insistenti sull’area demaniale marittima non sono autorizzati sotto il profilo paesaggistico ”.
Il ricorrente ha in primo luogo dedotto in senso contrario che “la disposizione legislativa invocata dal ricorrente e della quale codesto medesimo ecc.mo TAR ha ritenuto necessario approfondire nel merito a cognizione piena, consente il mantenimento in loco dei manufatti per l’intera stagione previo pagamento del canone dovuto e detta norma imperativa – come ancora una volta ritenuta dal Consiglio di Stato - attiene sia ai casi di opere realizzate con titolo sia a quelle non munite di titolo edilizio o di nulla osta paesaggistico (cfr. Cons. St., VII, sent. 2.5.2023 n. 4413)”.
Tale censura non è condivisibile.
15.3.1. Va in primo luogo evidenziato che la sentenza del Consiglio di Stato non si occupa dell’art. 3, comma 3 bis, l.n. 118/2022, in quanto non vigente all’epoca dei fatti ivi esaminati, né si occupa di compatibilità paesaggistica dei manufatti amovibili. Nella pronuncia in questione invece è dato leggere, in senso opposto a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, che: “ Sebbene, infatti, il Consiglio di Stato (sez. VII, 24 dicembre 2022, n.11300) abbia già ritenuto che l'installazione di opere amovibili (come ad esempio un chiosco in legno) non rimosse nei termini non può di per sé comportare una modifica dello scopo della concessione (coincidente con la realizzazione di uno stabilimento balneare), la ripetuta inosservanza del termine del 30 settembre previsto nella concessione demaniale marittima per la rimozione annuale delle opere propedeutiche a garantire l’uso consentito dell’area non può ritenersi del tutto irrilevante, come, peraltro, anche le opere abusive realizzate dall’appellante ”.
15.3.2. In ogni caso la tesi del ricorrente non è condivisibile perché, da una parte, è evidente che la regolarità urbanistica-edilizia delle opere è un presupposto logico rispetto al loro mantenimento in qualsiasi momento dell’anno, e dunque anche fuori dal periodo stagionale.
Dall’altra parte il Comune è titolare a tutto campo di poteri di controllo sull’attività urbanistico-edilizia, potere che si estende necessariamente alla verifica della sussistenza di tutti i titoli abilitativi necessari, incluso il nulla osta paesaggistico (o autorizzazione paesaggistica) qualora l'opera ricada in area vincolata, come può argomentarsi dalla ampia formulazione dell’art. 27 D.P.R. n. 380/2001, a maggior ragione nel caso in cui i manufatti insistano su area demaniale, ex artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione (ove si riferiscono alle innovazioni non autorizzate).
Ragionando diversamente si dovrebbe concludere che l’art. 3, comma 3 bis, l.n. 118/2022 consenta una deroga anche alla necessità di munirsi dell’autorizzazione paesaggistica, ma una tale conclusione, nella misura in cui comporta una deroga ad una disciplina generale, dovrebbe essere espressamente prevista, il che non avviene nella disposizione in esame.
15.3.3. Sempre a contestazione della motivazione in esame, il ricorrente ha dedotto, richiamando la sentenza del T.A.R. Lecce n. 1441 del 27 dicembre 2024, che l’art. 3, comma 3 bis, l.n. 118/2022 attribuisce al privato in via immediata il diritto di mantenimento dei manufatti amovibili fuori dal periodo stagionale, senza che sia all’uopo necessaria una istanza. Con la conseguenza che il Comune non può negare tale diritto.
Anche tale interpretazione non è condivisibile.
Ai fini del mantenimento dei manufatti amovibili fuori dal periodo stagionale, l’art. 3, comma 3 bis, l.n. 118/2022 prevede diversi presupposti, tra cui: a) che il richiedente sia titolare di concessione demaniale marittima per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative; b) che tale concessione sia vigente; c) che i manufatti installati rientrino effettivamente nella definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.5) e dunque siano destinati a esigenze meramente temporanee, siano collocati in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, siano prive di collegamento di natura permanente al terreno e abbiano le caratteristiche tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; d) che sia versato il relativo canone, che dovrà essere evidentemente ricalcolato in contraddittorio tra le parti; e) che non sussistano provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore della disciplina (ed evidentemente non ancora eseguiti).
La molteplicità dei presupposti esaminati, la loro natura anche tecnica e inerente ad aspetti urbanistico-edilizi, la modifica del regime della concessione risultante dall’accertamento di tutti i presupposti suddetti, non può che richiedere il necessario coinvolgimento del Comune attraverso la proposizione di una apposita istanza e l’emissione di un vero e proprio provvedimento amministrativo.
Ciò perché si rende formalmente necessaria la modifica di singole clausole previste dalle concessioni demaniali marittime, e cioè sia l’obbligo di rimuovere le opere amovibili nel periodo di sospensione stagionale, sia la conseguente e congrua modifica del canone concessorio. Modifiche che non possono evidentemente avvenire unilateralmente ma richiedono inevitabilmente il coinvolgimento del Comune, il quale dovrà accertare sia i presupposti sostanziali che giustificano le modifiche sia la nuova quantificazione del canone.
La superiore interpretazione è del resto confermata plasticamente dal fatto che proprio il ricorrente nel caso di specie ha proposto al Comune istanza ex art. 3, comma 3 bis, l.n. 118/2022, interpretando la norma in questo senso.
Peraltro la tesi del ricorrente non è comunque utile a sostenere l’illegittimità della motivazione del Comune sul punto: infatti anche se il ricorrente non avesse proposto la formale istanza ex art. 3, comma 3 bis, l.n. 118/2022, il provvedimento del Comune costituirebbe di fatto un accertamento della insussistenza dei presupposti sostanziali per il mantenimento dei manufatti amovibili; ne deriva che il ricorrente deve ora contestare l’insussistenza di tali presupposti sostanziali, essendo fattualmente superato se ai fini del mantenimento delle opere sia o meno necessaria una istanza.
Diversamente si finirebbe per avvalorare una interpretazione per cui non solo l’art. 3, comma 3 bis, l.n. 118/2022 non richieda l’istanza del privato, ma precluda anche al Comune ogni verifica postuma sulla sussistenza dei presupposti sostanziali ivi previsti, il che non è evidentemente ragionevole.
15.3.4. Ulteriormente il ricorrente nella memoria del 23 maggio 2025 ha ampiamente citato la sentenza del Consiglio di Stato n. 11699 del 29 dicembre 2022 sostenendo che “ I giudici di Palazzo Spada hanno così chiarito che ogniqualvolta un’amministrazione intende imporre al privato di rimuovere le strutture nel periodo invernale, parallelamente ai valori ambientali e paesaggistici, deve valutare anche il sacrificio, e quindi anche le spese, che il privato deve affrontare per rimuovere e riposizionare le strutture; quindi, è possibile imporre lo smontaggio nel periodo invernale soltanto attraverso un’attenta valutazione degli interessi in conflitto, con una motivazione che valuti nello specifico il rapporto costi-benefici – ossia che verifichi i prevedibili rischi ambientali e paesaggistici del loro mantenimento, previa accurata ponderazione con eventuali pericoli connessi alla loro rimozione e ricollocazione stagionale ” e che “ se un manufatto è stato assentito per la stagione estiva, connotata da un notevole afflusso turistico, l’amministrazione deve ben specificare la ragione per la quale durante il periodo invernale, certamente meno incline ad accogliere il turismo balneare, la struttura arreca pregiudizio al paesaggio ”.
Ritiene il Collegio che la sentenza del Consiglio di Stato richiamata non sia conferente rispetto al caso di specie, in quanto essa è stata resa in un caso in cui si contestava una valutazione di compatibilità paesaggistica effettivamente resa dalla competente Soprintendenza, mentre nel caso di specie è pacifico tra le parti che l’amministrazione competente non si sia mai pronunciata sul punto.
Nel provvedimento di rigetto qui impugnato, infatti, il Comune non ha sostenuto l’incompatibilità sotto il profilo paesaggistico, ma si è limitato a rilevare che una valutazione di compatibilità paesaggistica non esiste, perché il necessario titolo autorizzativo non è mai stato richiesto.
In altre parole non è possibile censurare la irragionevolezza di una valutazione di (in)compatibilità paesaggistica rispetto al mantenimento delle strutture amovibili nel periodo invernale se tale valutazione non è stata mai resa.
E tale valutazione non è mai stata resa nel caso di specie perché il ricorrente ha omesso di chiedere il rilascio del titolo e dunque di interessare sul punto la competente amministrazione.
15.4. In definitiva una delle motivazioni addotte dal Comune per il rigetto dell’istanza del ricorrente ai sensi dell’art. 3, comma 3 bis, l.n. 118/2022 resiste alle censure svolte dal ricorrente, il che comporta complessivamente il rigetto della domanda di annullamento rivolta avverso questo provvedimento nonché avverso il relativo provvedimento di conferma del 6 febbraio 2025.
16. Da ciò consegue anche la legittimità del provvedimento di sgombero e rimessione in pristino dell’11 gennaio 2025, considerato che è motivato anche sul rigetto dell’istanza ex art. 3, comma 3 bis, l.n. 118/2022, che deve ritenersi a questo punto legittimo.
Senza considerare che, in ogni caso, il mantenimento dei manufatti amovibili fuori dal periodo stagionale avrebbe potuto essere giustificato solo a seguito dell’accoglimento dell’istanza del ricorrente, mentre in questo caso il ricorrente ha proposto l’istanza a periodo stagionale ormai concluso e senza prima aver rimosso le opere.
In altre parole anche se fosse stata accolta la domanda di annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere alla riedizione del potere ma il provvedimento di sgombero e rimessione in pristino sarebbe stato comunque legittimo poiché fondato anche sulla violazione della clausola della concessione demaniale marittima che vieta di mantenere le opere amovibili oltre il periodo stagionale. Tale clausola può venir meno solamente se l’istanza del privato viene accolta e non viene sospesa dalla proposizione dell’istanza.
17. Esaurite le censure mosse dalla parte ricorrente contro i provvedimenti sopra esaminati attraverso il primo motivo del ricorso principale, con il secondo motivo si censura invece l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza ex art. 3, comma 3 bis, l.n. 118/2022, ai sensi dell’art. 10 bis, l.n. 241/1990.
Il motivo è infondato.
L’art. 3, comma 3 bis, l.n. 118/2022, come sopra esaminato, consente l’accoglimento dell’istanza del privato al ricorrere di molteplici presupposti, tutti però accomunati dal fatto che l’attività svolta dal Comune ha carattere vincolato. Se i presupposti sussistono l’istanza deve essere accolta, altrimenti deve essere respinta.
Anche rispetto all’accertamento dei presupposti in discorso non sussistono margini di apprezzamento discrezionale del Comune, trattandosi di attività di accertamento di carattere fattuale.
Nel caso di specie il Comune ha dedotto l’insussistenza di almeno un presupposto, cioè l’autorizzazione paesaggistica, che non avrebbe potuto condurre il provvedimento a un diverso esito.
Il vizio formale dell’omissione del preavviso di rigetto deve intendersi dunque dequotato ex art. 21 octies, comma 2, l.n. 241/1990, con la conseguenza che il motivo è infondato.
Va poi rilevato che la censura si presenta come formalistica dal momento che il ricorrente ha svolto le proprie controdeduzioni, sia pure ex post, nell’istanza di annullamento in autotutela, e queste censure sono state valutate dal Comune col provvedimento di conferma del 6 febbraio 2025, pure impugnato in questa sede.
18. Il ricorso principale deve quindi essere respinto.
19. Con i motivi aggiunti notificati e depositati il 6 maggio 2025 il ricorrente ha invece chiesto l’annullamento del successivo provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima.
Va premesso che il provvedimento in questione è stato motivato ex art. 20, comma 2, lett. b) L.R. n. 17/2005 e art. 47, lettere b), c) e f) e art. 46 lettere a) ed e) delle N.T.A. del P.C.S. vigente di Corigliano. In sintesi si contesta al ricorrente l’inadempienza agli obblighi imposti dalla concessione, il cattivo uso del bene concesso e il mutamento sostanziale dello scopo per il quale è stata fatta la concessione.
Queste cause di decadenza sarebbero tutte ricollegate ad un’unica circostanza e cioè che il ricorrente, pur a seguito del rigetto dell’istanza ex art. 3, comma 3 bis, l.n. 118/2022, non abbia provveduto immediatamente allo sgombero e rimessione in pristino delle opere amovibili. Ne è dimostrazione il fatto che la decadenza è risolutivamente condizionata in via espressa alla rimozione delle opere in discorso.
Nei motivi aggiunti sono stati svolti tre motivi in diritto.
20. Con il primo motivo il ricorrente deduce che non ogni semplice e preteso inadempimento è idoneo a giustificare l’automatica decadenza dalla concessione, essendo tale provvedimento un atto discrezionale e non vincolato della P.A. e dovendo a tal fine il potere dell’Amministrazione essere esercitato solo a fronte di un inadempimento specifico e di non scarsa importanza, cioè grave e tale da risolvere il rapporto concessorio.
In questo caso il Comune non avrebbe adeguatamente motivato sotto questo aspetto, né avrebbe spiegato in che modo il mantenimento dei manufatti amovibili durante la stagione invernale avrebbe giustificato la modifica dello scopo della concessione o avrebbe inciso irreversibilmente sul rapporto fiduciario.
Il Comune si è difeso sostenendo che “ il provvedimento di decadenza che non ha natura discrezionale ma deve necessariamente essere emesso dall’Ente ai sensi del già citato art. 20 della L.R. 17/2005 e ai sensi dell’art. 47, lett. b e c del codice della navigazione ” e che il presupposto starebbe nel fatto che “ Il ricorrente avrebbe dovuto ottemperare allo smontaggio delle opere di facile rimozione all’indomani della comunicazione dell’ordinanza di rigetto della sospensiva ”, il che non è avvenuto.
Il motivo è fondato.
Il Collegio intende aderire sul punto all’orientamento per cui: “ La declaratoria di decadenza disciplinata dall'art. 47 cod. nav. non è conseguenza obbligata una volta accertata una delle elencate violazioni. Di tanto persuade il dato testuale, secondo cui l'Amministrazione « può » dichiarare la decadenza, che è indicativo di un potere discrezionale puro, o in senso ampio, implicante valutazioni di opportunità presupponenti un contemperamento di interessi (pubblici e privati coinvolti) non sindacabile in sede giurisdizionale se non per eccesso di potere dipendente da manifesta contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza o sproporzionalità della decisione. Evidentemente, poi, la gravità della sanzione in parola impone una valutazione ponderata degli interessi che connotano il rapporto concessorio e delle circostanze in base alle quali l'Amministrazione finisce per ritenere preferibile (per la salvaguardia dell'interesse tutelato) ri-acquisire il bene dato in concessione. Dunque, ai fini dell'adozione della pronuncia di decadenza, ai sensi dell'art. 47, lett. f), cod. nav., per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamento, assumono rilievo le inadempienze del concessionario che compromettano significativamente il proficuo prosieguo del rapporto ovvero rendano inattuabili gli scopi per i quali la concessione stessa è stata rilasciata ” (T.A.R. Napoli Campania sez. VII, 18/04/2024, n. 2579; nello stesso senso anche T.A.R. Bari Puglia sez. III, 24/04/2025, n. 583; Consiglio di Stato sez. VII, 3/05/2023, n. 4512).
La motivazione del provvedimento di decadenza, come è stato condivisibilmente sostenuto, non può poi limitarsi a qualificare specifiche circostanze come inadempimento, ma deve anche motivare rispetto alla gravità di tale adempimento tenuto conto dell'assetto complessivo di interessi connotante il rapporto concessorio e la sua evoluzione nel tempo (T.A.R. Salerno Campania sez. III, 2/05/2023, n. 1011).
Nel caso di specie il Comune ha indicato la mancata ottemperanza all’ordine di sgombero come presupposto del provvedimento di decadenza, ma ha omesso di svolgere una valutazione approfondita ed effettiva sul perché questa inottemperanza costituirebbe, alla luce del rapporto intercorso fino a quel momento e della natura della violazione, un inadempimento di gravità tale da giustificare il recesso dal rapporto.
Con riferimento alla decadenza giustificata da abusi edilizi è stato poi affermato che il rapporto di fiducia tra amministrazione e concessionario viene meno in presenza di abusi, accertati e non sanati, che consistano in opere di notevole entità (Consiglio di Stato sez. VII, 5/04/2024, n. 3146).
Nel caso esaminato la mancanza di autorizzazione paesaggistica è stata affermata dal Comune solo nel provvedimento di rigetto dell’istanza di cui all’art. 3, comma 3 bis, l.n. 118/2022, mentre non sono mai stati effettivamente esercitati i poteri repressivi che al Comune sono attribuiti dall’art. 27 D.P.R. n. 380/2001. Di conseguenza l’abusività dei manufatti privi di autorizzazione non può dirsi definitivamente accertata in via amministrativa.
Accertamento questo necessario, non essendo chiaro altrimenti perché l’autorizzazione dell’autorizzazione paesaggistica sia stata ritenuta idonea a rigettare l’istanza di mantenimento dei manufatti del periodo invernale - mantenimento che ha poi giustificato la decadenza in esame - mentre invece non è stata ritenuta rilevante dal Comune ai fini del mantenimento dei manufatti nel periodo stagionale/estivo.
Inoltre manca una giustificazione rispetto al fatto che i manufatti in questione consistano in opere di notevole entità, circostanza che avrebbe richiesto una motivazione rafforzata considerato che, al contrario, è pacifico tra le parti che si tratti di manufatti amovibili.
Va anche condivisa la censura del ricorrente secondo cui la gravità dell’inadempimento richiedeva una motivazione rafforzata a fronte del fatto che l’inottemperanza all’ordinanza di sgombero era ancora sub iudice .
Non è condivisibile quanto sostenuto dal Comune, cioè che con l’ordinanza cautelare n. 194/2025 l’istanza di sospensione era stata respinta, sia perché si trattava di valutazione sommaria propria della fase cautelare e non di un accertamento definitivo, sia perché a sua volta impugnabile (come poi effettivamente impugnata) e quindi non conclusiva del giudizio, sia perché comunque essa costituiva un fatto nuovo rispetto all’avviso di avvio del procedimento di decadenza, reso invece il 14 gennaio 2025.
21. Il primo motivo dei motivi aggiunti è dunque fondato, con conseguente annullamento del provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima (salva la possibilità per il Comune di procedere alla riedizione del potere) e assorbimento dei restanti motivi svolti nei motivi aggiunti.
22. Le spese devono essere compensate, alla luce della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe indicati:
a) respinge il ricorso poiché infondato;
b) accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima;
c) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO RE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
FE FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE FA | VO RE |
IL SEGRETARIO