TAR Roma, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 24052
TAR
Ordinanza collegiale 26 aprile 2024
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TAR
Sentenza 30 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizi di natura procedurale: violazione art. 14 L. 689/1981 e ragionevole durata del procedimento

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE che esclude l'obbligo di avviare la fase istruttoria entro 90 giorni dalla prima segnalazione in quanto ciò pregiudicherebbe l'indipendenza operativa dell'AGCM e la sua capacità di stabilire priorità. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio concreto ai propri diritti di difesa derivante dal presunto ritardo. Le proroghe sono state ritenute giustificate dalla complessità del procedimento e dalla necessità di garantire il diritto di difesa.

  • Rigettato
    Vizi ed errori di natura sostanziale nella valutazione e qualificazione dell'intesa anticoncorrenziale

    Il Tribunale ha ritenuto corretta la definizione del mercato rilevante da parte dell'AGCM, definendolo come l'insieme delle gare pubbliche alterate. Ha confermato la correttezza dell'operato amministrativo nell'acquisizione del materiale probatorio, inclusa la decisività delle prove esogene e delle intercettazioni telefoniche. Ha ritenuto sussistente un quadro di elementi gravi, precisi e concordanti comprovanti l'intesa. Ha evidenziato il ruolo della ricorrente basato su intercettazioni che rivelano lo scambio di informazioni sensibili e la pianificazione di condotte congiunte. Ha respinto le spiegazioni alternative offerte dalla ricorrente, ritenendole non attendibili a fronte delle prove acquisite. Ha confutato l'argomento secondo cui la partecipazione in ATI o le gare europee avrebbero reso impossibile l'accordo, evidenziando come i requisiti di nazionalità e la limitazione della platea dei concorrenti abbiano favorito la collusione. Ha altresì respinto le argomentazioni sulla non remuneratività delle procedure e sull'applicazione di sconti, affermando che l'alterazione di una gara è una restrizione per oggetto e che l'obiettivo di un cartello può essere anche l'attenuazione della riduzione dei prezzi. Infine, ha chiarito che la condotta sanzionata non è la partecipazione in ATI in sé, ma il coordinamento delle modalità di partecipazione con l'obiettivo di spartizione del mercato.

  • Rigettato
    Erronea e sproporzionata quantificazione della sanzione

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento abbia motivato adeguatamente la gravità della condotta, inserita in un cartello orizzontale e riguardante gare di dimensioni comunitarie. Ha escluso la deducibilità del vizio di disparità di trattamento in ambito sanzionatorio antitrust, poiché non sussiste un interesse giuridicamente rilevante a contestare l'entità della sanzione irrogata ad altra impresa. Ha altresì affermato che, pur in presenza di elementi di analogia, l'ontologica complessità e peculiarità delle valutazioni antitrust escludono l'identità dei casi. Infine, ha respinto l'assunto secondo cui non sarebbe stato valutato il comportamento collaborativo, affermando che la valutazione dell'amministrazione è discrezionale e che il contributo del professionista deve essere particolarmente qualificato, non limitandosi a quanto dovuto per legge. L'interruzione del comportamento illecito non costituisce di per sé una circostanza attenuante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 24052
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 24052
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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