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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6569 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Cagliari, alla Parte_1
via Tola n. 6, presso lo studio legale dell'avv. Mauro Mura, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione;
attore - opponente
Contro
residente in [...], , elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. CP_1
AL AN, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuta -opposta
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte opponente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale:
pagina 1 di 5 1) Accertare e dichiarare che i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 cpc di cui all'ordinanza adottata dal Tribunale di Cagliari nell'ambito del procedimento RG 6411/2023 decorrono dalla data della sua emissione ovvero il 29.07.24 e, per l'effetto,
2) Previo annullamento/dichiarazione di inefficacia del precetto opposto, dichiarare che il sig.
nulla deve alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 CP_1
nel periodo compreso tra la data di proposizione del ricorso per separazione e la data di adozione dei provvedimenti provvisori,
3) Con vittoria di spese e competenze;
Nell'interesse della parte opposta: “Voglia L'Ill.mo tribunale
In via preliminare:
In via PRINCIPALE, pronunciare l'incompetenza per valore a decidere la presente causa da parte del
Tribunale di Cagliari in favore del Giudice di pace, con condanna del al pagamento delle spese Pt_1
legali.
IN VIA GRADATA E SUBORDINATA NEL MERITO, nella sola non creduta ipotesi in cui venisse respinta l'eccezione di incompetenza per valore:
3) Dichiarare la piena e perfetta legittimità del precetto opposto e per l'effetto,
4) Rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto, oltre che temeraria e contraria a buona fede l'avversa opposizione ed ogni consequenziale effetto in uno all'istanza di sospensione che risulta manifestamente inammissibile.
5) IN OGNI CASO, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
pagina 2 di 5 *******
Con ricorso ex art 615 ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli da Parte_1
portante la somma complessiva di euro 4618,60. CP_1
A sostegno dell'opposizione ha allegato:
tra le medesime parti del presente giudizio pende nanti il Tribunale di Cagliari un procedimento per separazione personale contraddistinto al n. RG 6411/2023 promosso dalla sig.ra in data CP_1
03.10.2023. A scioglimento della riserva assunta dopo l'audizione dei coniugi, il Tribunale disponeva,
tra l'altro, a carico del il versamento a favore della di un contributo mensile di € 550,00 a Pt_1 CP_1
titolo di mantenimento della coniuge e di 2 dei tre figli minori senza indicare una data di decorrenza.
A fronte di tale statuizione la sig.ra ha notificato un atto di precetto richiedendo il pagamento CP_1
della somma stabilita a titolo di mantenimento fin dalla data di proposizione del ricorso ricorso ovvero Ottobre 2023 e quindi intimando il pagamento della somma di € 4.200,00 a titolo di capitale oltre le spese di precetto;
tale richiesta è assolutamente illegittima alla luce di quanto stabilito dal Tribunale nella più volte citata ordinanza, la quale, come già rilevato, non indica un termine di decorrenza.
Invero, a mente dell'art. 473bis 22 cpc comma primo ..quando pone a carico delle parti un contributo
economico, il Giudice determina la data di decorrenza del provvedimento con facoltà di farla
retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare
senza giustificato motivo.
nel caso in esame il Giudice non ha indicato una data di decorrenza la quale, evidentemente, deve intendersi coincidente con quella di adozione del provvedimento.
pagina 3 di 5 Ciò posto ha dedotto che la parte opposta ha arbitrariamente e illegittimamente intimato il pagamento della somma indicata con decorrenza dalla data di deposito del ricorso costringendolo ad agire in opposizione.
Si è costituita in giudizio la parte opposta eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del
Tribunale adito per essere competente in giudice di pace.
Per il caso di mancato accoglimento dell'eccezione di cui sopra ha dedotto l'assoluta legittimità e fondatezza della pretesa azionata argomentando in ordine alla mancata volontà del con Pt_1
riferimento alla contribuzione al mantenimento proprio e dei figli minori di 8 mesi e di 8 anni.
Nel corso delle due udienze celebrate le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e, in particolare, la parte opposta ha confermato l'eccezione di incompetenza per valore ai sensi del combinato disposto degli artt. 615 e 7 c.p.c..
L'opponente a contrasto di tale eccezione ha rilevato che la competenza del Tribunale risiede nella necessità di dare corretta interpretazione, quanto alla decorrenza dell'obbligazione alimentare posta a proprio carico, dall'organo collegiale.
Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione.
*****
L'eccezione di incompetenza del tribunale è fondata e deve essere accolta.
Il giudice di pace, a mente dell'art.7 c.p.c. è competente per le cause di valore fino ai 10.000 euro e la somma di cui al precetto è nettamente inferiore.
Non coglie nel segno quanto allegato dall'opponente che vorrebbe che la competenza sia attribuita al
Tribunale dovendosi valutare la decorrenza del credito vantato dalla materia riservata al CP_1
Tribunale in composizione Collegiale essendo il giudice in prima istanza delegato dal Presidente.
pagina 4 di 5 L'art.17 c.p.c. con riferimento all'opposizione all'esecuzione forzata dispone che la competenza per valore è determinata dal credito per cui si procede. Non vi è alcun riferimento, con riguardo al caso in esame, all'attribuzione della competenza per valore al Tribunale in ragione dell'origine e natura del credito azionato;
a dare credito a tale interpretazione di determinerebbe una competenza funzionale con riferimento ai crediti per mantenimento di cui non vi è traccia nell'ordinamento.
Viene in rilievo solo il pagamento di un debito di ammontare per una somma non eccedente quella di competenza del giudice di pace.
Pertanto l'eccezione tempestivamente sollevata dalla parte opposta con la propria comparsa di costituzione è fondata e deve essere accolta.
L'accoglimento dell'eccezione esime dall'affrontare le ulteriori questioni che, peraltro, sono oggetto di giudizio nell'ambito del procedimento per la pronuncia della separazione ed esulano dal presente contenzioso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la propria incompetenza per essere competente il Giudice di Pace
3) condanna al rimborso delle spese di lite a favore diFadda che liquida in Parte_1 CP_1
euro 1500,00 oltre iva e accessori di legge,
Così deciso in Cagliari il 10.12.2025
Dott. Mario Farina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6569 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Cagliari, alla Parte_1
via Tola n. 6, presso lo studio legale dell'avv. Mauro Mura, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione;
attore - opponente
Contro
residente in [...], , elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. CP_1
AL AN, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuta -opposta
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte opponente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale:
pagina 1 di 5 1) Accertare e dichiarare che i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 cpc di cui all'ordinanza adottata dal Tribunale di Cagliari nell'ambito del procedimento RG 6411/2023 decorrono dalla data della sua emissione ovvero il 29.07.24 e, per l'effetto,
2) Previo annullamento/dichiarazione di inefficacia del precetto opposto, dichiarare che il sig.
nulla deve alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 CP_1
nel periodo compreso tra la data di proposizione del ricorso per separazione e la data di adozione dei provvedimenti provvisori,
3) Con vittoria di spese e competenze;
Nell'interesse della parte opposta: “Voglia L'Ill.mo tribunale
In via preliminare:
In via PRINCIPALE, pronunciare l'incompetenza per valore a decidere la presente causa da parte del
Tribunale di Cagliari in favore del Giudice di pace, con condanna del al pagamento delle spese Pt_1
legali.
IN VIA GRADATA E SUBORDINATA NEL MERITO, nella sola non creduta ipotesi in cui venisse respinta l'eccezione di incompetenza per valore:
3) Dichiarare la piena e perfetta legittimità del precetto opposto e per l'effetto,
4) Rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto, oltre che temeraria e contraria a buona fede l'avversa opposizione ed ogni consequenziale effetto in uno all'istanza di sospensione che risulta manifestamente inammissibile.
5) IN OGNI CASO, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
pagina 2 di 5 *******
Con ricorso ex art 615 ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli da Parte_1
portante la somma complessiva di euro 4618,60. CP_1
A sostegno dell'opposizione ha allegato:
tra le medesime parti del presente giudizio pende nanti il Tribunale di Cagliari un procedimento per separazione personale contraddistinto al n. RG 6411/2023 promosso dalla sig.ra in data CP_1
03.10.2023. A scioglimento della riserva assunta dopo l'audizione dei coniugi, il Tribunale disponeva,
tra l'altro, a carico del il versamento a favore della di un contributo mensile di € 550,00 a Pt_1 CP_1
titolo di mantenimento della coniuge e di 2 dei tre figli minori senza indicare una data di decorrenza.
A fronte di tale statuizione la sig.ra ha notificato un atto di precetto richiedendo il pagamento CP_1
della somma stabilita a titolo di mantenimento fin dalla data di proposizione del ricorso ricorso ovvero Ottobre 2023 e quindi intimando il pagamento della somma di € 4.200,00 a titolo di capitale oltre le spese di precetto;
tale richiesta è assolutamente illegittima alla luce di quanto stabilito dal Tribunale nella più volte citata ordinanza, la quale, come già rilevato, non indica un termine di decorrenza.
Invero, a mente dell'art. 473bis 22 cpc comma primo ..quando pone a carico delle parti un contributo
economico, il Giudice determina la data di decorrenza del provvedimento con facoltà di farla
retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare
senza giustificato motivo.
nel caso in esame il Giudice non ha indicato una data di decorrenza la quale, evidentemente, deve intendersi coincidente con quella di adozione del provvedimento.
pagina 3 di 5 Ciò posto ha dedotto che la parte opposta ha arbitrariamente e illegittimamente intimato il pagamento della somma indicata con decorrenza dalla data di deposito del ricorso costringendolo ad agire in opposizione.
Si è costituita in giudizio la parte opposta eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del
Tribunale adito per essere competente in giudice di pace.
Per il caso di mancato accoglimento dell'eccezione di cui sopra ha dedotto l'assoluta legittimità e fondatezza della pretesa azionata argomentando in ordine alla mancata volontà del con Pt_1
riferimento alla contribuzione al mantenimento proprio e dei figli minori di 8 mesi e di 8 anni.
Nel corso delle due udienze celebrate le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e, in particolare, la parte opposta ha confermato l'eccezione di incompetenza per valore ai sensi del combinato disposto degli artt. 615 e 7 c.p.c..
L'opponente a contrasto di tale eccezione ha rilevato che la competenza del Tribunale risiede nella necessità di dare corretta interpretazione, quanto alla decorrenza dell'obbligazione alimentare posta a proprio carico, dall'organo collegiale.
Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione.
*****
L'eccezione di incompetenza del tribunale è fondata e deve essere accolta.
Il giudice di pace, a mente dell'art.7 c.p.c. è competente per le cause di valore fino ai 10.000 euro e la somma di cui al precetto è nettamente inferiore.
Non coglie nel segno quanto allegato dall'opponente che vorrebbe che la competenza sia attribuita al
Tribunale dovendosi valutare la decorrenza del credito vantato dalla materia riservata al CP_1
Tribunale in composizione Collegiale essendo il giudice in prima istanza delegato dal Presidente.
pagina 4 di 5 L'art.17 c.p.c. con riferimento all'opposizione all'esecuzione forzata dispone che la competenza per valore è determinata dal credito per cui si procede. Non vi è alcun riferimento, con riguardo al caso in esame, all'attribuzione della competenza per valore al Tribunale in ragione dell'origine e natura del credito azionato;
a dare credito a tale interpretazione di determinerebbe una competenza funzionale con riferimento ai crediti per mantenimento di cui non vi è traccia nell'ordinamento.
Viene in rilievo solo il pagamento di un debito di ammontare per una somma non eccedente quella di competenza del giudice di pace.
Pertanto l'eccezione tempestivamente sollevata dalla parte opposta con la propria comparsa di costituzione è fondata e deve essere accolta.
L'accoglimento dell'eccezione esime dall'affrontare le ulteriori questioni che, peraltro, sono oggetto di giudizio nell'ambito del procedimento per la pronuncia della separazione ed esulano dal presente contenzioso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la propria incompetenza per essere competente il Giudice di Pace
3) condanna al rimborso delle spese di lite a favore diFadda che liquida in Parte_1 CP_1
euro 1500,00 oltre iva e accessori di legge,
Così deciso in Cagliari il 10.12.2025
Dott. Mario Farina
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