Art. 4.
Il contributo e' accordato con decreto del Ministro della marina mercantile ed e' pagato, durante il periodo di ammortamento, in tante semestralita' costanti quante sono quelle del relativo finanziamento, per il tramite dell'istituto finanziatore, per un ammontare complessivo pari alla differenza tra la somma degli interessi dovuti dall'impresa all'istituto finanziatore, per tutta la durata dell'operazione, in base al tasso contrattuale stabilito ed al piano di ammortamento concordato, e la somma che risulterebbe a carico dell'impresa medesima deducendo da detto tasso il concorso statale nel pagamento degli interessi. Durante il periodo di somministrazione del finanziamento tale contributo e' calcolato, invece, con riferimento all'ammontare di ciascuna quota di finanziamento erogata secondo lo stato di avanzamento dei lavori della nave.
Per la concessione del contributo di cui alla presente legge non e' piu' richiesto il parere del Comitato di cui all' articolo 3 del decreto luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , e successive modificazioni.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 122)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 122)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 122)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 122)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 122)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 122))
Il contributo e' accordato con decreto del Ministro della marina mercantile ed e' pagato, durante il periodo di ammortamento, in tante semestralita' costanti quante sono quelle del relativo finanziamento, per il tramite dell'istituto finanziatore, per un ammontare complessivo pari alla differenza tra la somma degli interessi dovuti dall'impresa all'istituto finanziatore, per tutta la durata dell'operazione, in base al tasso contrattuale stabilito ed al piano di ammortamento concordato, e la somma che risulterebbe a carico dell'impresa medesima deducendo da detto tasso il concorso statale nel pagamento degli interessi. Durante il periodo di somministrazione del finanziamento tale contributo e' calcolato, invece, con riferimento all'ammontare di ciascuna quota di finanziamento erogata secondo lo stato di avanzamento dei lavori della nave.
Per la concessione del contributo di cui alla presente legge non e' piu' richiesto il parere del Comitato di cui all' articolo 3 del decreto luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , e successive modificazioni.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 122)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 122)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 122)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 122)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 122)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 122))