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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 195/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/06/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GRILLO CONCETTA, Giudice monocratico in data 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2865/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Avola - Via Garibaldi 82 96012 Avola SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21114 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 18.11.2024 Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 21114 relativo ad IMU 2022 notificato il 29/07/2024.emesso dal Comune di Avola con il quale si era chiesto alla ricorrente il pagamento dell'IMU per il periodo di imposta 2022, relativo al terreno agricolo identificato: fg.
18, part. 48 e fg. 31, part. 1, richiedendo il pagamento di euro 1.000,00 in luogo dei 238,20 versati.
Deduceva vari motivi in accoglimento dei quali chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto.
Costituitosi in giudizio il Comune di Avola chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce la nullità della notifica siccome effettuata senza la intermediazione di un agente abilitato.
Sul punto è sufficiente rilevare che la proposizione del ricorso ha sanato ogni eventuale vizio della notifica, non potendo, all'evidenza gli stessi configurare la inesistenza della notifica come tale non sanabile.
Sul tema la Suprema Corte ha chiarito che la notificazione dell'atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia dello stesso, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente, come nella fattispecie (si veda, tra le altre, Cass. civ., sez. trib., 15.10.2020, n.
22420).
In proposito, deve essere anche ricordato che la natura sostanziale e non processuale della cartella impugnata non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, tra cui quello della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., considerato anche l'espresso richiamo alle norme sulla notificazione dettate dal codice di procedura civile contenuto nel dPR n. 600 del
1973, art. 60, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente nei termini di legge, come accaduto nel caso di specie, produce l'effetto di sanare l'eventuale irritualità della notificazione (ex plurimis,
Cass. civ., sez. trib., 14.11.2019, n. 29644; sez. VI, 05.03.2019, n. 6417). Lamenta ancora la ricorrente la nullità dell'avviso in questione e l'inesistenza dell'atto impositivo perché privo della necessaria sottoscrizione.
Anche tale motivo appare privo di fondamento, dovendosi al contrario rilevare la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo (Cass. 29820/2021).
Dall'avviso di accertamento si evince che le aliquote e detrazioni dell'imposta sono state fissate giusta la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 31.8.2022.
Appare invece fondato il motivo inerente l'illegittimità dell'avviso di accertamento essendo stata quantificata l'IMU dovuta sulla base di aliquote appravate dal Consiglio comunale e non dall'organo competente.
E' sufficiente sul punto richiamare la sentenza n. 15619 /2020 della Suprema Corte alla quale ha fatto seguito
Cass. Ordinanza 15 marzo 2021, n. 7188 che così si è pronunciata: "Va premesso che, in base al (TUEL) D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, lett. f), spetta al consiglio comunale (…) “f) l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”, dal che si evince, a contrario, che la fissazione delle aliquote tributarie spetta invece alla giunta comunale in quanto organo di competenza residuale.
Tuttavia in Sicilia (regione in cui, tra l'altro, l'organo di competenza residuale non è la giunta ex art. 48 TUEL, bensì il sindaco L.R. n. 7 del 1992, ex art. 13) il TUEL non si applica, in quanto regione a statuto speciale che non lo ha recepito (TUEL, art. 1, comma 2), ma continua ad applicarsi la legge sull'ordinamento delle autonomie locali L. n. 142 del 1990, come recepita con L.R. n. 48 del 1991 (art. 1, lett. a)).
In base allo statuto speciale della Regione Siciliana (approvato con R.D.L. n. 455 del 1946 conv. dalla L. Cost. n. 2 del 1948) tale materia è infatti demandata alla potestà legislativa esclusiva della regione, con la conseguenza che le norme statuali hanno efficacia solo se richiamate con apposita legge regionale.
Ciò precisato, pur nella vigenza della L. n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g) – “la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi (nella specie tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri e locali adibiti ad uso abitazione) è di competenza della giunta e non del consiglio comunale poichè il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione e, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell'ente, ma sono funzionali alla individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un'ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria” (così, tra le altre già cit., Cass.
n. 1977/18; Cassazione civile, sez. trib., 23/05/2019, n. 14039).
Ne consegue cehe la materiale individuazione delle aliquote , si colloca nell'ambito dei provvedimenti di competenza residuale del sindaco in quanto costituisce attuazione del criterio economico generale sulla determinazione delle tariffe stabilito dal Consiglio Comunale.
L'atto impugnato va per tali ragioni annullato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa sezione III in persona del giudice monocratico, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
compensa tra le parti le spese di lite
Siracusa 3.6.2025
Il GiudiceDott.ssa Concetta Grillo
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/06/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GRILLO CONCETTA, Giudice monocratico in data 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2865/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Avola - Via Garibaldi 82 96012 Avola SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21114 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 18.11.2024 Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 21114 relativo ad IMU 2022 notificato il 29/07/2024.emesso dal Comune di Avola con il quale si era chiesto alla ricorrente il pagamento dell'IMU per il periodo di imposta 2022, relativo al terreno agricolo identificato: fg.
18, part. 48 e fg. 31, part. 1, richiedendo il pagamento di euro 1.000,00 in luogo dei 238,20 versati.
Deduceva vari motivi in accoglimento dei quali chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto.
Costituitosi in giudizio il Comune di Avola chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce la nullità della notifica siccome effettuata senza la intermediazione di un agente abilitato.
Sul punto è sufficiente rilevare che la proposizione del ricorso ha sanato ogni eventuale vizio della notifica, non potendo, all'evidenza gli stessi configurare la inesistenza della notifica come tale non sanabile.
Sul tema la Suprema Corte ha chiarito che la notificazione dell'atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia dello stesso, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente, come nella fattispecie (si veda, tra le altre, Cass. civ., sez. trib., 15.10.2020, n.
22420).
In proposito, deve essere anche ricordato che la natura sostanziale e non processuale della cartella impugnata non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, tra cui quello della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., considerato anche l'espresso richiamo alle norme sulla notificazione dettate dal codice di procedura civile contenuto nel dPR n. 600 del
1973, art. 60, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente nei termini di legge, come accaduto nel caso di specie, produce l'effetto di sanare l'eventuale irritualità della notificazione (ex plurimis,
Cass. civ., sez. trib., 14.11.2019, n. 29644; sez. VI, 05.03.2019, n. 6417). Lamenta ancora la ricorrente la nullità dell'avviso in questione e l'inesistenza dell'atto impositivo perché privo della necessaria sottoscrizione.
Anche tale motivo appare privo di fondamento, dovendosi al contrario rilevare la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo (Cass. 29820/2021).
Dall'avviso di accertamento si evince che le aliquote e detrazioni dell'imposta sono state fissate giusta la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 31.8.2022.
Appare invece fondato il motivo inerente l'illegittimità dell'avviso di accertamento essendo stata quantificata l'IMU dovuta sulla base di aliquote appravate dal Consiglio comunale e non dall'organo competente.
E' sufficiente sul punto richiamare la sentenza n. 15619 /2020 della Suprema Corte alla quale ha fatto seguito
Cass. Ordinanza 15 marzo 2021, n. 7188 che così si è pronunciata: "Va premesso che, in base al (TUEL) D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, lett. f), spetta al consiglio comunale (…) “f) l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”, dal che si evince, a contrario, che la fissazione delle aliquote tributarie spetta invece alla giunta comunale in quanto organo di competenza residuale.
Tuttavia in Sicilia (regione in cui, tra l'altro, l'organo di competenza residuale non è la giunta ex art. 48 TUEL, bensì il sindaco L.R. n. 7 del 1992, ex art. 13) il TUEL non si applica, in quanto regione a statuto speciale che non lo ha recepito (TUEL, art. 1, comma 2), ma continua ad applicarsi la legge sull'ordinamento delle autonomie locali L. n. 142 del 1990, come recepita con L.R. n. 48 del 1991 (art. 1, lett. a)).
In base allo statuto speciale della Regione Siciliana (approvato con R.D.L. n. 455 del 1946 conv. dalla L. Cost. n. 2 del 1948) tale materia è infatti demandata alla potestà legislativa esclusiva della regione, con la conseguenza che le norme statuali hanno efficacia solo se richiamate con apposita legge regionale.
Ciò precisato, pur nella vigenza della L. n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g) – “la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi (nella specie tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri e locali adibiti ad uso abitazione) è di competenza della giunta e non del consiglio comunale poichè il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione e, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell'ente, ma sono funzionali alla individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un'ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria” (così, tra le altre già cit., Cass.
n. 1977/18; Cassazione civile, sez. trib., 23/05/2019, n. 14039).
Ne consegue cehe la materiale individuazione delle aliquote , si colloca nell'ambito dei provvedimenti di competenza residuale del sindaco in quanto costituisce attuazione del criterio economico generale sulla determinazione delle tariffe stabilito dal Consiglio Comunale.
L'atto impugnato va per tali ragioni annullato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa sezione III in persona del giudice monocratico, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
compensa tra le parti le spese di lite
Siracusa 3.6.2025
Il GiudiceDott.ssa Concetta Grillo