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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/10/2025, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 16 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3660/2024 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Francesco Micali, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno d'invalidità civile Legge 118/'71 ed invalidità
46% ai fini della iscrizione nelle liste di collocamento
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 04/07/2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_2
proponendo opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 3759/2023, ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto che le sue infermità non fossero tali da determinare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile, previo riconoscimento dei requisiti per l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento.
Pertanto nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 75% o in subordine nella percentuale del 46%, eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, dalla domanda amministrativa o altra accertanda. Vittoria di spese e compensi, anche della fase sommaria, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario,
Costituitosi in giudizio, l deduceva l'infondatezza della domanda nel merito e chiedeva CP_2
il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così instauratosi, ritenuta matura la causa per l'integrazione della consulenza medico-legale effettuata in fase sommaria e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede contestando tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione del beneficio richiesto.
Giova a tal fine premettere che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/1971: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile”. CP_2
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dalla consulente nominata dal giudice, dott.ssa che, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente ed Persona_1
esaminato la documentazione medica in atti, ha concluso come il complesso morboso da cui la predetta risulta affetta, caratterizzato da “Obesità II grado complicato da artrosi.
Codice7105, 40%. 2) Artrosi polidistrettuale: lombosciatalgia, coxalgia e gonalgia con limitazione funzionale Codice 7010, 11%, Stato ansioso depressivo”, integrasse una condizione invalidante nella misura del 46% a far data da aprile 2023 e pertanto riconosceva i requisiti sanitari necessari per la concessione dei requisiti necessari per il collocamento mirato, ma non dell'assegno d'invalidità.
La difesa di contestava le risultanze della relazione del Ctu, insistendo quindi Pt_1 nell'attribuzione della percentuale del 75% d'invalidità.
Instaurato il giudizio di opposizione, non si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale, richiedendosi al medico della fase sommaria il deposito di un'integrazione peritale.
Il consulente spiegava come “Si può al momento aggiungere la spondilolistesi documentata come spondilosi del rachide cod. 7008: 12% + codice 7010 con percentuale maggiore in quanto persistendo l'aggravio del peso corporeo ed essendo la patologia artrosica un processo degenerativo cronico potrebbe aver raggiunto un grado d'invalidità maggiore.
Lo stato ansioso depressivo è stato una valutazione del CTU al momento della visita peritale.
La periziata non assumeva alcuna terapia e non si era recata da nessun specialista per la diagnosi. Nessuna documentazione relativa è stata riportata agli atti. Non essendo specialista neurologo, dopo la constatazione in sede peritale di nevrosi ansiosa posso attribuire il cod.
2207: 15%
In conclusioni nel procedimento di merito vengono attribuite le seguenti percentuali
1) Obesità II grado complicato da artrosi. Codice7105, 40%.
2) Artrosi polidistrettuale: lombosciatalgia, con limitazione funzionale Codice 7010, 25% coxalgia e gonalgia
3) Spondilolistesi Codice 7008, 12%
(Applicando la formula salomonica alle ultime due patologie appartenenti allo stesso apparato osteoarticolare si ottiene una percentuale di 35%).
4) Nevrosi ansiosa Codice 2215, 15%”
La paziente raggiunge pertanto, secondo il calcolo riduzionistico, una percentuale d'invalidità pari al 67% a decorrere dal mese di aprile 2023.
3. Decisione e spese.
In conclusione, non possiede i requisiti medico-legali per permettere Parte_1
l'attribuzione dell'assegno mensile d'invalidità ed il ricorso è da ritenersi parzialmente accolto, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Sussistono gravi motivi, in ragione del riconoscimento parziale delle prestazioni richieste per la compensazione per metà delle spese di lite. La restante parte segue la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e seguenti.
Le spese dell'integrazione peritale sono poste a carico dell' in ragione della suddetta CP_2
esenzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso circa il riconoscimento dell'assegno di invalidità, previo il riconoscimento della percentuale invalidante nella misura del 67%,a decorrere da aprile 2023, che consente l'iscrizione della ricorrente nelle liste del collocamento speciale;
- condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali in favore della ricorrente previa CP_2
compensazione per metà, che si liquidano in euro 584,25 per la fase di a.t.p. ed euro 1.347,50 per la fase di merito, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di consulenza per l'integrazione peritale, che si liquidano in CP_2 euro 100,00 in favore della dott.ssa . Persona_1
Messina, 17 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando