TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2024, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2823 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1
York (U.S.A.) il 01.05.1989, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Pino
e
ZZ EL, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria Magaraggia e Chiara Fraccaro
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
1. Dichiarare la separazione personale delle parti, le quali vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile
competente ad effettuare le annotazioni di legge.
2. Disporre che le figlie minori e siano affidate in Persona_1 Persona_2
forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
3. Disporre che il signor tenuto conto della distanza geografica tra CP_1
il padre e le minori, le possa vedere e tenere con sé con le seguenti modalità:
- per le vacanze di Natale: il padre verrà in Italia per due settimane per trascorrere le feste con le bambine, e potrà pernottare presso l'abitazione della signora OZ, in modo che la famiglia trascorra le festività assieme;
- per le vacanze estive 2025 e 2026: le figlie staranno con il padre dalle 3 alle
4 settimane in America, in un periodo da concordare tra i genitori entro il 30
aprile di ogni anno. Sarà cura della madre accompagnare le minori dal padre,
a New York, e la signora vi rimarrà, con le bambine, per 1 o 2 settimane. Il
padre riaccompagnerà poi le figlie in Italia al termine del soggiorno. Tali
previsioni potranno subire delle modifiche sulla base delle effettive esigenze delle minori. Dall'estate successiva (2027), tali accordi potranno essere rivisti,
2 tenuto conto, in particolare, delle esigenze delle minori;
- il padre, inoltre, verrà in Italia per stare con le minori per due settimane, in concomitanza con il loro compleanno (quindi, una settimana a maggio ed una settimana a luglio).
4. Disporre che le spese del viaggio da e per l'America per le figlie saranno a carico del padre, mentre la signora OZ provvederà al pagamento del proprio biglietto aereo.
5. Disporre che il sig. provveda a corrispondere alla signora CP_1
OZ, a titolo di contributo ordinario per le figlie, la somma mensile di 500,00
euro per ciascuna bambina, e così per complessivi 1.000,00 euro, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione ad agosto 2025), entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di agosto 2024,
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra OZ.
6. Prendere atto che le parti concordano che il suddetto assegno di mantenimento non sarà versato alla signora OZ per il mese estivo in cui le figlie si recheranno in America dal padre, il quale provvederà, quindi, ad ogni loro esigenza ordinaria.
7. Disporre che i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie delle figlie di cui al Protocollo in uso presso Codesto Tribunale, che gli stessi dichiarano di conoscere, nella misura del 70% per il signor e del CP_1
30% per la signora OZ. Tali spese potranno essere anticipate da uno di essi;
in tal caso, la relativa quota di spettanza dovrà essere rimborsata
3 dall'altro genitore entro i 10 giorni successivi all'esibizione della ricevuta di spesa.
8. Prendere atto che, secondo l'accordo delle parti, l'Assegno Unico erogato dall' sarà percepito integralmente dalla signora OZ. CP_2
9. Prendere atto che i coniugi nulla chiedono reciprocamente per il proprio mantenimento, essendo allo stato economicamente autosufficienti.
10. Prendere atto che i coniugi si danno espressa autorizzazione a richiedere/rinnovare il passaporto personale per le figlie minori.
11. Nulla per le spese, essendo a carico di ciascuna delle parti le competenze del proprio legale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo
l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26.07.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Villaverla (VI) in data
02.12.2017, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 29.10.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di
4 accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico del padre per il 70%
e della madre per il 30%.
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e EL OZ, uniti in matrimonio in Villaverla (VI) in data 02.12.2017, con atto trascritto al n. 13, parte I, anno 2017 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Villaverla (VI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6