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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 4310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4310 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore all'esito della camera di consiglio del 17.12.2025, ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2003/22 R.G. Sezione Lavoro, vertente TRA
, nata a [...] il [...] (CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimo Di Celmo (P.IVA: – CF: presso il quale P.IVA_1 CodiceFiscale_2
è elettivamente dom.ta in Napoli alla Via Morgantini n°3, APPELLANTE E
P.I. , in persona del suo procuratore speciale dott.ssa Controparte_1 P.IVA_2
in virtù dei poteri a lei conferiti con atto dell'01.03.2021 come da registro CCIIA doc. CP_2
T.429916407 rappresentata dall' avv. Giovanni Sallustri (C.F.: ) del Foro di C.F._3
Napoli, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli al Corso Vittorio Emanuele 670; APPELLATA
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 3.8.2022 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 1293/2022, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata nei confronti della società appellata.
2. Con verbale di conciliazione del 23.10.2024, depositato telematicamente dall'appellante in data 7.11.2025, le parti transigevano la controversia, con accordo anche in ordine alla compensazione integrale delle spese.
3. Pertanto, a seguito di alcuni rinvii determinati dalla richiesta di parte appellante e dall'impedimento del sottoscritto relatore, disposta la trattazione scritta della controversia ex art 127 ter cpc, l'appellante, con note di trattazione depositate per l'udienza del 17.12.2025, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese. La società appellata, invece, non ha depositato le note di trattazione scritta. All'esito dell'udienza cartolare la causa è stata decisa.
4. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
4.1. Alla stregua del verbale di conciliazione prodotto, le parti hanno definitivamente regolato i rapporti tra loro intercorsi e oggetto del presente giudizio.
La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sé non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Qualora la cessazione della materia del contendere sopravvenga nel corso del processo di impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, si pone, però, il problema della eventuale caducazione della sentenza già gravata da ricorso.
Ha ritenuto la Suprema Corte che, per risolvere correttamente la questione, occorra tener conto anzitutto del fatto che, già nel giudizio di primo grado, la rinuncia alla domanda e la conseguente cessazione della materia del contendere richiedono al giudice una pronuncia la quale, lungi dall'esaurirsi nell'emissione di un'ordinanza di estinzione del processo, deve essere assunta con sentenza e deve servire a dar conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti;
con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. n 10728/93 e n 5286/93), e con il corredo dell'eventuale valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale al fine dell'attribuzione delle spese di lite. Se ciò è esatto, ne deriva che anche in fase d'impugnazione il medesimo fenomeno deve produrre le medesime conseguenze, giacché in entrambi i casi quel che giustifica una simile pronuncia è l'oggettivo venir meno della ragione stessa della decisione del giudice su una lite che più non esiste, ovvero - se si vuol considerare la cosa dall'angolo di visuale delle parti - il venir meno dell'interesse (non solo all'impugnazione, bensì) a qualsiasi decisione giurisdizionale su un oggetto non più controverso.
Ne consegue, allora, che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima, in quanto, se così fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura essenzialmente processuale, che avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nel gradi precedenti, tuttavia rimuova le sentenze già pronunziate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (così in motivazione Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075 Seja c. e altro Giur. Parte_2
It., 1998, 18; cfr. anche, in tal senso, Cass. n.1614/94).
Né potrebbe sostenersi che vi sia comunque un residuo interesse in ordine al regime delle spese processuali in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere intervenuta in sede d'impugnazione non esime comunque il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio.
4.2. Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese di lite che restano integralmente compensate, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite. Napoli, 17 dicembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa
dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore all'esito della camera di consiglio del 17.12.2025, ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2003/22 R.G. Sezione Lavoro, vertente TRA
, nata a [...] il [...] (CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimo Di Celmo (P.IVA: – CF: presso il quale P.IVA_1 CodiceFiscale_2
è elettivamente dom.ta in Napoli alla Via Morgantini n°3, APPELLANTE E
P.I. , in persona del suo procuratore speciale dott.ssa Controparte_1 P.IVA_2
in virtù dei poteri a lei conferiti con atto dell'01.03.2021 come da registro CCIIA doc. CP_2
T.429916407 rappresentata dall' avv. Giovanni Sallustri (C.F.: ) del Foro di C.F._3
Napoli, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli al Corso Vittorio Emanuele 670; APPELLATA
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 3.8.2022 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 1293/2022, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata nei confronti della società appellata.
2. Con verbale di conciliazione del 23.10.2024, depositato telematicamente dall'appellante in data 7.11.2025, le parti transigevano la controversia, con accordo anche in ordine alla compensazione integrale delle spese.
3. Pertanto, a seguito di alcuni rinvii determinati dalla richiesta di parte appellante e dall'impedimento del sottoscritto relatore, disposta la trattazione scritta della controversia ex art 127 ter cpc, l'appellante, con note di trattazione depositate per l'udienza del 17.12.2025, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese. La società appellata, invece, non ha depositato le note di trattazione scritta. All'esito dell'udienza cartolare la causa è stata decisa.
4. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
4.1. Alla stregua del verbale di conciliazione prodotto, le parti hanno definitivamente regolato i rapporti tra loro intercorsi e oggetto del presente giudizio.
La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sé non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Qualora la cessazione della materia del contendere sopravvenga nel corso del processo di impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, si pone, però, il problema della eventuale caducazione della sentenza già gravata da ricorso.
Ha ritenuto la Suprema Corte che, per risolvere correttamente la questione, occorra tener conto anzitutto del fatto che, già nel giudizio di primo grado, la rinuncia alla domanda e la conseguente cessazione della materia del contendere richiedono al giudice una pronuncia la quale, lungi dall'esaurirsi nell'emissione di un'ordinanza di estinzione del processo, deve essere assunta con sentenza e deve servire a dar conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti;
con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. n 10728/93 e n 5286/93), e con il corredo dell'eventuale valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale al fine dell'attribuzione delle spese di lite. Se ciò è esatto, ne deriva che anche in fase d'impugnazione il medesimo fenomeno deve produrre le medesime conseguenze, giacché in entrambi i casi quel che giustifica una simile pronuncia è l'oggettivo venir meno della ragione stessa della decisione del giudice su una lite che più non esiste, ovvero - se si vuol considerare la cosa dall'angolo di visuale delle parti - il venir meno dell'interesse (non solo all'impugnazione, bensì) a qualsiasi decisione giurisdizionale su un oggetto non più controverso.
Ne consegue, allora, che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima, in quanto, se così fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura essenzialmente processuale, che avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nel gradi precedenti, tuttavia rimuova le sentenze già pronunziate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (così in motivazione Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075 Seja c. e altro Giur. Parte_2
It., 1998, 18; cfr. anche, in tal senso, Cass. n.1614/94).
Né potrebbe sostenersi che vi sia comunque un residuo interesse in ordine al regime delle spese processuali in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere intervenuta in sede d'impugnazione non esime comunque il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio.
4.2. Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese di lite che restano integralmente compensate, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite. Napoli, 17 dicembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa