TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/12/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4904/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4904/2023, promossa da:
(c.f. Parte_1
), con gli avv.ti PAOLO SCIPINOTTI e STEFANO PUCCI P.IVA_1
attrice opponente nei confronti di:
c.f. ), con l'avv. PAOLO BELELLI Controparte_1 P.IVA_2
convenuta opposta
Conclusioni dell'attrice opponente: come da note scritte depositate telematicamente in data 10/7/2025
Conclusioni della convenuta opposta: come da note scritte depositate telematicamente in data 7/7/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 6 Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1756/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 12/6/2023, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della somma Controparte_2
di € 25.397,68, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di addebiti conseguiti alla somministrazione di acqua in favore dell'immobile sito in
Bergamo, via Grumello n. 23.
L'opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo in estrema sintesi:
di avere sottoscritto la richiesta di fornitura oggetto della presente controversia con la società AA (poi fusa per Controparte_3
incorporazione nell'odierna opposta) in qualità di società di gestione del fondo “Social & Public Initiatives – Fondo di investimento alternativo Italiano immobiliare di tipo chiuso riservato” (di seguito anche solo il “Fondo”), proprietario del predetto immobile;
di essere stata sostituita nel 2018 nella gestione del Fondo dalla IC & Co.
Capital Limited, con conseguente e immediata caducazione di ogni potere rappresentativo e/o dispositivo delle sostanze patrimoniali dello stesso.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza resa in data 3/2/2024 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione – da ultimo – all'udienza del 13/11/2025 (con assegnazione alle parti dei termini perentori ex art. 189
c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali) e trattenuta in decisione con ordinanza del
19/12/2025.
* * *
pagina 2 di 6 1. Giova preliminarmente osservare che, come noto, “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti
a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n.
2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
n. 25516 del 2010)”) (v. Cass. n. 13240/2019).
2. Ciò posto, l'opposizione merita accoglimento, risultando invero fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva – rectius, di difetto di titolarità del rapporto controverso, posto che nel processo civile la legittimazione sussiste sulla sola base della prospettazione (v. Cass. S.U. n. 2951/2016) – sollevata dall'opponente.
Intatti, a mente dell'art. 36 TUF, commi 1, 3 e 4, rispettivamente: “Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, in conformità alla legge e al regolamento”; “La Sgr che ha istituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestione agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo, assumendo verso questi ultimi gli obblighi
e le responsabilità del mandatario”; “Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto
pagina 3 di 6 di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo”.
Ebbene, proprio dalla richiesta di fornitura (v. doc. 1 fasc. monit. e doc. 4 opponente) emerge inequivocabilmente come il contratto di somministrazione idrica per l'immobile sito in Bergamo, via Grumello n. 23 – fonte del credito ingiunto in via monitoria – sia stato concluso dall'odierna opponente per conto del Fondo e ciò risulta altresì evincibile dalle procure allegate alla richiesta sub all.
1-2-3, essendo le stesse i documenti legalmente deputati a enunciare la qualità dei contraenti e i presupposti del potere di contrarre.
Inoltre, nel caso che occupa è pacifica in quanto non contestata la circostanza – oggetto, in ogni caso, di iscrizione nell'albo di cui all'art. 35 TUF tenuto dalla
Banca d'Italia – che, a seguito di plurimi subentri di diversi gestori del Fondo (v. docc. 5, 7 e 8 opponente), il Fondo sia oggi gestito da a Controparte_5
decorrere dal 13/12/2021 (v. doc. 9 opponente): sicché, l'odierna opponente non ha più alcun potere gestorio sul patrimonio del Fondo ai sensi dell'art. 36 TUF, tali poteri spettando all'attuale gestore.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la perdita della ordinaria legittimazione passiva della società di gestione alienante è determinata da una successione a titolo universale nei rapporti di gestione” (v. in tal senso Cass. n. 4741/2023).
Quanto poi all'istanza di chiamata in causa dell'attuale società di gestione del
Fondo reiterata dall'opponente, devesi rilevare che – come già evidenziato nel decreto emesso all'esito dello svolgimento delle verifiche preliminari ex art. 171- bis c.p.c. – “in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cod. proc. civ., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del
pagina 4 di 6 terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo” (v. Cass. S.U. n.
4309/2010) e che nel caso di specie, non vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario, alla richiesta chiamata in causa di terzo osta il necessario rispetto della ragionevole durata del processo, cristallizzato dall'art. 111 della Costituzione (e ciò anche volendo interpretare l'adesione manifestata dall'opposta quale istanza di una chiamata di terzo iussu iudicis ex art. 107 c.p.c., stante la natura discrezionale di detto provvedimento – come chiarito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: v., ex multis, Cass. n. 22419/2008 – e vieppiù tenuto conto che il giudice non è tenuto, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., financo a consentire di incardinare un nuovo rapporto processuale, soggettivamente diverso da quello originario).
3. Ancora, indipendentemente dalla prova (prima facie non tempestivamente) fornita dall'opposta dell'insolvenza del Fondo, si osserva che la piana lettura dell'allegato 3 alla richiesta di fornitura (contenente la semplice autorizzazione del delegato alla stipula del contratto di fornitura acqua: v. doc. 1 fasc. monit., pag. 3) non consente di postulare la sussistenza di un'obbligazione solidale dell'odierna opponente per le obbligazioni dalla medesima contratte per conto del Fondo.
4. In conclusione pertanto, alla luce di tutto quanto innanzi esposto,
l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo, conseguentemente, revocato.
pagina 5 di 6 5. Le spese seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili sulla base del valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 1756/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 12/6/2023;
condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opponente, liquidate in € 3.387,00 per compensi e in € 145,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 28 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4904/2023, promossa da:
(c.f. Parte_1
), con gli avv.ti PAOLO SCIPINOTTI e STEFANO PUCCI P.IVA_1
attrice opponente nei confronti di:
c.f. ), con l'avv. PAOLO BELELLI Controparte_1 P.IVA_2
convenuta opposta
Conclusioni dell'attrice opponente: come da note scritte depositate telematicamente in data 10/7/2025
Conclusioni della convenuta opposta: come da note scritte depositate telematicamente in data 7/7/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 6 Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1756/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 12/6/2023, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della somma Controparte_2
di € 25.397,68, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di addebiti conseguiti alla somministrazione di acqua in favore dell'immobile sito in
Bergamo, via Grumello n. 23.
L'opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo in estrema sintesi:
di avere sottoscritto la richiesta di fornitura oggetto della presente controversia con la società AA (poi fusa per Controparte_3
incorporazione nell'odierna opposta) in qualità di società di gestione del fondo “Social & Public Initiatives – Fondo di investimento alternativo Italiano immobiliare di tipo chiuso riservato” (di seguito anche solo il “Fondo”), proprietario del predetto immobile;
di essere stata sostituita nel 2018 nella gestione del Fondo dalla IC & Co.
Capital Limited, con conseguente e immediata caducazione di ogni potere rappresentativo e/o dispositivo delle sostanze patrimoniali dello stesso.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza resa in data 3/2/2024 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione – da ultimo – all'udienza del 13/11/2025 (con assegnazione alle parti dei termini perentori ex art. 189
c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali) e trattenuta in decisione con ordinanza del
19/12/2025.
* * *
pagina 2 di 6 1. Giova preliminarmente osservare che, come noto, “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti
a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n.
2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
n. 25516 del 2010)”) (v. Cass. n. 13240/2019).
2. Ciò posto, l'opposizione merita accoglimento, risultando invero fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva – rectius, di difetto di titolarità del rapporto controverso, posto che nel processo civile la legittimazione sussiste sulla sola base della prospettazione (v. Cass. S.U. n. 2951/2016) – sollevata dall'opponente.
Intatti, a mente dell'art. 36 TUF, commi 1, 3 e 4, rispettivamente: “Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, in conformità alla legge e al regolamento”; “La Sgr che ha istituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestione agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo, assumendo verso questi ultimi gli obblighi
e le responsabilità del mandatario”; “Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto
pagina 3 di 6 di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo”.
Ebbene, proprio dalla richiesta di fornitura (v. doc. 1 fasc. monit. e doc. 4 opponente) emerge inequivocabilmente come il contratto di somministrazione idrica per l'immobile sito in Bergamo, via Grumello n. 23 – fonte del credito ingiunto in via monitoria – sia stato concluso dall'odierna opponente per conto del Fondo e ciò risulta altresì evincibile dalle procure allegate alla richiesta sub all.
1-2-3, essendo le stesse i documenti legalmente deputati a enunciare la qualità dei contraenti e i presupposti del potere di contrarre.
Inoltre, nel caso che occupa è pacifica in quanto non contestata la circostanza – oggetto, in ogni caso, di iscrizione nell'albo di cui all'art. 35 TUF tenuto dalla
Banca d'Italia – che, a seguito di plurimi subentri di diversi gestori del Fondo (v. docc. 5, 7 e 8 opponente), il Fondo sia oggi gestito da a Controparte_5
decorrere dal 13/12/2021 (v. doc. 9 opponente): sicché, l'odierna opponente non ha più alcun potere gestorio sul patrimonio del Fondo ai sensi dell'art. 36 TUF, tali poteri spettando all'attuale gestore.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la perdita della ordinaria legittimazione passiva della società di gestione alienante è determinata da una successione a titolo universale nei rapporti di gestione” (v. in tal senso Cass. n. 4741/2023).
Quanto poi all'istanza di chiamata in causa dell'attuale società di gestione del
Fondo reiterata dall'opponente, devesi rilevare che – come già evidenziato nel decreto emesso all'esito dello svolgimento delle verifiche preliminari ex art. 171- bis c.p.c. – “in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cod. proc. civ., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del
pagina 4 di 6 terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo” (v. Cass. S.U. n.
4309/2010) e che nel caso di specie, non vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario, alla richiesta chiamata in causa di terzo osta il necessario rispetto della ragionevole durata del processo, cristallizzato dall'art. 111 della Costituzione (e ciò anche volendo interpretare l'adesione manifestata dall'opposta quale istanza di una chiamata di terzo iussu iudicis ex art. 107 c.p.c., stante la natura discrezionale di detto provvedimento – come chiarito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: v., ex multis, Cass. n. 22419/2008 – e vieppiù tenuto conto che il giudice non è tenuto, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., financo a consentire di incardinare un nuovo rapporto processuale, soggettivamente diverso da quello originario).
3. Ancora, indipendentemente dalla prova (prima facie non tempestivamente) fornita dall'opposta dell'insolvenza del Fondo, si osserva che la piana lettura dell'allegato 3 alla richiesta di fornitura (contenente la semplice autorizzazione del delegato alla stipula del contratto di fornitura acqua: v. doc. 1 fasc. monit., pag. 3) non consente di postulare la sussistenza di un'obbligazione solidale dell'odierna opponente per le obbligazioni dalla medesima contratte per conto del Fondo.
4. In conclusione pertanto, alla luce di tutto quanto innanzi esposto,
l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo, conseguentemente, revocato.
pagina 5 di 6 5. Le spese seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili sulla base del valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 1756/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 12/6/2023;
condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opponente, liquidate in € 3.387,00 per compensi e in € 145,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 28 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 6 di 6