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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/12/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 553/2025 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Balbi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Viale Alfeo Corassori n. 72
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: restituzione somme
Parte attrice all'udienza del 16.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni di parte attrice;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio per ivi sentire Parte_1 Controparte_1 accertare che quest'ultimo ha sottratto gli importi di € 15.000,00, oltre a 5.000 dollari americani, per un controvalore complessivo stimato in € 19.861,71= e condannarlo alla restituzione di detto importo, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa.
Nessuno si costituiva per il quale rimaneva, così, Controparte_1 contumace. Valute le risultanze istruttorie, nello specifico la documentazione prodotta, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
Parte attrice asserisce di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il convenuto, col quale sottoscriveva un contratto con per CP_2
l'utilizzo di una cassetta di sicurezza, all'interno della quale erano stati riposti
€ 30.000,00= e 5.000,00= dollari americani, di cui € 15.000,00= e 5.000,00= dollari americani a lei appartenenti e che successivamente al termine della relazione richiedeva all'ex compagno di prelevare il denaro dalla cassetta di sicurezza che veniva però prelevato dal convenuto e trattenuto indebitamente.
Le argomentazioni attoree trovano conferma nella registrazione di una conversazione con l'attrice, in cui lo stresso ammetteva di avere CP_1 prelevato le somme pretese dall'attrice, impegnandosi a restituirle (docc. nn. 2,
3 e 4 atto di citazione).
Le dichiarazioni rese dal convenuto all'attrice (che qui si intendono trascritte) costituiscono una confessione stragiudiziale avente valore di piena prova, alla luce del principio giurisprudenziale per il quale “perché una dichiarazione sia qualificabile come confessione, essa deve constare di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte, e di un elemento oggettivo, che si ha qualora dalla ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione, escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione”
(Cass. Civ. n. 19165/2005).
Nel caso de quo, il convenuto non costituendosi in giudizio ha preferito non contestare le deduzioni attoree, né la registrazione della conversazione, escludendosi, così, la possibilità di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto intercorso con l'attrice.
Ne discende che parte convenuta è tenuta a corrispondere a parte attrice la somma di cui si è appropriato indebitamente e non restituita, pari ad €
19.861,71=, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Pag. 2 di 3 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 553/2025 R.G.:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 19.861,71=, oltre Parte_1 interessi dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
[...]
2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 17 dicembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 553/2025 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Balbi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Viale Alfeo Corassori n. 72
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: restituzione somme
Parte attrice all'udienza del 16.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni di parte attrice;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio per ivi sentire Parte_1 Controparte_1 accertare che quest'ultimo ha sottratto gli importi di € 15.000,00, oltre a 5.000 dollari americani, per un controvalore complessivo stimato in € 19.861,71= e condannarlo alla restituzione di detto importo, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa.
Nessuno si costituiva per il quale rimaneva, così, Controparte_1 contumace. Valute le risultanze istruttorie, nello specifico la documentazione prodotta, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
Parte attrice asserisce di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il convenuto, col quale sottoscriveva un contratto con per CP_2
l'utilizzo di una cassetta di sicurezza, all'interno della quale erano stati riposti
€ 30.000,00= e 5.000,00= dollari americani, di cui € 15.000,00= e 5.000,00= dollari americani a lei appartenenti e che successivamente al termine della relazione richiedeva all'ex compagno di prelevare il denaro dalla cassetta di sicurezza che veniva però prelevato dal convenuto e trattenuto indebitamente.
Le argomentazioni attoree trovano conferma nella registrazione di una conversazione con l'attrice, in cui lo stresso ammetteva di avere CP_1 prelevato le somme pretese dall'attrice, impegnandosi a restituirle (docc. nn. 2,
3 e 4 atto di citazione).
Le dichiarazioni rese dal convenuto all'attrice (che qui si intendono trascritte) costituiscono una confessione stragiudiziale avente valore di piena prova, alla luce del principio giurisprudenziale per il quale “perché una dichiarazione sia qualificabile come confessione, essa deve constare di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte, e di un elemento oggettivo, che si ha qualora dalla ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione, escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione”
(Cass. Civ. n. 19165/2005).
Nel caso de quo, il convenuto non costituendosi in giudizio ha preferito non contestare le deduzioni attoree, né la registrazione della conversazione, escludendosi, così, la possibilità di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto intercorso con l'attrice.
Ne discende che parte convenuta è tenuta a corrispondere a parte attrice la somma di cui si è appropriato indebitamente e non restituita, pari ad €
19.861,71=, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Pag. 2 di 3 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 553/2025 R.G.:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 19.861,71=, oltre Parte_1 interessi dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
[...]
2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 17 dicembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 3 di 3