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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/08/2025, n. 3977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3977 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 6656/2021 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6656/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ANDRIOLLO Parte_1 C.F._1
MATTEO, attore, contro
(c.f. , con l'avv. CESARE ANDREA, Controparte_1 P.IVA_1
, contumace Controparte_2
convenuti,
In punto: lesione personale
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore: come da note depositate in data 7.2.2025.
Conclusioni del convenuto : come da note depositate in data Controparte_1
20.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 13 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e , chiedendo la condanna della Compagnia Controparte_2 Controparte_1
assicuratrice al risarcimento dei danni subiti nel sinistro del 13.8.2017.
In punto di fatto l'attore ha allegato che:
- in data 13.8.2017, alle ore 7.50 circa, egli rimaneva vittima di un sinistro stradale sulla tangenziale di Mestre A57 al KM 14+700 carr. Est. 2 e, in particolare, mentre era alla guida dell'autovettura MW 30D targata ER612LE, assicurata con (polizza CP_3
n.004550396095) e percorreva la seconda corsia della succitata tangenziale, a seguito dell'improvvisa decelerazione dell'autovettura che lo precedeva, Volvo 30 targata
DK781DA, condotta dalla sua proprietaria tentava di evitare l'impatto, Parte_2
sterzando a sinistra, andando però a collidere con altro mezzo che si trovava sulla terza corsia;
al contempo egli veniva tamponato da tergo dall'autovettura che lo seguiva, OR C
Max targata DV339HX, assicurata (polizza n. 77519871), che lo sospingeva così CP_1
contro la Volvo;
- sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Stradale di Venezia, che ha compiuto i relativi accertamenti e redatto il rapporto;
- a causa dell'impatto il sig. subiva lesioni personali e si sottoponeva ad Parte_1
accertamenti clinico-strumentali presso l'Ospedale dell'Angelo di Mestre (VE), dal quale veniva dimesso con diagnosi di cervicalgia post traumatica, nonché a successive visite mediche specialistiche e terapie;
- terminato lo stato di malattia l'attore, permanendo postumi, si è sottoposto a visita medico – legale presso lo studio del dott. il quale ha concluso che, a Testimone_1
seguito del sinistro, il sig. ha riportato un trauma distorsivo al rachide cervicale in Parte_1
cervicoartrosico complicato da risentimento dorsale, sofferenza vestibolare e radicolopatia
C6 a destra, strumentalmente documentate, dal quale è conseguito un periodo di Danno
pagina 2 di 13 Biologico Temporaneo di 20 giorni al 75%, 30 giorni al 50% ed ulteriori 40 giorni al 25%, mentre il danno biologico permanente è stato indicato nella misura del 4-5%;
- la richiesta risarcitoria inoltrata tramite non aveva esito. Controparte_4
Si è costituita in giudizio soltanto la Compagnia assicuratrice, chiedendo il rigetto della domanda e deducendo la responsabilità esclusiva dell'odierno attore per la causazione del sinistro, mentre è rimasto contumace. Controparte_2
La causa è stata istruita a mezzo di prova C.T.U. dinamico – ricostruttiva e C.T.U. medico - legale sulla persona dell'attore, all'esito delle quali le parti hanno rassegnato le conclusioni di merito sotto riportate ed il Giudice, con Decreto del 28.2.2025, ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. e ha trattenuto la causa in decisione.
Parte attrice: “Nel merito previo ogni accertamento occorrendo, condannarsi Controparte_5
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire all'attore tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti siccome quantificati nella narrativa dell'atto di citazione, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia e/o con valutazione equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici
I.S.T.A.T. ed agli interessi legali sul rivalutato dall'evento al saldo, oltre comunque alle spese e competenze per l'attività stragiudiziale, e a quelle di negoziazione assistita. Condannarsi altresì, per quanto su esposto, ex 4 del D.L. 132/14 96 e artt.96-642 c.p.c, in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, al pagamento di € 1.000,00 ovvero in quella diversamente determinata anche in via equitativa. Spese e competenze di causa rifusi, oltre 15%, c.p.a. e I.V.A., con distrazione ex art. 93
c.p.c.”.
Parte convenuta: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE − respingersi, per i motivi di cui in narrativa, le domande attoree in quanto infondate. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA − nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertarsi e dichiararsi il concorso colposo del
nella verificazione del sinistro di cui è causa in misura prevalente, o in quella diversa che risulterà Parte_1 di giustizia;
IN OGNI CASO − con rifusione di spese, e competenze di causa”.
pagina 3 di 13 ******
Accertamento della responsabilità.
L'attore ha chiesto che sia accertata la responsabilità esclusiva di per i Controparte_2
danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti nel sinistro de quo, mentre la Compagnia assicuratrice convenuta ha chiesto che sia accertata la responsabilità esclusiva, ovvero prevalente dello stesso nella causazione del sinistro. Parte_1
Si deve procedere, dunque, alla ricostruzione del sinistro come risultante dagli elementi emersi nell'espletata istruttoria.
Innanzitutto, è fatto pacifico e documentalmente provato che il sinistro è avvenuto il giorno 13 agosto 2017, alle ore 7,50 circa, lungo la Tangenziale di Mestre A57, all'altezza della progressiva chilometrica 14+700 della carreggiata direzione est ed è caratterizzato da una rapido susseguirsi di urti tra veicoli marcianti nella stessa direzione lungo direttrici diverse ed in particolare tra tre vetture marcianti originariamente nella corsia centrale, la
Volvo 30 seguita dalla MW 30 a sua volta seguita dalla OR MA, e la SW
AD che sopraggiungeva in terza corsia.
Il C.T.U. Ing. ha ricostruito il sinistro nel seguente modo: “Il giorno 13 agosto 2017 Per_1
verso le ore 7,50 alla guida di una Volvo 30 stava procedendo lungo la Tangenziale di Parte_2
Mestre (A57), mantenendosi nella corsia centrale, in un tratto della stessa che attraversa il territorio comunale di Venezia con direzione di marcia svincolo Castellana svincolo Terraglio (direttrice est
Milano-Trieste). Giunta all'altezza della progressiva chilometrica 14+700 metteva in atto un deciso rallentamento al fine di leggere la cartellonistica stradale. Da tergo della Volvo stavano sopraggiungendo, sempre nella corsia centrale, nell'ordine la MW 30 condotta dall'odierno attore e la Parte_1
OR MA condotta dal convenuto Non è stato possibile stabilire, con gli elementi Controparte_2
disponibili, le esatte distanze intercorrenti tra i veicoli. Si è potuto comunque valutare che la velocità posseduta dai due veicoli poteva avere un ordine di grandezza pari a circa 80-85 km/h. Il , non Parte_1
pagina 4 di 13 avendo evidentemente ridotto progressivamente la propria andatura rispetto al veicolo che lo precedeva (la
Volvo) resisi conto che non sarebbe riuscito ad accodarsi dietro la vettura condotta dalla frenava Pt_2
iniziando a deviare verso sinistra al fine di evitare il tamponamento. Analoga frenata era messa in atto dal
il quale si ritiene ebbe anche a spostarsi leggermente alla propria sinistra istintivamente. Nel CP_2
corso di tali manovre si veniva a concretizzare l'urto, pressoché concomitante, che vedeva coinvolti i tre veicoli
(PPU1 in planimetria). Si ritiene che più probabilmente il primo contatto avvenne tra lo spigolo anteriore della MW30 e lo spigolo posteriore della Volvo30 e che tale impatto venne immediatamente seguito dal tamponamento della MW stessa da parte della OR MA. E' evidente che il al pari del CP_2
non manteneva un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva (possibile anche che Parte_1
l'urto sia frutto di un maggiore differenziale di efficienza frenante tra i veicoli e/o dal possedimento di una andatura maggiore da parte della OR MA, ndr) o comunque una velocità non adeguata alle condizioni di traffico della tangenziale. Possibile, seppur meno probabile, anche che l'urto tra OR MA e possa aver preceduto, di un brevissimo istante (sono stati urti definiti pressoché concomitanti, CP_6
ndr) quello della MW contro la Volvo 30. La MW30, ormai già in deviazione verso sinistra, percorsi alcuni metri finiva per interferire con la direttrice di marcia della SW AD, condotta da
la quale sopraggiungeva nella terza corsia di marcia alla velocità di circa 90 km/h. Parte_3
Stante la repentinità dell'invasione di corsia il nulla poteva fare per evitare l'impatto a cui Parte_3
seguiva la perdita di controllo e contestuale deviazione verso destra. La vettura dopo aver percorso circa 43-
44 metri finiva epr urtare con la parte centro destra dell'anteriore il guardrail nel punto ove è presente un varco per il raggiungimento di una uscita di sicurezza. A causa dell'urto l'auto entrava in rototraslazione oraria e percorsi circa 4.5 meri si arrestava nella corsia centrale nella posizione rilevata (PSV). La
MW30 dopo l'urto contro la SW, attendo anche un forte danneggiamento della ruota anteriore sinistra, proseguiva verso sinistra arrestandosi dopo aver percorso ulteriori 30 metri ed urtando il guardrail di sinistra contro il quale si arrestava (PSB). La OR CMax superato il punto d'urto finiva con l'urtare, si ritiene a velocità modesta, il posteriore della Volvo 30 la quale nel frattempo era stata sospinta in
pagina 5 di 13 avanti per circa 10-15 metri intraversandosi verso destra. Entrambi i veicoli si arrestavano a centro strada
(PSV e PSF) con la OR che con la parte anteriore destra restava in contatto con il posteriore della
Volvo” (pp. 23 – 25, relazione).
Tale ricostruzione appare condivisibile dato che la stessa appare approfondita, convincente sul piano logico e supportata dai non molti elementi obiettivi a disposizione;
l'Ing. Per_1
ha, poi, risposto in modo puntuale alle osservazioni dei CC.TT.PP., per cui le conclusioni a cui è addivenuto sono condivise da questo Giudice.
Si ritiene, pertanto, accertato che come la causa determinante del sinistro possa essere individuata nel concomitante comportamento mantenuto da Parte_1
conducente della e , conducente della OR MA, i quali CP_6 Controparte_2
stavano marciando senza mantenere un adeguata distanza di sicurezza rispetto al veicolo che li precedeva (rispettivamente la Volvo 30 condotto dalla e la Pt_2 CP_6
condotta dal , anche in relazione alla velocità posseduta, con ciò violando quanto Parte_1
previsto dall'art. 141 e 149 del C.d.S., violazioni in nesso con quanto accaduto.
Alla luce di tale ricostruzione, dalla quale non emerge una responsabilità prevalente di uno dei due conducenti, dato che il ha comunque tamponato la MW nella sua CP_2
corsia di pertinenza, ed ai sensi della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. con non appare essere superata, la responsabilità del sinistro va ascritta a e Parte_1
nella misura del 50% ciascuno. Controparte_2
Danno risarcibile.
Danno non patrimoniale derivate dalle lesioni subite nel sinistro.
Viene in rilievo, innanzitutto, il danno non patrimoniale subito dall'attore a seguito delle lesioni subite nel sinistro.
Il danno non patrimoniale è il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e in particolare, il danno biologico, ovvero pagina 6 di 13 la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale (v. artt. 138 e 139 del D.lgs.
209/2005, sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia) va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, “con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. n.
3906/2010); occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva ed a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte Cost. n. 356/1991, Corte Cost.
n. 184/1986).
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalla relazione della C.T.U. dott. Persona_2
depositata in data 16.4.2024, qui da intendersi integralmente richiamata, risulta che l'attore a seguito del sinistro, ha riportato lesioni a genesi traumatica (distorsione del rachide cervicale), in rapporto di causalità materiale con lo stesso, lesione diagnosticabile in base all'evidenza strumentale radiologica (p. 6-7, relazione).
Ai sensi dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni come modificato dalla legge n.
124/2017, le lesioni sono state perciò clinicamente constatate.
Sotto il profilo del danno permanente, la C.T.U. ha ritenuto sussistente in conseguenza del sinistro una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura del 2-3%, mentre sotto il profilo del danno temporaneo ha quantificato un periodo di invalidità temporanea pagina 7 di 13 di giorni 15 in forma parziale al 75%, di giorni 20 in forma parziale al 50% e di ulteriori 25 giorni al 25%.
Pertanto, facendo applicazione della Tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni, il danno biologico permanente dell'integrità psico-fisica va liquidato, considerando i punti percentuali di invalidità subita dall'attore (2-3%) e all'età dello stesso al momento di stabilizzazione dell'invalidità permanente (60 giorni dopo il sinistro, anni 45), nella somma di €2.266,42, mentre con riferimento al danno biologico temporaneo nella somma di €1.519,10 (€621,45 i.t. 15 giorni al 75%; €552,40 i.t. 20 giorni al
50%; €345,25 i.t. 25 giorni al 25%).
Il danno biologico complessivamente liquidabile è quindi di €3.785,52.
Quanto al danno morale, va ricordato che secondo insegnamento della Corte di Cassazione
(Sez. Un. n. 26972 e 26975/2008), esso non rappresenta un'autonoma categoria di danno ma semplicemente descrive un aspetto del danno non patrimoniale ricorrente nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato.
La Corte ha chiarito che costituisce componente del danno biologico “ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca”, che non può essere liquidata automaticamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo, invece, essere allegata e provata.
Anche nel caso di lesioni micropermanenti il danno morale deve trovare adeguata liquidazione, sia pure nei limiti previsti dalla legge e sempre che esso sia allegato e provato anche tramite presunzioni.
Nella specie, nulla può essere riconosciuto a titolo di risarcimento del pregiudizio morale, difettando sul punto alcuna allegazione specifica e prova anche di natura presuntiva in ordine al danno alla sfera interiore subito dall'attore.
pagina 8 di 13 Quanto alle conseguenze della menomazione sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, si rileva che se esse sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento base previsto per il danno non patrimoniale e, al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Rilevano, dunque, quelle conseguenze che siano straordinarie, perché solo in tal caso esse non saranno ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (Cfr. Cass. n. 21939/2017; Cass. n. 23778/2014).
Nel caso di specie, non sono state allegate e provate circostanze straordinarie incidenti su tale specifico aspetto relazionale e la C.T.U. ha valutato nell'ambito percentualistico del danno biologico permanete anche il pregiudizio inerente la sfera individuale, relazionale e l'espletamento delle normali attività quotidiane, per cui a tale titolo non può essere riconosciuta alcuna personalizzazione.
Considerato il concorso di colpa dell'attore nel causare il sinistro nella misura del 50%, il danno non patrimoniale liquidabile all'attore è dunque di €1.892,76.
Danno patrimoniale.
Le spese mediche documentate, di cui il C.T.U. ha accertato la congruità e pertinenza da un punto di vista clinico, ammontano ad €1.405,15, oltre a quelle per la perizia medico – legale stragiudiziale di €488,00, somme che vanno rivalutate all'attualità (coeff. 1,196) ad
€2.264,21.
pagina 9 di 13 Quanto al danno materiale al veicolo dell'attore, esso deve essere riconosciuto soltanto per il danno subito alla parte posteriore dello stesso, dato che per quanto attiene la parte anteriore, vista la dinamica del sinistro che ha visto l'autonomo urto tra lo spigolo anteriore della e lo spigolo posteriore della Volvo30 esclusivamente imputabile all'attore, i CP_6
relativi danni non sono causalmente imputabili all'urto con la vettura condotta dal convenuto.
Il C.T.U. ha ritenuto: “tutto sommato congruo l'importo indicato in fattura viste le degradazioni subite dal veicolo che certamente appaiono significative non solo per quanto riguarda i danni alla carrozzeria
(fiancata di sinistra, tutto il posteriore, fiancata di destra etc.), ma anche e soprattutto per gli evidenti danni
a parti meccaniche avendo subito il distacco del gruppo ruota sospensione anteriore sinistro e il danneggiamento di quello destro” (p. 25, relazione), per cui può trovare ristoro l'importo pagato dall'attore per il ripristino del veicolo è pari a €11.412,16 (IVA inclusa), somma che va rivalutata all'attualità (coeff. 1,202) ad €13.717,42.
Nessun ristoro possono avere l'asserito danno da fermo tecnico e svalutazione commerciale, in quanto voci di danno genericamente enunciate in punto di allegazione e non sono state comunque provate in giudizio.
Con riferimento all'importo richiesto dall'attore per l'attività svolta tale Controparte_4
somma non può trovare ristoro.
La Suprema Corte ha precisato, sul punto, che le spese per l'assistenza stragiudiziale “Hanno natura di danno emergente, risarcibile allorquando l'opera prestata sia connotata da una qualche utilità ai fini della definizione del contenzioso e il danneggiato abbia dimostrato di avere effettivamente sopportato
l'esborso a tale titolo, essendo la pretesa risarcitoria soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (Cass., n. 16894/2018; Cass., Sez. U, 10/07/2017, n.
16990; Cass. 13/04/2017, n. 9548; Cass. 13/03/2017, n. 6422).
pagina 10 di 13 Nella specie l'attore non ha dimostrato che l'attività svolta da tale abbia Controparte_4
avuto utilità per la definizione del contenzioso e che tale somma sia stata effettivamente corrisposta.
Considerato il concorso di colpa dell'attore nel causare il sinistro nella misura del 50%, il danno patrimoniale liquidabile all'attore è dunque di €7.990,82.
Interessi e rivalutazione.
Sulle somme liquidate, già a valori attuali, devono essere calcolati gli interessi per il danno da ritardo nella fruizione del risarcimento per equivalente in capo al creditore rispetto al momento nel quale egli avrebbe dovuto ottenere l'esatto adempimento.
Al riguardo, condiviso l'orientamento della Suprema Corte (v. Sezioni Unite, n. 1712/1995,
Cass., sez. un., n. 557/2009, e Cass. n. 6347/2014), in base al quale l'interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale), e dunque il danno da ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo. In conseguenza, in conformità alla suddetta pronuncia, a parte attrice dovrà essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, previamente riportata a valori di agosto 2017 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione.
Per il danno patrimoniale l'interesse è dovuto dalla data dell'esborso, con devalutazione alla stessa data.
pagina 11 di 13 A decorrere dalla data della pubblicazione della presente decisione sono dovuti gli interessi al saggio legale sulle somme come liquidate.
Regolamentazione delle spese di lite.
Visto l'esito del procedimento, le spese di lite possono essere compensate nella misura del
50% e per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base delle tariffe oggi vigenti, tenuto conto del valore effettivo della controversia (c.d. decisum) e non di quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio (cd. disputatum: cfr. Cass. S.U.
11.9.2007 n. 19014), e con riferimento all'attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento.
Visto l'esito del giudizio, le spese delle due C.T.U. vanno definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 6656/2021 R.G. promossa da Parte_1
contro e , ogni altra
[...] Controparte_1 Controparte_2
diversa domanda ed eccezione respinta:
1. Accerta la responsabilità concorrente di e Parte_1 Controparte_2
nella misura del 50% ciascuno nella causazione del sinistro di cui in premessa e per l'effetto condanna , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 CP_1
a corrispondere a la somma di €9.883,58, oltre interessi Parte_1
calcolati come in motivazione.
2. Compensa le spese di lite nella misura della metà e per il resto condanna
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione delle spese di CP_1
lite sostenute dall'attore, che liquida in complessivi €2.793,50 per compenso (di cui
€510,00 per fase di negoziazione assistita, €919,00 per la fase di studio;
€777,00 per la fase introduttiva;
€1.680,00 per la fase istruttoria;
€1.701,00 per la fase decisoria,
pagina 12 di 13 compensazione 50%), €277,08 per esborsi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario nella misura del 15%.
3. Pone definitivamente le spese delle C.T.U. a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Venezia, 28/07/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
pagina 13 di 13