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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 22/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 431/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 431/2022 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. MEACCI ILARIA, giusta mandato in Parte_1 calce all'atto di citazione in opposizione
Attrice contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti DE Controparte_1
FERRARI STEFANO, DE FERRARI GIULIA e SIGNANI PAOLO, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2/2022- r. g. n. 2205/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come segue:
“contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare, non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il credito azionato ex adverso non è né certo né liquido e la presente opposizione si presenta fondata per tutti i motivi di cui in narrativa;
nel merito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'infondatezza in fatto e in diritto del diritto credito ex adverso vantato, dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti ex artt.1667-1668 c.c., per tutto quanto esposto in narrativa;
in denegata ipotesi, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'infondatezza in fatto e diritto del diritto credito ex adverso vantato, ridurre il prezzo dell'appalto per la quale è causa, in ragione dei vizi riscontrati, per tutto quanto esposto in narrativa, ovvero in base al ricalcolo delle prestazioni orarie di manodopera che sono state addebitate in più come da conteggio allegato al presente atto (doc. n.3), nella misura che risulterà di giustizia accertanda, anche all'esito della espletanda istruzione probatoria. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
Parte convenuta opposta ha concluso come segue: pagina 1 di 6 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni avversaria istanza disattesa,
- in ogni caso, rigettare l'opposizione così come proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2/2022, e Parte_1 tutte le relative eccezioni e domande, confermando integralmente quest'ultimo;
-In subordine, nella de negata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato, condannare comunque a corrispondere a la somma di € 73.694,00 e/o la Parte_1 Controparte_1 maggiore o minore somma meglio visa, oltre interessi moratori.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nel rispetto del termine, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2/2022 emesso dall'intestato Tribunale, con cui le era stato ingiunto il pagamento di Euro 73.694,00 oltre interessi e spese del monitorio, in favore della
[...]
. Controparte_1
L'opponente rilevava di aver subappaltato a controparte l'esecuzione di alcune riparazioni a bordo di varie navi e tuttavia eccepiva l'inadempimento di controparte in relazione a (a) l'esecuzione non a regola d'arte di alcuni interventi, compresi nelle fatture azionate in sede monitoria;
(b) l'erroneo conteggio delle ore impiegate dai dipendenti della cooperativa per portare a termine la commessa, come già lamentato in sede di diffida stragiudiziale inviata il 27.7.2021 alla cooperativa convenuta e già il project man della , tale , aveva contestato personalmente. Tutte le Pt_1 Tes_1 contestazioni erano limitate alla fattura di importo più consistente, riferibile agli interventi eseguiti a bordo di M/n Venezia, per Euro 65.416,00.
Nello specifico, parte attrice argomentava rilevando che l'aumento delle ore necessarie ad eseguire gli interventi commissionati era imputabile alla negligenza degli operai impiegati da , la Controparte_1 quale in ogni caso aveva emesso le relative fatture sulla base di conteggi non determinati in contraddittorio e dunque, in quanto non approvati dall'appaltatrice, inidonei a provare l'effettività delle ore lavorate. Aggiungeva, inoltre, che tre operai assunti dalla convenuta a causa di comportamenti totalmente inappropriati erano stati allontanati e gli interventi commissionati non erano stati eseguiti entro i termini pattuiti.
Sulla base di tali premesse, l'opponente insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e richiedeva, in via riconvenzionale, dichiararsi la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, invocando la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. e, in subordine, per la domanda quanti minoris, affinché il prezzo dell'appalto fosse ridotto nella misura accertata in corso di causa, in ragione dei vizi denunciati al subappaltatore.
Costituitasi in giudizio, contestava la ricostruzione in fatto e Controparte_1 in diritto offerte da controparte.
La convenuta evidenziava, anzitutto, che controparte si era limitata a contestare la debenza di una sola delle fatture monitoriamente azionate (fatt. n. 1/278 del 29.6.2021 dell'importo di Euro 65.416,00, la più consistente) riferibile all'assistenza prestata dagli operai della cooperativa a bordo di MN Venezia della compagnia Grimaldi e tale contestazione era da considerarsi del tutto tardiva, generica oltre che non dimostrata, anche per quanto concerneva il numero di ore effettivamente lavorate da _1
.
[...]
Parte convenuta deduceva che ciascuna delle fatture era stata emessa per un importo esattamente corrispondente a quello esposto nell'ordine d'acquisto di riferimento. rilevava quindi che i motivi di opposizione dovevano ritenersi infondati, insistendo Controparte_1 per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto nel suo intero pagina 2 di 6 ammontare ovvero – in via subordinata – nella misura di Euro 8.278,00, quale somma non contestata.
Nel merito, la convenuta opposta aggiungeva che, non appena ultimati i lavori sulla nave Venezia, con mail del 7.6.2021 aveva trasmesso a il consuntivo delle ore, e quest'ultima Controparte_1 Pt_1 nulla aveva eccepito, sì da giustificare l'emissione della fattura per l'importo di Euro 65.416,00, in alcun modo contestata nell'immediatezza. La diffida del 27.7.2021, inoltre, non era mai pervenuta a dal momento che l'indirizzo del destinatario ivi indicato era palesemente errato. Controparte_1
Diversamente da quanto rappresentato da controparte, nessun referente di aveva mai sollevato Pt_1 contestazioni in relazione ai lavori eseguiti o alle ore conteggiate dalla cooperativa, tanto che era stato richiesto l'invio di ulteriore personale. eccepiva quindi l'intervenuta decadenza di controparte ai sensi dell'art. 1667 c.c., Controparte_1 per aver denunciato i vizi trascorsi oltre otto mesi dall'ultimazione dei lavori e solo in sede di citazione in opposizione, senza peraltro che tali contestazioni fossero supportate in alcun modo da produzioni fotografiche o fossero specificamente allegate.
A comprovare la correttezza del proprio operato, la convenuta produceva dei prospetti, compilati dalla stessa , contenenti il conteggio delle ore lavorate e consegnati al Responsabile di Cantiere di Pt_1
tale , che si occupava di tale incombente in contraddittorio con Controparte_1 Persona_1 il responsabile di controparte, . CP_2
Il GI concedeva al decreto ingiuntivo opposto la provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e la causa veniva istruita mediante prove orali richieste dalle parti, sino a giungere all'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e, scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., era trattenuta in decisione.
L'opposizione non è fondata, per i motivi di seguito indicati, sicché il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è lasciata all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata, soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa, che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
In base al principio consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso assunta nei suoi confronti sulla base di un contratto a prestazioni corrispettive, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare: 1) l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
2) l'adempimento della propria obbligazione e l'inadempimento pagina 3 di 6 della controparte, nonché l'eventuale danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (SS.UU. Cass. n.
3373/2010; SS. UU. Cass. n. 13533/2001).
Tanto premesso, l'azione monitoria esercitata dalla cooperativa si configura come Controparte_1 azione contrattuale finalizzata ad ottenere l'adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte da con contratto di (sub)appalto già citato, per l'esecuzione di interventi a bordo di navi, Parte_1 mediante impiego di personale fornito dalla convenuta opposta (nello specifico, ordini di acquisto
116.249, 118.042, 118.117 e 120.035 a bordo rispettivamente di , Mega Express, Atlas e CP_3
M/n Venezia emessi tra ottobre 2020 e maggio 2021).
L'istruttoria, documentale e orale, ha permesso di confermare la fondatezza della domanda, mentre le eccezioni svolte dall'opponente non hanno ottenuto riscontro. Nello specifico, in disparte la manifesta fondatezza dell'eccepita decadenza ex art. 1667 c.p.c. da parte della convenuta opposta, non risultando provata la precedente tempestiva contestazione dei vizi genericamente allegati in atto di citazione (montaggio del coperchio della macchina del timone, delle griglie di presa a mare, sostituzione di un perno dell'imbarcazione), in ogni caso i medesimi non hanno trovato alcun riscontro probatorio: non sono stati in alcun modo documentati, anche mediante supporto fotografico o perizia di parte o indirettamente, mediante diffide provenienti dalle committenti e dirette all'appaltatrice. Quanto alle contestazioni riguardanti l'eccessività del numero di ore impiegate dal personale della cooperativa e oggetto di fatturazione, si osserva quanto segue.
L'istruttoria orale ha permesso di confermare che il conteggio delle ore veniva effettuato alla fine di ciascuna giornata ed era tale (dipendente stabile della per diciassette anni), che CP_2 Pt_1 compilava il tabulato della con i nomi degli operai e il numero di ore riferibile a ciascuno. Pt_1
Il teste ha riconosciuto il documento n. 12 allegato dalla cooperativa, contenente il prospetto riepilogativo del monte ore complessivamente lavorato dagli operai di nel mese di Controparte_1 maggio 2021 e ha confermato anche il numero di ore ivi indicato, aggiungendo che tale documento veniva inviato ogni tre-quattro giorni ai capibarca e che “Preciso che le ore venivano approvate da me. Io comunque potevo riscontrare parte dei lavori e l'effettività di alcuni interventi e la loro durata”. L'opponente ha lamentato l'assenza di poteri rappresentativi in capo al teste, essendo invece deputato a tali attività il capobarca (per MN Venezia) Persona_2
Ebbene, come noto, il contratto concluso dal falso rappresentante è infatti efficace nei confronti del rappresentato se questi ha dato causa all'apparente legittimazione e il terzo abbia senza sua colpa confidato nella realtà di tale legittimazione in conseguenza di un comportamento dell'apparente rappresentato per avere quest'ultimo posto in essere atti idonei ad ingenerare il convincimento incolpevole che egli abbia effettivamente conferito il potere di rappresentarlo.
Ricorre inoltre l'ipotesi di rappresentanza apparente e affidamento incolpevole allorché vi sia, oltre alla buona fede del terzo, un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato validamente conferito.
Tale comportamento colposo è indubbiamente rinvenibile ove il rappresentato, pur consapevole dell'attività del falso rappresentante, non intervenga continuando in un atteggiamento di mera tolleranza (Cass. n. 413/2016; Cass. n. 18519/2018; Cass. n. 34767/2021).
Applicando tali principi in diritto al caso di specie, le dichiarazioni dei testi escussi nel corso del pagina 4 di 6 giudizio hanno permesso di confermare la ricostruzione in fatto offerta dalla convenuta: il report delle ore interveniva tra (referente della cooperativa) e (per la ), per poi Persona_1 CP_2 Pt_1 essere trasmesso anche ai capibarca e passare alla successiva fatturazione.
D'altro canto, la testimonianza del teste di parte attrice (responsabile area dry docks di Tes_1
) è stata fornita solo de relato in quanto teste, nel periodo di riferimento, si trovava a Napoli, non Pt_1 potendo personalmente verificare quanto accaduto a bordo della nave Venezia, ma basandosi esclusivamente su quanto riferitogli dal Sig. circa “problemi tra le ore effettivamente Persona_2 lavorate e quelle dichiarate” e limitandosi a rispondere di “non firmare se non c'era coincidenza con le ore effettivamente lavorate e quelle dichiarate”.
A sua volta, il teste ha sostenuto di aver intrattenuto i rapporti con la cooperativa, Persona_2 provvedendo ad approvare i report delle ore lavorate, dichiarando tuttavia di non avere prova delle mail asseritamente inviate per tale incombente. Lo stesso ha sostenuto di aver predisposto Per_2 personalmente il conteggio ore (circostanza contraddetta dallo stesso ritenendo “inverosimile Tes_1 che sia un dipendente della a fornire le ore, che invece dovrebbero essere predisposte dal Pt_1 fornitore e accettate da ”) e di aver tenuto i contatti con il responsabile amministrativo di Pt_1 controparte, tale che però, ha negato di aver mai avuto contatti con tale referente. Per_3
La testimonianza deve quindi ritenersi alquanto inattendibile, oltre che contraddittoria.
In conclusione, in disparte le contestate divergenze tra i poteri rappresentativi in capo a e Persona_2
ciò che rileva nel caso di specie è senz'altro il legittimo affidamento di parte
CP_2 convenuta nei poteri del referente ed è provato altresì il comportamento colposo del
CP_2 rappresentato ) che, consapevole dei rapporti tra le parti fino ad allora (prassi a bordo della nave Pt_1 delle riunioni tra il Sig. e il Sig. alla presenza della squadra di operai della
CP_2 Per_1 con la consegna del prospetto che veniva anche inviato ogni tre-quattro giorni ai Controparte_1 capibarca), nessuna iniziativa, finalizzata ad interrompere e non riconoscere più come tale il contatto diretto con è stata intrapresa né in prima persona dall' Ing. (che era stato messo al
CP_2 Tes_1 corrente delle problematiche come da lui stesso dichiarato) né tramite il suo incaricato responsabile a bordo, Persona_4
A ciò si aggiunga, come già rilevato, che alcuna tempestiva contestazione è mai pervenuta alla cooperativa sociale, prima della notifica del decreto ingiuntivo.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, non risultando provate le eccezioni svolte dall'opponente, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e, per le medesime ragioni, non risultando provato il grave inadempimento della convenuta, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di risoluzione formulata dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014 s.m.i.- scaglione di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ai sensi dell'art. 4 DM cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Rigetta l'opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2/2022- r.g. n. Parte_1
pagina 5 di 6 2205/2021, che conseguentemente deve intendersi confermato;
Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da Parte_1
Condanna a rifondere alla cooperativa le Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 8.500,00, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 22.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 431/2022 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. MEACCI ILARIA, giusta mandato in Parte_1 calce all'atto di citazione in opposizione
Attrice contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti DE Controparte_1
FERRARI STEFANO, DE FERRARI GIULIA e SIGNANI PAOLO, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2/2022- r. g. n. 2205/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come segue:
“contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare, non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il credito azionato ex adverso non è né certo né liquido e la presente opposizione si presenta fondata per tutti i motivi di cui in narrativa;
nel merito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'infondatezza in fatto e in diritto del diritto credito ex adverso vantato, dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti ex artt.1667-1668 c.c., per tutto quanto esposto in narrativa;
in denegata ipotesi, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'infondatezza in fatto e diritto del diritto credito ex adverso vantato, ridurre il prezzo dell'appalto per la quale è causa, in ragione dei vizi riscontrati, per tutto quanto esposto in narrativa, ovvero in base al ricalcolo delle prestazioni orarie di manodopera che sono state addebitate in più come da conteggio allegato al presente atto (doc. n.3), nella misura che risulterà di giustizia accertanda, anche all'esito della espletanda istruzione probatoria. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
Parte convenuta opposta ha concluso come segue: pagina 1 di 6 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni avversaria istanza disattesa,
- in ogni caso, rigettare l'opposizione così come proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2/2022, e Parte_1 tutte le relative eccezioni e domande, confermando integralmente quest'ultimo;
-In subordine, nella de negata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato, condannare comunque a corrispondere a la somma di € 73.694,00 e/o la Parte_1 Controparte_1 maggiore o minore somma meglio visa, oltre interessi moratori.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nel rispetto del termine, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2/2022 emesso dall'intestato Tribunale, con cui le era stato ingiunto il pagamento di Euro 73.694,00 oltre interessi e spese del monitorio, in favore della
[...]
. Controparte_1
L'opponente rilevava di aver subappaltato a controparte l'esecuzione di alcune riparazioni a bordo di varie navi e tuttavia eccepiva l'inadempimento di controparte in relazione a (a) l'esecuzione non a regola d'arte di alcuni interventi, compresi nelle fatture azionate in sede monitoria;
(b) l'erroneo conteggio delle ore impiegate dai dipendenti della cooperativa per portare a termine la commessa, come già lamentato in sede di diffida stragiudiziale inviata il 27.7.2021 alla cooperativa convenuta e già il project man della , tale , aveva contestato personalmente. Tutte le Pt_1 Tes_1 contestazioni erano limitate alla fattura di importo più consistente, riferibile agli interventi eseguiti a bordo di M/n Venezia, per Euro 65.416,00.
Nello specifico, parte attrice argomentava rilevando che l'aumento delle ore necessarie ad eseguire gli interventi commissionati era imputabile alla negligenza degli operai impiegati da , la Controparte_1 quale in ogni caso aveva emesso le relative fatture sulla base di conteggi non determinati in contraddittorio e dunque, in quanto non approvati dall'appaltatrice, inidonei a provare l'effettività delle ore lavorate. Aggiungeva, inoltre, che tre operai assunti dalla convenuta a causa di comportamenti totalmente inappropriati erano stati allontanati e gli interventi commissionati non erano stati eseguiti entro i termini pattuiti.
Sulla base di tali premesse, l'opponente insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e richiedeva, in via riconvenzionale, dichiararsi la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, invocando la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. e, in subordine, per la domanda quanti minoris, affinché il prezzo dell'appalto fosse ridotto nella misura accertata in corso di causa, in ragione dei vizi denunciati al subappaltatore.
Costituitasi in giudizio, contestava la ricostruzione in fatto e Controparte_1 in diritto offerte da controparte.
La convenuta evidenziava, anzitutto, che controparte si era limitata a contestare la debenza di una sola delle fatture monitoriamente azionate (fatt. n. 1/278 del 29.6.2021 dell'importo di Euro 65.416,00, la più consistente) riferibile all'assistenza prestata dagli operai della cooperativa a bordo di MN Venezia della compagnia Grimaldi e tale contestazione era da considerarsi del tutto tardiva, generica oltre che non dimostrata, anche per quanto concerneva il numero di ore effettivamente lavorate da _1
.
[...]
Parte convenuta deduceva che ciascuna delle fatture era stata emessa per un importo esattamente corrispondente a quello esposto nell'ordine d'acquisto di riferimento. rilevava quindi che i motivi di opposizione dovevano ritenersi infondati, insistendo Controparte_1 per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto nel suo intero pagina 2 di 6 ammontare ovvero – in via subordinata – nella misura di Euro 8.278,00, quale somma non contestata.
Nel merito, la convenuta opposta aggiungeva che, non appena ultimati i lavori sulla nave Venezia, con mail del 7.6.2021 aveva trasmesso a il consuntivo delle ore, e quest'ultima Controparte_1 Pt_1 nulla aveva eccepito, sì da giustificare l'emissione della fattura per l'importo di Euro 65.416,00, in alcun modo contestata nell'immediatezza. La diffida del 27.7.2021, inoltre, non era mai pervenuta a dal momento che l'indirizzo del destinatario ivi indicato era palesemente errato. Controparte_1
Diversamente da quanto rappresentato da controparte, nessun referente di aveva mai sollevato Pt_1 contestazioni in relazione ai lavori eseguiti o alle ore conteggiate dalla cooperativa, tanto che era stato richiesto l'invio di ulteriore personale. eccepiva quindi l'intervenuta decadenza di controparte ai sensi dell'art. 1667 c.c., Controparte_1 per aver denunciato i vizi trascorsi oltre otto mesi dall'ultimazione dei lavori e solo in sede di citazione in opposizione, senza peraltro che tali contestazioni fossero supportate in alcun modo da produzioni fotografiche o fossero specificamente allegate.
A comprovare la correttezza del proprio operato, la convenuta produceva dei prospetti, compilati dalla stessa , contenenti il conteggio delle ore lavorate e consegnati al Responsabile di Cantiere di Pt_1
tale , che si occupava di tale incombente in contraddittorio con Controparte_1 Persona_1 il responsabile di controparte, . CP_2
Il GI concedeva al decreto ingiuntivo opposto la provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e la causa veniva istruita mediante prove orali richieste dalle parti, sino a giungere all'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e, scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., era trattenuta in decisione.
L'opposizione non è fondata, per i motivi di seguito indicati, sicché il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è lasciata all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata, soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa, che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
In base al principio consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso assunta nei suoi confronti sulla base di un contratto a prestazioni corrispettive, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare: 1) l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
2) l'adempimento della propria obbligazione e l'inadempimento pagina 3 di 6 della controparte, nonché l'eventuale danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (SS.UU. Cass. n.
3373/2010; SS. UU. Cass. n. 13533/2001).
Tanto premesso, l'azione monitoria esercitata dalla cooperativa si configura come Controparte_1 azione contrattuale finalizzata ad ottenere l'adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte da con contratto di (sub)appalto già citato, per l'esecuzione di interventi a bordo di navi, Parte_1 mediante impiego di personale fornito dalla convenuta opposta (nello specifico, ordini di acquisto
116.249, 118.042, 118.117 e 120.035 a bordo rispettivamente di , Mega Express, Atlas e CP_3
M/n Venezia emessi tra ottobre 2020 e maggio 2021).
L'istruttoria, documentale e orale, ha permesso di confermare la fondatezza della domanda, mentre le eccezioni svolte dall'opponente non hanno ottenuto riscontro. Nello specifico, in disparte la manifesta fondatezza dell'eccepita decadenza ex art. 1667 c.p.c. da parte della convenuta opposta, non risultando provata la precedente tempestiva contestazione dei vizi genericamente allegati in atto di citazione (montaggio del coperchio della macchina del timone, delle griglie di presa a mare, sostituzione di un perno dell'imbarcazione), in ogni caso i medesimi non hanno trovato alcun riscontro probatorio: non sono stati in alcun modo documentati, anche mediante supporto fotografico o perizia di parte o indirettamente, mediante diffide provenienti dalle committenti e dirette all'appaltatrice. Quanto alle contestazioni riguardanti l'eccessività del numero di ore impiegate dal personale della cooperativa e oggetto di fatturazione, si osserva quanto segue.
L'istruttoria orale ha permesso di confermare che il conteggio delle ore veniva effettuato alla fine di ciascuna giornata ed era tale (dipendente stabile della per diciassette anni), che CP_2 Pt_1 compilava il tabulato della con i nomi degli operai e il numero di ore riferibile a ciascuno. Pt_1
Il teste ha riconosciuto il documento n. 12 allegato dalla cooperativa, contenente il prospetto riepilogativo del monte ore complessivamente lavorato dagli operai di nel mese di Controparte_1 maggio 2021 e ha confermato anche il numero di ore ivi indicato, aggiungendo che tale documento veniva inviato ogni tre-quattro giorni ai capibarca e che “Preciso che le ore venivano approvate da me. Io comunque potevo riscontrare parte dei lavori e l'effettività di alcuni interventi e la loro durata”. L'opponente ha lamentato l'assenza di poteri rappresentativi in capo al teste, essendo invece deputato a tali attività il capobarca (per MN Venezia) Persona_2
Ebbene, come noto, il contratto concluso dal falso rappresentante è infatti efficace nei confronti del rappresentato se questi ha dato causa all'apparente legittimazione e il terzo abbia senza sua colpa confidato nella realtà di tale legittimazione in conseguenza di un comportamento dell'apparente rappresentato per avere quest'ultimo posto in essere atti idonei ad ingenerare il convincimento incolpevole che egli abbia effettivamente conferito il potere di rappresentarlo.
Ricorre inoltre l'ipotesi di rappresentanza apparente e affidamento incolpevole allorché vi sia, oltre alla buona fede del terzo, un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato validamente conferito.
Tale comportamento colposo è indubbiamente rinvenibile ove il rappresentato, pur consapevole dell'attività del falso rappresentante, non intervenga continuando in un atteggiamento di mera tolleranza (Cass. n. 413/2016; Cass. n. 18519/2018; Cass. n. 34767/2021).
Applicando tali principi in diritto al caso di specie, le dichiarazioni dei testi escussi nel corso del pagina 4 di 6 giudizio hanno permesso di confermare la ricostruzione in fatto offerta dalla convenuta: il report delle ore interveniva tra (referente della cooperativa) e (per la ), per poi Persona_1 CP_2 Pt_1 essere trasmesso anche ai capibarca e passare alla successiva fatturazione.
D'altro canto, la testimonianza del teste di parte attrice (responsabile area dry docks di Tes_1
) è stata fornita solo de relato in quanto teste, nel periodo di riferimento, si trovava a Napoli, non Pt_1 potendo personalmente verificare quanto accaduto a bordo della nave Venezia, ma basandosi esclusivamente su quanto riferitogli dal Sig. circa “problemi tra le ore effettivamente Persona_2 lavorate e quelle dichiarate” e limitandosi a rispondere di “non firmare se non c'era coincidenza con le ore effettivamente lavorate e quelle dichiarate”.
A sua volta, il teste ha sostenuto di aver intrattenuto i rapporti con la cooperativa, Persona_2 provvedendo ad approvare i report delle ore lavorate, dichiarando tuttavia di non avere prova delle mail asseritamente inviate per tale incombente. Lo stesso ha sostenuto di aver predisposto Per_2 personalmente il conteggio ore (circostanza contraddetta dallo stesso ritenendo “inverosimile Tes_1 che sia un dipendente della a fornire le ore, che invece dovrebbero essere predisposte dal Pt_1 fornitore e accettate da ”) e di aver tenuto i contatti con il responsabile amministrativo di Pt_1 controparte, tale che però, ha negato di aver mai avuto contatti con tale referente. Per_3
La testimonianza deve quindi ritenersi alquanto inattendibile, oltre che contraddittoria.
In conclusione, in disparte le contestate divergenze tra i poteri rappresentativi in capo a e Persona_2
ciò che rileva nel caso di specie è senz'altro il legittimo affidamento di parte
CP_2 convenuta nei poteri del referente ed è provato altresì il comportamento colposo del
CP_2 rappresentato ) che, consapevole dei rapporti tra le parti fino ad allora (prassi a bordo della nave Pt_1 delle riunioni tra il Sig. e il Sig. alla presenza della squadra di operai della
CP_2 Per_1 con la consegna del prospetto che veniva anche inviato ogni tre-quattro giorni ai Controparte_1 capibarca), nessuna iniziativa, finalizzata ad interrompere e non riconoscere più come tale il contatto diretto con è stata intrapresa né in prima persona dall' Ing. (che era stato messo al
CP_2 Tes_1 corrente delle problematiche come da lui stesso dichiarato) né tramite il suo incaricato responsabile a bordo, Persona_4
A ciò si aggiunga, come già rilevato, che alcuna tempestiva contestazione è mai pervenuta alla cooperativa sociale, prima della notifica del decreto ingiuntivo.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, non risultando provate le eccezioni svolte dall'opponente, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e, per le medesime ragioni, non risultando provato il grave inadempimento della convenuta, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di risoluzione formulata dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014 s.m.i.- scaglione di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ai sensi dell'art. 4 DM cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Rigetta l'opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2/2022- r.g. n. Parte_1
pagina 5 di 6 2205/2021, che conseguentemente deve intendersi confermato;
Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da Parte_1
Condanna a rifondere alla cooperativa le Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 8.500,00, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 22.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
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