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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/10/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 664/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 664/2025 R.G.
Avente per oggetto: interdizione
Promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
CO 144, e , nata a [...] il [...], residente in [...]
CO 142, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. GALLEANO CORRADO e dell'Avv. CONTE LAURA che le rappresentano e difendono in forza di procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 3 Per parte ricorrente: pronunciare l'interdizione del Sig. , nato a [...], in data [...], C. F. CP_1 [...]
, residente in [...], con tutte le C.F._1
conseguenze di legge;
nominare tutore, anche provvisorio, la Sig. ra , nata a Barge (CN), in [...] Parte_1
23/06/1949 e residente in [...], C. F. C.F._2
;
[...]
nominare protutore la Sig. ra nata a [...], in data [...], e residente in Parte_2
12032 Barge (CN), via Carle CO n. 142, C. F. . CodiceFiscale_3
Per parte convenuta:
L'interdicendo non si è costituito
Per il Pubblico Ministero:
Si dichiari l'interdizione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.3.2025, e hanno esposto che il Parte_1 Parte_2
rispettivo marito e padre , nato a [...] il [...] e residente in CP_1
Barge, Via Carle CO 144, è totalmente incapace di provvedere ai propri interessi in quanto affetto da disturbo neurocognitivo maggiore e ne hanno chiesto l'interdizione.
Radicatosi il contraddittorio ed eseguito l'esame dell'interdicendo all'udienza del 3.7.2025, con ordinanza dell'8.7.2025 è stata nominata tutore provvisorio dell'interdicendo la ricorrente
[...]
, moglie dello stesso. Parte_1
Alla successiva udienza dell'8.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle ricorrenti e dal P.M. e trascritte in epigrafe, il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'interdicendo, regolarmente e tempestivamente evocato in giudizio e non costituitosi.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze della documentazione medica in atti emerge che l'interdicendo è stato dichiarato invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con diagnosi di disturbo neurocognitivo maggiore di grado severo.
L'esame del convenuto ha evidenziato risultanze in linea con le emergenze di cui sopra: il sig. Pt_2
non è stato in grado di rispondere ad alcuna delle domande che gli sono state poste e si è limitato a sorridere e ad emettere suoni e lamenti non decifrabili.
pagina 2 di 3 Risultano dunque compromesse in modo grave ed irreparabile le capacità cognitive, volitive e relazionali del soggetto, che non è assolutamente in condizione di sviluppare una sia pur minima autonomia di atti e comportamenti consapevoli.
La rilevata notevolissima limitazione funzionale delle competenze dell'interdicendo, la impossibilità di curare i propri interessi, l'abitualità di tali condizioni e l'attuale impossibilità di prevedere prossimi sviluppi migliorativi rendono necessaria, ai fini della protezione del convenuto, una pronuncia di interdizione, risultando insufficiente ed inidoneo, allo stato, il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno, introdotto dalla legge 9-1-2004 n. 6.
La nomina del tutore definitivo e del protutore spetta al giudice tutelare
Non si procede alla liquidazione delle spese in difetto di domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
25.3.2025 da e nei confronti di , disattesa Parte_1 Parte_2 CP_1
ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: dichiara la contumacia di;
CP_1 dichiara l'interdizione di , nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1
Via Carle CO 144, ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di PINEROLO (TO) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di nascita del predetto;
CP_1 manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente sentenza sull'apposito registro, per la comunicazione alle ricorrenti e all'ufficiale dello stato civile del Comune di PINEROLO (TO) nonché per ogni altro adempimento di rito.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Cuneo, il 16/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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