Art. 55. Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari 1. All'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «personalita' giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «personalita' giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro»;
b) al secondo comma, dopo la parola: «funzionamento» sono aggiunte le seguenti: «, approvato dal Ministero in sede di prima adozione e per le successive modifiche»;
c) il terzo comma e' abrogato.
Note all'art. 55:
- Si riporta l' articolo 61, del regio decreto 31 agosto 1933, n.1592 , recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», come modificato dalla presente legge:
«Art. 61. Ai Consorzi universitari e' riconosciuta personalita' giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro.
Ciascun Consorzio e' costituito con la convenzione che determina i rapporti fra gli Enti e i privati partecipanti al Consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento, approvato dal Ministero in sede di prima adozione e per le successive modifiche.»
a) al primo comma, le parole: «personalita' giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «personalita' giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro»;
b) al secondo comma, dopo la parola: «funzionamento» sono aggiunte le seguenti: «, approvato dal Ministero in sede di prima adozione e per le successive modifiche»;
c) il terzo comma e' abrogato.
Note all'art. 55:
- Si riporta l' articolo 61, del regio decreto 31 agosto 1933, n.1592 , recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», come modificato dalla presente legge:
«Art. 61. Ai Consorzi universitari e' riconosciuta personalita' giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro.
Ciascun Consorzio e' costituito con la convenzione che determina i rapporti fra gli Enti e i privati partecipanti al Consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento, approvato dal Ministero in sede di prima adozione e per le successive modifiche.»