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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/12/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1768/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 2 marzo 2023
da
, e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'avv. Davide Carbone, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTORI
contro rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Fortuna, del Foro Controparte_1
di Verona, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: Arricchimento senza causa
Conclusioni
per gli attori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, in via preliminare, - a seguito delle dichiarazioni e della ricognizione di debito rese dalla sig.ra ai ricorrenti, e in particolar CP_1
modo al sig. , come meglio esposto in atto di citazione e Parte_2
poc'anzi, e in seguito alla non contestazione della somma pari ad Euro
1 24.356,86 formulata a pag. 10 dell'atto di costituzione di comparsa e risposta depositato il 15.12.2023 da parte resistente, si formula formale istanza ex art. 186 bis c.p.c. affinché venga disposto il pagamento immediato delle somme non contestate dalla sig.ra a favore del sig. , del sig. CP_1 Parte_1
e della sig.ra , corrispondente alla somma totale Parte_2 Parte_3
pari ad Euro 24.356,86 (ventiquattromilatrecentocinquantasei/86). In via principale, - stante la sussistenza nel caso de quo dei requisiti ex art. 2042
c.c., accertare l'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c., conseguito dalla sig.ra (C.F. , e per l'effetto Controparte_1 C.F._1
condannare quest'ultima ad indennizzare parte attrice della somma pari ad
Euro 38.157,71 (trentottomilacentocinquantasette/71), corrispondente al
quantum pagato dai ricorrenti per le obbligazioni personali della sig.ra
. Accertare il danno patito dai ricorrenti, causato direttamente dalle CP_1
promesse mai mantenute da parte resistente, circa l'accollo dei mutui da questi accesi onde aiutare economicamente la sig.ra , danno CP_1
corrispondente agli interessi pagati agli istituti di credito presso i quali sono stati accesi i mutui precedentemente evidenziati, per una somma pari ad Euro
49.067,57(quarantanovemilasessantasette/57). In via subordinata, - nella denegata ipotesi in cui non si accerti l'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c., voglia Codesto Giudice accertare la responsabilità precontrattuale
ex art. 1337 c.c. della sig.ra , poiché i ricorrenti, dopo aver elargito i CP_1
loro risparmi a beneficio della sig.ra , stipulavano dei contratti di mutuo CP_1
con delle finanziarie solo in seguito alle promesse di quest'ultima circa l'accollo dei mutui stessi. Le promesse così formulate sono da qualificarsi come unica causa che ha spinto i ricorrenti alla stipulazione dei mutui, e il mancato adempimento delle stesse da parte della sig.ra denota la CP_1
sua malafede fin dal principio, poiché mai ha avuto intenzione di addivenirvi;
-
2 accertare il danno emergente derivante da responsabilità precontrattuale quantificabile in Euro 87.225,28 (ottantasettemiladuecentoventicinque/28),
corrispondente alla perdita patrimoniale subita dai ricorrenti in prospettiva di concludere un contratto di cessione del debito assunto con le finanziarie con la sig.ra in qualità di cessionaria;
- accertare e liquidare in via CP_1
equitativa ex art. 1226 c.c. il danno patrimoniale derivante dal lucro cessante,
ed il danno non patrimoniale patito, poiché i ricorrenti, a causa dei mutui contratti a seguito delle promesse di accollo degli stessi fatte dalla sig.ra
, hanno subito un grave pregiudizio economico, che non ha permesso CP_1
loro di affrontare le spese per i loro più vari interessi, rinunciando ad acquisti e ad attività piacevoli a cui ogni individuo ha diritto, a seguito dei quali si chiede ulteriormente di accertare i danni non patrimoniali patiti e patiendi a causa della malafede della sig.ra . In ogni caso, con vittoria di spese e CP_1
competenze di lite, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA e successive occorrende, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria, le parti attrici insistono nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella propria memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e non accolte”;
per la convenuta: “Nel merito, in via principale, 1) respingersi tutte le domande formulate, sia in via principale sia in via subordinata, da
[...]
, e nei confronti di , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti ed ulteriormente precisati con la memoria n. 2 ex art. 171-ter cpc del 07/02/2024; in via subordinata, 2) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da , e Parte_1 Parte_2 [...]
nei confronti di , in via principale e/o in via Pt_3 Controparte_1
subordinata, accertarsi puntualmente l'eventuale somma da restituire e/o da
3 indennizzare a ciascuna parte attorea da parte dell'odierna convenuta;
in ogni caso, 3) spese e competenze di causa, oltre spese forfetarie di studio e accessori di legge, interamente rifusi;
in via istruttoria, ci si riporta integralmente al contenuto dei precedenti scritti difensivi già in atti e relativa documentazione, e ciò con particolare riferimento al contenuto delle memorie n. 2 e n. 3 ex art. 171-ter cpc rispettivamente in data 07/02/2024 e
16/02/2024, circa l'ammissione della prova orale non accolta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 , e hanno citato in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3
per sentirla condannare al pagamento di € 87.225,28, a Controparte_1
titolo di adempimento, ai sensi degli artt. 1815, 1819 c.c., del contratto di mutuo gratuito avente ad oggetto le somme di denaro anticipate in favore della convenuta per l'avvio del centro estetico “Velvet Estetique”, sito in
TE (PD).
A fondamento della propria domanda, gli attori hanno dedotto di avere prestato ingenti importi a , tenuto conto della relazione Controparte_1
affettiva dalla medesima intrattenuta con (figlio di Parte_1 Parte_2
e ) e del manifestato desiderio di quest'ultima di intraprendere, Parte_3
sotto forma di ditta individuale, l'attività di estetista;
che, in particolare,
[...]
, per fare fronte alle conseguenti spese, oltre ad emettere assegni e Pt_1
bonifici nei confronti della , aveva conferito apposito mandato al CP_1
proprio istituto di credito per il pagamento degli ordini provenienti dal fornitore stipulando, altresì, con OS TO s.p.a. il contratto di CP_2
finanziamento n. 061275793 del 17.5.2019 (per un totale di € 25.000,00 con rimborso mensile rateale pari ad € 380,35, seguito da fido concesso di €
2.100,00, a fronte di rate mensili di € 63,00); che altrettanti esborsi erano stati sostenuti da e , i quali, fra l'altro, avevano Parte_2 Parte_3
4 provveduto a concludere, in data 17.7.2019, un contratto di finanziamento con
ND BA s.p.a. per complessivi € 60.705,00 (verso la restituzione di rate mensili pari ad € 843,10); che le predette operazioni, tutte funzionali all'avviamento del centro estetico inaugurato nel settembre dell'anno 2019,
erano state poste in essere dalla famiglia , confidando Persona_1
sull'impegno assunto da circa la restituzione rateale delle Controparte_1
somme messe a disposizione.
Gli attori hanno quindi dedotto che, nonostante l'accordo raggiunto in ordine alla relativa restituzione al netto degli interessi maturati, la convenuta nulla aveva corrisposto, nemmeno dopo l'estinzione, nel corso del biennio 2021-
2022, dei rapporti con OS TO s.p.a. e ND BA s.p.a. (con annessa sottoscrizione, allo scopo, da parte di e Parte_2 [...]
di tre ulteriori contratti di mutuo per € 25.830,00 – rimborso rateale Pt_3
ammontante ad € 215,25 mensili -, € 25.250,00 – rimborso rateale pari ad €
210,46 -. Ed € 46.787,38 – verso pagamento di rate mensili di € 385,95 -);
che, contrariamente al contegno assunto ed a prescindere dalla sopravvenuta crisi del rapporto con , nella corrispondenza whatsapp intercorsa Parte_1
con , la aveva riconosciuto la propria esposizione Parte_2 CP_1
debitoria in ordine agli importi corrisposti in suo favore, promettendo di adempiere all'obbligazione restitutoria, di qui gli effetti sul piano della prova del contratto di mutuo gratuito ex artt. 1988, 2697 c.c..
Parte attrice, accertata la responsabilità derivante dall'inadempimento della convenuta al contratto di mutuo concluso, ha anche insistito per la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidarsi ex art. 1226 c.c..
Gli attori hanno, infine, proposto, in via subordinata, domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c. di condanna di al pagamento dell'importo di € Controparte_1
87.225,28.
5 Successivamente, con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., rinunciata la domanda di mutuo, gli attori hanno dichiarato di agire ai sensi dell'art. 2041
c.c. e, in via subordinata, ai sensi dell'art. 1337 c.c..
1.2 Nel costituirsi in giudizio ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
delle domande attoree, a causa del mancato rispetto del termine minimo a comparire previsto dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c., per come riformati dal D.lgs.
n. 149/2022.
Nel merito, ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto delle pretese di parte attrice in ordine all'inadempimento del contratto di mutuo – e al conseguente diritto al risarcimento del danno -, rilevando la mancata prova del rapporto fondamentale ex adverso dedotto, vista l'inidoneità delle affermazioni contenute nella corrispondenza dimessa a fungere da riconoscimento di debito ovvero da promessa di pagamento, nonché la contraddittorietà degli assunti attorei in punto di qualificazione giuridica del rapporto, attesa l'estensione della ragione di credito anche agli interessi maturati sulle somme asseritamente prestate a titolo di mutuo gratuito. La convenuta ha, in ogni caso, rappresentato l'eccessività delle plurime spese richiamate dagli attori per l'allestimento del centro estetico “Velvet Estetique”, essendo queste ultime semmai limitate al solo importo di € 24.356,86 stante la documentazione fiscale da questi prodotta, e restando, pertanto, le ulteriori somme estranee alla ridetta finalità.
La convenuta ha, altresì, chiesto il rigetto della domanda di arricchimento senza giusta causa, costituendo gli esborsi effettuati dalla famiglia adempimento di un'obbligazione naturale. Persona_1
1.3 Riservata all'esito di tentativo di conciliazione giudiziale della causa la decisione sull'eccezione di rito formulata da parte convenuta (udienza del
6 12.7.2023 e udienza del 20.9.2023), è stata fissata nuova udienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, 166, 171 bis e 171 ter c.p.c..
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter, comma 1,
c.p.c., con ordinanza del 22.3.2024 è stata respinta l'istanza ex art. 186 bis
c.p.c. formulata da parte attrice nella memoria ex art. 171 ter, comma 1, n. 1,
c.p.c..
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova orale (udienza del 21.5.2024); passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe e rassegnate all'udienza del 6.11.2025.
Le domande attoree vanno accolte nei limiti di seguito enunciati.
2.1 Come emerge dalla esposizione che precede, gli attori , Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale per sentir Parte_2 Parte_3
condannare al pagamento della somma di € 87.225,28. Tale Controparte_1
importo è la sommatoria delle singole voci dettagliate alle pagine da 11 a 16
dell'atto di citazione, voci che sono state suddivise in relazione agli esborsi asseritamente sostenuti dai tre attori cui sono stati aggiunti gli interessi che i predetti assumono di avere pagato per i finanziamenti che dichiarano di avere contratto.
2.1.1 Mette conto osservare che, in atto di citazione, la domanda di condanna era stata fondata su di un contratto di mutuo “gratuito” in forza del quale la avrebbe dovuto restituire le somme ricevute in prestito dagli attori, CP_1
che hanno anche chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale.
Ora, a parte la considerazione che l'elenco di cui alle pagg. da 11 a 16
dell'atto di citazione contiene sia importi asseritamente erogati alla o per conto della , sia interessi pagati a terzi finanziatori (OS TO s.p.a., CP_1
ND s.p.a., IN AN OL s.p.a.), cosicché non per tutte le voci si attaglia l'allegata fattispecie del mutuo gratuito, appare assorbente rilevare
7 come, a partire dalla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., la difesa attorea abbia completamente “abbandonato” la prospettazione del mutuo gratuito quale fattispecie costitutiva dell'asserito credito.
Infatti, nella detta memoria gli attori hanno chiesto (formulando poi le medesime conclusioni al momento della loro precisazione) in via principale, la condanna della al pagamento della somma di € 38.157,71, a titolo di CP_1
arricchimento senza causa e della somma di € 49.067,57, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale asseritamente corrispondente agli interessi pagati sulle somme ricevute in finanziamento;
in via subordinata,
hanno chiesto l'accertamento della responsabilità precontrattuale della
, con conseguente pagamento dell'importo di € 87.225,28 a titolo di CP_1
danno emergente, oltre al pagamento, da quantificare in via equitativa, del lucro cessante e del danno non patrimoniale.
Ora, se è vero che in generale “la mancata riproposizione, in sede di
precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non
autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe
originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla
valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa
desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare
siffatta domanda” (per tutte Cass.
9.5.2024 n.12756), è altrettanto vero che,
nel caso di specie, è stato lo stesso difensore attoreo a precisare a pag. 7
della propria memoria di replica: “che, rispetto alla fattispecie di mutuo c.d.
“gratuito” ex art. 1813 c.c., nulla si ha da replicare in quanto non richiamato da
noi né nella prima memoria ex art. 171 ter, comma 1, c.p.c. né nelle
precisazioni delle conclusioni, per cui non si comprende per quale motivo
controparte continui a contestare una domanda non più proposta”.
8 Preso atto di un tanto, si può soprassedere dalla valutazione della fondatezza o meno della pretesa attorea di ottenere la condanna di in Controparte_1
base all'originariamente invocato contratto di mutuo gratuito;
permane, invece,
la necessità di verificare la fondatezza o meno della pretesa attorea ad ottenere la condanna della sulla base di un rapporto fattuale che, a CP_1
prescindere dal suo inquadramento giuridico, è sempre stato descritto allo stesso modo da parte degli odierni attori: un aiuto economico in favore di colei che, all'epoca, aveva una stabile relazione sentimentale con Parte_1
(pag. 2 atto di citazione).
2.1.2 Quanto appena enunciato consente di passare alla disamina della domanda di indebito arricchimento, che, a partire dalla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., è stata formulata in via principale con un petitum di € 38.157,07
in aggiunta all'ulteriore importo di € 49.067,57 a titolo di risarcimento danni asseritamente derivanti dall'inadempimento da parte della dell'accollo CP_1
interno dei debiti da mutuo assunti dagli odierni attori nei confronti di vari istituti di credito, al fine di reperire il capitale da impiegare nell'avviamento del centro estetico “Velvet Estetique” (docc. 3, 4, 8 di parte attrice).
Va subito detto che, contrariamente a quanto eccepito da parte convenuta, le domande de quibus rappresentano un'ipotesi di non di mutatio, bensì di
emendatio libelli, giacché, a parte la considerazione che, per un verso, si è
trattato di una diversa quantificazione (cfr. Cass. 19.4.2010 n. 9266;
30.11.2005 n. 2607 secondo cui si tratta di una mera emendatio della domanda inizialmente proposta), i fatti sostanziali posti a fondamento di tutte le fattispecie prospettate sono rimasti immutati.
Venendo al merito della questione, mette conto osservare che, ai sensi dell'art. 2041 c.c., l'azione di arricchimento senza giusta causa è esperibile quando una parte, senza giusta causa appunto, si sia arricchita in danno di
9 un'altra persona, così come mette conto ricordare il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'azione generale di
arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a
danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia
invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non
può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto
o l'altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria” (Cass. 16.2.2023
n. 4909).
Ebbene, la stessa non nega di avere ricevuto (direttamente Controparte_1
o mediante pagamenti eseguiti nel suo interesse) un aiuto economico da parte degli odierni attori, finalizzato sostanzialmente all'apertura del centro estetico a lei riconducibile;
nega, tuttavia, che siffatto “aiuto” sia senza giusta causa,
avendo, da un lato, dedotto che alla base di tale “aiuto” vi fosse un interesse economico di , quale effettivo “titolare finanziario” dell'attività di Parte_1
estetica e, dall'altro lato, ha dedotto la sussistenza di un legame di mera amicizia con la famiglia , legame che, secondo la diversa Persona_1
prospettazione attorea, sarebbe consistito in una stabile relazione tra
[...]
e (salvo, poi, in sede di comparsa conclusionale di Pt_1 Controparte_1
replica fare riferimento ad un rapporto di amicizia – cfr. pag. 8).
Ciò posto, va anzitutto rilevato che nessuna prova è stata offerta del fatto che fosse il “socio occulto finanziatore” dell'attività di estetica, Parte_1
cosicché nessuna prova può ritenersi raggiunta in ordine al sotteso interesse economico degli attori – perlomeno del predetto – nella esecuzione dei pagamenti in questione;
per il resto, dalle complessive allegazioni delle parti emerge che la famiglia era affettivamente legata alla Persona_1 CP_1
e sebbene non sia certo se tale legame si sia concretizzato in una stabile relazione tra la convenuta e e, dunque, anche aderendo alla Parte_1
10 prospettazione di un rapporto di amicizia tra la stessa e l'intera famiglia, non può certo ritenersi che le eventuali elargizioni abbiano trovato fondamento in non meglio precisati obblighi di carattere morale o sociale, donde la loro ripetibilità.
A tali considerazioni deve anche aggiungersi che dalle conversazioni
whatsapp dimesse dagli attori sub documento n. 6 – che non sono state oggetto di contestazione da parte della convenuta – emerge che la , CP_1
da un punto di vista sostanziale, si sentisse in debito almeno con Parte_2
, avendo manifestato la propria intenzione di consegnargli parte dei
[...]
guadagni: e “no ma ci mancherebbe sono Controparte_1 Parte_2
consapevole di questo io quello che ho lo do a te perché io non mi tengo
niente”; “queste sono le entrate che ci sono al momento mensilmente in
negozio! Bisogna togliere l'affitto, i fornitori, le bollette, quelli che do a voi”; “ci
sono io che ho investito tanti soldi e adesso mi ritrovo a pagare i finanziamenti
ogni mese e i soldi non ne ho più quindi se ti chiedo di darmi qualcosa non è
per cattiveria, ma proprio perché a volte mi trovo in grossa difficoltà”; “se
facessi 1000 euro al giorno ti garantisco che in tasca ne avresti più anche tu”;
“faccio il possibile per darti qualcosa, lo sto facendo ogni giorno” (cit. doc. 6
attoreo).
Esclusa, dunque, la riconducibilità delle erogazioni ad una partecipazione finanziaria di nel centro estetico, esclusa la riconducibilità delle Parte_1
erogazioni a motivi di ordine morale o sociale ed, anzi, appurato un non meglio definito rapporto di amicizia tra la famiglia e la Persona_1 CP_1
ed appurato che la riconosceva di “dovere qualcosa” agli odierni CP_1
attori, non vi è motivo per escludere l'esperibilità dell'azione di arricchimento senza causa.
11 2.1.3 Per ciò che concerne la quantificazione degli importi che la stessa ha dichiarato essere stati erogati in favore del Controparte_1 [...]
, valga quanto dalla stessa dichiarato in sede di interpello all'udienza Pt_4
del 21 maggio 2024: “sub. Cap. 13: guardando l'elenco delle voci di spesa di
cui al capitolo confermo che gli odierni convenuti hanno pagato a favore del
mio centro estetico i seguenti importi: lett.y), lett. da e) a k), lett. n), lett. da r) a
t), lett. u), lett. x), lett. ff), lett. jj), lett. kk), lett. ll)” (verbale udienza del
21.5.2024).
Confrontando tale elenco (cfr memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.) con le deduzioni di cui all'atto di citazione (cfr. in particolare pagg. 11-14), gli importi cui la ha fatto riferimento risultano comprensivi dei versamenti CP_1
effettuati dagli attori per l'approvvigionamento dei prodotti necessari all'esercizio dell'attività di impresa del centro estetico Velvet Estetique, nonché
per la fruizione di percorsi di formazione professionale da parte della CP_1
medesima. Oltre alle dichiarazioni rese dalla convenuta, si possono prendere in considerazione le contabili e gli estratti conto degli attori (doc. 7 attoreo) da cui emerge la corresponsione: 1) di € 7.029,00 a titolo di “saldo acquisto mobili centro estetico”, come da, bonifico del 25.7.2019 in favore di Pt_5
; 2) di € 1.830,00, come da assegno n. 8345815081-06, emesso il
[...]
24.06.2019 nei riguardi di Gruppo Meg s.r.l.; 3) di € 2.592,81, come da assegno n. 8345815091, emesso il 20.6.2019 nei confronti di 4) CP_2
di € 1.830,00, come da assegno n. 8345815082, emesso l'1.7.2010 nei confronti di 5) di € 538,63, come da assegno n. 8345815092, CP_2
emesso l'1.7.2019 nei confronti di IL Evo s.r.l. unipersonale;
6) di € 732,00,
come da assegno n. 8349815083, emesso il 17.7.2019 nei confronti di Gruppo
Meg s.r.l.; 7) di € 287,71, come da assegno n. 8345815030, emesso il
31.7.2019 nei confronti di 8) di € 2.592,00 come da mandato in CP_2
12 favore di , addebito del 31.7.2019; 9) di € 287,71, come da mandato CP_2
in favore di , addebito del 2.9.2019; 10) di € 200,00 per “formazione CP_2
estetica”, come da assegno n. 8345815096 del 29.9.2019, e, con analoga causale, di € 410,00 come da assegno n. 8345815097 del 28.10.2019; 11) di
€ 863,13 in favore di con versamenti del 31.10.2019, 2.12.2019 CP_2
e 31.12.2019; 12) di € 326,96, come da bonifico del 22.8.2019 nei confronti di
Michelle Make up s.r.l.; 13) di € 113,34, come da fattura n. 8517 del
22.8.2019 per “prodotti unghie”, emessa nei riguardi di 14) di € CP_2
775,00, come da assegno n. 83379433287, emesso il 23.9.2019 nei confronti di Dermagib;
15) di € 287,71, come da richiesta di bonifico dll'8.10.2019 per
“fresa velvet estetique”.
Si ottiene un totale di € 20.696,82.
A tale elenco deve aggiungersi l'importo di € 1.000,00 di cui la ha CP_1
ammesso il relativo accredito sul proprio conto corrente: “con riferimento alla
lett. dd) conferma che è stato accreditata sul suo conto la somma di euro
1.000,00 e ciò è stato fatto da che si è spontaneamente recato in Parte_1
banca e ha voluto accreditare tale somma, ma per motivi non afferenti al
centro estetico, bensì per questioni afferenti ad altri rapporti intercorrenti tra
noi due” (cfr. verbale udienza del 21.05.2024).
In definitiva, i versamenti che la stessa riconosce essere stati CP_1
effettuati a suo vantaggio ammontano a complessivi € 21.696,82.
Le restanti spese che, secondo la prospettazione attorea, sarebbero state sostenute per l'avvio dell'attività commerciale – e di cui viene chiesta la restituzione -, risultano, invece, contestate da parte convenuta e non si può
non notare come alcune delle voci di cui all'elenco contenuto nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. vadano espunte: le voci di cui ai punti m), p), q), v), cc), hh), ii) del capitolo n. 13 della memoria ex art. 13 171 ter comma 1, n. 2, c.p.c. sono generiche rispetto all'oggetto e alla finalità
dell'esborso, laddove l'asserita corresponsione, a cura di , di € Parte_1
500.00 (lett. v - assegno n. 8345815100 del 24.12.2019, doc. 1 att.) risulta eseguita in favore di soggetto terzo alla presente causa. Non si CP_3
può, poi, non considerare che, sebbene le deduzioni attoree siano nel senso di prestiti di denaro ed ottenimento di finanziamenti con la precipua finalità di consentire a di dare avvio al centro estetico (pag. 1-4 Controparte_1
dell'atto di citazione), tra gli importi oggetto della pretesa creditoria figurano anche pagamenti relativi all'adempimento di asserite obbligazioni personali in capo alla (€ 835,70 del 23.7.2019 “a favore della clinica veterinaria” CP_1
ed € 629,00 del 9.8.2019 per “avvocato della sig.ra Maniero”) di cui, però, non
è stato fornito adeguato supporto probatorio. Inoltre, generica è la deposizione testimoniale di , il quale ha bensì dichiarato di essere stato Controparte_4
pagato da per la fornitura di arredi (di cui, però, non ricordava i Parte_1
dettagli) per un “centro estetico (…) vicino a Solesino”, ma non è stato in grado di indicare l'importo ricevuto, genericamente quantificato in 12/15 mila euro (cfr. verbale udienza del 21.5.2024).
La domanda attorea può, dunque, essere accolta limitatamente all'importo di €
21.696,82.
2.1.4 Passando ad esaminare le ulteriori domande attoree, si osserva che è
stata chiesta la condanna di al pagamento della somma di € Controparte_1
49.067,57 a titolo di danno rappresentato dagli interessi pagati dagli attori sui mutui dai medesimi accesi per aiutare economicamente l'odierna convenuta.
L'accoglimento di tale domanda presuppone la dimostrazione che la famiglia abbia contratto dei mutui per disporre della provvista Persona_1
necessaria ad erogare denaro alla e l'ulteriore dimostrazione che i CP_1
14 mutui in questione abbiano comportato un esborso di € 49.067,57 per il pagamento degli interessi.
Al riguardo nessuna prova è stata, però, fornita.
Gli attori hanno dedotto di avere contratto finanziamenti con OS TO
s.p.a. ( ) e con ND s.p.a. ( e Parte_1 Parte_2 [...]
) e di averli poi estinti anticipatamente con la provvista ottenuta Pt_3
mediante un prestito contratto con IN AN OL s.p.a..
Ebbene, se la documentazione in atti (docc. 3, 4 e 8 attorei) comprova la stipulazione di finanziamenti con le citate OS TO s.p.a., ND
s.p.a. ed IN AN OL s.p.a., non si può non osservare come da siffatta documentazione non sia in alcun modo evincibile la riconducibilità di tali prestiti alla provvista da erogare alla;
peraltro, mentre, secondo la CP_1
stessa prospettazione degli attori, il prestito contratto con IN AN OL
s.p.a. era funzionale ad estinguere i due finanziamenti, si rileva come questi ultimi presentino una casuale del tutto generica (“lavori casa” - doc. 3; “diversi
lavori” - doc. 4) che di per sé non è riconducibile al finanziamento dell'attività
imprenditoriale della . Siffatta finalità non è evincibile neppure all'esito CP_1
di una complessiva valutazione del quadro probatorio in considerazione della frequenza di prelievi di contanti effettuati da in orari Parte_1
astrattamente non compatibili con la dedotta finalità di sostenere le spese del centro estetico di (€ 250,00 ore 23:39 del 3.6.2019, € 250,00 Controparte_1
ore 21:16 del 4.6.2019, € 250,00 ore 00:15 del 12.6.2019, € 210,00 ore 19:10
del 14.6.2019, € 210,00 ore: 22.26 del 17.6.2019, € 250,00 ore 23:19 del
5.8.2019, € 240,00 ore: 23:17 del 12.8.2019, € 500,00 ore: 23:09 del
26.8.2019, € 400,00 ore: 19:47 del 4.9.2019, € 500,00 ore: 7:07 del
13.12.2019, € 500,00 ore: 18:45 del 13.2.2020, € 250,00 ore 18:33 del
2.3.2020 - doc. 7 attoreo) ed in considerazione dei versamenti effettuati da
15 e nei confronti del figlio (€ 4.000,00 del Parte_2 Parte_3
29.7.2019, € 1.600,00 del 3.1.2020), dei numerosi prelievi di contante, oltre ai pagamenti riferiti al veicolo “Mercedes Benz” (cit. doc. 7 attoreo).
Non essendovi, a monte, la prova dell'utilizzo dei finanziamenti per l'avviamento dell'attività imprenditoriale di , non può trovare Controparte_1
accoglimento la domanda attorea di porre a carico dell'odierna convenuta gli interessi pagati in relazione alle somme prese a mutuo da parte degli attori. In
ogni caso, non si può omettere di considerare come dalla documentazione versata in atti, non sia chiaramente evincibile quale sia l'ammontare degli interessi corrisposti a tale titolo.
La domanda attorea sul punto va, quindi, rigettata.
2.1.5 Procedendo ad esaminare la domanda proposta dagli attori in via subordinata nella memoria ex art. 171 ter, comma 1, n. 1, c.p.c., si osserva che tale domanda si fonda sulla asserita responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c. di , sul presupposto che quest'ultima Controparte_1
avrebbe promesso di accollarsi i mutui contratti dagli attori con i citati istituti.
Secondo la prospettazione attorea il richiesto importo di € 87.225,28
corrisponde al danno patrimoniale derivante dalla mancata conclusione di un contratto di cessione del debito (con la quale cessionaria) assunto CP_1
con le finanziarie.
Anche in tal caso, la domanda attorea non ha trovato supporto probatorio.
Se, come già sopra osservato, dallo scambio di messaggi Whatsapp di cui al menzionato documento n. 6 attoreo è possibile evincere che Controparte_1
riconoscesse di “dovere qualcosa” almeno a , mette conto Parte_2
osservare, anzitutto, che anche in ipotesi di “astrazione processuale” di cui all'art. 1988 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha di recente rilevato che la dichiarazione avente ad oggetto l'impegno a pagare un debito futuro e
16 indeterminato, esenta il beneficiario dall'onere di provare il rapporto fondamentale, ma non dall'onere di dimostrare l'ammontare della somma in concreto pretesa (Cass. 7.2.2024, n. 3477).
Tuttavia, anche prescindendo da tale aspetto, non vi è prova che tra le odierne parti in causa sia intervenuto un accordo in base al quale la si CP_1
sarebbe accollata i debiti contratti dagli attori, così come non vi è prova che,
sulla base di tale asserito accordo, gli attori si sarebbero determinati a contrarre i finanziamenti de quibus. Peraltro, pacifico che Controparte_1
non è “parte” ai sensi dell'art. 1337 c.c. dei contratti di finanziamento intercorsi con OS TO s.p.a., ND BA s.p.a. e BA IN AN OL
s.p.a., non è stato nemmeno dedotto un suo coinvolgimento nelle relative trattative prodromiche alla stipulazione dei finanziamenti, così come nulla è
stato dedotto in ordine ad una eventuale condotta contraria a buona fede posta in essere dall'odierna convenuta, avendo gli attori richiamato solo un loro affidamento in ordine alla restituzione delle somme oggetto dei contratti
(cfr. pagg.
2-4 atto di citazione).
3.1 Le considerazioni che precedono inducono a rigettare anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale patito a titolo di lucro cessante e del danno non patrimoniale, danni per la cui quantificazione gli attori hanno invocato il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c..
3.1.1 Quanto al danno patrimoniale da lucro cessante, appare sufficiente osservare che non vi è alcuna prova che gli attori abbiano patito un pregiudizio economico per non avere potuto dedicarsi agli acquisti ed alle attività piacevoli cui ogni individuo ha diritto, cosicché non è esperibile l'invocato criterio di cui all'art. 1226 c.c., il quale, come noto, è applicabile solo quando sussiste l'impossibilità di provare l'esatto ammontare di un danno,
17 senza esimere la parte che lo invoca dall'onere di dimostrare che un danno vi sia stato.
3.1.2 Per quanto riguarda l'asserito danno non patrimoniale derivante dallo stress e dalle preoccupazioni provocate dalla vicenda in questione (pag. 20
dell'atto di citazione e pag. 6 della memoria ex art. 171 ter, comma 1, n. 1,
c.p.c.), va ribadito che è possibile ricorrere alla quantificazione in via equitativa del danno ex art. 1226 c.c. solo quando sussista l'impossibilità di provare il suo ammontare preciso, presupponendosi, però, la prova di un danno.
In ogni caso, va ricordato che l'art. 2059 c.c. stabilisce che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge e che,
come noto, il risarcimento del danno non patrimoniale è consentito in tutte le ipotesi in cui l'illecito, a prescindere dalla commissione di un reato, leda un diritto della persona costituzionalmente garantito (per tutte Cass. 31.5.2003 n.
8827; 31.5.2003 n. 8828).
Ciò chiarito, si osserva che le (peraltro assai scarne) allegazioni degli attori in ordine allo stress, al disagio, alla preoccupazione, ai problemi da gestire e altre spiacevolezze (cfr. atto di citazione pag. 20 e pag.12 della comparsa conclusionale) connesse alla vicenda in questione non integrano né un reato,
né un'offesa ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, né, in difetto di qualsivoglia deduzione ed appiglio probatorio, una lesione alla salute, con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti di cui al citato art. 2059 c.c., la domanda non può essere sul punto accolta.
4.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei valori medi per tutte le fasi del giudizio avuto riguardo allo scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in ragione del credito effettivamente riconosciuto.
P.Q.M.
18 Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 1768/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto condanna a pagare a , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
la somma di € 21.696,82, oltre interessi legali dalla domanda al Pt_3
saldo;
2) condanna a rifondere a , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi ed Parte_3
€ 786,00 per spese, oltre rimborso spese genarli, Iva e c.p.a., se dovuti per legge.
Così deciso in Padova, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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