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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 210/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 486/2023 depositato il 25/07/2023
proposto da
Banca_1 Spa Gia' Banca_2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Piemonte - Corso Vinzaglio, 8 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 267/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 07/04/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 18082020 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni parte appellante
La riforma della sentenza di primo grado impugnata;
- L'annullamento dell'atto di sospensione rimborso impugnato e la Condanna dell'Agenzia Entrate al rimborso del credito IVA GIA' CONVALIDATO COME
SEGUE PER IL RESIDUO AMMONTARE DI EURO 328.526,06= OLTRE INTERESSI DI LEGGE DALLA DATA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO. a favore del ricorrente soggetto cessionario Banca_1 SPA GIA' DENOMINATA Banca_2 per l'ammontare oltre interessi di legge. In ogni caso la condanna dell'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese del giudizio ex art. 15 e con riserva quindi di presentare tempestivamente la nota delle spese
Conclusioni parte appellata Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte –
dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La situazione in fatto del presente giudizio viene riepilogata dalla sotto riportata memoria dell'Ufficio in data 21.11.2024 che ha precisato le proprie conclusioni, nessuna memoria in risposta da Banca_1 S.P.A. I. Al fine di delineare correttamente la materia del contendere, appare utile riepilogare brevemente le vicende che hanno interessato la sospensione del rimborso IVA di cui è causa. I.I. Con il primo ricorso del 14 settembre
2020, la Società ha impugnato il primo provvedimento di differimento totale del rimborso IVA, emesso in data 18 agosto 2020, con il quale l'Ufficio Grandi Contribuenti di questa Direzione regionale aveva disposto la sospensione del rimborso di un credito IVA di euro 3.500.000 – emergente dal quadro VX della dichiarazione della società Società_1 S.P.A. per l'anno 2019 – del quale la Ricorrente era divenuta titolare a seguito di atto di cessione di credito tributario (R.G.R. 972/2020). I.II. Nelle more del giudizio, con un secondo ricorso, notificato in data 6 maggio 2021 e depositato in data 2 giugno 2021, la Società ha impugnato un nuovo provvedimento (secondo provvedimento) emesso dall'Ufficio Grandi Contribuenti, che annullava e sostituiva la precedente misura e con il quale veniva comunicato il differimento parziale del rimborso per un importo ridotto ad euro 328.526,06, a seguito di un rilevante mutamento nella situazione dei carichi del titolare e del cessionario (R.G.R. 435/2021). L'Ufficio ha depositato nel primo contenzioso il nuovo provvedimento di differimento parziale del rimborso, chiedendo la cessazione parziale della materia del contendere, e si è costituito in giudizio anche nel secondo contenzioso, chiedendo la riunione dei due procedimenti ed eccependo l'inammissibilità del nuovo ricorso per violazione del principio del ne bis in idem. I.III. La Corte di giustizia tributaria di primo grado, con sentenza n. 267/03/2023, ha dichiarato cessata la materia del contendere in riferimento al primo ricorso e ha respinto il secondo. I.IV. Con atto di appello notificato in data
25 luglio 2023, la Società ha impugnato la predetta sentenza, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato
(il secondo provvedimento) e la condanna dell'Agenzia al rimborso a favore della stessa. I.V. L'Ufficio si è costituito in appello, domandando, in via principale, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, atteso che, nelle more del contenzioso, i carichi recati dal provvedimento in giudizio erano stati interamente definiti da Controparte;
tuttavia, l'Ufficio ha precisato che da tale circostanza non sarebbe potuta discendere l'automatica erogazione del rimborso, atteso che l'Ufficio Grandi Contribuenti aveva, medio tempore, emesso una nuova comunicazione di differimento parziale del rimborso richiesto (terzo provvedimento), fondata su nuovi presupposti, ovverosia su nuovi carichi pendenti, sorti nelle more del precedente differimento (documento n. 2 allegato alle controdeduzioni in appello); detto ultimo provvedimento non è stato impugnato dalla Società. I.VI. Con le memorie depositate in data 28 ottobre 2024, la Società ha depositato un certificato carichi pendenti emesso dalla Direzione regionale della Lombardia, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado e chiedendo la condanna dell'Agenzia al rimborso del credito.
II. Ciò detto, occorre ribadire come questa Amministrazione, nelle proprie controdeduzioni in appello, abbia già chiesto l'estinzione del contenzioso per cessazione della materia del contendere, avendo rilevato che i carichi che avevano giustificato il provvedimento impugnato sono venuti meno nelle more del giudizio. A fronte di tale richiesta, tuttavia, l'Ufficio – come parimenti specificato nelle controdeduzioni in appello – ritiene di non poter procedere all'erogazione del rimborso, atteso che, come visto, nelle more del giudizio, è stato emesso un nuovo provvedimento di sospensione (terzo provvedimento) non oggetto del presente giudizio e, più in generale, non impugnato da Parte appellante. La Società, con la richiamata memoria, ha depositato in giudizio un certificato carichi pendenti dal quale trae le medesime conclusioni cui è giunto l'Ufficio con la richiesta di estinzione del presente giudizio, ovverosia che «i carichi pendenti ostativi al rimborso – al momento di emissione dell'atto impugnato – non sono più sussistenti» (pag. 2 della memoria di Controparte;
sottolineatura dell'Ufficio); tuttavia, non si possono condividere le ulteriori conclusioni cui perviene la Società che palesemente non tengono conto del fatto che: 1) il provvedimento oggetto del presente contenzioso non può più essere annullato, essendo già stato revocato e sostituito dal provvedimento del 2023 (lo si ribadisce, non impugnato dalla Contribuente); 2) l'Amministrazione non può essere condannata all'erogazione del rimborso perché, ad oggi, almeno uno dei carichi che hanno giustificato il terzo provvedimento di sospensione (lo si ribadisce ancora una volta, non impugnato dalla Società), risulta ancora in essere. Il contenzioso relativo all'avviso di accertamento R1U030401777/2009 (Id. 1 del terzo provvedimento – documento n. 2 allegato alle controdeduzioni in appello), infatti, risulta ancora pendente in Cassazione (R.G. Cass. 24091/22), come si può agevolmente evincere da accesso on-line al Portale dei
Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (https://servizipst.giustizia.it/) di cui, per comodità, si riporta la videata (sentenza impugnata: C.G.T. di secondo grado della Lombardia n. 960/06/22).
III. Per tale ragione, si insiste affinché codesta On.le Corte di giustizia tributaria dichiari l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, essendo i carichi pendenti, che avevano giustificato il provvedimento di sospensione impugnato, venuti meno nelle more del presente giudizio per comportamento ascrivibile alla Associazione_2. In via subordinata, si chiede che venga confermata la sentenza di primo grado, atteso che il provvedimento impugnato era originariamente pienamente legittimo e fondato (a tal fine si rimanda, per ragioni di sinteticità, al par. 2 delle controdeduzioni in appello), essendo l'atto di appello di Controparte prima di tutto inammissibile per carenza del requisito della specificità dei motivi (cfr. par. 1 delle controdeduzioni in appello) e, in ogni caso, infondato (cfr. ancora par. 2 delle controdeduzioni in appello). In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui codesta
On.le Corte di giustizia tributaria ritenga di accogliere l'appello di Controparte, con condanna dell'Ufficio all'erogazione del rimborso, si chiede che detto adempimento venga subordinato alla presentazione da parte della Associazione_2 di idonea garanzia, così come previsto anche nelle avvertenze del provvedimento di differimento. Ad ogni modo, si ribadisce l'invito, già formulato alla Società con le controdeduzioni in appello, di prendere contatti con questa Direzione Regionale per risolvere in via definitiva la questione relativa al rimborso in oggetto, anche al fine di evitare l'instaurazione di ulteriori contenziosi la cui utilità appare dubbia alla luce delle peculiarità del caso di specie, considerata la situazione “in divenire” dei carichi pendenti;
a tal fine, questo Ufficio si rende disponibile, sin da ora, anche ad un eventuale rinvio dell'udienza di discussione.
Con ulteriore memoria illustrativa per l'udienza in data 6.2.2026 Agenzia delle Entrate – Direzione
Regionale del Piemonte Ufficio Contenzioso e Riscossione –ribadisce la RICHIESTA DI ESTINZIONE DEL
GIUDIZIO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE – osservando:
Nel richiamare integralmente le argomentazioni dedotte e le conclusioni rassegnate nelle controdeduzioni depositate in data 23 ottobre 2023 e nelle memorie depositate in data 21 novembre 2024, con la presente si ribadisce la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Come già precisato nei predetti atti: - il provvedimento di differimento parziale del rimborso oggetto di contestazione era fondato su n. 20 carichi relativi alla Società ricorrente, compiutamente indicati nella predetta comunicazione;
- nelle more del presente giudizio, tuttavia, detti carichi sono stati interamente definiti e tale definizione ha determinato il venir meno dei presupposti che hanno fondato la comunicazione di differimento notificata in data 15 marzo 2021 e oggetto del presente giudizio;
- per tale ragione, l'Ufficio ha già chiesto, in sede di costituzione in appello, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, atteso che il provvedimento impugnato non è stato annullato in autotutela
(essendo, ab origine, perfettamente legittimo e fondato), ma è stato oggetto di revoca in quanto, successivamente alla sua emissione e nelle more del presente giudizio, sono venuti meno – per comportamento ascrivibile esclusivamente a Parte avversa – i presupposti che lo avevano fondato (ovverosia i carichi ancora pendenti); - l'Ufficio ha inoltre rappresentato che dall'intervenuta revoca dell'atto impugnato non poteva, in ogni caso, farsi discendere l'erogazione del rimborso in oggetto, così come richiesto da
Controparte, alla luce di elementi sopravvenuti che avevano legittimato l'Ufficio Grandi contribuenti ad emettere una nuova comunicazione di differimento parziale del rimborso (provvedimento non impugnato e non oggetto del presente giudizio) fondata su nuovi presupposti, ovverosia su nuovi carichi pendenti sorti nelle more del precedente differimento (doc. 2 allegato alle controdeduzioni in appello), e che inibivano l'erogazione del rimborso;
- l'Ufficio ha invitato in ogni caso la Contribuente a prendere contatti con la
Direzione regionale – Ufficio Grandi contribuenti al fine di risolvere in via definitiva la questione relativa al rimborso, anche al fine di evitare l'instaurazione di ulteriori contenziosi di dubbia utilità; - a tal fine le parti hanno formulato istanza congiunta di rinvio dell'udienza fissata per il 5 dicembre 2024; detta istanza è stata accolta dalla Corte. Ciò detto, in data 17 novembre 2025, l'Ufficio Grandi contribuenti, a seguito del venir meno dei presupposti che avevano legittimato l'emissione dell'ulteriore provvedimento di sospensione del rimborso (provvedimento, come detto, non impugnato e non oggetto del presente contenzioso), hanno disposto il pagamento dell'intera somma richiesta da Controparte, oltre interessi (cfr. documenti depositati dall'Ufficio in data 22.1.2026). Pertanto dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, essendo venuti meno, nel corso del contenzioso, per fatti ascrivibili a Controparte, i presupposti sui quali si era legittimamente fondato il provvedimento impugnato ed essendo altresì, nelle more, stato erogato integralmente il rimborso richiesto.
Con memoria 6.2.2026 parte appellante Banca_1 S.p.A.–premesso che nelle more del contenzioso, l'Agenzia ha revocato la sospensione, disponendo in favore della Ricorrente il rimborso della somma a titolo di capitale, oltre interessi. CONSIDERATO - che entrambe le parti, a seguito di colloqui svolti nel corso degli ultimi giorni, hanno raggiunto un'intesa di massima per addivenire ad una cessazione della materia del contendere;
- che, tuttavia, è necessario per la parte Ricorrente disporre di ulteriore tempo al fine di precisare nel dettaglio i termini della cessazione della lite e, in particolare, verificare il corretto conteggio delle somme incassate a titolo di interessi maturati sul rimborso. CHIEDE - in via preliminare, il rinvio dell'udienza fissata ad altra data da definirsi, al fine di disporre di più tempo per definire nel dettaglio i termini per addivenire ad una cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il secondo provvedimento, impugnato dalla contribuente, per il quale vi è sentenza di rigetto del ricorso, sarebbe, a detta dell'Ufficio, superato per il venire meno dei « i carichi pendenti ostativi al rimborso – al momento di emissione dell'atto impugnato – non sono più sussistenti» come pacifico tra le parti, che tuttavia il richiesto rimborso non può aver luogo essendo, nelle more del giudizio, stato emesso un nuovo provvedimento di sospensione (terzo provvedimento) non oggetto del presente giudizio e, più in generale, non impugnato da Parte appellante, l'Ufficio Grandi Contribuenti aveva, medio tempore, emesso una nuova comunicazione di differimento parziale del rimborso richiesto (terzo provvedimento), fondata su nuovi presupposti, ovverosia su nuovi carichi pendenti, sorti nelle more del precedente differimento
(documento n. 2 allegato alle controdeduzioni in appello). Pertanto per il secondo provvedimento è da dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Agli atti risulta depositato il 22.1.2026 provvedimento disposizione di pagamento in data 17.11.2025 che liquida alla Banca_1 S.P.A. la somma di la somma di EURO 307.687,07 (imposta) + 32.977,31 (interessi) a titolo di rimborso dell'eccedenza di imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2019. La somma oggetto di rimborso comporta per l'Ufficio la cessazione della materia del contendere del presente procedimento che è la sospensione del rimborso IVA, parte appellante chiede un rinvio per un controllo sulla quantificazione degli interessi, vi è da rilevare che il rimborso è avvenuto il 17.11.2025, non si comprende quindi la necessità di un maggiore tempo, che in ogni caso la revoca della sospensione al rimborso comporta cessazione della materia del contendere a prescindere daIl' integrale rimborso degli interessi.
In considerazione del mutevole e rilevante carico del cessionario da cui dipende la sospensione dei crediti, si dichiarano compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara interamente cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 486/2023 depositato il 25/07/2023
proposto da
Banca_1 Spa Gia' Banca_2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Piemonte - Corso Vinzaglio, 8 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 267/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 07/04/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 18082020 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni parte appellante
La riforma della sentenza di primo grado impugnata;
- L'annullamento dell'atto di sospensione rimborso impugnato e la Condanna dell'Agenzia Entrate al rimborso del credito IVA GIA' CONVALIDATO COME
SEGUE PER IL RESIDUO AMMONTARE DI EURO 328.526,06= OLTRE INTERESSI DI LEGGE DALLA DATA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO. a favore del ricorrente soggetto cessionario Banca_1 SPA GIA' DENOMINATA Banca_2 per l'ammontare oltre interessi di legge. In ogni caso la condanna dell'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese del giudizio ex art. 15 e con riserva quindi di presentare tempestivamente la nota delle spese
Conclusioni parte appellata Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte –
dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La situazione in fatto del presente giudizio viene riepilogata dalla sotto riportata memoria dell'Ufficio in data 21.11.2024 che ha precisato le proprie conclusioni, nessuna memoria in risposta da Banca_1 S.P.A. I. Al fine di delineare correttamente la materia del contendere, appare utile riepilogare brevemente le vicende che hanno interessato la sospensione del rimborso IVA di cui è causa. I.I. Con il primo ricorso del 14 settembre
2020, la Società ha impugnato il primo provvedimento di differimento totale del rimborso IVA, emesso in data 18 agosto 2020, con il quale l'Ufficio Grandi Contribuenti di questa Direzione regionale aveva disposto la sospensione del rimborso di un credito IVA di euro 3.500.000 – emergente dal quadro VX della dichiarazione della società Società_1 S.P.A. per l'anno 2019 – del quale la Ricorrente era divenuta titolare a seguito di atto di cessione di credito tributario (R.G.R. 972/2020). I.II. Nelle more del giudizio, con un secondo ricorso, notificato in data 6 maggio 2021 e depositato in data 2 giugno 2021, la Società ha impugnato un nuovo provvedimento (secondo provvedimento) emesso dall'Ufficio Grandi Contribuenti, che annullava e sostituiva la precedente misura e con il quale veniva comunicato il differimento parziale del rimborso per un importo ridotto ad euro 328.526,06, a seguito di un rilevante mutamento nella situazione dei carichi del titolare e del cessionario (R.G.R. 435/2021). L'Ufficio ha depositato nel primo contenzioso il nuovo provvedimento di differimento parziale del rimborso, chiedendo la cessazione parziale della materia del contendere, e si è costituito in giudizio anche nel secondo contenzioso, chiedendo la riunione dei due procedimenti ed eccependo l'inammissibilità del nuovo ricorso per violazione del principio del ne bis in idem. I.III. La Corte di giustizia tributaria di primo grado, con sentenza n. 267/03/2023, ha dichiarato cessata la materia del contendere in riferimento al primo ricorso e ha respinto il secondo. I.IV. Con atto di appello notificato in data
25 luglio 2023, la Società ha impugnato la predetta sentenza, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato
(il secondo provvedimento) e la condanna dell'Agenzia al rimborso a favore della stessa. I.V. L'Ufficio si è costituito in appello, domandando, in via principale, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, atteso che, nelle more del contenzioso, i carichi recati dal provvedimento in giudizio erano stati interamente definiti da Controparte;
tuttavia, l'Ufficio ha precisato che da tale circostanza non sarebbe potuta discendere l'automatica erogazione del rimborso, atteso che l'Ufficio Grandi Contribuenti aveva, medio tempore, emesso una nuova comunicazione di differimento parziale del rimborso richiesto (terzo provvedimento), fondata su nuovi presupposti, ovverosia su nuovi carichi pendenti, sorti nelle more del precedente differimento (documento n. 2 allegato alle controdeduzioni in appello); detto ultimo provvedimento non è stato impugnato dalla Società. I.VI. Con le memorie depositate in data 28 ottobre 2024, la Società ha depositato un certificato carichi pendenti emesso dalla Direzione regionale della Lombardia, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado e chiedendo la condanna dell'Agenzia al rimborso del credito.
II. Ciò detto, occorre ribadire come questa Amministrazione, nelle proprie controdeduzioni in appello, abbia già chiesto l'estinzione del contenzioso per cessazione della materia del contendere, avendo rilevato che i carichi che avevano giustificato il provvedimento impugnato sono venuti meno nelle more del giudizio. A fronte di tale richiesta, tuttavia, l'Ufficio – come parimenti specificato nelle controdeduzioni in appello – ritiene di non poter procedere all'erogazione del rimborso, atteso che, come visto, nelle more del giudizio, è stato emesso un nuovo provvedimento di sospensione (terzo provvedimento) non oggetto del presente giudizio e, più in generale, non impugnato da Parte appellante. La Società, con la richiamata memoria, ha depositato in giudizio un certificato carichi pendenti dal quale trae le medesime conclusioni cui è giunto l'Ufficio con la richiesta di estinzione del presente giudizio, ovverosia che «i carichi pendenti ostativi al rimborso – al momento di emissione dell'atto impugnato – non sono più sussistenti» (pag. 2 della memoria di Controparte;
sottolineatura dell'Ufficio); tuttavia, non si possono condividere le ulteriori conclusioni cui perviene la Società che palesemente non tengono conto del fatto che: 1) il provvedimento oggetto del presente contenzioso non può più essere annullato, essendo già stato revocato e sostituito dal provvedimento del 2023 (lo si ribadisce, non impugnato dalla Contribuente); 2) l'Amministrazione non può essere condannata all'erogazione del rimborso perché, ad oggi, almeno uno dei carichi che hanno giustificato il terzo provvedimento di sospensione (lo si ribadisce ancora una volta, non impugnato dalla Società), risulta ancora in essere. Il contenzioso relativo all'avviso di accertamento R1U030401777/2009 (Id. 1 del terzo provvedimento – documento n. 2 allegato alle controdeduzioni in appello), infatti, risulta ancora pendente in Cassazione (R.G. Cass. 24091/22), come si può agevolmente evincere da accesso on-line al Portale dei
Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (https://servizipst.giustizia.it/) di cui, per comodità, si riporta la videata (sentenza impugnata: C.G.T. di secondo grado della Lombardia n. 960/06/22).
III. Per tale ragione, si insiste affinché codesta On.le Corte di giustizia tributaria dichiari l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, essendo i carichi pendenti, che avevano giustificato il provvedimento di sospensione impugnato, venuti meno nelle more del presente giudizio per comportamento ascrivibile alla Associazione_2. In via subordinata, si chiede che venga confermata la sentenza di primo grado, atteso che il provvedimento impugnato era originariamente pienamente legittimo e fondato (a tal fine si rimanda, per ragioni di sinteticità, al par. 2 delle controdeduzioni in appello), essendo l'atto di appello di Controparte prima di tutto inammissibile per carenza del requisito della specificità dei motivi (cfr. par. 1 delle controdeduzioni in appello) e, in ogni caso, infondato (cfr. ancora par. 2 delle controdeduzioni in appello). In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui codesta
On.le Corte di giustizia tributaria ritenga di accogliere l'appello di Controparte, con condanna dell'Ufficio all'erogazione del rimborso, si chiede che detto adempimento venga subordinato alla presentazione da parte della Associazione_2 di idonea garanzia, così come previsto anche nelle avvertenze del provvedimento di differimento. Ad ogni modo, si ribadisce l'invito, già formulato alla Società con le controdeduzioni in appello, di prendere contatti con questa Direzione Regionale per risolvere in via definitiva la questione relativa al rimborso in oggetto, anche al fine di evitare l'instaurazione di ulteriori contenziosi la cui utilità appare dubbia alla luce delle peculiarità del caso di specie, considerata la situazione “in divenire” dei carichi pendenti;
a tal fine, questo Ufficio si rende disponibile, sin da ora, anche ad un eventuale rinvio dell'udienza di discussione.
Con ulteriore memoria illustrativa per l'udienza in data 6.2.2026 Agenzia delle Entrate – Direzione
Regionale del Piemonte Ufficio Contenzioso e Riscossione –ribadisce la RICHIESTA DI ESTINZIONE DEL
GIUDIZIO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE – osservando:
Nel richiamare integralmente le argomentazioni dedotte e le conclusioni rassegnate nelle controdeduzioni depositate in data 23 ottobre 2023 e nelle memorie depositate in data 21 novembre 2024, con la presente si ribadisce la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Come già precisato nei predetti atti: - il provvedimento di differimento parziale del rimborso oggetto di contestazione era fondato su n. 20 carichi relativi alla Società ricorrente, compiutamente indicati nella predetta comunicazione;
- nelle more del presente giudizio, tuttavia, detti carichi sono stati interamente definiti e tale definizione ha determinato il venir meno dei presupposti che hanno fondato la comunicazione di differimento notificata in data 15 marzo 2021 e oggetto del presente giudizio;
- per tale ragione, l'Ufficio ha già chiesto, in sede di costituzione in appello, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, atteso che il provvedimento impugnato non è stato annullato in autotutela
(essendo, ab origine, perfettamente legittimo e fondato), ma è stato oggetto di revoca in quanto, successivamente alla sua emissione e nelle more del presente giudizio, sono venuti meno – per comportamento ascrivibile esclusivamente a Parte avversa – i presupposti che lo avevano fondato (ovverosia i carichi ancora pendenti); - l'Ufficio ha inoltre rappresentato che dall'intervenuta revoca dell'atto impugnato non poteva, in ogni caso, farsi discendere l'erogazione del rimborso in oggetto, così come richiesto da
Controparte, alla luce di elementi sopravvenuti che avevano legittimato l'Ufficio Grandi contribuenti ad emettere una nuova comunicazione di differimento parziale del rimborso (provvedimento non impugnato e non oggetto del presente giudizio) fondata su nuovi presupposti, ovverosia su nuovi carichi pendenti sorti nelle more del precedente differimento (doc. 2 allegato alle controdeduzioni in appello), e che inibivano l'erogazione del rimborso;
- l'Ufficio ha invitato in ogni caso la Contribuente a prendere contatti con la
Direzione regionale – Ufficio Grandi contribuenti al fine di risolvere in via definitiva la questione relativa al rimborso, anche al fine di evitare l'instaurazione di ulteriori contenziosi di dubbia utilità; - a tal fine le parti hanno formulato istanza congiunta di rinvio dell'udienza fissata per il 5 dicembre 2024; detta istanza è stata accolta dalla Corte. Ciò detto, in data 17 novembre 2025, l'Ufficio Grandi contribuenti, a seguito del venir meno dei presupposti che avevano legittimato l'emissione dell'ulteriore provvedimento di sospensione del rimborso (provvedimento, come detto, non impugnato e non oggetto del presente contenzioso), hanno disposto il pagamento dell'intera somma richiesta da Controparte, oltre interessi (cfr. documenti depositati dall'Ufficio in data 22.1.2026). Pertanto dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, essendo venuti meno, nel corso del contenzioso, per fatti ascrivibili a Controparte, i presupposti sui quali si era legittimamente fondato il provvedimento impugnato ed essendo altresì, nelle more, stato erogato integralmente il rimborso richiesto.
Con memoria 6.2.2026 parte appellante Banca_1 S.p.A.–premesso che nelle more del contenzioso, l'Agenzia ha revocato la sospensione, disponendo in favore della Ricorrente il rimborso della somma a titolo di capitale, oltre interessi. CONSIDERATO - che entrambe le parti, a seguito di colloqui svolti nel corso degli ultimi giorni, hanno raggiunto un'intesa di massima per addivenire ad una cessazione della materia del contendere;
- che, tuttavia, è necessario per la parte Ricorrente disporre di ulteriore tempo al fine di precisare nel dettaglio i termini della cessazione della lite e, in particolare, verificare il corretto conteggio delle somme incassate a titolo di interessi maturati sul rimborso. CHIEDE - in via preliminare, il rinvio dell'udienza fissata ad altra data da definirsi, al fine di disporre di più tempo per definire nel dettaglio i termini per addivenire ad una cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il secondo provvedimento, impugnato dalla contribuente, per il quale vi è sentenza di rigetto del ricorso, sarebbe, a detta dell'Ufficio, superato per il venire meno dei « i carichi pendenti ostativi al rimborso – al momento di emissione dell'atto impugnato – non sono più sussistenti» come pacifico tra le parti, che tuttavia il richiesto rimborso non può aver luogo essendo, nelle more del giudizio, stato emesso un nuovo provvedimento di sospensione (terzo provvedimento) non oggetto del presente giudizio e, più in generale, non impugnato da Parte appellante, l'Ufficio Grandi Contribuenti aveva, medio tempore, emesso una nuova comunicazione di differimento parziale del rimborso richiesto (terzo provvedimento), fondata su nuovi presupposti, ovverosia su nuovi carichi pendenti, sorti nelle more del precedente differimento
(documento n. 2 allegato alle controdeduzioni in appello). Pertanto per il secondo provvedimento è da dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Agli atti risulta depositato il 22.1.2026 provvedimento disposizione di pagamento in data 17.11.2025 che liquida alla Banca_1 S.P.A. la somma di la somma di EURO 307.687,07 (imposta) + 32.977,31 (interessi) a titolo di rimborso dell'eccedenza di imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2019. La somma oggetto di rimborso comporta per l'Ufficio la cessazione della materia del contendere del presente procedimento che è la sospensione del rimborso IVA, parte appellante chiede un rinvio per un controllo sulla quantificazione degli interessi, vi è da rilevare che il rimborso è avvenuto il 17.11.2025, non si comprende quindi la necessità di un maggiore tempo, che in ogni caso la revoca della sospensione al rimborso comporta cessazione della materia del contendere a prescindere daIl' integrale rimborso degli interessi.
In considerazione del mutevole e rilevante carico del cessionario da cui dipende la sospensione dei crediti, si dichiarano compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara interamente cessata la materia del contendere.
Spese compensate.