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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/06/2025, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8384/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
dott. Chantal Dameglio Giudice
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8384/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
GIOVANNI CARLO CAVALLI, 38 10138 TORINO presso lo studio degli avv.ti LASTELLA
VALERIA e DAVIDE PIAZZONI che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 C.F._2
RE UMBERTO N. 64 TORINO presso lo studio dell'avv. VALGIUSTI LUCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da precisazione delle conclusioni .
CHIEDE Nel merito: − la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato in Iran in data 1.1.2021 tra la Signora e il Signor (trascritto Parte_1 Controparte_1 al n. 105, parte II Serie C del Registro dello Stato Civile del Comune di Collegno (TO), Registro atti di matrimonio dell'anno 2023); − la trasmissione della suddetta sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Collegno (TO) per la relativa annotazione. Vinte le spese per entrambe le fasi di giudizio.
pagina 1 di 4 Per parte resistente: come da precisazione delle conclusioni
Nel Merito Voglia il Tribunale di Torino, con riferimento alla domanda di divorzio:
1. decorsi i termini di legge, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Iran in data 1.1.2021 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Collegno. Ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune l'annotazione della sentenza;
2. respingere la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile poiché infondata. In ogni caso, con vittoria di onorari e spese di lite sia della fase di separazione sia di quella di scioglimento del matrimonio
(valore indeterminabile, complessità media)
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Iran il 01/01/2021.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n.
105 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con sentenza n.3359 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 10/6/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
Con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze, conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti facevano pervenire note scritte in sostituzione di udienza.
Il giudice relatore, stante la non necessità di svolgere attività istruttoria, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, è divenuta procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.
pagina 2 di 4 È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Si presume la continuità dello stato di separazione, considerato che il coniuge convenuto ha condiviso la domanda di divorzio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è pertanto accoglibile.
Sulla domanda di assegno divorziale
Parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile (cfr. memoria del 9/5/2025): il Collegio ne prende atto.
Sulle spese di lite
La sola questione rimasta controversa è costituita dalla tassazione delle spese.
Orbene; premesso che con riferimento al giudizio divorzile è sostanzialmente venuta meno ogni ragione di contesa per effetto della rinuncia alla domanda della ricorrente diretta al riconoscimento dell'assegno, va invece esaminata la fase separativa, all'esito della quale sono state rigettate sia la domanda della ricorrente di addebito che quella diretta al riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento.
Evidente, dunque, la soccombenza di cui occorre tener conto.
Lo stesso non può dirsi, tenuto conto del principio della virtuale soccombenza, per la domanda avente ad oggetto l'assegno divorzile, inizialmente proposta facendo leva soprattutto sul noto aspetto perequativo, che avrebbe richiesto più approfondita valutazione rispetto a quella svolta nella fase separativa rispetto al contributo al mantenimento che si fonda su presupposti, come è noto, diversi.
Conseguenza è, rispetto al giudizio divorzile, la integrale compensazione.
L'infondatezza della eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto (inapplicabilità della legge italiana sulle questioni personali e patrimoniali) giustifica una compensazione nella misura di 1/3.
Le spese vengono liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, per essersi l'attività difensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda, della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria.
Le spese vengono liquidate applicando i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisoria), scaglione da 26.000,01 a 52.000,00, tenuto conto della compensazione parziale, nella somma complessiva di € 1936,67, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis ss c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
pagina 3 di 4 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
CONDANNA parte ricorrente al pagamento a favore del convenuto delle spese di lite, che, previa compensazione nella misura di 1/3, liquida con riferimento al giudizio di separazione in € 1.936,67 oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Compensa nel resto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
dott. Chantal Dameglio Giudice
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8384/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
GIOVANNI CARLO CAVALLI, 38 10138 TORINO presso lo studio degli avv.ti LASTELLA
VALERIA e DAVIDE PIAZZONI che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 C.F._2
RE UMBERTO N. 64 TORINO presso lo studio dell'avv. VALGIUSTI LUCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da precisazione delle conclusioni .
CHIEDE Nel merito: − la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato in Iran in data 1.1.2021 tra la Signora e il Signor (trascritto Parte_1 Controparte_1 al n. 105, parte II Serie C del Registro dello Stato Civile del Comune di Collegno (TO), Registro atti di matrimonio dell'anno 2023); − la trasmissione della suddetta sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Collegno (TO) per la relativa annotazione. Vinte le spese per entrambe le fasi di giudizio.
pagina 1 di 4 Per parte resistente: come da precisazione delle conclusioni
Nel Merito Voglia il Tribunale di Torino, con riferimento alla domanda di divorzio:
1. decorsi i termini di legge, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Iran in data 1.1.2021 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Collegno. Ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune l'annotazione della sentenza;
2. respingere la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile poiché infondata. In ogni caso, con vittoria di onorari e spese di lite sia della fase di separazione sia di quella di scioglimento del matrimonio
(valore indeterminabile, complessità media)
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Iran il 01/01/2021.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n.
105 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con sentenza n.3359 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 10/6/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
Con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze, conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti facevano pervenire note scritte in sostituzione di udienza.
Il giudice relatore, stante la non necessità di svolgere attività istruttoria, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, è divenuta procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.
pagina 2 di 4 È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Si presume la continuità dello stato di separazione, considerato che il coniuge convenuto ha condiviso la domanda di divorzio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è pertanto accoglibile.
Sulla domanda di assegno divorziale
Parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile (cfr. memoria del 9/5/2025): il Collegio ne prende atto.
Sulle spese di lite
La sola questione rimasta controversa è costituita dalla tassazione delle spese.
Orbene; premesso che con riferimento al giudizio divorzile è sostanzialmente venuta meno ogni ragione di contesa per effetto della rinuncia alla domanda della ricorrente diretta al riconoscimento dell'assegno, va invece esaminata la fase separativa, all'esito della quale sono state rigettate sia la domanda della ricorrente di addebito che quella diretta al riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento.
Evidente, dunque, la soccombenza di cui occorre tener conto.
Lo stesso non può dirsi, tenuto conto del principio della virtuale soccombenza, per la domanda avente ad oggetto l'assegno divorzile, inizialmente proposta facendo leva soprattutto sul noto aspetto perequativo, che avrebbe richiesto più approfondita valutazione rispetto a quella svolta nella fase separativa rispetto al contributo al mantenimento che si fonda su presupposti, come è noto, diversi.
Conseguenza è, rispetto al giudizio divorzile, la integrale compensazione.
L'infondatezza della eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto (inapplicabilità della legge italiana sulle questioni personali e patrimoniali) giustifica una compensazione nella misura di 1/3.
Le spese vengono liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, per essersi l'attività difensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda, della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria.
Le spese vengono liquidate applicando i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisoria), scaglione da 26.000,01 a 52.000,00, tenuto conto della compensazione parziale, nella somma complessiva di € 1936,67, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis ss c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
pagina 3 di 4 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
CONDANNA parte ricorrente al pagamento a favore del convenuto delle spese di lite, che, previa compensazione nella misura di 1/3, liquida con riferimento al giudizio di separazione in € 1.936,67 oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Compensa nel resto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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