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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/07/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5018/2023 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1
Giuseppe Paolella;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall' avv.ti Ida Verrengia, Luca CP_1 oli, Itala De Benedictis;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.07.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso otto comunicazioni, notificate in data 28.06.2023, con le quali l' preannunciava di procedere al recupero di euro CP_1
20.185,87 mediante trattenute sulla pensione n. per l'erogazione non dovuta NumeroDi_1 delle prestazioni di disoccupazione agricola relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2007, 2008, 2009, 2010. A sostegno della propria opposizione deduceva, in via preliminare, la mancata ricezione della comunicazione del 20.07.2020 richiamata negli avvisi impugnati, l'infondatezza dei provvedimenti perché carenti di motivazione, la prescrizione decennale del credito, ex art. 3 comma 9 della L. n. 335/1995. Concludeva, pertanto, chiedendo: “dichiarare estinto, per intervenuta prescrizione, il credito di complessivi euro 20.185,87, relativo all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 1999, 2000, 2001, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, richiesto dalla spett.le a mezzo n. 08 comunicazioni di CP_1 restituzione e recupero somme, notificate a mezzo raccomandate AR il 28.06.2023 ed in premessa specificate, e per l'effetto dichiarare la nullità e l'inefficacia delle contestate comunicazioni”. Vinte le spese, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che eccepiva, CP_1 preliminarmente, la nullità e l'inammissibilità della domanda;
nel merito, deduceva, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
evidenziava, inoltre, che traendo l'indebito origine nell'erroneo pagamento di ratei di indennità di disoccupazione o di indennità di malattia per il venir meno del presupposto della iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, doveva ritenersi applicabile la disciplina generale civilistica di cui all'art. 2033 c.c. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso merita accoglimento. È fondata, in particolare, l'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso. È opportuno premettere che, trattandosi di somme indebitamente percepite, trova applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2033 c.c. Ebbene, tale termine risulta interamente e inutilmente decorso, tenuto conto dell'epoca cui gli indebiti si riferiscono (dal 1999 al 2008) e di quella di redazione dei verbali di disconoscimento dei rapporti di lavoro (2011, 2012). L' previdenziale, invero, ha richiesto la restituzione di tali somme, validamente, per CP_2 la prima volta, con la comunicazione che ha dato la stura al presente giudizio, del 28.06.23. Non appaiono, invece, idonee ad interrompere utilmente il decorso del termine di prescrizione le comunicazioni depositate da su richiesta reiterata del Tribunale, CP_1 unitamente alle note del 14.07.25. In ordine alle stesse vanno, invero, effettuate alcune precisazioni. Le ricevute di ritorno delle raccomandate recanti le richieste di restituzione, prodotte dall' risultano notificate ai sensi dell'art. 46 D.L. 34/20 in data 29.07.2020. CP_1
Il procedimento notificatorio, nondimeno, non appare conforme alla previsione normativa ratione temporis vigente. In particolare, l'art. 46 D.L. 34/2020, nel testo in vigore il 29.07.2020 (data di effettuazione delle notifiche), disponeva: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito”. Nel caso di specie, tutte le cartoline attestanti le notifiche prodotte dall' recano la data, CP_1 la firma del postino e la mera dicitura “D.L. 34/20 art. 46”. Non vi è traccia, al contrario, dell'espletamento delle formalità prodromiche alla consegna previste dalla norma, quali l'onere di preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata alla ricezione, ovvero l'indicazione delle effettive modalità di consegna (immissione dell'invio nella cassetta di corrispondenza, consegna al piano o presso altro luogo indicato dal destinatario). Ebbene, l'omessa indicazione di tali formalità non consente di valutare la correttezza del procedimento notificatorio, con conseguente ripercussione sulla validità della comunicazione. In proposito il Tribunale richiama, prestandovi adesione, le conclusioni raggiunte in tema di notificazioni effettuate in periodo pandemico ai sensi della citata normativa, dalla Corte di Cassazione, a mente delle quali “L'avviso di ricevimento allegato all'atto di diniego, infatti, non attesta l'osservanza delle modalità di recapito sopra previste ma si limita a riportare la dicitura "18/2020 art. 108", è privo dell'attestazione di aver seguito le modalità ivi previste e, in particolare, non attesta il presupposto fondamentale di questa eccezionale modalità, e cioè l'accertamento della presenza del destinatario
o di persona abilitata al ritiro. In difetto di quel requisito formale, da ritenersi indispensabile per il raggiungimento dello scopo, la notifica deve ritenersi invalida ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2” (Cass. n. 9537/23; in senso conforme anche Cass. n. 4671/25). Le ricevute versate in atti, allora, non appaiono idonee a comprovare l'effettivo e regolare recapito delle missive alla ricorrente. Conseguentemente il ricorso va accolto, per intervenuta prescrizione del credito dell'Istituto. Sul punto, non colgono nel segno le argomentazioni dell' in merito all'occultamento CP_1 doloso del debito. Invero, dal momento dell'effettuazione del disconoscimento dei rapporti di lavoro da parte dell' questi disponeva di tutti gli strumenti per il recupero del CP_1 credito. Residua, allora, la regolamentazione delle spese di lite, che devono essere compensate per ½, tenuto conto delle peculiari modalità di effettuazione delle notifiche in periodo pandemico. Invero, la sentenza della Corte di Cassazione richiamata in ricorso sulle notifiche in periodo pandemico è intervenuta solo in data coeva al deposito del ricorso. Le spese di lite per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto accerta l'irripetibilità delle somme richieste dall' CP_1 con comunicazione del 28.06.23;
2) condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto in esecuzione CP_2 di tale richiesta;
3) compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte, CP_1 che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli