Ordinanza cautelare 16 ottobre 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00468/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01799/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1799 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Mason, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di Venezia, Questura di Venezia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento emesso il 25 giugno 2025 dalla Prefettura di Venezia, comunicato in pari data, con il quale veniva rigettata l’istanza di immediata presa in carico della ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015;
- della nota della Prefettura di Venezia dell’8 maggio 2025 inviata alla Questura di Venezia e mai comunicata alla ricorrente;
nonché in via subordinata,
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Interno - Prefettura di Venezia sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 e per la condanna delle amministrazioni intimate a provvedere all’immediato inserimento della ricorrente all’interno di una struttura di accoglienza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva del 23 gennaio 2026 con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. DR De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, cittadina -OMISSIS-, ha fatto ingresso nel territorio nazionale in data 27 aprile 2025 e, in data 29 aprile 2025, manifestava presso la Questura di Venezia la volontà di richiedere la protezione internazionale, ottenendo la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda (modello C3) per la giornata del 7 agosto 2025.
2. Contestualmente, la ricorrente ha dichiarato la propria condizione di indigenza e ha chiesto l’immediato accesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015, rappresentando l’assenza di mezzi di sostentamento, di attività lavorativa e di redditi, nonché la necessità di assistenza sanitaria.
3. Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha inoltrato in data 19 giugno 2025 una formale diffida alla Prefettura e alla Questura di Venezia, reiterando la richiesta di inserimento nel sistema di accoglienza. La Prefettura ne ha dato riscontro con comunicazione del 25 giugno 2025, rappresentando l’impossibilità di provvedere all’accoglienza per indisponibilità di posti nei centri di accoglienza straordinaria della provincia, in ragione dell’elevato numero di richiedenti assegnati. Conseguentemente la ricorrente non è stata inserita in alcuna struttura di accoglienza, rimanendo priva delle condizioni materiali minime di sostentamento.
4. Del suddetto provvedimento della Prefettura la ricorrente ha domandato in via principale l’annullamento, deducendo i seguenti motivi:
4.1. Violazione delle garanzie procedimentali di cui agli articoli 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 , per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
4.2. Violazione del d.lgs. n. 142/2015 e della Direttiva 2013/33/UE, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione , sul presupposto che il diritto alle condizioni materiali di accoglienza sorge fin dalla manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale e non può essere escluso per la mera indisponibilità di posti, spettando comunque all’Amministrazione individuare soluzioni idonee a garantire le prestazioni essenziali, specie in presenza di una dichiarata condizione di indigenza non contestata.
4.3 . Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e difetto di motivazione , per la mancata valutazione della situazione individuale della ricorrente, l’assenza di verifiche circa la disponibilità di strutture alternative anche fuori provincia e il richiamo a presupposti fattuali inconferenti, riferiti ad altro soggetto.
In via subordinata, la ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 2 della legge n. 241/1990 e 31 c.p.a., deducendo l’illegittima inerzia dell’Amministrazione rispetto all’obbligo di provvedere sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza e domandando l’accertamento del proprio diritto alle relative prestazioni.
5. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
6. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 489 del 16 ottobre 2025 ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame della posizione della ricorrente da part della Prefettura.
7. Con memoria depositata il 23 gennaio 2026 la ricorrente ha rappresentato che la Prefettura di Venezia, a seguito dell’ordinanza cautelare, l’ha collocata assieme a suo padre presso una struttura di accoglienza, soddisfacendo così la pretesa sostanziale azionata nel presente giudizio.
8. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
9. Nel merito, il Collegio non può che prendere atto del sopravvenuto provvedimento di ammissione della ricorrente al sistema di accoglienza ex d.lgs. n. 142/2015, così come rappresentato dal ricorrente nella memoria depositata in atti, dichiarando la cessazione della materia del contendere.
Non vi è da pronunciare sulle spese di giudizio in quanto il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione n. 130/2025 e, secondo la giurisprudenza ( ex multis , Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2024, n. 5834), nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ossia con istanza rivolta al giudice del procedimento.
Invece, con riferimento all’istanza di liquidazione dei compensi presentata in data 23 febbraio 2026 dall’avvocato Francesco Mason, per l’attività svolta a favore della ricorrente a titolo di patrocinio a spese dello Stato, il Collegio osserva che - tenuto conto della semplicità e della serialità del contenzioso, dell’immediatezza della pronuncia - l’istanza può essere accolta e, per l’effetto, al difensore, che ha già patrocinato cause analoghe ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 416/2026), può essere liquidato un importo pari ad -OMISSIS-, già dimidiato, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Liquida in favore dell’avvocato Francesco Mason in ragione dell’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, la somma richiesta di -OMISSIS- (duemila/00), a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
Ammette definitivamente la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA RI, Presidente
DR De Col, Primo Referendario, Estensore
BE ON, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR De Col | CA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.