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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1870/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente – relatore dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1870/2024 promossa da:
(C.F. rappresentata dall'avv. DI GIOIA M. Parte_1 C.F._1
GRAZIA per l'adozione della maggiorenne
(C.F. Persona_1 C.F._2
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il 6.5.2024, (nata il [...]) dichiarava di voler adottare Parte_1
(nata il [...]), maggiore di età. Persona_1
Affermava l'istante di avere un'età (73 anni) per la quale la legge consente l'adozione di maggiorenni e che supera di almeno 18 anni l'età dell'adottanda, di non avere discendenti, di essere di stato civile libero. Aggiungeva che l'adottanda è figlia di e i quali CP_1 CP_2
hanno mostrato il loto totale assenso a questa adozione.
All'udienza fissata con decreto regolarmente notificato anche al Pubblico Ministero, davanti al
Presidente della Prima Sezione Civile (tabellarmente delegato dal Presidente del Tribunale), pagina 1 esprimevano il consenso all'adozione l'adottante l'adottanda Parte_1 Persona_1
e i genitori dell'adottanda.
2. All'udienza era presente, e chiedeva di partecipare, il sig. assistito dall'avv. Controparte_3
Stefano Luzietti, il quale dava atto di aver depositato il giorno precedente “note difensive” con richiesta di approfondimenti istruttori (audizione del sig. audizione di sanitari, consulenza CP_3
psichiatrica).
Il cugino ex matre ( ) della SI.ra (figlia di CP_3 Persona_2 Parte_1 Persona_3
, sorella di , manifestava l'intenzione di partecipare alla procedura esprimendo
[...] Per_2
“preoccupazione circa la concreta ed attuale volontà della SI.ra di procedere Parte_1 all' adozione”, a suo dire conseguenza della precaria capacità della adottante, dimostrata sia dall'età anagrafica che da un recente accesso al Pronto Soccorso di Senigallia, avvenuto il 10.5.2024 con conseguente consulenza psichiatrica. Aggiungeva che la ricorrente nel 2018 aveva acquistato una autovettura che dopo pochi mesi cedeva alla odierna adottanda e che in precedenza – tra il 2008 e il
2017 – aveva avuto plurimi accessi al reparto psichiatrico dell'ospedale del luogo di residenza e chiedeva che fosse accertata la sua capacità di “comprendere e discernere” con riferimento alla procedura.
Va ribadito sul punto che il (cugino dell'adottante) non è ricompreso tra i soggetti CP_3
legittimati a prendere parte alla presente procedura, atteso che non si tratta di uno dei congiunti che devono prestare l'assenso o il consenso alla adozione e che l'interesse della Giustizia è tutelato nel presente procedimento dal Pubblico Ministero.
D'altra parte, un intervento del terzo non sarebbe ammissibile perché il difetta di interesse CP_3
e di legittimazione ad intervenire, non avendo spiegato una autonoma domanda in relazione ad un diritto eventualmente connesso, per l'oggetto o per il titolo (art. 105 c.p.c.), a quello oggetto del presente giudizio: il terzo non solo non ha chiesto alcunché né lamentato la lesione di un proprio diritto, ma neppure si è opposto all'accoglimento della domanda principale, limitandosi ad affermare di voler partecipare “nell'interesse della Giustizia, nonché della parente”. Pacificamente, pertanto, egli difetta di legittimazione ad agire, atteso che nessuno (fuori dei casi espressamente previsti) può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.).
3. Quanto alla richiesta, formulata dal Pubblico Ministero successivamente al suo intervento – e sollecitata dall'intervento del – di “valutare di disporre una CTU in merito alle condizioni CP_3
di salute della SI.ra per verificarne la piena capacità di intendere e di volere, anche in Parte_1 relazione all'atto di adozione di maggiorenne”, essa va disattesa.
pagina 2 Dalla certificazione prodotta dal PM, identica a quella allegata dal nella sua istanza, CP_3 emerge che la sig.ra “nota al servizio in quanto in cura… tra il 2008 e il 2017”, ha Parte_1 ricevuto (in tali anni?) una diagnosi di “disturbo schizofrenico paranoide cronico” e si è presentata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Senigallia in data 10.5.2024 (pochi giorni dopo il deposito del presente ricorso) per un episodio di sincope. Qui è apparsa “vigile, sufficientemente orientata nei tre parametri, accessibile e collaborante. Adeguate le modalità di interazione con i familiari e gli operatori”, in assenza di tremori, con eloquio fluido e spontaneo, “spunti interpretativi e persecutori che appaiono inveterati e non invalidanti sul funzionamento globale… Umore in asse”.
Non rilevandosi indicazione al ricovero in SPDC, lo psichiatra ha proposto una variazione di terapia, rimandando la paziente ad una visita di controllo presso il CSM.
L'unico episodio – peraltro meramente sincopale, con immediata ripresa funzionale – del maggio
2024, alquanto lontano dal periodo in cui la è stata in cura al servizio psichiatrico (oltre 7 Parte_1
anni prima), non costituisce motivo per dubitare della sua capacità di agire, che infatti non è mai stata messa in discussione, non essendosi mai proceduto all'apertura di una procedura di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno o alla nomina di un rappresentante.
Né possono essere ritenuti rilevanti, in questa sede, i dubbi della parte pubblica circa la capacità di intendere e volere, capacità che rileva, eventualmente, in ambito negoziale ma che è estranea al contesto del presente giudizio, in cui, solo eventualmente e indirettamente, si dispone del proprio patrimonio dopo la morte.
4. D'altra parte, va rilevato che in questa sede la ricorrente si limita a richiedere l'autorizzazione alla adozione di soggetto maggiorenne, istituto che – come è noto – comporta l'inserimento dell'adottato nel proprio nucleo familiare, con alcune caratteristiche che distinguono questo istituto da quello dell'adozione di minorenni: l'adozione di maggiorenni “continua ad essere caratterizzata… dalla originaria finalità di <<procurare un figlio a chi non lo ha avuto da natura mediante il matrimonio in hereditatem>> il che comporta sensibili ricadute in merito ai relativi effetti (v. sentenze n. 89 del 1993, n. 53 del 1994, n. 252 del 1996, n. 240 del 1998, n. 500 del 2000, n. 120 del 2001); tale situazione è rimasta inalterata anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 marzo 2001, n. 149, la quale, oltre a modificare la citata legge n. 184 del 1983, ha inciso sulla disciplina codicistica dell'adozione di persone maggiori di età soltanto per alcuni aspetti processuali” (Corte Cost, ord. 170/2003), “non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza familiare, non determina la soggezione alla potestà dei genitori adottivi, ne' impone all'adottante l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato… è essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del
pagina 3 Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art. 312 del codice civile). Nell'adozione di persone maggiori di età al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando; ne' possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti” (Corte Cost. sentenza n. 89 del 1993).
Non è superfluo ripercorrere l'evoluzione dell'istituto, così come esposto nella motivazione della più recente sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 2024:
“Fino ai primi anni del '900 l'adozione ha conservato, mutuandola dal diritto romano, la natura di strumento della tradizione aristocratica e dell'alta borghesia, utilizzato da coloro che non avessero discendenti ai quali trasmettere il proprio cognome e il proprio patrimonio, ed avessero raggiunto un'età in cui presumibilmente non avrebbero potuto più averne, e si è fondata sul consenso scambiato tra persone adulte.
Fu solo attraverso la legislazione speciale (in particolare, il regio decreto-legge 31 luglio 1919, n.
1357, recante «Norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra», convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1925, n. 2137), con norme di favore intervenute in aiuto dei minori rimasti senza famiglia e senza soccorso, in seguito ai grandi rivolgimenti causati dal primo conflitto mondiale, che si cominciò a prendere in considerazione la esigenza di allevare ed educare il figlio adottivo in seno alla nuova famiglia, esigenza corrispondente, oltre che a finalità filantropico-assistenziali, all'intento di supplire e meglio imitare la natura. Si consentì in tal modo «l'adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati in quel periodo che non avessero raggiunto il limite di età (e quindi senza il loro consenso)».
Solo con la promulgazione del codice civile del 1942 si introdusse in via generale la possibilità di adottare minori attraverso una disciplina che, unificata, era riferibile anche ai fanciulli a partire dagli otto anni di età. Si trattava, peraltro, pur sempre, di un contratto tra il genitore del bambino da adottare e l'adottante, che non doveva necessariamente essere coniugato: l'obiettivo continuava ad essere essenzialmente quello di garantire la successione a chi non avesse discendenti [...]
Con la legge 5 giugno 1967, n. 431 (Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile
"Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale"), in accoglimento di istanze che avevano evidenziato la necessità di una disciplina specifica per
l'adozione di minori, da diversificare rispetto a quella dettata per i maggiorenni, fu introdotto, nel codice civile, l'istituto dell'adozione speciale con efficacia legittimante. Si trattava di un
pagina 4 «complesso normativo, chiaramente indirizzato alla tutela dell'interesse del minore infraottenne in stato di abbandono»..
L'adozione ordinaria continuava ad applicarsi ai maggiorenni e ai minorenni a partire dagli otto anni, con il mantenimento della differenza minima d'età tra adottante ed adottando in diciotto anni
e con la fissazione dell'età minima per adottare a trentacinque anni, limite riducibile, in casi eccezionali, a trenta anni.
Il successivo e fondamentale snodo lungo il percorso di progressivo affrancamento dell'adozione dei minorenni da quella ordinaria si ebbe quindi con la legge n. 184 del 1983, con la quale la disciplina dell'adozione dei soggetti minori di età venne interamente trasferita al di fuori del codice civile. Con tale intervento normativo l'adozione del minore, quale nuova figura generale, diviene funzionale alla creazione di una famiglia per il fanciullo che ne sia privo. L'adozione determina la cessazione dei rapporti dell'adottato con la famiglia d'origine e l'acquisizione, in capo a lui, del nuovo status di figlio degli adottanti, i quali debbono essere tra loro coniugati da almeno tre anni, fermo il rispetto del divario di età con l'adottando di almeno diciotto anni e di non oltre quaranta.
Si realizza così un duplice effetto sullo status dell'adottato, costitutivo ed estintivo, che «si collega al presupposto stesso dell'adozione: la dichiarazione di adottabilità fondata sullo stato di abbandono [...]
La legge n. 184 del 1983 ha regolato, all'art. 44, "casi particolari" di adozione di minori, che non versino in stato di abbandono e che non siano stati previamente dichiarati in stato di adottabilità.
[…]
L'adozione dei maggiorenni resta invece regolata, dopo la riforma del 1983, dal codice civile e, riservata al rapporto tra gli adulti (nelle modifiche introdotte dagli articoli da 58 a 60 della legge
n. 184 citata), non crea, a differenza dell'adozione del minore di età, una relazione di parentela con
i discendenti dell'adottante (artt. 74, 300, secondo comma, e 567, secondo comma, cod. civ.) ed è revocabile (articoli da 305 a 309 cod. civ.).
L'istituto, pur avendo perso l'antica centralità, resta sotto l'attenzione della giurisprudenza, impegnandola in una lettura coerente con il rinnovato contesto di riferimento.
Con la sentenza n. 557 del 1988, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui non consentiva l'adozione a persone aventi discendenti maggiorenni, legittimi o «legittimati» (figura, quest'ultima, poi soppressa), purché questi esprimano il loro assenso all'adozione, già richiesto rispetto al coniuge dell'adottante.
pagina 5 La necessità del consenso del figlio maggiorenne dell'adottante per l'adozione del maggiorenne è stata ribadita con la sentenza n. 245 del 2004 con riferimento anche ai figli naturali riconosciuti dall'adottante.
Con la sentenza n. 345 del 1992, la Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., sollevata in riferimento all'art. 3
Cost., sul presupposto che la norma non permettesse a chi avesse figli legittimi o legittimati, maggiorenni, incapaci di esprimere il proprio assenso, di adottare altra persona maggiore di età. Il carattere generale della disciplina sulla derogabilità degli assensi, contenuta nell'art. 297, secondo comma, ultima parte, cod. civ., che attribuisce al giudice ordinario il potere di intervenire in via surrogatoria, ne consente infatti - ha rilevato la Corte - l'applicazione anche ai discendenti maggiorenni dell'adottante di cui sia impossibile ottenere l'assenso per incapacità. La valutazione giudiziale «si riferisce a tutte le persone chiamate ad esprimere il proprio assenso alla adozione»
(punto 3 del Considerato in diritto), nell'intervenuto ampliamento della platea degli interessati all'adozione.
Attraverso una deviazione «dalla logica dell'istituto», attuata con il «temperamento» dei divieti e dei limiti preesistenti e con l'estensione del «potere di valutazione comparativa degli interessi in gioco attribuito dalla norma al tribunale» (sentenza n. 252 del 1996, punto 2 del Considerato in diritto), l'istituto si è aperto a funzioni diverse da quella primaria di procurare un figlio a chi non l'ha avuto in natura e nel matrimonio (adoptio in hereditatem).
Né smentisce tale linea evolutiva la riaffermazione della più antica funzione dell'istituto dell'adozione del maggiorenne contenuta nella ordinanza n. 170 del 2003, che, in presenza di figli minori, incapaci di prestare idoneo consenso, reputa costituzionalmente adeguata la previsione di un intervento giudiziale. In questo caso, infatti, la decisione è motivata dalla considerazione che l'intervento richiesto dal giudice rimettente era diretto ad escludere l'assenso dei figli, anziché, come nel caso che ha dato luogo alla richiamata sentenza n. 345 del 1992, a far fronte alla incapacità degli stessi di esprimere la propria volontà.
La Corte ha comunque confermato la legittimità costituzionale della rigidità della formula, eco del criterio dell'adoptio imitatur naturam, ovvero del suo storico significato di “strumento idoneo a replicare il rapporto esistente tra genitore e figlio” (sentenze n. 500 del 2000 e n. 89 del 1993; ordinanza n. 82 del 2001).
L'indirizzo si è affermato in risposta ad una pluralità di sollecitazioni con le quali i giudici rimettenti - ora deducendo il diverso trattamento riservato all'adozione "in casi particolari" del minore, laddove figlio del coniuge dell'adottante (art. 44, comma 1, lettera b, della legge n. 184 del pagina 6 1983), ora denunciando l'irragionevolezza intrinseca del meccanismo - facevano valere l'illegittimità costituzionale di una disciplina che, in materia di adozione del maggiore di età, non consentiva al giudice competente di derogare alla differenza minima di diciotto anni tra adottante e adottando pur in presenza di validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare.
Con una sentenza di poco successiva alla metà degli anni EM (Cassazione, sentenza n. 2426 del 2006), i giudici di legittimità, confrontandosi anche con nuove realtà familiari in cui convivono figli maggiorenni e minorenni nati in differenti contesti matrimoniali, hanno valorizzato l'istituto dell'adozione ordinaria al fine di dare veste formale a tali nuove situazioni e al sottostante rapporto affettivo-familiare di fatto, consolidatosi nel tempo, che anticipa, anziché seguire, la costruzione del rapporto giuridico. In tale prospettiva, la Corte di legittimità (sezione prima civile, sentenza 14 gennaio 1999, n. 354) aveva già ritenuto possibile l'applicazione, in via analogica, al figlio maggiorenne della disciplina dell'istituto dell'adozione in casi particolari del minore figlio del coniuge dell'adottante (art. 44, comma, 1, lettera b, della legge n. 184 del 1983): l'avvertita esigenza era quella di rinsaldare la formazione di nuove famiglie, dotate di figli nati da un precedente matrimonio. Più recentemente i giudici di legittimità (Cassazione, sentenza n. 7667 del 2020), nel dare riconoscimento ai legami familiari di fatto stabili nel tempo, hanno individuato nell'adozione del maggiorenne una espressione del diritto all'identità della persona (art. 2 Cost.).
Infine, con la decisione del novembre 2023, la Corte Costituzionale ha confermato che “L'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. L'istituto - suggellando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e status - formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo. Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così dette famiglie ricomposte - in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare - per poi spingersi ad assecondare altre istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata.”
Nelle nuove riconosciute fattispecie rientrano, come rilevato da questa Corte con la sentenza n. 135 del 2023, «il caso dell'adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora
pagina 7 quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare», ma ancora «situazioni in cui persone, spesso anziane, confidano in un rafforzamento - grazie all'adozione - del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo».
Le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione, come già ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 79 del 2022, che ha riconosciuto l'incidenza dei rapporti affettivi sull'identità personale. “La valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.” (corte Cost. ibidem)
5. Ricorrono pertanto i presupposti per pronunciare l'adozione di da parte della Persona_1
ricorrente, come richiesto.
Sussistono infatti le condizioni di legge previste dall'art. 291 c.c., e sono state tutte adeguatamente documentate. E' stato inoltre legittimamente espresso il consenso all'atto da parte di tutti gli interessati (adottante, adottanda, genitori in vita dell'adottanda – in questo caso i sigg.ri CP_1
e i quali hanno prestato il loro assenso all'udienza del 24.9.2024) e non vi è
[...] CP_2
parere contrario del Pubblico Ministero.
Inoltre, le parti hanno dichiarato che l'adottante ha conosciuto l'adottanda circa 10 anni fa, dopo che la stessa si era trasferita a Senigallia per lavorare nell'atelier di un antiquario e per fare lavori stagionali durante l'estate, e negli anni è aumentata la confidenza tra loro, tanto che la – pur Per_1
avendo nel frattempo instaurato una relazione sentimentale che l'ha portata a trasferirsi in una località vicina con il suo compagno, dal quale ha avuto un figlio – spesso tiene compagnia alla a volte anche di notte, e la assiste, atteso che la ricorrente non si è mai sposata, non ha Parte_1
figli, è figlia unica, non ha più i genitori né altri parenti se non il cugino.
Né ragioni ostative all'adozione emergono dalle informazioni acquisite dai Carabinieri della stazione di Senigallia, località ove risiede l'adottante.
La ricorrente, che ha riferito di aver lavorato all'Istituto Centrale per il Catalogo Unico a Roma ed essere pensionata, con una pensione di € 600,00 mensili, risulta proprietaria per intero dell'appartamento di Senigallia in cui vive (di 50 mq), di un altro appartamento a Senigallia, affittato con canone di € 580,00 mensili e per metà di un appartamento a Roma – quartiere Prati, affittato ad uno pagina 8 studio dentistico e da cui ricava € 900,00 come quota del canone di locazione. Ha dichiarato di avere un conto corrente presso una banca di Senigallia e denaro investito in fondi e azioni (complessivamente per circa 1 milione di euro) e di essere seguita da un consulente finanziario. Ha aggiunto che nel 2022 ha fatto testamento, che depositerà presso un notaio, “nominando come erede e lasciando beni Per_1 ad altre persone”.
Chiara è apparsa la volontà della ricorrente, lucidamente esposta nel corso dell'udienza, di procedere all'adozione, in considerazione della decennale frequentazione e della assistenza prestata dall'adottanda.
D'altra parte, i genitori di quest'ultima hanno confermato il rapporto tra la loro figlia e la sig.ra che anch'essi hanno conosciuto e frequentato, confermando la positiva accoglienza riservata Parte_1 Per dalla signora a e l'aiuto ricevuto da questa a Senigallia.
Deve pertanto ritenersi che l'adozione – anche nella nuova prospettiva assunta dall'istituto – è ammissibile e conviene all'adottanda, come previsto dall'art. 312, comma primo, n. 2), c.c., sicché può farsi luogo all'adozione stessa, con le conseguenze di legge (in particolare l'acquisizione da parte dell'adottata del cognome dell'adottante, ex art. 299 c.c.).
6. Non vi è spazio per una pronuncia sulle spese atteso che il presente procedimento ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla formazione e regolamentazione dei rapporti familiari, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE di far luogo all'adozione di da parte di Persona_1 Parte_1
sopra generalizzate;
DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio.
NULLA sulle spese.
MANDA la cancelleria per quanto di competenza.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 8/01/2025
Il Presidente relatore dott. Silvia Corinaldesi
pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente – relatore dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1870/2024 promossa da:
(C.F. rappresentata dall'avv. DI GIOIA M. Parte_1 C.F._1
GRAZIA per l'adozione della maggiorenne
(C.F. Persona_1 C.F._2
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il 6.5.2024, (nata il [...]) dichiarava di voler adottare Parte_1
(nata il [...]), maggiore di età. Persona_1
Affermava l'istante di avere un'età (73 anni) per la quale la legge consente l'adozione di maggiorenni e che supera di almeno 18 anni l'età dell'adottanda, di non avere discendenti, di essere di stato civile libero. Aggiungeva che l'adottanda è figlia di e i quali CP_1 CP_2
hanno mostrato il loto totale assenso a questa adozione.
All'udienza fissata con decreto regolarmente notificato anche al Pubblico Ministero, davanti al
Presidente della Prima Sezione Civile (tabellarmente delegato dal Presidente del Tribunale), pagina 1 esprimevano il consenso all'adozione l'adottante l'adottanda Parte_1 Persona_1
e i genitori dell'adottanda.
2. All'udienza era presente, e chiedeva di partecipare, il sig. assistito dall'avv. Controparte_3
Stefano Luzietti, il quale dava atto di aver depositato il giorno precedente “note difensive” con richiesta di approfondimenti istruttori (audizione del sig. audizione di sanitari, consulenza CP_3
psichiatrica).
Il cugino ex matre ( ) della SI.ra (figlia di CP_3 Persona_2 Parte_1 Persona_3
, sorella di , manifestava l'intenzione di partecipare alla procedura esprimendo
[...] Per_2
“preoccupazione circa la concreta ed attuale volontà della SI.ra di procedere Parte_1 all' adozione”, a suo dire conseguenza della precaria capacità della adottante, dimostrata sia dall'età anagrafica che da un recente accesso al Pronto Soccorso di Senigallia, avvenuto il 10.5.2024 con conseguente consulenza psichiatrica. Aggiungeva che la ricorrente nel 2018 aveva acquistato una autovettura che dopo pochi mesi cedeva alla odierna adottanda e che in precedenza – tra il 2008 e il
2017 – aveva avuto plurimi accessi al reparto psichiatrico dell'ospedale del luogo di residenza e chiedeva che fosse accertata la sua capacità di “comprendere e discernere” con riferimento alla procedura.
Va ribadito sul punto che il (cugino dell'adottante) non è ricompreso tra i soggetti CP_3
legittimati a prendere parte alla presente procedura, atteso che non si tratta di uno dei congiunti che devono prestare l'assenso o il consenso alla adozione e che l'interesse della Giustizia è tutelato nel presente procedimento dal Pubblico Ministero.
D'altra parte, un intervento del terzo non sarebbe ammissibile perché il difetta di interesse CP_3
e di legittimazione ad intervenire, non avendo spiegato una autonoma domanda in relazione ad un diritto eventualmente connesso, per l'oggetto o per il titolo (art. 105 c.p.c.), a quello oggetto del presente giudizio: il terzo non solo non ha chiesto alcunché né lamentato la lesione di un proprio diritto, ma neppure si è opposto all'accoglimento della domanda principale, limitandosi ad affermare di voler partecipare “nell'interesse della Giustizia, nonché della parente”. Pacificamente, pertanto, egli difetta di legittimazione ad agire, atteso che nessuno (fuori dei casi espressamente previsti) può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.).
3. Quanto alla richiesta, formulata dal Pubblico Ministero successivamente al suo intervento – e sollecitata dall'intervento del – di “valutare di disporre una CTU in merito alle condizioni CP_3
di salute della SI.ra per verificarne la piena capacità di intendere e di volere, anche in Parte_1 relazione all'atto di adozione di maggiorenne”, essa va disattesa.
pagina 2 Dalla certificazione prodotta dal PM, identica a quella allegata dal nella sua istanza, CP_3 emerge che la sig.ra “nota al servizio in quanto in cura… tra il 2008 e il 2017”, ha Parte_1 ricevuto (in tali anni?) una diagnosi di “disturbo schizofrenico paranoide cronico” e si è presentata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Senigallia in data 10.5.2024 (pochi giorni dopo il deposito del presente ricorso) per un episodio di sincope. Qui è apparsa “vigile, sufficientemente orientata nei tre parametri, accessibile e collaborante. Adeguate le modalità di interazione con i familiari e gli operatori”, in assenza di tremori, con eloquio fluido e spontaneo, “spunti interpretativi e persecutori che appaiono inveterati e non invalidanti sul funzionamento globale… Umore in asse”.
Non rilevandosi indicazione al ricovero in SPDC, lo psichiatra ha proposto una variazione di terapia, rimandando la paziente ad una visita di controllo presso il CSM.
L'unico episodio – peraltro meramente sincopale, con immediata ripresa funzionale – del maggio
2024, alquanto lontano dal periodo in cui la è stata in cura al servizio psichiatrico (oltre 7 Parte_1
anni prima), non costituisce motivo per dubitare della sua capacità di agire, che infatti non è mai stata messa in discussione, non essendosi mai proceduto all'apertura di una procedura di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno o alla nomina di un rappresentante.
Né possono essere ritenuti rilevanti, in questa sede, i dubbi della parte pubblica circa la capacità di intendere e volere, capacità che rileva, eventualmente, in ambito negoziale ma che è estranea al contesto del presente giudizio, in cui, solo eventualmente e indirettamente, si dispone del proprio patrimonio dopo la morte.
4. D'altra parte, va rilevato che in questa sede la ricorrente si limita a richiedere l'autorizzazione alla adozione di soggetto maggiorenne, istituto che – come è noto – comporta l'inserimento dell'adottato nel proprio nucleo familiare, con alcune caratteristiche che distinguono questo istituto da quello dell'adozione di minorenni: l'adozione di maggiorenni “continua ad essere caratterizzata… dalla originaria finalità di <<procurare un figlio a chi non lo ha avuto da natura mediante il matrimonio in hereditatem>> il che comporta sensibili ricadute in merito ai relativi effetti (v. sentenze n. 89 del 1993, n. 53 del 1994, n. 252 del 1996, n. 240 del 1998, n. 500 del 2000, n. 120 del 2001); tale situazione è rimasta inalterata anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 marzo 2001, n. 149, la quale, oltre a modificare la citata legge n. 184 del 1983, ha inciso sulla disciplina codicistica dell'adozione di persone maggiori di età soltanto per alcuni aspetti processuali” (Corte Cost, ord. 170/2003), “non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza familiare, non determina la soggezione alla potestà dei genitori adottivi, ne' impone all'adottante l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato… è essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del
pagina 3 Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art. 312 del codice civile). Nell'adozione di persone maggiori di età al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando; ne' possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti” (Corte Cost. sentenza n. 89 del 1993).
Non è superfluo ripercorrere l'evoluzione dell'istituto, così come esposto nella motivazione della più recente sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 2024:
“Fino ai primi anni del '900 l'adozione ha conservato, mutuandola dal diritto romano, la natura di strumento della tradizione aristocratica e dell'alta borghesia, utilizzato da coloro che non avessero discendenti ai quali trasmettere il proprio cognome e il proprio patrimonio, ed avessero raggiunto un'età in cui presumibilmente non avrebbero potuto più averne, e si è fondata sul consenso scambiato tra persone adulte.
Fu solo attraverso la legislazione speciale (in particolare, il regio decreto-legge 31 luglio 1919, n.
1357, recante «Norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra», convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1925, n. 2137), con norme di favore intervenute in aiuto dei minori rimasti senza famiglia e senza soccorso, in seguito ai grandi rivolgimenti causati dal primo conflitto mondiale, che si cominciò a prendere in considerazione la esigenza di allevare ed educare il figlio adottivo in seno alla nuova famiglia, esigenza corrispondente, oltre che a finalità filantropico-assistenziali, all'intento di supplire e meglio imitare la natura. Si consentì in tal modo «l'adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati in quel periodo che non avessero raggiunto il limite di età (e quindi senza il loro consenso)».
Solo con la promulgazione del codice civile del 1942 si introdusse in via generale la possibilità di adottare minori attraverso una disciplina che, unificata, era riferibile anche ai fanciulli a partire dagli otto anni di età. Si trattava, peraltro, pur sempre, di un contratto tra il genitore del bambino da adottare e l'adottante, che non doveva necessariamente essere coniugato: l'obiettivo continuava ad essere essenzialmente quello di garantire la successione a chi non avesse discendenti [...]
Con la legge 5 giugno 1967, n. 431 (Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile
"Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale"), in accoglimento di istanze che avevano evidenziato la necessità di una disciplina specifica per
l'adozione di minori, da diversificare rispetto a quella dettata per i maggiorenni, fu introdotto, nel codice civile, l'istituto dell'adozione speciale con efficacia legittimante. Si trattava di un
pagina 4 «complesso normativo, chiaramente indirizzato alla tutela dell'interesse del minore infraottenne in stato di abbandono»..
L'adozione ordinaria continuava ad applicarsi ai maggiorenni e ai minorenni a partire dagli otto anni, con il mantenimento della differenza minima d'età tra adottante ed adottando in diciotto anni
e con la fissazione dell'età minima per adottare a trentacinque anni, limite riducibile, in casi eccezionali, a trenta anni.
Il successivo e fondamentale snodo lungo il percorso di progressivo affrancamento dell'adozione dei minorenni da quella ordinaria si ebbe quindi con la legge n. 184 del 1983, con la quale la disciplina dell'adozione dei soggetti minori di età venne interamente trasferita al di fuori del codice civile. Con tale intervento normativo l'adozione del minore, quale nuova figura generale, diviene funzionale alla creazione di una famiglia per il fanciullo che ne sia privo. L'adozione determina la cessazione dei rapporti dell'adottato con la famiglia d'origine e l'acquisizione, in capo a lui, del nuovo status di figlio degli adottanti, i quali debbono essere tra loro coniugati da almeno tre anni, fermo il rispetto del divario di età con l'adottando di almeno diciotto anni e di non oltre quaranta.
Si realizza così un duplice effetto sullo status dell'adottato, costitutivo ed estintivo, che «si collega al presupposto stesso dell'adozione: la dichiarazione di adottabilità fondata sullo stato di abbandono [...]
La legge n. 184 del 1983 ha regolato, all'art. 44, "casi particolari" di adozione di minori, che non versino in stato di abbandono e che non siano stati previamente dichiarati in stato di adottabilità.
[…]
L'adozione dei maggiorenni resta invece regolata, dopo la riforma del 1983, dal codice civile e, riservata al rapporto tra gli adulti (nelle modifiche introdotte dagli articoli da 58 a 60 della legge
n. 184 citata), non crea, a differenza dell'adozione del minore di età, una relazione di parentela con
i discendenti dell'adottante (artt. 74, 300, secondo comma, e 567, secondo comma, cod. civ.) ed è revocabile (articoli da 305 a 309 cod. civ.).
L'istituto, pur avendo perso l'antica centralità, resta sotto l'attenzione della giurisprudenza, impegnandola in una lettura coerente con il rinnovato contesto di riferimento.
Con la sentenza n. 557 del 1988, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui non consentiva l'adozione a persone aventi discendenti maggiorenni, legittimi o «legittimati» (figura, quest'ultima, poi soppressa), purché questi esprimano il loro assenso all'adozione, già richiesto rispetto al coniuge dell'adottante.
pagina 5 La necessità del consenso del figlio maggiorenne dell'adottante per l'adozione del maggiorenne è stata ribadita con la sentenza n. 245 del 2004 con riferimento anche ai figli naturali riconosciuti dall'adottante.
Con la sentenza n. 345 del 1992, la Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., sollevata in riferimento all'art. 3
Cost., sul presupposto che la norma non permettesse a chi avesse figli legittimi o legittimati, maggiorenni, incapaci di esprimere il proprio assenso, di adottare altra persona maggiore di età. Il carattere generale della disciplina sulla derogabilità degli assensi, contenuta nell'art. 297, secondo comma, ultima parte, cod. civ., che attribuisce al giudice ordinario il potere di intervenire in via surrogatoria, ne consente infatti - ha rilevato la Corte - l'applicazione anche ai discendenti maggiorenni dell'adottante di cui sia impossibile ottenere l'assenso per incapacità. La valutazione giudiziale «si riferisce a tutte le persone chiamate ad esprimere il proprio assenso alla adozione»
(punto 3 del Considerato in diritto), nell'intervenuto ampliamento della platea degli interessati all'adozione.
Attraverso una deviazione «dalla logica dell'istituto», attuata con il «temperamento» dei divieti e dei limiti preesistenti e con l'estensione del «potere di valutazione comparativa degli interessi in gioco attribuito dalla norma al tribunale» (sentenza n. 252 del 1996, punto 2 del Considerato in diritto), l'istituto si è aperto a funzioni diverse da quella primaria di procurare un figlio a chi non l'ha avuto in natura e nel matrimonio (adoptio in hereditatem).
Né smentisce tale linea evolutiva la riaffermazione della più antica funzione dell'istituto dell'adozione del maggiorenne contenuta nella ordinanza n. 170 del 2003, che, in presenza di figli minori, incapaci di prestare idoneo consenso, reputa costituzionalmente adeguata la previsione di un intervento giudiziale. In questo caso, infatti, la decisione è motivata dalla considerazione che l'intervento richiesto dal giudice rimettente era diretto ad escludere l'assenso dei figli, anziché, come nel caso che ha dato luogo alla richiamata sentenza n. 345 del 1992, a far fronte alla incapacità degli stessi di esprimere la propria volontà.
La Corte ha comunque confermato la legittimità costituzionale della rigidità della formula, eco del criterio dell'adoptio imitatur naturam, ovvero del suo storico significato di “strumento idoneo a replicare il rapporto esistente tra genitore e figlio” (sentenze n. 500 del 2000 e n. 89 del 1993; ordinanza n. 82 del 2001).
L'indirizzo si è affermato in risposta ad una pluralità di sollecitazioni con le quali i giudici rimettenti - ora deducendo il diverso trattamento riservato all'adozione "in casi particolari" del minore, laddove figlio del coniuge dell'adottante (art. 44, comma 1, lettera b, della legge n. 184 del pagina 6 1983), ora denunciando l'irragionevolezza intrinseca del meccanismo - facevano valere l'illegittimità costituzionale di una disciplina che, in materia di adozione del maggiore di età, non consentiva al giudice competente di derogare alla differenza minima di diciotto anni tra adottante e adottando pur in presenza di validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare.
Con una sentenza di poco successiva alla metà degli anni EM (Cassazione, sentenza n. 2426 del 2006), i giudici di legittimità, confrontandosi anche con nuove realtà familiari in cui convivono figli maggiorenni e minorenni nati in differenti contesti matrimoniali, hanno valorizzato l'istituto dell'adozione ordinaria al fine di dare veste formale a tali nuove situazioni e al sottostante rapporto affettivo-familiare di fatto, consolidatosi nel tempo, che anticipa, anziché seguire, la costruzione del rapporto giuridico. In tale prospettiva, la Corte di legittimità (sezione prima civile, sentenza 14 gennaio 1999, n. 354) aveva già ritenuto possibile l'applicazione, in via analogica, al figlio maggiorenne della disciplina dell'istituto dell'adozione in casi particolari del minore figlio del coniuge dell'adottante (art. 44, comma, 1, lettera b, della legge n. 184 del 1983): l'avvertita esigenza era quella di rinsaldare la formazione di nuove famiglie, dotate di figli nati da un precedente matrimonio. Più recentemente i giudici di legittimità (Cassazione, sentenza n. 7667 del 2020), nel dare riconoscimento ai legami familiari di fatto stabili nel tempo, hanno individuato nell'adozione del maggiorenne una espressione del diritto all'identità della persona (art. 2 Cost.).
Infine, con la decisione del novembre 2023, la Corte Costituzionale ha confermato che “L'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. L'istituto - suggellando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e status - formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo. Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così dette famiglie ricomposte - in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare - per poi spingersi ad assecondare altre istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata.”
Nelle nuove riconosciute fattispecie rientrano, come rilevato da questa Corte con la sentenza n. 135 del 2023, «il caso dell'adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora
pagina 7 quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare», ma ancora «situazioni in cui persone, spesso anziane, confidano in un rafforzamento - grazie all'adozione - del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo».
Le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione, come già ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 79 del 2022, che ha riconosciuto l'incidenza dei rapporti affettivi sull'identità personale. “La valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.” (corte Cost. ibidem)
5. Ricorrono pertanto i presupposti per pronunciare l'adozione di da parte della Persona_1
ricorrente, come richiesto.
Sussistono infatti le condizioni di legge previste dall'art. 291 c.c., e sono state tutte adeguatamente documentate. E' stato inoltre legittimamente espresso il consenso all'atto da parte di tutti gli interessati (adottante, adottanda, genitori in vita dell'adottanda – in questo caso i sigg.ri CP_1
e i quali hanno prestato il loro assenso all'udienza del 24.9.2024) e non vi è
[...] CP_2
parere contrario del Pubblico Ministero.
Inoltre, le parti hanno dichiarato che l'adottante ha conosciuto l'adottanda circa 10 anni fa, dopo che la stessa si era trasferita a Senigallia per lavorare nell'atelier di un antiquario e per fare lavori stagionali durante l'estate, e negli anni è aumentata la confidenza tra loro, tanto che la – pur Per_1
avendo nel frattempo instaurato una relazione sentimentale che l'ha portata a trasferirsi in una località vicina con il suo compagno, dal quale ha avuto un figlio – spesso tiene compagnia alla a volte anche di notte, e la assiste, atteso che la ricorrente non si è mai sposata, non ha Parte_1
figli, è figlia unica, non ha più i genitori né altri parenti se non il cugino.
Né ragioni ostative all'adozione emergono dalle informazioni acquisite dai Carabinieri della stazione di Senigallia, località ove risiede l'adottante.
La ricorrente, che ha riferito di aver lavorato all'Istituto Centrale per il Catalogo Unico a Roma ed essere pensionata, con una pensione di € 600,00 mensili, risulta proprietaria per intero dell'appartamento di Senigallia in cui vive (di 50 mq), di un altro appartamento a Senigallia, affittato con canone di € 580,00 mensili e per metà di un appartamento a Roma – quartiere Prati, affittato ad uno pagina 8 studio dentistico e da cui ricava € 900,00 come quota del canone di locazione. Ha dichiarato di avere un conto corrente presso una banca di Senigallia e denaro investito in fondi e azioni (complessivamente per circa 1 milione di euro) e di essere seguita da un consulente finanziario. Ha aggiunto che nel 2022 ha fatto testamento, che depositerà presso un notaio, “nominando come erede e lasciando beni Per_1 ad altre persone”.
Chiara è apparsa la volontà della ricorrente, lucidamente esposta nel corso dell'udienza, di procedere all'adozione, in considerazione della decennale frequentazione e della assistenza prestata dall'adottanda.
D'altra parte, i genitori di quest'ultima hanno confermato il rapporto tra la loro figlia e la sig.ra che anch'essi hanno conosciuto e frequentato, confermando la positiva accoglienza riservata Parte_1 Per dalla signora a e l'aiuto ricevuto da questa a Senigallia.
Deve pertanto ritenersi che l'adozione – anche nella nuova prospettiva assunta dall'istituto – è ammissibile e conviene all'adottanda, come previsto dall'art. 312, comma primo, n. 2), c.c., sicché può farsi luogo all'adozione stessa, con le conseguenze di legge (in particolare l'acquisizione da parte dell'adottata del cognome dell'adottante, ex art. 299 c.c.).
6. Non vi è spazio per una pronuncia sulle spese atteso che il presente procedimento ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla formazione e regolamentazione dei rapporti familiari, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE di far luogo all'adozione di da parte di Persona_1 Parte_1
sopra generalizzate;
DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio.
NULLA sulle spese.
MANDA la cancelleria per quanto di competenza.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 8/01/2025
Il Presidente relatore dott. Silvia Corinaldesi
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