Articolo 7 bis del Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39
Articolo 7Articolo 8
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29 maggio 2024
Art. 7-bis. (( (Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo).)) (( 1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente ne' agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.
2. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresi' quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore))
Entrata in vigore il 29 maggio 2024
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