Sentenza 31 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/05/2018, n. 24668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24668 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GO ZI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 07/11/2017 del TRIBUNALE di PESCARA sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 7 novembre 2017, il tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di UR LO, finalizzata ad ottenere la rideterminazione della pena comminata con sentenze irrevocabili della Corte d'appello di Pescara in data 1 luglio 2011 e 27 maggio 2011, previa esclusione, in sede esecutiva, della recidiva applicata nel giudizio di cognizione, a seguito della sopravvenienza della sentenza n. 185 del 2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio della recidiva di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen.. 2. Premessa, in via generale, la deducibilità - in sede esecutiva - di questioni afferenti il trattamento sanzionatorio irrogato con il giudicato sulla base di norme successivamente dichiarate incostituzionali, il giudice dell'esecuzione ha delineato l'ambito del proprio sindacato, escludendo - in riferimento alla seconda sentenza del GUP del Tribunale di Pescara in data 13 luglio 2010 - l'irragionevole applicazione della recidiva, in considerazione della molteplicità e gravità dei pregiudizi penali che testimoniano la stabile dedizione dell'istante al crimine e la sua pericolosità sociale.
3. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso UR LO, per mezzo del difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione fatto generico riferimento ai pregiudizi penali, omettendo di valutare l'ammissione dell'istante ai benefici penitenziari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In riferimento all'incidenza della sentenza della Consulta n. 185 del 2015 sulla determinazione della pena antecedentemente irrogata in applicazione dell'art. art. 99, comma quinto, cod. pen., devesi rilevare come, secondo il consolidato orientamento di legittimità, «non è illegale la pena irrogata precedentemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio della recidiva di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen., qualora il giudice abbia dato atto in sentenza, anche con motivazione implicita, delle ragioni per le quali si è ritenuto necessario l'aumento di pena in relazione alla particolare pericolosità dell'imputato» (Sez. 2, Sentenza n.27366 del 11/05/2016, Rv. 267154, N. 20205 del 2016 Rv. 266679). L'aumento di pena disposto in data anteriore alla citata sentenza della Corte costituzionale può essere rivalutato dal giudice dell'esecuzione, che ha il compito di verificare se l'applicazione della recidiva fu sorretta, indipendentemente dalla previgente obbligatorietà, dal concorrente apprezzamento di merito della valenza dei precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n.18546 del 13/07/2016 Rv. 269817, N. 20205 del 2016, Rv. 266679, N. 27366 del 2016 Rv. 267154, N. 37385 del 2016 Rv. 267912). Di guisa che, pur in seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. art. 99, comma quinto, cod. pen. in relazione all'automatismo ivi previsto, l'aumento di pena deve ritenersi legittimamente disposto in relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen. qualora risulti adeguatamente motivato in relazione alla gravità della condotta, alla negativa personalità dell'imputato ed alla pericolosità sociale di quest'ultimo.
3. Il Giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati. Nell'ordinanza impugnata, sono stati correttamente rivalutati gli elementi risultanti agli atti - nel rispetto dei parametri ermeneutici affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 - con motivazione congrua, aderente al dettato normativo e da cui non si evince alcun automatismo dosimetrico (Sez. 1, n. 18546 del 13/07/2017, Rv. 269817). Il Giudice dell'esecuzione ha, in particolare, evidenziato come, con la sentenza irrevocabile emessa dal GUP in data 13 luglio 2010, fosse stato irrogato al LO un aggravamento della pena adeguato alla gravità dei precedenti penali, tra i quali un tentato omicidio, plurime ipotesi di rapina aggravata, di violazione del testo unico sugli stupefacenti e della legge sulle armi, che ne delineano un curriculum criminale caratterizzato da elevata pericolosità e stabile dedizione al delitto.
4. Nell'ambito della delibazione sulla ragionevolezza dell'applicazione della recidiva va, peraltro, rilevata la inconferenza della doglianza inerente la omessa valutazione dell'ammissione dell'istante ai benefici penitenziari. La recidiva, invero, pone in correlazione - nell'ambito del giudizio di cognizione - la commissione di un fatto illecito e l'esistenza di precedenti condanne e si risolve nella valutazione di maggior disvalore di un fatto rispetto alla personalità dell'agente, delineata dalla storia criminale cristallizzata al momento della consumazione del reato rispetto alla quale viene ad essere riconosciuta e, dunque dagli indicatori di pericolosità, laddove, invece, l'esito positivo del trattamento risocializzante del condannato trova la sua sede propria di valorizzazione, in termini di attualità, negli istituti premiali previsti dall'ordinamento penitenziario e nelle norme di favore che trovano applicazione nella fase di esecuzione della pena.
5. La motivazione del provvedimento impugnato, siccome esplicitamente e razionalmente ancorata al disvalore delle ipotesi di reato oggetto di condanna irrevocabile, vagliate analiticamente per la loro gravità e per la loro consistenza fattuale in relazione alla personalità del prevenuto, si sottrae, pertanto, a censure nella presente sede di legittimità.
6. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al